Regolamento tecnico dell'Unione economica eurasiatica "Sulla sicurezza del petrolio preparato per il trasporto e (o) l'uso" (TR EAEU 045/2017)

I. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'Articolo 52 del Trattato sull'Unione Economica Eurasiatica del 29 Maggio 2014 e stabilisce petrolifere obbligatorie ai requisiti di sicurezza per l'applicazione e il rispetto del territorio doganale dell'Unione Economica Eurasiatica (di seguito denominata Unione), al fine di garantire la tutela della vita umana e (o) la salute, la proprietà, la tutela ambientale e la prevenzione di azioni di confusione per i consumatori, nonché per garantire l'efficienza energetica e la conservazione delle risorse.


2. L'oggetto della regolamentazione tecnica della presente regolamentazione tecnica è l'olio preparato per il trasporto e (o) l'uso, messo in circolazione e in circolazione sul mercato dell'Unione.


3. Questo regolamento tecnico non si applica al petrolio fornito per l'esportazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fornito sotto un ordine di difesa dello stato, immagazzinato in organizzazioni che garantiscono la sicurezza della riserva di materiale statale, nonché utilizzato dal produttore (produttore) di olio esclusivamente per le proprie esigenze.

II. Concetti di base

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, vengono utilizzati i concetti che significano quanto segue:


"sicurezza del petrolio" - lo stato del petrolio in cui non ci sono rischi inaccettabili associati alla possibilità di causare danni e (o) causare danni;


"immissione in circolazione dell'olio" - il primario di trasferimento di olio dal produttore (produttore) di olio al venditore e (o) il consumatore (compreso l'invio dal magazzino del produttore (produttore) di olio di spedizione o senza magazzino) o l'importazione di olio per la distribuzione nel territorio doganale dell'Unione nel corso di un'attività commerciale su gratuito o remunerato;


"produttore (produttore) di petrolio" - una persona giuridica, compresa una persona straniera, impegnata nella produzione o produzione e vendita di petrolio per proprio conto e responsabile della sua conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico, così come altri regolamenti tecnici dell'Unione, che si applicano ad esso;


"olio" è una miscela fossile naturale liquida di idrocarburi di ampia composizione fisica e chimica, preparata per il trasporto tramite conduttura principale, trasporto ferroviario, stradale e idrico e (o) per l'uso come materie prime nella raffinazione del petrolio e nelle industrie petrolchimiche;


"circolazione del petrolio sul mercato" - il movimento del petrolio dal produttore (produttore) di petrolio al consumatore;


"spedizione di olio" - la quantità di olio accompagnata da un documento sulla quantità (un ordine di rotta, o un atto di accettazione e consegna di olio, o una lettera di vettura per la spedizione, o una polizza di carico) e un passaporto;


"consumatore" - una persona giuridica o un individuo registrato come imprenditore individuale che intende ordinare o acquistare o che ordina, acquista o utilizza petrolio;


"venditore (tra cui l'importatore)" - una persona giuridica o di un singolo registrato come un imprenditore individuale che è residente in uno stato membro dell'Unione, che vende olio per il consumatore in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione europea e responsabile per l'immissione di olio sul mercato dell'Unione e la sua conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché gli altri regolamenti tecnici dell'Unione, quali applicabili;


"una persona autorizzata dal produttore (produttore) di olio" - registrato in conformità con la legislazione dello stato - una persona giuridica o di un singolo registrato come un imprenditore individuale sul proprio territorio, che, sulla base di un accordo con un produttore di petrolio (produttore), tra cui una straniera olio produttore (produttore), eseguire azioni in nome di questo produttore di petrolio (produttore) durante la valutazione di conformità e rilascio di olio in circolazione sul mercato dell'Unione, e sono anche responsabili per l'olio di conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché gli altri regolamenti tecnici dell'Unione, quali applicabili.

III. Norme per la circolazione del petrolio sul mercato dell'Unione

5. L'olio immesso in circolazione e in circolazione sul mercato dell'Unione deve soddisfare i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione, i cui effetti si applicano ad essa.


6. Ogni partita di olio immessa in circolazione e in circolazione sul mercato dell'Unione deve essere accompagnata da un passaporto contenente le seguenti informazioni:


a) il nome, l'ubicazione (indirizzo) di una persona giuridica o il cognome, nome e patronimico (se presente), il luogo di residenza di un individuo registrato come un imprenditore individuale che è un produttore (produttore) di olio o di un venditore (tra cui un importatore) o di una persona autorizzata dal produttore (produttore di olio che ha rilasciato un passaporto;


b) il marchio del produttore (produttore) di olio (se disponibile);


c) la designazione e il nome del documento in base al quale l'olio è stato prodotto (se disponibile), e il suo nome e la designazione in conformità con questo documento;


d) la normativa di valori di olio di indicatori stabiliti i requisiti per l'olio di indicatori in conformità con l'allegato e il documento in base al quale l'olio è stato prodotto( prodotto), nonché gli effettivi risultati delle prove di laboratorio, indicando il nome del proprio laboratorio di prova o di prova accreditato laboratorio incluso nel Unificata Registro degli Organismi di Valutazione della Conformità di Unione Economica Eurasiatica (di seguito-l'anagrafe unica);


e) numero di lotto;


f) un segno unico per la circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione;


g) il numero e la data di rilascio del passaporto;


h) cognome, iniziali e firma della persona che ha rilasciato il passaporto.


7. Il passaporto è rilasciato in russo e, se vi sono requisiti pertinenti nella legislazione dello stato membro dell'Unione, nello stato (stato) lingua (e) dello stato membro dell'Unione sul cui territorio viene venduto il petrolio.


8. Quando si vende olio, il venditore (incluso l'importatore) è obbligato a fornire una copia del passaporto su richiesta del consumatore.


9. Il passaporto viene rilasciato quando si riceve (consegna) olio ai fini del trasporto, dello stoccaggio, della lavorazione e della vendita.

IV. Requisiti di sicurezza dell'olio

10. L'olio immesso in circolazione e in circolazione sul mercato dell'Unione deve soddisfare i requisiti per gli indicatori specificati nell'allegato della presente regolamentazione tecnica.


11. Nella produzione (produzione) e nel trasporto di olio, non è consentito l'uso di reagenti chimici contenenti composti organoclorurati.

V. Garantire la conformità dell'olio ai requisiti di sicurezza

12.La sicurezza dell'olio è garantita dalla conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione, che si applicano ad esso.


13. I metodi di prova effettuati nella valutazione di olio conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico sono stabiliti nelle norme incluse nell'elenco internazionali e regionali (interstate) standard, e, in loro assenza-nazionale (stato) standard contenenti regole e metodi di ricerca (test) e le misure, comprese le norme di campionamento necessaria per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni del presente regolamento tecnico e la valutazione di conformità di oggetti di regolamento tecnico.

VI. Valutazione della conformità dell'olio

14. Prima di essere immesso in circolazione sul mercato dell'Unione, l'olio è sottoposto a una valutazione della conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica, che viene effettuata sotto forma di test con passaporto.


15. La valutazione di olio conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico è effettuato dal richiedente (persona giuridica o di un singolo registrato come un imprenditore individuale), registrati nel territorio di uno stato membro dell'Unione, in conformità con la propria legislazione, che è un produttore (produttore) di olio o di un venditore (tra cui un importatore) o di una persona autorizzata dal produttore (produttore di olio, usando gli strumenti di misura che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione degli stati - membri dell'Unione nel settore della garanzia dell'uniformità delle misurazioni.

VII. Marcatura dell'olio con un unico segno di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione

18. L'olio che soddisfa i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione ad essa applicabili, e che ha superato la procedura di valutazione della conformità conformemente alla sezione VI della presente regolamentazione tecnica, è contrassegnato da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.


19. La marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione viene effettuata prima dell'immissione in circolazione del petrolio sul mercato dell'Unione.


20. Nel passaporto è apposto un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione.

Requisiti per gli indicatori del petrolio

Appendice

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza del petrolio

preparato per il trasporto

e (o) utilizzare"

(TR EAEU 045/2017)

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Testo elettronico del documento

preparato da JSC "Codex" e verificato da:

sito ufficiale

Dell'Unione Economica Eurasiatica

www.eaeunion.org, 26.12.2017