Regolamento tecnico dell'Unione economica eurasiatica " Sulla sicurezza del pesce e dei prodotti ittici "
(TREAEU 040/2016)

Prefazione

Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'articolo 52 del Trattato sull'Unione economica eurasiatica del 29 maggio 2014.


Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione nel territorio dell'Unione Economica Eurasiatica (di seguito denominata Unione) per la sicurezza del cibo per pesci prodotti messi in circolazione sul territorio dell'Unione, e i relativi requisiti per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio del cibo per pesci prodotti al fine di garantire la libera circolazione.


Se altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale) sono state adottate, con il rispetto per i pesci prodotti alimentari che stabiliscono i requisiti di sicurezza per il pesce e per i prodotti alimentari e i relativi requisiti per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio del cibo per pesci prodotti, quindi di cibo per pesci prodotti e dei relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento, così come l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti alimentari per pesci devono essere conformi ai requisiti di tutte le normative tecniche dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano a loro.

I. Ambito di applicazione

1. Questa regolamentazione tecnica è volta a proteggere la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, la proprietà, l'ambiente e a prevenire azioni che inducono in errore i consumatori di prodotti alimentari ittici per quanto riguarda il loro scopo e la loro sicurezza.


2. Il presente regolamento tecnico si applica ai prodotti alimentari ittici immessi in circolazione sul territorio dell'Unione.


Gli oggetti della regolamentazione tecnica di questa regolamentazione tecnica sono:


a) prodotti alimentari ittici ottenuti dalle catture di risorse biologiche acquatiche e di oggetti di acquacoltura, di origine vegetale e animale, in forma trasformata o non trasformata, compresi i seguenti tipi:


pesci vivi e invertebrati acquatici vivi;


pesce crudo (fresco), invertebrati acquatici freschi, mammiferi acquatici freschi, alghe crude (fresche) e piante acquatiche fresche;


invertebrati acquatici, alghe e altre piante acquatiche bollite e congelate;


alimenti refrigerati prodotti ittici;


alimenti surgelati prodotti ittici;


alimenti surgelati prodotti ittici;


alimenti pastorizzati prodotti ittici;


alimenti secchi prodotti ittici;


alimenti secchi prodotti ittici;


alimenti secchi-secchi prodotti ittici;


cibo in salamoia prodotti ittici;


alimenti salati prodotti ittici;


cibo prodotti ittici di fumo caldo;


prodotti alimentari a base di pesce affumicato a freddo;


alimenti affumicati prodotti ittici;


alimenti sospesi e prodotti ittici;


alimenti prodotti ittici per alimenti per l'infanzia, compresi i prodotti alimentari di alimenti complementari a base di pesce vegetale, prodotti alimentari di alimenti complementari a base di pesce vegetale, prodotti alimentari di alimenti complementari a base di pesce;


prodotto culinario di pesce;


pesce cottura semilavorato;


carne macinata di prodotti ittici;


pesce in scatola;


pesce in scatola naturale;


pesce in scatola naturale con aggiunta di olio;


pesce semi-in scatola;


conservare;


caviale granuloso;


caviale di yastychnaya;


caviale-grano;


uova di pesce pastorizzate;


caviale in polvere;


ripartizione caviale salato;


caviale prodotto a base di pesce;


grassi alimentari di pesci, invertebrati acquatici e mammiferi acquatici;


idrolizzato da prodotti alimentari per pesci;


alimenti simulati prodotti ittici;


b) i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento di prodotti alimentari ittici.


Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti obbligatori per l'etichettatura e l'imballaggio del cibo per pesci prodotti sul territorio dell'Unione, che completa le prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011), adottato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 9 dicembre 2011. N 881 (di seguito-il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011)), e il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza del Packaging "(TR CU 005/2011), adottato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 16 agosto 2011, N 769 (di seguito - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale" Sulla Sicurezza del Packaging " (TR CU 005/2011)), e in contraddizione con loro.


3. Il presente regolamento tecnico non si applica a:


a) i processi di allevamento e allevamento (allevamento) di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche;


b) prodotti alimentari specializzati per pesci (ad eccezione dei prodotti alimentari per pesci per alimenti per l'infanzia);


c) additivi alimentari biologicamente attivi e additivi alimentari che sono fatti sulla base di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche;


d) i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei prodotti alimentari ittici non industriali destinati all'immissione in circolazione sul territorio dell'Unione;


e) prodotti alimentari per pesci prodotti dai cittadini a casa e (o) in aziende agricole sussidiarie personali, nonché i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tali prodotti destinati esclusivamente al consumo personale e non destinati all'immissione in circolazione sul territorio dell'Unione;


f) prodotti di anfibi e rettili;


g) prodotti ittici non alimentari.

II. Concetti di base

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, i concetti stabiliti dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011), adottato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 9 dicembre 2011, N 880 (di seguito - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011)), il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011), così come i concetti che hanno il seguente significato:


"invertebrati acquatici bolliti e congelati" - invertebrati acquatici, pre-bolliti fino a completa coagulazione proteica e congelati ad una temperatura non superiore a meno 18°C;


"alghe bollite congelate e altre piante acquatiche" - alghe e altre piante acquatiche, bollite ad una consistenza densa elastica e congelate ad una temperatura non superiore a meno 18°C;


"alghe crude (fresche) e piante acquatiche fresche" - alghe e altre piante acquatiche rimosse dall'acqua e preservando il loro colore intrinseco, l'odore, l'elasticità dei tessuti e un film d'acqua sulla superficie;


"prodotti ittici alimentari essiccati" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di essiccazione, con una frazione di massa di umidità di almeno il 30%, avente una consistenza densa e proprietà del prodotto maturo;


"idrolizzato da prodotti alimentari per pesci" - prodotti alimentari per pesci ottenuti dai tessuti di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche nel processo di idrolisi;


"glazing" è il processo di formazione di uno strato protettivo di ghiaccio sulla superficie di alimenti surgelati e prodotti ittici quando viene irrigato o immerso in acqua potabile o pulita con o senza additivi alimentari disciolti in esso;


"profonda disidratazione di pesce prodotti alimentari" è la perdita di tessuto succo sulla superficie di prodotti dai pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, che si manifesta nella annerimento della superficie di prodotti surgelati, la presenza del bianco e (o) macchie gialle che hanno penetrato nello spessore del tessuto muscolare e non vengono rimossi meccanicamente senza disturbare l'aspetto;


"pesce vivo" - un pesce che nuota in un habitat naturale o vicino ad esso, con movimenti naturali del corpo, mascelle, coperture branchiali;


"invertebrati acquatici viventi" - echinodermi, molluschi, crostacei con la presenza di reazioni caratteristiche per ogni specie agli effetti meccanici prodotti, conservati in condizioni che assicurano la loro attività vitale;


"grassi alimentari di pesci, invertebrati acquatici e mammiferi acquatici" - prodotti ittici alimentari a base di materie prime contenenti grassi di pesci, invertebrati acquatici e mammiferi acquatici, con o senza aggiunta di additivi alimentari e (o) aromi;


"caviale granulare" - prodotti ittici alimentari a base di caviale-grani di pesce della famiglia del salmone o della famiglia dello storione, lavorati con sale da cucina o una miscela di sale da cucina con additivi alimentari, con o senza aggiunta di olio vegetale;


"produttore" - una persona giuridica o una persona fisica registrata come imprenditore individuale, incluso un produttore straniero, che effettua la produzione o la produzione e la vendita di prodotti alimentari per il pesce per proprio conto e sono responsabili della sua conformità ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale);


"caviar fish product" - prodotti ittici alimentari a base di caviale intero o tagliato a pezzi o da caviale-grani di pesce, molluschi ed echinodermi, con l'aggiunta di componenti di prodotti alimentari (ingredienti alimentari), pronti per l'uso;


"caviale-grano" - uova di pesce, crostacei ed echinodermi, separati dal tessuto connettivo dello yastyk;


"caviale yastychnaya" - prodotti ittici alimentari a base di pesce intero o tagliato a pezzi, molluschi ed echinodermi, in forme refrigerate, gelati, salate, affumicate o essiccate;


"prodotti ittici alimentari simulati" - prodotti ittici alimentari che riproducono le caratteristiche organolettiche di un dato prodotto simulato (ad esempio, "analoghi del caviale", "prodotti strutturati", "bastoncini di granchio");


"prodotti ittici alimentari in salamoia" - prodotti ittici alimentari a base di pesce, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche, lavorati con una miscela di sale da cucina, zucchero, spezie e acido alimentare;


"prodotti ittici alimentari congelati" - pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche, compresi i prodotti a base di essi, sottoposti al processo di congelamento ad una temperatura dello spessore del prodotto non superiore a meno 18°C;


"presenza di parassiti (lesioni parassitarie)" - la presenza di parassiti, gruppi di parassiti o loro residui in prodotti alimentari per pesci che hanno un aspetto, un colore e una dimensione che consentono loro di essere distinti dal tessuto muscolare di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici mediante ispezione visiva e (o) utilizzando altri metodi di controllo;


"pesce in scatola naturale" - prodotti ittici alimentari a base di pesce, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche, con o senza aggiunta di spezie ai componenti principali, in imballaggi ermeticamente sigillati, senza trattamento termico preliminare dei componenti, sottoposti a sterilizzazione;


"pesce in scatola naturale con aggiunta di olio" - prodotti ittici alimentari a base di pesce, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche senza trattamento termico preliminare, con aggiunta di olio vegetale, grasso di maiale o grasso di fegato, in cui la frazione di massa del sedimento nell'olio non è normalizzata, in imballaggi ermeticamente sigillati, sottoposti a sterilizzazione;


"prodotti ittici alimentari non trasformati" - prodotti ittici alimentari a base di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche che non sono state trasformate (trasformate);


"prodotti ittici alimentari non trasformati di origine animale" - prodotti ittici alimentari a base di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici che non sono stati trasformati (trasformati);


"prodotti ittici alimentari refrigerati" - pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche sottoposti al processo di raffreddamento senza raggiungere il punto di congelamento del succo di tessuto, così come i prodotti da essi sottoposti al processo di raffreddamento ad una temperatura nello spessore del prodotto non superiore a 5°C;


"pastorizzazione" è il trattamento termico dei prodotti a una temperatura da 60°C a 100°C, garantendo la loro sicurezza e stabilità microbiologica ad una certa temperatura di conservazione per una durata limitata;


"caviale di pesce pastorizzato" - prodotti ittici alimentari a base di caviale di pesce-grano, lavorati con sale da cucina o una miscela di sale da cucina con additivi alimentari, in imballaggi ermeticamente sigillati, sottoposti a pastorizzazione;


"prodotti ittici alimentari pastorizzati" - prodotti ittici alimentari realizzati con o senza l'aggiunta di contorni, salse, ripieni, in imballaggi ermeticamente sigillati, sottoposti a pastorizzazione;


"caviale payusnaya" è un prodotto alimentare a base di pesce a base di caviale salato in una soluzione satura riscaldata di sale da cucina, seguita dalla pressatura fino a ottenere una massa omogenea;


"prodotti ittici alimentari trasformati" - prodotti ittici alimentari a base di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche che sono state trasformate (trasformate);


"prodotti alimentari trasformati a base di pesce di origine animale" - prodotti alimentari a base di pesce ottenuti dalle catture di risorse biologiche acquatiche di origine animale e prodotti alimentari di acquacoltura di origine animale che sono stati trasformati (trasformati);


"trasformazione (trasformazione)" - trattamento termico (eccetto congelamento e raffreddamento), affumicatura, conserve, maturazione, trasformazione, essiccazione, decapaggio, concentrazione, estrazione, estrusione o una combinazione di questi processi;


"prodotti alimentari di acquacoltura di origine animale" - pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici estratti (catturati) da condizioni semi-indenni del loro mantenimento, allevamento o habitat creato artificialmente;


"prodotti alimentari di acquacoltura di origine vegetale" - alghe e altre piante acquatiche estratte (catturate) da condizioni semi-libere del loro mantenimento, allevamento o habitat creato artificialmente;


"prodotti alimentari di alimenti complementari a base di pesce vegetale" - prodotti alimentari a base di pesce per alimenti per l'infanzia destinati alla nutrizione dei bambini piccoli, a base di componenti vegetali (frutta, verdura, cereali, farina) e da pesci di vario tipo, contenenti dall ' 8 al 18% del tessuto muscolare del pesce dal peso totale del prodotto;


"prodotti alimentari complementari a base di pesce" - prodotti alimentari a base di pesce per alimenti per l'infanzia destinati all'alimentazione di bambini piccoli, a base di pesci di vario tipo, contenenti oltre il 40% del tessuto muscolare del pesce dal peso totale del prodotto;


"prodotti alimentari complementari a base di pesce" - prodotti alimentari a base di pesce per alimenti per l'infanzia destinati all'alimentazione di bambini piccoli, a base di pesce di vario tipo con l'aggiunta di componenti vegetali (frutta, verdura, cereali, farina), contenenti oltre il 18-40% del tessuto muscolare del pesce dal peso totale del prodotto;


"prodotti alimentari a base di pesce" - pesci (compresi i pesci vivi e i pesci crudi (freschi)), invertebrati acquatici (compresi gli invertebrati acquatici vivi e freschi), mammiferi acquatici (compresi i mammiferi acquatici freschi) e altri animali acquatici, nonché alghe (comprese le alghe crude (fresche)) e altre piante acquatiche (comprese le piante acquatiche fresche), compresi i loro prodotti, in forma non trasformata o trasformata (trasformata), destinati al consumo umano;


"prodotti ittici alimentari di affumicatura a caldo" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di affumicatura a caldo e con il colore, l'odore e il sapore dei prodotti affumicati, completamente cotti;


"prodotti ittici alimentari per alimenti per l'infanzia" - prodotti ittici alimentari destinati agli alimenti per l'infanzia (per bambini da 8 mesi a 3 anni, bambini in età prescolare da 3 a 6 anni, bambini in età scolare dai 6 anni in su) che soddisfano i bisogni fisiologici appropriati del corpo del bambino e non causano danni alla salute di un bambino;


"prodotti ittici alimentari di origine vegetale" - prodotti ittici alimentari ottenuti dalle catture di risorse biologiche acquatiche di origine vegetale e prodotti alimentari di acquacoltura di origine vegetale;


"prodotti ittici alimentari affumicati a freddo" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di fumo, senza fumo o metodi misti di fumo freddo e aventi il colore, l'odore e il sapore dei prodotti affumicati;


"prodotti ittici alimentari affumicati" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di fumo, senza fumo o metodi misti di affumicatura a freddo e con un leggero odore e sapore di prodotti affumicati;


"prodotti ittici alimentari congelati" - pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche sottoposte al processo di congelamento ad una temperatura di 1°C o 2°C al di sotto del punto di congelamento del succo di tessuto al loro interno;


"semi-conserve di pesce" - alimentare di prodotti ittici nella loro confezione ermeticamente chiusa, sottoposto a trattamento termico, garantendo la morte non resistente al calore, non sporigeni microflora, riducendo la quantità di sporigeni microflora e garantire la stabilità microbiologica e la sicurezza del prodotto a una temperatura di conservazione non superiore a 6°C durante il periodo di validità stabilito dal produttore;


"in conserva" - salati prodotti a base di pesce, il cui contenuto il peso netto è di non meno del 65 per cento per il pesce, il 55 per cento - per gli invertebrati acquatici, caviale, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, come le alghe e altre piante acquatiche, con una frazione in massa di sale da tavola non più di 8 per cento, con o senza l'aggiunta di additivi alimentari, contorni, salse, ripieni, in stretto e (o) sigillato ermeticamente consumo, imballaggi, soggetto allo stoccaggio in conformità con le condizioni stabilite dal produttore;


"rottura caviale salato" - prodotti ittici alimentari a base di caviale-grani di pesce (ad eccezione dei pesci della famiglia dello storione e della famiglia del salmone), molluschi, echinodermi, lavorati con sale da cucina o una miscela di sale da cucina con additivi alimentari;


"prodotti ittici alimentari sospesi" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di essiccazione e essiccazione ad una frazione di massa impostata di umidità, con una consistenza succosa leggermente compattata e proprietà del prodotto maturo;


"centro di distribuzione e purificazione" - un'installazione con acqua corrente o potabile pulita, in cui vengono collocati bivalvi vivi per il tempo necessario per la loro purificazione biologica, cernita e imballaggio;


"pesce crudo (fresco)" - pesce senza segni di vita, situato a una temperatura non superiore alla temperatura dell'habitat o raffreddato;


"prodotto culinario di pesce" - prodotti alimentari a base di pesce realizzati con o senza l'aggiunta di componenti alimentari e (o) additivi alimentari, pronti per il consumo dopo il trattamento termico o senza di esso;


"pesce in scatola" - prodotti ittici alimentari a base di pesce, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche, la cui frazione di massa dal peso netto è di almeno il 50%, con o senza l'aggiunta di additivi alimentari e aromi, salse, contorni, ripieni, in imballaggi ermeticamente sigillati, sottoposti a sterilizzazione;


"rifiuti di pesce" - materie prime alimentari (alimentari) non idonee alla produzione di prodotti alimentari per pesci o residui inutilizzati di questi prodotti formatisi durante la produzione di prodotti alimentari per pesci;


"pesce semilavorato culinario" - prodotti alimentari a base di pesce con o senza l'aggiunta di componenti alimentari e (o) additivi alimentari, che hanno superato una fase di lavorazione culinaria o più, senza essere portati alla prontezza;


"invertebrati acquatici freschi" - crostacei, molluschi ed echinodermi rimossi dall'acqua, preservando i segni della vita, situati a una temperatura vicina alla temperatura dell'habitat;


"mammiferi acquatici freschi" - mammiferi acquatici senza segni di vita, situati a una temperatura non superiore alla temperatura dell'habitat o raffreddati;


"proprietario di prodotti alimentari per pesci" - una persona fisica o giuridica che ha il diritto di proprietà, in qualità di proprietario, gestore o utente di prodotti alimentari per pesci;


"prodotti ittici alimentari salati" - prodotti ittici alimentari trasformati con sale da tavola o marino, con o senza aggiunta di spezie, loro estratti, zucchero, additivi alimentari, pronti per l'uso;


"sterilizzazione del cibo in scatola" è il trattamento termico dei prodotti a una temperatura superiore a 100°C, che garantisce la sterilità industriale del cibo in scatola nelle condizioni di stoccaggio, trasporto e vendita stabilite dal produttore per una durata di conservazione limitata;


"prodotti ittici alimentari secchi" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche nel processo di essiccazione ad una frazione di massa di umidità non superiore al 20 per cento;


"prodotti ittici alimentari essiccati-essiccati" - prodotti ittici alimentari a base di pesce pre-salato, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di essiccazione-essiccazione ad una frazione di massa di umidità superiore al 20-30 per cento;


"catture di risorse biologiche acquatiche di origine animale" - pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici estratti (catturati) dal loro habitat naturale;


"catture di risorse biologiche acquatiche di origine vegetale" - alghe e altre piante acquatiche estratte (catturate) dal loro habitat naturale;


"persona autorizzata dal produttore" - registrata in conformità con la legislazione dello stato - una persona giuridica o di un individuo come un imprenditore individuale, che, sulla base di un accordo con un produttore, tra cui un produttore estero, eseguire azioni in nome di questo produttore, quando la valutazione di conformità e messa in circolazione di pesce, prodotti alimentari sul territorio dell'Unione, e sono anche responsabili per il mancato rispetto di cibo per pesci prodotti con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano per esso;


"carne macinata da prodotti ittici alimentari" - prodotti ittici alimentari a base di pesce, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici nel processo di macinazione ad una massa omogenea;


le "ficotossine" sono sostanze tossiche naturali prodotte da alcuni tipi di alghe e microalghe e possono accumularsi nei molluschi (eccetto i cefalopodi) e negli organi interni dei granchi;


"acqua pulita" significa mare o acqua dolce, compresa l'acqua decontaminata (purificata), che non contiene microrganismi, sostanze nocive, radioattive e plancton tossico in quantità che possono danneggiare la sicurezza dei prodotti alimentari per pesci.

III. Identificazione dei prodotti alimentari ittici

5. L'identificazione dei prodotti alimentari ittici viene effettuata con uno o più dei seguenti metodi:


a) metodo per nome-confrontando il nome dei prodotti alimentari per pesci indicati nell'etichettatura sull'imballaggio del consumatore, sull'imballaggio per il trasporto e (o) sul documento di accompagnamento con il nome indicato nella definizione del tipo di prodotti alimentari per pesci stabiliti dal presente regolamento tecnico;


b) metodo visivo-confrontando l'aspetto dei prodotti alimentari per pesci con le caratteristiche specificate nella definizione di tali prodotti alimentari per pesci nel presente regolamento tecnico e (o) nel documento in base al quale i prodotti sono fabbricati;


c) metodo organolettico-confrontando gli indicatori organolettici dei prodotti alimentari per pesci con le caratteristiche specificate nella definizione di tali prodotti alimentari per pesci in questo regolamento tecnico e (o) nel documento in base al quale i prodotti sono fabbricati;


d) metodo analitico - verificando la conformità delle caratteristiche morfologiche, fisiche, chimiche, biochimiche e microbiologiche indicatori di cibo per pesci prodotti con le caratteristiche specificate nella definizione di tali pesci prodotti alimentari in questo regolamento tecnico e (o) il documento in forza del quale i prodotti sono fabbricati e l'accertamento dell'identità degli indicatori con autentici campioni naturali, tra cui l'uso di metodi di identificazione di specie di pesci, invertebrati acquatici e altri animali acquatici, come le alghe e altre piante acquatiche.


6. Il metodo organolettico viene utilizzato se è impossibile identificare i prodotti alimentari per pesce per nome e per metodo visivo.


7. Il metodo analitico viene utilizzato se è impossibile identificare i prodotti alimentari ittici per nome, metodi visivi o organolettici.

IV. Norme per la circolazione degli alimenti e dei prodotti ittici sul territorio dell'Unione

8. I prodotti alimentari a base di pesce sono messi in circolazione sul territorio dell'Unione se soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale) ad esse applicabili e a condizione che abbiano superato la valutazione di conformità ai sensi della sezione XI della presente regolamentazione tecnica.


9. Quando si applicano sul territorio dell'Unione, i prodotti alimentari ittici non trasformati di origine animale sono accompagnati da un certificato veterinario rilasciato dall'organismo autorizzato dello Stato membro dell'Unione (di seguito "Stato membro") e dalla documentazione di spedizione.


I prodotti ittici trasformati di origine animale trasportati tra gli Stati membri, sottoposti a controllo veterinario (sorveglianza), importati da paesi terzi o prodotti sul territorio dell'Unione, sono accompagnati da un certificato veterinario rilasciato dall'organismo autorizzato dello Stato membro senza effettuare un esame veterinario e sanitario, che conferma il benessere epizootico.


I prodotti ittici alimentari di origine vegetale in circolazione devono essere accompagnati da una documentazione di spedizione che garantisca la tracciabilità di tali prodotti.


Ogni partita di prodotti alimentari a base di pesce di origine animale, sottoposta a controllo veterinario (sorveglianza), è importata nel territorio dell'Unione in presenza di un certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente del paese di partenza.


10. I prodotti alimentari a base di pesce che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale) ad essa applicabili e che hanno superato la valutazione di conformità sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.


11. Non è consentito trattare prodotti alimentari per pesci sul territorio dell'Unione che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e di altre normative tecniche dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), il cui effetto si applica ad esso, compresi i prodotti alimentari per pesci con una durata di conservazione scaduta.


12. Pesce di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano per esso, compresi i pesci prodotti alimentari scaduti durata di vita, così come il pesce di prodotti alimentari, il proprietario, di cui non confermare l'origine del cibo per pesci prodotti per garantirne la tracciabilità, è soggetto al ritiro dalla circolazione, dal proprietario di pesce prodotti alimentari in modo indipendente o da un ordine di stato autorizzato il controllo (vigilanza) corpi dello stato membro.

V. Requisiti di sicurezza per gli alimenti e i prodotti ittici

13. I prodotti alimentari a base di pesce devono essere conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla presente sezione, ai requisiti di sicurezza di cui agli allegati N 1-6, nonché ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


14. I prodotti alimentari ittici devono essere ottenuti da risorse biologiche acquatiche estratte (catturate) da zone di estrazione sicure (catture) in base ai dati del previsto monitoraggio della sicurezza delle risorse biologiche acquatiche effettuato dagli organismi autorizzati degli Stati membri e da impianti di acquacoltura provenienti da aziende (imprese) che sono sicure in termini veterinari. I dati di monitoraggio dovrebbero essere pubblicati sulla rete di informazione e telecomunicazioni "Internet" sui siti Web ufficiali degli organismi autorizzati degli Stati membri.


15. I prodotti alimentari dell'acquacoltura non devono contenere sostanze ormonali naturali o sintetiche e organismi geneticamente modificati.


I livelli massimi ammissibili di residui di farmaci veterinari, animali, stimolanti della crescita (tra cui farmaci ormonali), farmaci (in particolare antibiotici), il cui contenuto nei prodotti alimentari di acquacoltura di origine animale controllata sulla base di informazioni sul loro utilizzo (con l'eccezione di levomycetin (cloramfenicolo), gruppo delle tetracicline e bacitracina) fornito dal produttore (autorizzato dal produttore, l'importatore), quando è uscito in circolazione sul territorio dell'Unione, che non dovrebbe superare i livelli ammissibili, stabilito dall'Appendice N. 2 al presente regolamento tecnico.


16. I seguenti prodotti alimentari e ittici non sono ammessi alla circolazione sul territorio dell'Unione:


a) prodotto da pesci velenosi delle famiglie Diodontidae (pesce riccio a due denti), Molidae (pesce luna), Tetraodontidae (quattro denti) e Canthigasteridae (denti di roccia);


b) non corrisponde alle proprietà del consumatore in base agli indicatori organolettici;


c) congelato, avente una temperatura nello spessore del prodotto superiore a meno 18°C;


d) sottoposto a sbrinamento durante lo stoccaggio;


e) contenenti biotossine (ficotossine) pericolose per la salute umana.


17. I pesci vivi con segni di addormentarsi dovrebbero essere venduti come pesce crudo (fresco) o inviati per la lavorazione. I pesci vivi della famiglia storione ai primi segni di addormentarsi dovrebbero essere immediatamente inviati per l'eviscerazione.


Non è consentito vendere crostacei a bassa attività, molluschi ed echinodermi che conservano solo alcuni segni di vita, feriti, contaminati da limo, sabbia, prodotti petroliferi, alghe, conchiglie, crostacei in uno stato di muta e con un guscio morbido, nonché molluschi incompleti ed echinodermi.


I crostacei inattivi che conservano certi segni di vita devono essere immediatamente inviati per il raffreddamento, il taglio, la cottura e (o) il congelamento.


Ricci di mare, crostacei, gasteropodi e bivalvi devono essere inviati per la vendita e la lavorazione solo in forma viva.


I trepang vivi dopo la cattura dovrebbero essere immediatamente macellati.


Le ostriche vive devono essere posate con un lembo di conchiglia concava verso il basso, capesante vive-con un lembo di conchiglia convesso verso il basso.


Nei bivalvi vivi, i lembi devono essere ben chiusi o leggermente aperti, ma devono essere chiusi quando si toccano.


Crostacei vivi, echinodermi e molluschi devono rispondere all'azione meccanica.


I molluschi bivalvi vivi devono essere sottoposti alla necessaria sovraesposizione in un centro di distribuzione e pulizia prima di essere immessi in circolazione.


I bivalvi vivi non devono essere nuovamente immersi in acqua o spruzzati con acqua dopo essere stati confezionati per la vendita.


18. I pesci contenenti oggetti pericolosi per la salute umana nelle loro singole parti devono essere tagliati con la rimozione e il successivo smaltimento di tali parti.


19. Le catture di risorse biologiche acquatiche e di prodotti alimentari di acquacoltura di origine animale dovrebbero essere esaminate per verificare la presenza di parassiti (lesioni parassitarie). Gli indicatori di sicurezza parassitologici di pesci, crostacei, molluschi e prodotti della loro lavorazione sono stabiliti dall'appendice n.3 del presente regolamento tecnico.


In caso di rilevamento di parassiti vivi e delle loro larve pericolose per la salute umana, le catture di risorse biologiche acquatiche di origine animale e di prodotti alimentari dell'acquacoltura animale dovrebbero essere neutralizzate con metodi appropriati.


In caso di rilevazione di vivere parassiti e le loro larve pericolose per la salute umana in pesce vivo, live invertebrati acquatici, crudo di pesce (fresco), fresco di mammiferi acquatici, fresco invertebrati acquatici, refrigerati o surgelati, cibo per pesci prodotti di origine animale, tali prodotti devono essere congelati a una temperatura in tutte le parti del prodotto non superiore a -20°C per un periodo di almeno 24 ore, o non superiore ai meno 35°C per un periodo di almeno 15 ore, così come altri metodi di disinfezione che garantiscono la sicurezza del cibo per pesci prodotti.


20. Non è consentito vendere prodotti alimentari a base di pesce, le cui parti sono consumate nel cibo sono influenzate da parassiti visibili.


21. In caso di disaccordi nella valutazione degli indicatori organolettici dei prodotti alimentari ittici non trasformati di origine animale, viene determinato l'indicatore dell'azoto totale delle basi volatili.


Alimenti i prodotti ittici sono considerati inadatti alla lavorazione industriale e al consumo alimentare se vengono superate le seguenti norme massime di azoto totale delle basi volatili:


25 mg di azoto per 100 g di carne per le specie della famiglia Scorpaenidae (scorpioni);


30 mg di azoto per 100 g di carne per le specie della famiglia Pleuronectidae (passera pianuzza), ad eccezione della specie Hippoglossus spp. (ippoglosso);


35 mg di azoto per 100 g di carne per altre specie di pesci.

VI. Requisiti per i processi di produzione di alimenti e prodotti ittici

22. I processi di produzione dei prodotti alimentari ittici devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e ai pertinenti requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


23. I requisiti per l'organizzazione degli impianti di produzione in cui viene effettuato il processo di produzione di prodotti alimentari ittici sono stabiliti dall'articolo 14 del regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


24. La sezione VII del presente regolamento tecnico stabilisce requisiti speciali per l'organizzazione dei processi di produzione effettuati sui pescherecci di produzione, di ricezione, di trasporto e di pesca (di seguito "navi").


25. La sicurezza dei prodotti alimentari ittici nel processo di produzione deve essere garantita:


a) processi tecnologici e modalità della loro attuazione in tutte le fasi (sezioni) della produzione di alimenti e prodotti ittici;


b) una sequenza ottimale di processi tecnologici che esclude la contaminazione (contaminazione) dei prodotti alimentari per pesci prodotti;


c) controllo sul funzionamento delle apparecchiature tecnologiche;


d) rispetto delle condizioni di conservazione delle materie prime alimentari (alimentari) per la produzione di prodotti alimentari per pesci, imballaggi e materiali di imballaggio;


e) la manutenzione degli impianti di produzione, delle attrezzature tecnologiche e dell'inventario utilizzati nella produzione di prodotti alimentari per pesci in una condizione che esclude la contaminazione (contaminazione) dei prodotti alimentari per pesci;


f) la scelta dei metodi e della frequenza di trattamento sanitario, disinfezione, disinfezione e deratizzazione dei locali industriali, trattamento sanitario e disinfezione delle attrezzature tecnologiche e dell'inventario utilizzati nella produzione di prodotti alimentari per pesci. Il trattamento sanitario, la disinfezione, la disinfezione e la deratizzazione devono essere effettuati a intervalli sufficienti per eliminare il rischio di contaminazione (contaminazione) dei prodotti alimentari per pesci. La frequenza del trattamento sanitario, della disinfezione, della disinfezione e della deratizzazione è stabilita dal produttore del prodotto;


g) conservazione e conservazione della documentazione e delle registrazioni attestanti la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico;


h) il funzionamento del sistema di sicurezza nel processo di produzione di prodotti alimentari ittici (controllo della produzione);


i) tracciabilità dei prodotti alimentari ittici.


26. Le attrezzature utilizzate nella produzione di alimenti surgelati e prodotti ittici devono fornire:


a) abbassare la temperatura dei prodotti alimentari per pesci a una temperatura non superiore a meno 18°C;


b) mantenere la temperatura dei prodotti alimentari per pesci congelati nello spessore del tessuto muscolare non superiore a meno 18°C se conservati in stive, serbatoi o contenitori.


27. L'area per il taglio di prodotti alimentari ittici non trasformati deve essere dotata di acqua potabile o pulita.


28. L'acqua potabile e pulita viene utilizzata per il raffreddamento e la produzione di ghiaccio. Il ghiaccio deve essere protetto dalla contaminazione (contaminazione).


29. Quando si producono pesce crudo (fresco), mammiferi acquatici freschi, alghe crude (fresche), piante acquatiche fresche e invertebrati acquatici freschi, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:


a) durante il processo di produzione, è necessario escludere la contaminazione (contaminazione) di pesci, echinodermi, molluschi, crostacei, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, nonché alghe e altre piante acquatiche e garantire la loro protezione dalle influenze solari e atmosferiche, nonché garantire condizioni di temperatura appropriate per lo stoccaggio di prodotti alimentari per pesci;


b) in caso di rilevazione di vivere parassiti e le loro larve, che sono pericolosi per la salute umana, la cattura di pesci velenosi, contaminazione, contaminazione) di prendere con terreno in basso o di prodotti petroliferi, devono essere adottate misure per impedire la possibilità di mettere in circolazione pesce prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano per esso.


30. Nella produzione di prodotti alimentari per pesci refrigerati e congelati, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:


a) tonno, pesce vela, sgombro, marlin, pesce spada e pesce cartilagineo dopo l'estrazione (cattura) devono essere immediatamente drenati dal sangue;


b) i pesci della famiglia dello storione (eccetto sterlet) devono essere dissanguati, tagliati, le sue parti interne e lo sfintere devono essere rimossi;


c) marinka, ilisha, ottomani e khramulya dovrebbero essere eviscerati (le interiora, il caviale, il latte e il film nero dovrebbero essere accuratamente rimossi e distrutti), le teste del calamaro gigante, ilisha e khramulya dovrebbero essere rimosse e distrutte;


d) il pesce gatto con una lunghezza superiore a 53 cm deve essere sventrato (le interiora, il caviale, il latte e la pellicola nera devono essere accuratamente rimossi);


e) il luccio con una lunghezza superiore a 30 cm deve essere sventrato (l'interno, il caviale, il latte e il film nero devono essere accuratamente rimossi).


31. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti nella produzione di prodotti alimentari ittici congelati:


calamari giganti e polpi devono essere tagliati, le teste di calamari giganti non possono essere utilizzate per scopi alimentari;


nelle aragoste, quando si rimuove il cefalotorace, l'apertura anale deve essere rimossa;


la corolla e l'apertura anale dovrebbero essere rimosse dalla cucumaria macellata;


il congelamento deve essere effettuato fino a quando la temperatura nello spessore del prodotto non raggiunge meno di 18°C.


È consentito congelare in condizioni naturali in luoghi di estrazione (cattura) a una temperatura dell'aria non superiore a meno 10°C su aree ghiacciate e ben ventilate o in un pescaggio in condizioni che garantiscano la sicurezza dei prodotti alimentari ittici congelati. Se la temperatura durante il congelamento naturale è superiore a meno 18°C, il pesce viene congelato a una temperatura non superiore a meno 18°C.


Le camere di refrigerazione per la refrigerazione dei prodotti alimentari per pesci sono dotate di termometri e (o) mezzi di controllo automatico della temperatura dell'aria nella camera, nonché mezzi per registrare la temperatura.


Per la separazione pezzo per pezzo, quando si confezionano alimenti surgelati e prodotti ittici, è consentito aumentare la temperatura a una temperatura non superiore a meno 2°C.


La disidratazione profonda dei prodotti alimentari per pesci congelati non deve superare il 10% della massa o della superficie del prodotto.


32. La frazione di massa di umidità nel tessuto muscolare dei prodotti ittici surgelati provenienti dai principali tipi di pesci commerciali e invertebrati acquatici non deve superare il contenuto di umidità ammissibile secondo l'allegato N 7.


33. Nella produzione di prodotti alimentari congelati a base di pesce, la massa dello smalto applicato a questi prodotti non deve superare il 5% della massa dei prodotti smaltati (tenendo conto dell'errore del metodo di determinazione).


Nella produzione di prodotti ittici surgelati da crostacei macellati o sbucciati e loro prodotti trasformati, la massa dello smalto applicato a questi prodotti non deve superare il 7% della massa dei prodotti smaltati (tenendo conto dell'errore del metodo di determinazione).


Nella produzione di prodotti ittici surgelati da crostacei indivisi, la massa dello smalto applicato a questi prodotti non deve superare il 14% della massa dei prodotti smaltati (tenendo conto dell'errore del metodo di determinazione).


Nella produzione di prodotti alimentari per pesci congelati da altri prodotti alimentari per pesci, la massa dello smalto applicato a questi prodotti non deve superare l ' 8% della massa dei prodotti smaltati (tenendo conto dell'errore del metodo di determinazione).


L'acqua utilizzata per la vetratura di prodotti alimentari per pesci o per la preparazione di soluzioni di vetratura deve soddisfare i requisiti per l'acqua potabile stabiliti dalla legislazione dello Stato membro o i requisiti per l'acqua pulita che soddisfano gli stessi standard microbiologici e requisiti igienici dell'acqua potabile.


34. Nella produzione di prodotti alimentari per pesci salati e in salamoia, devono essere utilizzati prodotti alimentari per pesci non trasformati che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


Nella produzione di prodotti ittici salati e in salamoia, i pesci di stagno di peso superiore a 1 kg devono essere tagliati prima della salatura.


Nella produzione di prodotti ittici alimentari dal pesce salmone del Pacifico (Estremo Oriente) con una frazione di massa di sale da cucina inferiore al 5% e prodotti ittici alimentari dal pesce bianco con una frazione di massa di sale da cucina inferiore all ' 8%, devono essere utilizzati solo prodotti ittici surgelati.


35. Nella produzione di caldo e freddo di pesce affumicato prodotti alimentari, così come il pesce affumicato prodotti alimentari non trasformati, alimenti per pesci prodotti di origine animale che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e le prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011) deve essere utilizzato.


I prodotti ittici alimentari di fumo caldo e freddo, così come i prodotti ittici alimentari affumicati di amur bianco, carpa, pesce gatto e carpa argentata dovrebbero essere prodotti solo dopo essere stati tagliati.


I prodotti ittici alimentari pronti per il fumo caldo e freddo e i prodotti ittici alimentari affumicati devono essere raffreddati a una temperatura non superiore a 20°C, imballati e inviati al frigorifero.


36. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti durante la produzione di caviale:


a) il caviale di capesante e ricci di mare deve essere prodotto solo con caviale ottenuto da capesante vive e ricci di mare vivi;


b) le uova di pesce devono essere raccolte in contenitori puliti e consegnate al negozio in uno stato refrigerato;


c) il tempo dall'inizio della deposizione del caviale alla sua pastorizzazione non deve superare le 2 ore;


d) il caviale di pesce della famiglia degli storioni dovrebbe essere prodotto solo da caviale ottenuto da pesci vivi che non hanno segni di addormentarsi;


e) l'imballaggio del caviale da un contenitore o da un pacchetto di trasporto in un pacchetto di consumo deve essere effettuato in condizioni che ne garantiscano la sicurezza;


f) non è consentito il riconfezionamento del caviale dagli imballaggi di consumo.


37. Nella produzione di prodotti alimentari per pesci essiccati, essiccati, essiccati e essiccati, devono essere utilizzati prodotti alimentari per pesci non trasformati che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


I prodotti ittici alimentari essiccati, essiccati, essiccati e sospesi di amur bianco e carpa argentata dovrebbero essere prodotti solo dopo essere stati tagliati.


38. Nella produzione di pesce in scatola e conserve, devono essere utilizzati prodotti alimentari a base di pesce che soddisfano i requisiti di questo regolamento tecnico e i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


I componenti (ingredienti alimentari) utilizzati nella produzione di pesce in scatola e conserve devono soddisfare i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) e altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano a loro. Non è consentito utilizzare componenti (ingredienti alimentari) con segni di deterioramento o decomposizione o contaminazione (contaminazione).


I seguenti requisiti devono essere soddisfatti nella produzione di pesce in scatola:


la modalità di trattamento termico del pesce in scatola deve garantire la loro conformità ai requisiti per gli indicatori microbiologici specificati nella tabella 5 dell'allegato N 1 della presente regolamentazione tecnica;


il tempo dall'imballaggio dei prodotti ittici alimentari nell'imballaggio alla tappatura non deve superare i 30 minuti, il tempo dall'imballaggio alla sterilizzazione-non più di 60 minuti;


nel processo di sigillatura della confezione, deve essere garantito un grado di tenuta sufficiente a prevenire la contaminazione secondaria (contaminazione) del prodotto durante e dopo il trattamento termico;


dopo il trattamento termico, il pesce in scatola deve essere raffreddato alla temperatura di conservazione impostata dal produttore nella documentazione tecnica per un tipo specifico di pesce in scatola;


il rilascio di pesce in scatola in circolazione deve essere effettuato dopo aver ricevuto un risultato positivo di un test del termostato e scartando lattine difettose.


Per garantire la sicurezza del pesce in scatola nel processo di produzione, è necessario:


disponibilità di attrezzature di laboratorio e personale sulle navi che producono pesce in scatola naturale dal fegato di pesce, consentendo il controllo della produzione;


attrezzatura di attrezzature per la sterilizzazione con dispositivi di controllo e misurazione e controllo automatico e registrazione;


archiviazione dei risultati di registrare i parametri del processo di sterilizzazione con l'indicazione del nome, del cibo in scatola, la dimensione standard del pacchetto, il numero di apparecchiature per la sterilizzazione, la cottura, il numero, il passaggio del numero, la data di sterilizzazione per un periodo eccedente la durata di conservazione del pesce in scatola prodotta da 6 mesi.


39. La produzione di prodotti alimentari a base di pesce per l'alimentazione dei bambini del primo anno di vita viene effettuata in impianti di produzione specializzati, in laboratori specializzati o su linee tecnologiche specializzate.


La produzione di prodotti alimentari per pesci per l'alimentazione di bambini da 1 a 3 anni di età, età prescolare e scolare può essere effettuata in impianti di produzione specializzati, o in laboratori specializzati, o su linee tecnologiche specializzate, o su attrezzature tecnologiche per la produzione di prodotti alimentari per pesci generici all'inizio di un turno o in un turno separato dopo il


Nella produzione di prodotti ittici alimentari in scatola per bambini di tutte le età, la durata della sua esposizione nel magazzino del produttore per stabilire stabilità e sicurezza microbiologica dovrebbe essere di almeno 21 giorni.


40. Nella produzione di alimenti per pesci per alimenti per l'infanzia per bambini piccoli, non è consentito l'uso di prodotti alimentari per pesci non trasformati di origine animale ottenuti da pesci di contenuto di gabbia e specie di pesci di fondo.


Nella produzione di alimenti per pesci per alimenti per l'infanzia per bambini in età precoce, prescolare e scolare, non è consentito l'uso di prodotti alimentari per pesci non trasformati sottoposti a congelamento ripetuto.


Nella produzione di alimenti per pesci per alimenti per l'infanzia, non è consentito l'uso di fosfati, esaltatori di sapidità, acidi benzoico, sorbico e loro sali, nonché additivi alimentari complessi, che contengono fosfati, esaltatori di sapidità, acidi benzoico, sorbico, loro sali ed esteri, nonché coloranti.


Nella produzione di prodotti alimentari per pesci per alimenti per l'infanzia, l'uso di materie prime alimentari (alimentari) non è consentito:


contenenti organismi geneticamente modificati;


coltivato con l'uso di stimolanti della crescita animale, compresi i farmaci ormonali;


contenente quantità residue di agenti antimicrobici (tenendo conto dell'errore del metodo di determinazione).


41. Cibo in scatola i prodotti ittici per bambini piccoli devono essere confezionati in un imballaggio di consumo sigillato con una capacità non superiore a:


a) per i prodotti alimentari di alimenti complementari a base di pesce-0,13 kg;


b) per i prodotti alimentari di alimenti complementari a base di pesce-vegetale e vegetale-pesce - 0,25 kg.


42. I rifiuti di pesce ottenuti durante la produzione di prodotti alimentari per pesci devono essere raccolti in contenitori etichettati impermeabili e rimossi dai locali di produzione man mano che si accumulano.


I rifiuti di pesce devono essere conservati in contenitori in camere raffreddate separatamente dalle materie prime e dai prodotti finiti. È consentito conservare i rifiuti senza raffreddamento in contenitori chiusi per non più di 2 ore.

VII. Prescrizioni particolari per i processi di produzione effettuati sulle navi

43. Sulle navi, è necessario avere:


la zona di accettazione riservata alle catture di risorse biologiche acquatiche a bordo, che fornisce protezione dei prodotti dalle influenze solari e atmosferiche, dagli effetti degli elementi riscaldanti e da qualsiasi fonte di contaminazione (inquinamento), facilmente suscettibile di lavaggio e disinfezione;


un sistema progettato per il trasferimento del pesce dalla zona di ricezione alle aree di lavoro, abbastanza spazioso per l'organizzazione del processo produttivo, facile da pulire e disinfettare e organizzato in modo tale da prevenire qualsiasi contaminazione (contaminazione) dei prodotti;


una zona per la conservazione dei prodotti finiti;


spazio di stoccaggio per i materiali di imballaggio;


attrezzature speciali per lo smaltimento dei rifiuti di pesce e (o) una camera per lo stoccaggio dei rifiuti di pesce;


un dispositivo di aspirazione dell'acqua, la cui posizione esclude il contatto con il sistema di approvvigionamento idrico;


attrezzature per il lavaggio delle mani del personale impegnato nel processo di produzione.


Le navi in cui il pesce crudo (fresco) e i mammiferi acquatici freschi sono conservati per più di 8 ore devono essere dotate di stive, serbatoi o contenitori refrigerati che, se necessario, devono essere raffreddati con ghiaccio o acqua potabile o pulita refrigerata durante il tempo specificato nella documentazione tecnica per i prodotti alimentari ittici.


44. Le navi devono garantire che non vi sia alcun contatto di prodotti alimentari ittici con acqua di sentina, acque reflue, fumo, carburante, prodotti petroliferi e lubrificanti, nonché un deflusso intensivo dell'acqua.


45. Le superfici di lavoro e le attrezzature con cui i prodotti alimentari per pesci vengono a contatto sulla nave devono essere realizzate in un materiale adatto resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire e disinfettare. I rivestimenti superficiali devono essere durevoli, non tossici e realizzati con materiali destinati al contatto con prodotti alimentari.


46. Le navi destinate a immagazzinare le catture di risorse biologiche acquatiche per più di 24 ore devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori appropriati.


47. Le stive devono essere separate dalle sale macchine e dai locali dell'equipaggio mediante partizioni che impediscano la contaminazione (contaminazione) delle catture immagazzinate di risorse biologiche acquatiche. Le stive, i serbatoi e i contenitori dovrebbero garantire lo stoccaggio delle catture di risorse biologiche acquatiche in condizioni adeguate che ne garantiscano la sicurezza e, se necessario, l'assenza del loro contatto con l'acqua di fusione.


48. Sulle navi attrezzate per il raffreddamento delle catture di risorse biologiche acquatiche con acqua di mare pulita refrigerata, i serbatoi dovrebbero essere dotati di dispositivi che garantiscano il raggiungimento e il mantenimento di una temperatura uniforme in tutto il serbatoio.


49. Le catture di risorse biologiche acquatiche devono essere raffreddate con ghiaccio o acqua refrigerata entro 1 ora dall'estrazione (cattura).


Se la progettazione della nave non consente di raffreddare le catture di risorse biologiche acquatiche con ghiaccio o acqua refrigerata entro 1 ora dall'estrazione (cattura), è consentito scaricare le catture di risorse biologiche acquatiche senza ghiaccio (in condizioni di temperatura appropriate). Tali prodotti devono essere scaricati entro e non oltre 12 ore dal momento dell'estrazione (cattura) con il mantenimento della sua temperatura da meno 1°C a 4°C.


Quando si raffreddano le risorse biologiche acquatiche con acqua, devono essere conservate in acqua pulita e refrigerata per non più di 3 giorni a bordo della nave.


50. Sulle navi devono essere fornite condizioni per evitare il contatto e la contaminazione (contaminazione) dei prodotti da parte di uccelli, insetti e altri animali.


51. Le navi su cui viene effettuata la produzione di alimenti surgelati e prodotti ittici devono avere:


a) attrezzature di congelamento di capacità sufficiente per ridurre rapidamente la temperatura a meno 18°C;


b) apparecchiature di raffreddamento di capacità sufficiente per la conservazione di alimenti surgelati e prodotti ittici nelle stive a una temperatura non superiore a meno 18°C. Le stive sono dotate di termometri e (o) mezzi di controllo automatico della temperatura dell'aria nella stiva, nonché mezzi per registrare la temperatura.


52. Le pareti interne e i soffitti delle stive devono essere disinfettati prima di caricare le catture di risorse biologiche acquatiche in esse.

VIII. Requisiti per i processi di stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento di prodotti alimentari ittici

53. I produttori sono obbligati a svolgere i processi di stoccaggio, trasporto e vendita di prodotti alimentari per pesci in modo tale che questi prodotti siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano ad esso.


54. I processi di stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento dei prodotti alimentari ittici devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


55. I materiali che entrano in contatto con i prodotti alimentari ittici durante il loro stoccaggio, trasporto e vendita devono soddisfare i requisiti di sicurezza dei materiali che entrano in contatto con i prodotti alimentari.


56. Nel processo di stoccaggio, trasporto e vendita di prodotti alimentari per pesci, lo scongelamento di prodotti alimentari per pesci congelati non è consentito.


57. Quando si conservano prodotti alimentari per pesci, devono essere osservate le condizioni di conservazione stabilite dal produttore, tenendo conto dei seguenti requisiti:


a) i prodotti alimentari per pesci refrigerati devono essere conservati a una temperatura non superiore a 5°C, ma al di sopra del punto di congelamento del succo del tessuto;


b) alimenti surgelati i prodotti ittici devono essere conservati a una temperatura non superiore a meno 18°C;


c) alimenti surgelati i prodotti ittici devono essere conservati a una temperatura compresa tra meno 3°C e meno 5°C;


d) i pesci vivi e gli invertebrati acquatici vivi devono essere tenuti in condizioni che garantiscano la loro attività vitale, senza limitare la durata di conservazione. I contenitori destinati alla loro manutenzione devono essere realizzati con materiali che non modifichino la qualità dell'acqua.


58. Nelle celle frigorifere, i prodotti alimentari per pesci sono collocati in pile su rack o pallet, la cui altezza deve essere di almeno 8-10 cm dal pavimento. I prodotti si trovano ad una distanza di almeno 30 cm dalle pareti e dai dispositivi di raffreddamento. Ci dovrebbero essere passaggi tra le pile che forniscono un accesso senza ostacoli ai prodotti.


59. Le camere di refrigerazione per lo stoccaggio di alimenti e prodotti ittici sono dotate di termometri e (o) mezzi di controllo automatico della temperatura dell'aria nella camera, nonché mezzi per registrare la temperatura.


60. I prodotti ittici alimentari nel processo di conservazione sono raggruppati per tipo, scopo (vendita o lavorazione (lavorazione)) e stato termico (refrigerato, congelato, congelato).


61. Un aumento della temperatura dell'aria nelle camere di refrigerazione durante il carico o lo scarico di prodotti alimentari per pesci è consentito di non più di 5°C, le fluttuazioni della temperatura dell'aria durante lo stoccaggio, il trasporto e la vendita di prodotti alimentari per pesci non devono superare i 2°C.


62. Non è consentito conservare prodotti alimentari per pesci refrigerati, congelati e congelati in locali non raffreddati prima di caricarli in un veicolo e (o) in un contenitore.


63. I veicoli e i contenitori destinati al trasporto di alimenti e prodotti ittici sono dotati di mezzi che consentono di osservare e registrare il regime di temperatura stabilito.


64. Il trasporto di alimenti e prodotti ittici alla rinfusa senza l'uso di imballaggi di trasporto e (o) di consumo non è consentito.


65. I vani di carico dei veicoli e dei contenitori devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione regolari a intervalli necessari per garantire che i vani di carico dei veicoli e dei contenitori non possano essere fonti di contaminazione (contaminazione) dei prodotti.


66. Le superfici interne del veicolo devono essere lisce, facili da pulire e disinfettare.


67. Nelle imprese di commercio al dettaglio e all'ingrosso, non è consentito reimballare sotto vuoto o in un'atmosfera modificata di prodotti alimentari per pesci precedentemente imballati sotto vuoto o in un'atmosfera modificata.

IX. Requisiti per l'imballaggio e l'etichettatura di alimenti e prodotti ittici

68. Gli imballaggi per prodotti alimentari ittici devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza degli imballaggi" (TR CU 005/2011).


69. L'imballaggio dei prodotti alimentari per pesci deve essere effettuato in condizioni che non consentano la contaminazione (contaminazione) dei prodotti.


70. L'imballaggio dei prodotti alimentari ittici deve:


a) garantire la sicurezza dei prodotti alimentari ittici e l'immutabilità dei loro parametri organolettici durante la durata di conservazione di tali prodotti;


b) essere fatto di materiali che soddisfano i requisiti per i materiali a contatto con i prodotti alimentari;


c) essere conservati in una stanza separata in condizioni che garantiscano la sicurezza dei prodotti alimentari per pesci. Per le navi, è consentito conservare gli imballaggi nella stiva in condizioni che ne garantiscano la sicurezza.


71. L'imballaggio utilizzato per la conservazione di prodotti alimentari per pesci raffreddati a ghiaccio deve garantire il flusso di acqua di fusione.


72. L'etichettatura dei prodotti alimentari per pesci deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011).


Le informazioni contenute in etichetta di cibo per pesci prodotti devono essere stampati in russo e, se ci sono i requisiti pertinenti della legislazione degli stati membri , nel territorio dello stato (stato) lingua dello stato membro nel cui territorio di cibo per pesci vengono venduti i prodotti, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 della parte 4.8 dell'Articolo 4 del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011).


Le informazioni di cui al paragrafo 73 del presente regolamento tecnico e l'articolo 13, parte 4.4 dell'Articolo 4 del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011) sul pesce, prodotti alimentari, che vengono confezionati in presenza del consumatore, vengono portati al consumatore, in qualsiasi modo, che prevede la possibilità di una ragionevole scelta di questi prodotti.


73. L'etichettatura dei prodotti alimentari per pesci confezionati deve contenere le seguenti informazioni:


a) il nome dei prodotti alimentari per pesci, che comprende:


il nome del tipo di prodotti alimentari per pesci (ad esempio, "semilavorato culinario di pesce", "pesce in scatola");


denominazione zoologica di un tipo di risorsa biologica acquatica o di un oggetto di acquacoltura (per esempio: "ippoglosso nero");


tipo di taglio di prodotti ittici alimentari (ad esempio, "filetto di merluzzo", "pollock back", "carcassa di aringa");


tipo di lavorazione (ad esempio, "pastorizzato", "decapato", "ricostituito").


Per i prodotti alimentari per pesci simulati, le informazioni sull'imitazione sono indicate nel nome o separate da un trattino dal nome in un font che non differisce dal font utilizzato per il nome del prodotto, inclusa la dimensione di questo font;


b) per i prodotti alimentari ittici non trasformati-informazioni sull'appartenenza all'area di estrazione, estrazione (cattura) o agli oggetti dell'acquacoltura;


c) informazioni sulla composizione dei prodotti alimentari per pesci;


d) il nome e la posizione del produttore o il cognome, il nome, il patronimico e la posizione del singolo imprenditore-produttore, il nome e la posizione della persona autorizzata dal produttore (se presente), il nome e la posizione dell'importatore;


e) la data di produzione di prodotti alimentari per pesci (per i prodotti imballati non nel luogo di produzione, indicare inoltre la data di imballaggio).


L'etichettatura dei prodotti alimentari per pesci confezionati non nel luogo di fabbricazione di questi prodotti (ad eccezione dei casi di imballaggio di prodotti alimentari per pesci in imballaggi di consumo da parte di organizzazioni di vendita al dettaglio) deve contenere informazioni sul produttore e sulla persona giuridica o sul singolo imprenditore che confezionano prodotti alimentari per pesci non nel luogo di produzione per la sua successiva vendita o;


f) periodo di validità dei prodotti alimentari ittici (ad eccezione dei pesci vivi e degli invertebrati acquatici vivi);


g) condizioni di conservazione degli alimenti e dei prodotti ittici;


h) peso netto (per i prodotti alimentari congelati glassati-peso netto dei prodotti alimentari congelati senza glassa);


i) informazioni sull'uso delle radiazioni ionizzanti (se utilizzate);


j) la composizione del mezzo gassoso modificato negli imballaggi dei consumatori di alimenti e prodotti ittici (se usato);


l) la presenza di un vuoto, ad eccezione del pesce in scatola (se usato);


m) raccomandazioni per l'uso (compresa la preparazione) di prodotti alimentari per pesci se il suo uso senza tali raccomandazioni è difficile o può causare danni alla salute dei consumatori, portare ad una diminuzione o perdita delle proprietà gustative di questi prodotti alimentari per pesci;


h) l'uso del pesce con cambiamenti di deposizione delle uova nella produzione di prodotti alimentari per pesci (nella produzione di pesce in scatola);


o) informazioni sul congelamento (raffreddamento) dei prodotti alimentari ittici;


n) frazione di massa della glassa in percentuale (per prodotti alimentari surgelati a base di pesce);


p) indicatori del valore nutrizionale (per i prodotti alimentari trasformati a base di pesce);


c) informazioni sulla presenza di componenti ottenuti con l'uso di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari ittici;


t) un segno unico per la circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione.


74. Il nome, la data di produzione, la durata di conservazione, le condizioni di conservazione dei prodotti alimentari per pesci, le informazioni sulla presenza di allergeni nella composizione dei prodotti alimentari per pesci dovrebbero essere applicate all'imballaggio del consumatore e (o) sull'etichetta, la cui rimozione dall'imballaggio del consumatore è difficile. Le restanti informazioni devono essere applicate all'imballaggio del consumatore e (o) all'etichetta e (o) al foglietto illustrativo posto in ciascuna unità di imballaggio o allegato a ciascuna unità di imballaggio.


75. L'etichettatura dei prodotti alimentari per pesci per alimenti per l'infanzia applicata alla confezione deve contenere informazioni che il prodotto appartiene a prodotti alimentari per bambini piccoli o prodotti alimentari per bambini in età prescolare e scolare.


L'etichettatura dei prodotti alimentari di alimenti complementari su base vegetale-pesce, pesce e pesce-pianta dovrebbe inoltre contenere i tempi raccomandati per l'introduzione di questi prodotti nella nutrizione dei bambini piccoli:


prodotti alimentari di alimenti complementari su base vegetale-pesce, pesce e pesce-pianta da merluzzo, nasello, walleye, pesce salmone, pollock, eglefino, pilengas e altre specie di pesci oceanici, marini e d'acqua dolce-più vecchi di 8 mesi di vita;


pesce in scatola simile a purea (dimensioni delle particelle fino a 1,5 mm, fino al 20% di particelle fino a 3 mm sono consentite) - più vecchio di 8 mesi di vita;


pesce in scatola a grana grossa (dimensioni delle particelle fino a 3 mm, fino al 20% di particelle fino a 5 mm sono consentite) - più vecchio di 9 mesi di vita.


76. Per i seguenti gruppi di prodotti alimentari per pesci, la marcatura deve contenere le seguenti informazioni aggiuntive:


a) pesce vivo: pesce della famiglia dello storione-le parole "quando si addormenta, sventrare immediatamente il pesce con la rimozione dello sfintere";


b) alimenti surgelati prodotti ittici:


grado (se disponibile) o categoria (per filetto di pesce congelato);


peso netto dei prodotti alimentari per pesci senza glassa (per prodotti alimentari congelati glassati per pesci);


c) prodotti alimentari per pesci a base di prodotti alimentari per pesci surgelati-le parole "a base di gelato crudo";


d) prodotti ittici alimentari di fumo caldo e freddo, nonché prodotti ittici alimentari affumicati, nel processo di produzione di cui vengono utilizzati i preparati per il fumo, - informazioni sull'uso dei preparati per il fumo;


e) prodotti culinari di pesce - le parole"prodotti pronti da mangiare";


f) prodotti alimentari per pesci simulati-informazioni sull'imitazione;


g) prodotti semilavorati culinari di pesce - le parole "semilavorato culinario";


h) pesce in scatola-schiacciando o vernice indelebile, i simboli vengono applicati sulla superficie esterna delle lattine:


data di produzione: numero - due cifre (fino alla cifra "9" inclusa, la cifra " 0 "è posta davanti), mese-due cifre (fino alla cifra" 9 "inclusa, la cifra" 0 " è posta davanti), anno - le ultime due cifre;


segno assortimento (da uno a tre caratteri-numeri o lettere, ad eccezione della lettera "P") e il numero del produttore (da uno a tre caratteri-numeri e lettere) (se disponibile);


il numero di turno (una cifra) e l'indice del settore della pesca (la lettera "P").


Quando si applica la data di produzione dei prodotti, il segno di assortimento, il numero del produttore, il numero di turno e l'indice dell'industria della pesca, viene lasciato un passaggio di un segno o due segni tra di loro.


Quando si contrassegnano lattine litografate, i dettagli che non sono presenti sulla litografia vengono applicati al coperchio (in basso) del barattolo, a condizione che la data di produzione dei prodotti sia indicata prima di altri dettagli. È consentito non applicare l'indice dell'industria della pesca;


i) caviale:


il tipo di pesce da cui è stato ottenuto il caviale;


caviale granuloso a base di caviale congelato di pesce salmone-le parole "a base di gelato crudo";


il caviale ottenuto da ibridi di pesci della famiglia degli storioni è il nome di un ibrido o una combinazione di tipi di risorse biologiche acquatiche (ad esempio, le parole "caviale granuloso dello storione russo-Lena").


77. L'etichettatura dei prodotti alimentari per pesci collocati negli imballaggi per il trasporto viene effettuata in conformità con i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011).

X. Garantire la conformità dei prodotti alimentari ittici ai requisiti di sicurezza

78. La conformità dei prodotti alimentari ittici con questo regolamento tecnico è garantita dal rispetto dei suoi requisiti, dei requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano a questi prodotti.


79. I metodi di ricerca (test) e le misurazioni sono stabiliti negli standard secondo l'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e le misurazioni, comprese le regole di campionamento necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti di questo regolamento tecnico e la valutazione della conformità dei prodotti.

XI. Valutazione della conformità dei prodotti alimentari ittici

80. I prodotti alimentari a base di pesce sono soggetti a valutazione della conformità prima di essere immessi in circolazione sul territorio dell'Unione.


81. La valutazione della conformità dei prodotti alimentari ittici, ad eccezione dei prodotti specificati al paragrafo 84 del presente regolamento tecnico, con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano ad esso, viene effettuata nelle seguenti forme:


a) conferma della conformità dei prodotti alimentari a base di pesce, ad eccezione dei prodotti alimentari a base di pesce per alimenti per l'infanzia, dei prodotti alimentari a base di pesce di un nuovo tipo, dei prodotti alimentari a base di pesce non trasformati di origine animale (compresi pesci vivi e invertebrati acquatici vivi);


b) registrazione statale di un nuovo tipo di prodotti alimentari per pesci e prodotti alimentari per pesci per alimenti per l'infanzia, ad eccezione dei prodotti alimentari per pesci non trasformati di origine animale destinati agli alimenti per l'infanzia, in conformità con le disposizioni delle norme tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011);


c) esame veterinario e sanitario di prodotti alimentari ittici non trasformati di origine animale, pesci vivi e invertebrati acquatici vivi.


82. La valutazione della conformità dei processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e cessione di cibo per pesci prodotti con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano loro, è realizzata in forma di stato, di controllo (ispezione) nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano a loro, fatta eccezione per i processi di produzione dei prodotti alimentari per pesci di cui al punto 83 della presente regolamentazione tecnica.


83. La valutazione della conformità dei processi di produzione e trasformazione di prodotti alimentari di acquacoltura di origine animale e la cattura di acquatici risorse biologiche di origine animale è realizzata in forma di stato di registrazione delle strutture di produzione in conformità con le disposizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


84. La valutazione di conformità di tipo non industriale, di pesce, di prodotti alimentari e di alimenti per pesci prodotti di imprese di ristorazione (catering pubblici) destinati alla vendita nella fornitura di servizi, nonché i processi di vendita di questi pesci prodotti alimentari è realizzata in forma di stato di vigilanza (controllo) oltre conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano a loro.


85. La valutazione della conformità dei prodotti ittici alimentari di origine animale di fabbricazione non industriale con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altre normative tecniche dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano ad esso, può essere effettuata sotto forma di esame veterinario e sanitario.


86. L'esame veterinario e sanitario dei prodotti alimentari ittici non trasformati di origine animale, pesci vivi, invertebrati acquatici vivi e la registrazione dei suoi risultati sono effettuati in conformità con le norme tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) in termini di esame veterinario e sanitario.


87. La conferma della conformità dei prodotti alimentari per pesci viene effettuata sotto forma di dichiarazione di conformità secondo lo schema 3d, 4d o 6d.


88. Nel dichiarare la conformità dei prodotti alimentari per pesci, i richiedenti possono essere una persona giuridica o una persona registrata nel territorio di uno Stato membro in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che è un produttore, un venditore o una persona autorizzata dal produttore.


89. La dichiarazione di conformità dei prodotti ittici alimentari prodotti in serie viene effettuata secondo gli schemi 3d e 6d, il lotto di prodotti ittici alimentari-secondo lo schema 4d.


90. Quando dichiara la conformità dei prodotti alimentari per pesci, il richiedente può essere:


a) per schemi 3d e 6d-il produttore ( una persona autorizzata dal produttore);


b) per lo schema 4d - il produttore (una persona autorizzata dal produttore) o il venditore.


91. La scelta dello schema di dichiarazione di conformità degli alimenti e dei prodotti ittici viene effettuata dal richiedente.


92. La dichiarazione di conformità dei prodotti alimentari ittici secondo gli schemi 3d, 4d e 6d viene effettuata dal richiedente sulla base delle proprie prove e prove ottenute con la partecipazione di un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel registro unificato degli organismi di valutazione della conformità dell'Unione.


93. Nel dichiarare la conformità degli alimenti e dei prodotti ittici, il richiedente:


a) forma e analizza i documenti che confermano la conformità dei prodotti alimentari per pesci ai requisiti del presente regolamento tecnico, tra cui:


copie di documenti che confermano la registrazione statale come persona giuridica o imprenditore individuale;


il documento in base al quale sono fabbricati i prodotti alimentari per pesci (se disponibili);


protocolli di studi (test) di prodotti alimentari per pesci che confermano la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano ad esso;


contratto (contratto di fornitura) o documentazione di spedizione (per lo schema 4d) (se disponibile);


un documento che conferma la sicurezza degli alimenti non trasformati e dei prodotti ittici di origine animale sulla base dei risultati di un esame veterinario e sanitario;


certificato per il sistema di gestione della qualità e della sicurezza (una copia del certificato) (per lo schema 6d);


altri documenti a scelta del richiedente, che sono serviti come base per confermare la conformità dei prodotti alimentari per pesci con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamenti tecnici dell'Unione doganale), che si applicano ad esso (se disponibile);


b) effettua l'identificazione dei prodotti alimentari a base di pesce conformemente alla sezione III del presente regolamento tecnico;


c) assicura che il controllo della produzione sia effettuato e prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei prodotti alimentari ittici ne garantisca la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico (per i regimi 3d e 6d);


d) prende tutte le misure necessarie per garantire la stabilità del funzionamento del sistema di gestione della qualità e della sicurezza (per il regime 6d);


e) adottare una dichiarazione di conformità, che viene redatta secondo un unico modulo e regole approvate dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica del 25 dicembre 2012 N 293;


f) applica un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione.


94. Dopo aver completato le procedure di valutazione della conformità, il richiedente forma una serie di documenti, che include:


a) documenti di cui al paragrafo 93, lettera a), della presente regolamentazione tecnica;


b) il protocollo (protocolli) di studi (prove) condotti in un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel registro unificato degli organismi di valutazione della conformità dell'Unione;


c) una dichiarazione di conformità registrata.


95. La dichiarazione di conformità è soggetta a registrazione secondo la procedura prevista dalla Decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica del 9 aprile 2013 N 76.


96. Il periodo di validità della dichiarazione di conformità quando si dichiara la conformità dei prodotti alimentari per pesci secondo lo schema 3d non supera i 3 anni, secondo lo schema 6d-non più di 5 anni. Il periodo di validità della dichiarazione di conformità per una partita di prodotti alimentari per pesci (schema 4d) è stabilito dal richiedente, ma non può superare la durata di conservazione dei prodotti alimentari per pesci.


97. L'organismo di certificazione per i sistemi di gestione effettua controlli ispettivi sulla stabilità del funzionamento del sistema di gestione della qualità e della sicurezza (per lo schema 6d).


98. La serie di documenti di cui al punto 94 del presente regolamento tecnico è conservata dal richiedente per i seguenti periodi:


a) per i prodotti di serie - almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione;


b) per un lotto di prodotti - almeno 5 anni dalla data della fine della vendita di un lotto di prodotti alimentari per pesci.

XII. Etichettatura dei prodotti alimentari a base di pesce con un unico segno di prodotti sul mercato dell'Unione

99. La produzione di pesce alimentare, i pertinenti requisiti di sicurezza della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale), di cui è coperta, e hanno superato la procedura di valutazione della conformità conformemente alle disposizioni della presente direttiva, contrassegnati da un unico segno di prodotti sul mercato dell'Unione.


100. La marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione viene effettuata prima dell'immissione in circolazione di prodotti alimentari per la pesca sul territorio dell'Unione.


101. Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione è applicato a ciascuna unità di prodotti alimentari ittici (imballaggi per il consumo e il trasporto, o etichetta, o etichetta) in qualsiasi modo che fornisca un'immagine chiara e chiara durante l'intera durata di conservazione di tali prodotti.


Se è impossibile applicare un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione agli imballaggi di consumo e di trasporto, o un'etichetta, o un'etichetta, è consentito applicarlo ai documenti di accompagnamento.


102. La marcatura dei prodotti alimentari per la pesca con un unico marchio di circolazione sul mercato dell'Unione indica la conformità dei prodotti alimentari per la pesca ai requisiti della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale), che si applicano ad essa.

XIII. Controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico

103. Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica in relazione ai prodotti alimentari ittici e ai relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento ad essi correlati è effettuato in conformità della legislazione dello Stato membro.

XIV. Clausola protettiva

104. Le autorità degli stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a limitare e vietare l'immissione in circolazione sul territorio dell'Unione di pesce prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione (regolamento tecnico dell'Unione Doganale), che si applicano per esso, nonché di ritirare dalla circolazione.


In questo caso, l'organismo autorizzato dello stato membro è tenuto a notificare agli organismi autorizzati di altri Stati membri l'adozione della decisione pertinente, indicando il motivo della sua adozione e fornendo prove che spiegano la necessità di adottare misure appropriate.

Standard di sicurezza microbiologica

Appendice n. 1

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


Tabella 1


Norme di sicurezza microbiologica per gli alimenti e i prodotti ittici
foto standard di sicurezza microbiologica degli alimenti e dei prodotti ittici><meta itemprop=

Tabella 2


Norme di sicurezza microbiologica per altri prodotti alimentari a base di pesce
foto norme di sicurezza microbiologiche per altri prodotti alimentari ittici><meta itemprop=

Tabella 3


Norme di sicurezza microbiologica per i prodotti alimentari a base di pesce per alimenti per l'infanzia (per bambini in età prescolare e scolare)
norme fotografiche di sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari per pesci per alimenti per l'infanzia (per bambini in età prescolare e scolare)><meta itemprop=

Tabella 4


Norme di sicurezza microbiologiche per i principali tipi di alimenti (alimenti) materie prime e componenti utilizzati nella produzione di prodotti alimentari per pesci per alimenti per l'infanzia
foto norme di sicurezza microbiologiche per i principali tipi di alimenti (cibo) materie prime e componenti utilizzati nella produzione di alimenti per pesci per alimenti per l'infanzia><meta itemprop=

Tabella 5


Indicatori di sicurezza microbiologici di alimenti in scatola prodotti ittici
indicatori fotografici di sicurezza microbiologica del pesce in scatola><meta itemprop=

Appendice n. 2

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


I livelli massimi ammissibili di residui di farmaci veterinari, stimolanti della crescita animale (compresi i farmaci ormonali), medicinali (compresi gli antimicrobici) nei prodotti alimentari di acquacoltura animale*
________________
* Controllo del contenuto di residui di farmaci veterinari, animali, stimolanti della crescita (tra cui farmaci ormonali), farmaci (in particolare antibiotici, con l'eccezione di levomycetin (cloramfenicolo), gruppo delle tetracicline e bacitracina) nei prodotti alimentari di acquacoltura di origine animale è effettuata sulla base di informazioni sul loro uso fornite dal fabbricante (autorizzato dal produttore, l'importatore), quando viene messo in circolazione sul territorio dell'Unione Economica Eurasiatica.
foto livelli massimi ammissibili di residui di farmaci veterinari, stimolanti della crescita animale><meta itemprop=

Appendice N 3

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


Indicatori di sicurezza parassitologici di pesci, crostacei, molluschi e dei loro prodotti trasformati

Tabella 1


Pesci d'acqua dolce e prodotti della sua trasformazione
foto pesce d'acqua dolce e dei suoi prodotti trasformati><meta itemprop=

Tabella 2


Passando pesce e prodotti della sua trasformazione
foto passando pesce e dei suoi prodotti trasformati><meta itemprop=

Tabella 3


Pesce di mare e prodotti della sua trasformazione
foto passando pesce e dei suoi prodotti trasformati><meta itemprop=

Tabella 4


Crostacei d'acqua dolce, molluschi marini e prodotti della loro trasformazione
foto crostacei d'acqua dolce, molluschi marini e prodotti della loro trasformazione><meta itemprop=

Appendice N 4

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


Requisiti igienici per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti ittici
foto requisiti igienici per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti ittici><meta itemprop=

Appendice N 5

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


Valore nutrizionale e indicatori di sicurezza dei prodotti alimentari a base di pesce per la nutrizione dei bambini piccoli

Tabella 1


Valore nutrizionale del pesce in scatola (in 100 g di prodotti)
foto valore nutrizionale del pesce in scatola (in 100 g di prodotti)><meta itemprop=

Tabella 2


Indicatori di sicurezza del pesce in scatola
foto indicatore di sicurezza del pesce in scatola><meta itemprop=

Tabella 3


Valore nutrizionale del pesce in scatola (in 100 g di prodotti)
foto il valore nutrizionale del pesce in scatola><meta itemprop=

Tabella 4


Indicatori di sicurezza dei prodotti ittici in scatola
foto indicatore di sicurezza del pesce in scatola><meta itemprop=

Appendice n. 6

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


Valore nutrizionale e indicatori di sicurezza dei prodotti alimentari per pesci per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare

Tabella 1


Valore nutrizionale dei prodotti semilavorati da prodotti alimentari per pesci (in 100 g di prodotti)
foto valore nutrizionale dei prodotti alimentari semilavorati per pesci><meta itemprop=

Tabella 2


Indicatori di sicurezza dei prodotti semilavorati provenienti da alimenti e prodotti ittici
indicatori di sicurezza foto di prodotti semilavorati da alimenti e prodotti ittici><meta itemprop=

Tabella 3


Valore nutrizionale dei prodotti culinari da prodotti alimentari a base di pesce (in 100 g di prodotti)
foto valore nutrizionale dei prodotti culinari dei prodotti ittici (in 100 g di prodotti)><meta itemprop=

Tabella 4


Indicatori di sicurezza dei prodotti culinari da alimenti e prodotti ittici
foto indicatore di sicurezza dei prodotti culinari da alimenti e prodotti ittici><meta itemprop=

Appendice n. 7

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla sicurezza dei pesci e dei pesci

prodotti" (TREAEU 040/2016)


Norme del contenuto di umidità ammissibile nel tessuto muscolare di alimenti surgelati prodotti ittici dai principali tipi di pesci commerciali e invertebrati acquatici
foto norme del contenuto di umidità ammissibile nel tessuto muscolare di alimenti surgelati prodotti ittici dai principali tipi di pesci commerciali e invertebrati acquatici><meta itemprop=

Il testo elettronico del documento era

preparato da JSC "Codex" e verificato da:

sito ufficiale

Dell'Unione Economica Eurasiatica

www.eaeunion.org, 20.03.2017