Al fine di attuare comma " b " del paragrafo 2 del Regolamento sulla procedura per l'importazione di prodotti (beni) nel territorio Doganale dell'Unione Doganale, in relazione ai quali requisiti obbligatori stabiliti all'interno dell'Unione Doganale, approvato con la Decisione del Consiglio e della Commissione Economica Eurasiatica N. 294 del 25 dicembre, 2012, in conformità con il paragrafo 8, del Protocollo Tecnico Regolamento interno dell'Unione Economica Euroasiatica (allegato N. 9 del Trattato sull'Unione Economica Eurasiatica (29 Maggio 2014) e il paragrafo 8 dell'Allegato N. 2 al Regolamento della Commissione Economica eurasiatica, approvato con la decisione del Consiglio economico Supremo eurasiatico n. 98 del 23 dicembre 2014, il Consiglio della Commissione Economica eurasiatica
decidere:
1. Approvare l'elenco allegato dei prodotti per i quali la presentazione di una dichiarazione doganale è accompagnata dalla presentazione di un documento sulla valutazione della conformità ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza dei veicoli a motore" (TR CU 018/2011).
(La voce nella versione entrata in vigore dal 22 aprile 2017 con decisione del Consiglio CEE del 21 marzo 2017 N 30. - Vedere la versione precedente)
2. La presente decisione entra in vigore alla scadenza di 30 giorni di calendario dalla data della sua pubblicazione ufficiale.
Presidente del Consiglio
Della Commissione Economica Eurasiatica
V. Kristenko
APPROVED
By council decision
Of The Eurasian Economic Commission
dated 14 July 2015 N 77
Note: 1. Ai fini dell'applicazione di questo elenco, è necessario essere guidati sia dal nome del prodotto (tenendo conto delle note riportate nella colonna 4) che dal codice SA EAEU.
2. L'elenco non si applica ai seguenti veicoli e al loro telaio:
aventi una velocità massima non superiore a 25 km/h prevista dalla loro progettazione;
destinato esclusivamente alla partecipazione a competizioni sportive;
categorie L e M1, dalla data di rilascio di cui sono trascorsi 30 anni o più, nonché categorie M2, M3 e N, non destinate al trasporto commerciale di passeggeri e merci, dalla data di rilascio di cui sono trascorsi 50 anni o più, con il motore, la carrozzeria e il telaio originali, se disponibili, conservati o ripristinati alle loro condizioni originali;
importati nel territorio doganale unico dell'Unione doganale per un periodo non superiore a 6 mesi e sottoposti a procedure doganali che non prevedono la possibilità di alienazione;
importati nel territorio doganale unico dell'Unione doganale come proprietà personale da parte di individui, compresi quelli che partecipano a programmi statali nazionali per assistere il reinsediamento volontario di persone che vivono all'estero, o riconosciuti secondo la procedura stabilita come rifugiati o sfollati interni;
appartenenti a missioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali (interstatali) che godono di privilegi e immunità in conformità con i principi e le norme del diritto internazionale generalmente riconosciuti, così come i dipendenti di queste missioni (organizzazioni) e membri delle loro famiglie;
veicoli fuoristrada pesanti.
Revisione del documento tenendo conto
modifiche e aggiunte sono state preparate
Codice JSC