Regolamenti tecnici dell'Unione doganale

TR CU 022/2011

Prodotti alimentari in termini di etichettatura

(modificato il 14 settembre 2018)

Prefazione

1. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale è stato sviluppato in conformità con l'accordo sui principi e le regole comuni della regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010.


2. Questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale è stato sviluppato con lo scopo di stabilire uniforme requisiti obbligatori per i prodotti alimentari, l'unico territorio doganale dell'Unione Doganale, in termini di etichettatura, di garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari messi in circolazione nell'unico territorio doganale dell'Unione Doganale.

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale si applica ai prodotti alimentari messi in circolazione nel territorio doganale unico dell'Unione doganale in termini di etichettatura.


2. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale non si applica ai prodotti alimentari, la cui produzione è effettuata da organizzazioni di ristorazione pubblica nel processo di fornitura di servizi di ristorazione pubblica per il consumo nel luogo di produzione, nonché ai prodotti alimentari, la cui produzione è effettuata da individui in aziende agricole sussidiarie personali non ai fini dell'attività imprenditoriale.


3. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale stabilisce i requisiti per i prodotti alimentari in termini di etichettatura al fine di prevenire azioni che inducono in errore i consumatori per quanto riguarda l'attuazione dei diritti dei consumatori a informazioni affidabili sui prodotti alimentari.


4. Quando si applica questo regolamento tecnico dell'Unione doganale, devono essere presi in considerazione ulteriori requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari in termini di etichettatura che non contraddicono questo regolamento tecnico.

Articolo 2. Definizione

In questo regolamento tecnico dell'Unione doganale vengono utilizzati i seguenti termini e le loro definizioni:


data di produzione di prodotti alimentari-la data di fine del processo tecnologico di produzione alimentare;


informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari-informazioni sui prodotti alimentari che indicano la presenza di proprietà dei prodotti alimentari che consentono di distinguerli da altri prodotti alimentari (incluso valore nutrizionale, luogo di origine, composizione, altre proprietà);


un foglio illustrativo è un supporto informativo sul quale è applicata la marcatura e che è posto nell'imballaggio del consumatore e (o) nell'imballaggio di trasporto o è attaccato all'imballaggio del consumatore e (o) all'imballaggio di trasporto;


etichetta-un vettore di informazioni su cui è applicata la marcatura e che è attaccato all'imballaggio del consumatore e (o) all'imballaggio per il trasporto, anche incollando;


etichettatura dei prodotti alimentari-informazioni sui prodotti alimentari applicate sotto forma di iscrizioni, disegni, segni, simboli, altre designazioni e (o) loro combinazioni su imballaggi di consumo, imballaggi per il trasporto o su un altro tipo di supporto informativo allegato all'imballaggio di consumo e (o) all'imballaggio per il trasporto, o inserito in essi o ad essi collegato;


consumatore-un individuo che intende ordinare o acquistare o ordinare, acquistare o utilizzare prodotti alimentari esclusivamente per esigenze personali, familiari, domestiche e di altro tipo non correlate all'attuazione dell'attività imprenditoriale;


il nome inventato dei prodotti alimentari è una parola o una frase che può integrare il nome dei prodotti alimentari. Il nome di fantasia dei prodotti alimentari può non riflettere le proprietà del consumatore e non deve sostituire il nome dei prodotti alimentari;


l'acquirente di prodotti alimentari è una persona giuridica o un individuo, incluso un consumatore, che acquista prodotti alimentari per l'uso per qualsiasi scopo;


prodotti alimentari confezionati - prodotti alimentari immessi negli imballaggi di consumo;


I termini non definiti dal presente articolo sono utilizzati in questo regolamento tecnico dell'Unione doganale nei significati definiti dalla legislazione dell'Unione doganale.

Articolo 3. Regole di circolazione sul mercato

I prodotti alimentari vengono messi in circolazione sul mercato se la loro etichettatura è conforme a questo regolamento tecnico dell'Unione doganale, così come ad altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.

Articolo 4. Requisiti per l'etichettatura dei prodotti alimentari

4.1. Requisiti per l'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati


1. L'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati deve contenere le seguenti informazioni:


1) nome dei prodotti alimentari;


2) la composizione dei prodotti alimentari, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 7 della parte 4.4 del presente articolo e salvo diversa disposizione dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


3) la quantità di prodotti alimentari;


4) la data di fabbricazione dei prodotti alimentari;


5) periodo di validità dei prodotti alimentari;


6) condizioni di conservazione dei prodotti alimentari, stabilite dal produttore o previste dalle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Per i prodotti alimentari, la cui qualità e sicurezza cambiano dopo l'apertura della confezione che protegge i prodotti dal deterioramento, sono indicate anche le condizioni di conservazione dopo l'apertura della confezione;


7) il nome e la posizione di produttore di prodotti alimentari o il cognome, nome, patronimico e la posizione dell'imprenditore individuale-produttore di prodotti alimentari (di seguito:-il nome e la posizione del produttore), nonché nei casi stabiliti da questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale, il nome e la posizione della persona autorizzata dal costruttore, il nome e la posizione di importazione organizzazione o il cognome, il nome, cognome e della posizione dell'imprenditore individuale-importatore (di seguito:-il nome e la posizione dell'importatore);


8) raccomandazioni e (o) le restrizioni sull'uso, compresa la preparazione di prodotti alimentari, se il suo uso senza queste raccomandazioni o restrizioni è difficile, o può causare danni alla salute dei consumatori, le loro proprietà, portare ad una diminuzione o perdita della proprietà gustative dei prodotti alimentari;


9) indicatori del valore nutrizionale dei prodotti alimentari, tenendo conto delle disposizioni della parte 4.9 di questo articolo;


10) informazioni sulla presenza nei prodotti alimentari di componenti ottenuti con l'uso di organismi geneticamente modificati (di seguito-OGM).


11) un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


2. L'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati di cui al paragrafo 1 della parte 4.1 del presente Articolo e applicato in forma di iscrizioni devono essere applicate in lingua russa e in lingua di stato (s) dello stato membro dell'Unione Doganale, se ci sono i requisiti pertinenti della legislazione dello stato membro(s) dell'Unione Doganale, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 della parte 4.8 del presente Articolo.


3. L'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati possono contenere ulteriori informazioni, comprese le informazioni relative al documento, secondo il quale i prodotti alimentari sono prodotti che possono essere identificati, il nome di fantasia di prodotti alimentari, il marchio, le informazioni sul proprietario di un diritto esclusivo sul marchio, il nome del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, il nome e la posizione del concedente, di segni, di sistemi di certificazione volontaria.


4. Ulteriori requisiti per l'etichettatura di prodotti alimentari confezionati che non contraddicono i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale possono essere stabiliti nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


5. Le bevande analcoliche contenenti caffeina in quantità superiore a 150 mg / l e (o) le piante medicinali e i loro estratti in quantità sufficiente a fornire un effetto tonico sul corpo umano devono essere contrassegnate con la scritta " Non è raccomandato l'uso di bambini di età inferiore ai 18 anni, durante la gravidanza e l'allattamento, così come le persone che soffrono di


4.2. Requisiti generali per l'etichettatura dei prodotti alimentari inseriti negli imballaggi di trasporto


1. La marcatura del pacchetto di trasporto in cui sono collocati i prodotti alimentari deve contenere le seguenti informazioni:


1) nome dei prodotti alimentari;


2) la quantità di prodotti alimentari;


3) la data di fabbricazione dei prodotti alimentari;


4) periodo di validità dei prodotti alimentari;


5) condizioni di conservazione dei prodotti alimentari;


6) informazioni che consentono di identificare un lotto di prodotti alimentari (ad esempio, il numero di lotto);


7) il nome e la posizione del produttore di prodotti alimentari o il cognome, il nome, il patronimico e la posizione del singolo imprenditore-produttore di prodotti alimentari.


Se l'imballaggio di trasporto contiene prodotti alimentari senza imballaggio di consumo destinati dal produttore a ulteriori imballaggi (dolci, zucchero semolato e altri prodotti alimentari), la marcatura dell'imballaggio di trasporto in cui tali prodotti alimentari sono collocati deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 della parte 4.1 del presente articolo.


2. L'etichettatura dei prodotti alimentari posti in imballaggi di trasporto di cui al paragrafo 1 della sezione 4.2 del presente Articolo e applicato in forma di iscrizioni devono essere applicate in lingua russa e in lingua di stato (s) dello stato membro dell'Unione Doganale, se ci sono i requisiti pertinenti della legislazione dello stato membro(s) dell'Unione Doganale, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 della parte 4.8 del presente Articolo.


3. Se la marcatura di cui al paragrafo 1 della parte 4.1 del presente articolo e applicata per il packaging di prodotti alimentari immessi in un pacchetto di trasporto può essere portato all'attenzione dei consumatori di tali prodotti, senza violare l'integrità del pacchetto di trasporto, specificato marchio non può essere applicato il pacchetto di trasporto.


4.Ulteriori informazioni possono essere indicati in etichetta dei prodotti alimentari posti in imballaggi di trasporto, comprese le informazioni relative al documento, secondo il quale i prodotti alimentari sono prodotti che possono essere identificati, il nome di fantasia di prodotti alimentari, il marchio, le informazioni sul proprietario di un diritto esclusivo sul marchio, il nome del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, il nome e la posizione del concedente, di segni, di sistemi di certificazione volontaria.


5. Ulteriori requisiti per l'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati in imballaggi per il trasporto che non contraddicono i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale possono essere stabiliti nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4.3. Requisiti generali per la formazione del nome dei prodotti alimentari


1. Il nome dei prodotti alimentari indicato nell'etichettatura deve consentire al prodotto di essere classificato come prodotti alimentari, caratterizzarlo in modo affidabile e distinguerlo dagli altri prodotti alimentari.


Il nome di fantasia del prodotto alimentare (se disponibile) deve essere incluso nel nome del prodotto alimentare e situato nelle immediate vicinanze di esso.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75)


2. Quando entrano in vigore i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, il nome dei prodotti alimentari deve soddisfare i loro requisiti.


3. Informazioni sulle proprietà fisiche e (o) speciali metodi di trattamento dei prodotti alimentari (ricostituito, affumicati, in salamoia, terra, trattati con radiazioni ionizzanti, liofilizzati prodotti alimentari e simili informazioni su di esso) è incluso nel nome di prodotti alimentari o posto in prossimità del nome, se l'assenza di tali informazioni può indurre in errore il consumatore (acquirente). I requisiti per tali informazioni in relazione a determinati tipi di prodotti alimentari sono stabiliti dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4. Non è consentito specificare componenti nel nome dei prodotti alimentari se essi o i loro prodotti trasformati non fanno parte di prodotti alimentari.


5. Se un agente aromatizzante viene utilizzato nella composizione dei prodotti alimentari, il nome del componente sostituito da questo agente aromatizzante e non incluso nella composizione dei prodotti alimentari può essere incluso nel nome dei prodotti alimentari usando le parole: con gusto e (o) con aroma.


6. Requisiti aggiuntivi per l'indicazione del nome dei prodotti alimentari che non contraddicono i requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale possono essere stabiliti nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4.4. Requisiti generali per l'indicazione della composizione dei prodotti alimentari nell'etichettatura


1. I componenti inclusi nella composizione dei prodotti alimentari sono indicati in ordine decrescente della loro frazione di massa al momento della produzione di prodotti alimentari, salvo diversamente stabilito dai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Immediatamente prima di specificare questi componenti, è necessario posizionare la scritta "Composizione".


2. Se c'è un componente in materiale composito (costituito da due o più componenti) nel prodotto alimentare, l'elenco di tutti i componenti che fanno parte di un componente in materiale composito, è indicato in conformità con i requisiti del paragrafo 1 della sezione 4.4 del presente articolo, o il componente in materiale composito, è indicato con un'aggiunta tra parentesi i componenti in ordine decrescente di frazione di massa. Se la frazione di massa di un componente composito è pari o inferiore al 2%, è consentito non specificare i componenti inclusi in esso, ad eccezione degli additivi alimentari, degli aromi e degli additivi alimentari inclusi in essi, delle sostanze biologicamente attive e delle piante medicinali, dei componenti ottenuti con l'uso di OGM e dei componenti specificati nel paragrafo 14 della parte 4.4


3. Nel caso del contenuto di componenti nei prodotti alimentari, la cui frazione di massa è del 2 o meno percento, è consentito indicarli in qualsiasi sequenza dopo i componenti, la cui frazione di massa è superiore al 2 percento, salvo diversamente stabilito dalle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4. Il nome del componente che rappresenta un prodotto alimentare è indicato nella composizione dei prodotti alimentari in conformità con i requisiti della parte 4.3 di questo articolo. I nomi dei componenti di cui all'allegato 1 della presente regolamentazione tecnica dell'Unione doganale possono essere indicati nella composizione dei prodotti alimentari con i nomi dei corrispondenti tipi di prodotti alimentari, tranne nei casi in cui i nomi di tali componenti siano utilizzati nel nome dei prodotti alimentari.


5. Se c'è un agente aromatizzante nel prodotto alimentare, l'etichettatura della composizione deve contenere la parola "agente aromatizzante". È consentito non specificare il nome di fantasia dei prodotti alimentari in relazione agli aromi nella composizione dei prodotti alimentari.


6. Se c'è un additivo alimentare nella composizione dei prodotti alimentari, deve essere indicato lo scopo funzionale (tecnologico) (regolatore di acidità, stabilizzatore, emulsionante, altro scopo funzionale (tecnologico)) e il nome dell'additivo alimentare, che può essere sostituito dall'indice dell'additivo alimentare secondo il Sistema digitale internazionale (INS) o il sistema digitale europeo (E). Se un additivo alimentare ha uno scopo funzionale diverso, viene indicato lo scopo funzionale corrispondente allo scopo del suo utilizzo. L'anidride carbonica utilizzata come componente nella produzione di prodotti alimentari non deve essere indicata nella composizione dei prodotti alimentari quando l'etichetta "gassata" o simile è inclusa nell'etichettatura dei prodotti alimentari.


7. La composizione dei prodotti alimentari non deve essere specificata in relazione a:


1) frutta fresca (comprese le bacche) e verdure (comprese le patate) che non vengono sbucciate, affettate o lavorate in modo simile;


2) aceto ottenuto da un tipo di materie prime alimentari (senza l'aggiunta di altri componenti);


3) prodotti alimentari costituiti da un componente, a condizione che il nome del prodotto alimentare consenta di stabilire la presenza di questo componente.


8. Ad eccezione del caso specificato nel paragrafo 14 della parte 4.4 di questo articolo, non appartengono ai componenti e non sono soggetti all'indicazione nella composizione dei prodotti alimentari:


1) sostanze che vengono rimosse dai componenti specificati nella composizione dei prodotti alimentari durante la produzione di prodotti alimentari e vengono aggiunte ai prodotti alimentari in una fase successiva del processo di produzione tecnologica senza superare la quantità di queste sostanze di partenza;


2) sostanze che fanno parte di uno o più componenti e non modificano le proprietà dei prodotti alimentari contenenti tali componenti;


3) mezzi ausiliari tecnologici utilizzati nella produzione di prodotti alimentari specifici;


4) sostanze che fanno parte di aromi o additivi alimentari come solventi, portatori di sostanze aromatizzanti;


9. L'acqua non può essere indicata nella composizione dei prodotti alimentari nei casi in cui:


1) utilizzato nel processo di produzione alimentare per ripristinare prodotti alimentari concentrati, condensati o secchi;


2) fa parte di un componente liquido (compreso brodo, marinata, salamoia, sciroppo, salamoia) specificato nella composizione dei prodotti alimentari.


10. I componenti che sono stati recuperati da prodotti alimentari concentrati, condensati o secchi durante la produzione di prodotti alimentari possono essere indicati in base alla loro frazione di massa dopo il loro recupero.


11. Frutta (comprese le bacche), verdura (comprese le patate), noci, cereali, funghi, spezie, spezie incluse nelle miscele corrispondenti e non significativamente diverse nella frazione di massa possono essere indicate nella composizione dei prodotti alimentari in qualsiasi sequenza con l'indicazione della voce "in proporzioni variabili".


12. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti-alcoli di zucchero, immediatamente dopo aver specificato la composizione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere integrata con l'iscrizione: contiene dolcificante (edulcoranti). Con un uso eccessivo, può (può) avere un effetto lassativo.


13. Componenti (compresi gli additivi alimentari, aromi), additivi biologicamente attivi, che possono causare reazioni allergiche o è controindicato in alcuni tipi di malattie e che sono elencati nel comma 14, della parte 4.4 del presente articolo, sono indicati nella composizione dei prodotti alimentari, indipendentemente dalla loro quantità.


14. I componenti più comuni, il cui uso può causare reazioni allergiche o è controindicato in alcuni tipi di malattie, includono:


1) arachidi e suoi prodotti trasformati;


2) sale di aspartame e aspartame-acesulfame;


3) senape e dei suoi prodotti trasformati;


4) anidride solforosa e solfiti, se il loro contenuto totale è superiore a 10 milligrammi per chilogrammo o 10 milligrammi per litro in termini di anidride solforosa;


5) cereali contenenti glutine e prodotti della loro trasformazione;


6) sesamo e suoi prodotti trasformati;


7) lupin e i suoi prodotti trasformati;


8) molluschi e prodotti della loro trasformazione;


9) latte e suoi prodotti trasformati (compreso il lattosio);


10) frutta a guscio e loro prodotti trasformati;


11) crostacei e prodotti della loro trasformazione;


12) pesce e suoi prodotti trasformati (ad eccezione della gelatina di pesce, utilizzata come base in preparati contenenti vitamine e carotenoidi);


13) sedano e suoi prodotti trasformati;


14) soia e suoi prodotti trasformati;


15) uova e prodotti della loro trasformazione.


15. Informazioni sulle proprietà allergeniche dei componenti sensi del paragrafo 14 della parte 4.4 di questo articolo non è necessario essere indicata in etichetta dei prodotti alimentari, con l'eccezione delle informazioni su aspartame e di aspartame-acesulfame di sali, in caso di utilizzo di cui nella produzione di prodotti alimentari, dopo l'indicazione della sua composizione, la scritta "Contiene una fonte di fenilalanina"dovrebbe essere collocato.


16. Per i prodotti alimentari contenenti componenti di grano, dopo aver specificato la composizione del prodotto, è consentito posizionare la scritta "Non contiene glutine", se non sono stati utilizzati componenti di grano contenenti glutine o il glutine è stato rimosso.


17. Nei casi in cui i componenti definiti al paragrafo 14 della parte 4.4 del presente articolo non sono stati utilizzati nella produzione di prodotti alimentari, ma la loro presenza nei prodotti alimentari non può essere completamente esclusa, le informazioni sull'eventuale presenza di tali componenti vengono inserite immediatamente dopo aver specificato la composizione dei prodotti alimentari.


18.Per i prodotti alimentari contenenti coloranti (azorubin E122, chinolina gialla E104, giallo "sunset" FCF E110, red charming AC E129, ponceau 4R E124 e tartrazina E102), applicare un'etichetta di avvertimento: contiene un colorante (coloranti) che (può) avere un effetto negativo sull'attività e l'attenzione dei bambini.


L'eccezione sono le bevande alcoliche e i prodotti alimentari in cui questi coloranti vengono utilizzati per l'etichettatura di prodotti da macello e prodotti a base di carne o per l'etichettatura o la colorazione decorativa delle uova di Pasqua.


4.5. Requisiti generali per l'indicazione della quantità di prodotti alimentari confezionati nell'etichettatura


1. La quantità di prodotti alimentari confezionati è indicata nell'etichettatura di questi prodotti in unità di volume (millilitri, centilitri o litri), massa (grammi o chilogrammi) o conteggio (pezzi). In questo caso, è consentito utilizzare nomi abbreviati di queste unità. Non è consentito specificare la massa o il volume di uova, frutta e verdura vendute singolarmente.


2. La scelta del valore per indicare la quantità di prodotti alimentari confezionati, ad eccezione dei prodotti alimentari venduti dal pezzo, viene effettuata tenendo conto delle seguenti regole, salvo diversamente stabilito dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari:


- se il prodotto alimentare è liquido, viene indicato il suo volume;


- se i prodotti alimentari sono pastosi, viscosi o di consistenza viscoplastica, viene indicato il suo volume o la sua massa;


- se il prodotto alimentare è solido, sciolto, è una miscela di sostanze solide e liquide, viene indicata la sua massa.


È consentito utilizzare due valori contemporaneamente per indicare la quantità di prodotti alimentari, ad esempio peso e numero di pezzi, peso e volume.


3. L'indicazione della quantità di prodotti alimentari in un imballaggio di gruppo deve essere effettuata come segue:


3.1. se i prodotti alimentari con lo stesso nome sono confezionati in più confezioni di consumo, il numero totale di prodotti e il numero di confezioni di consumo sono indicati sulla confezione di gruppo dei prodotti alimentari;


3.2. se le proprietà dell'imballaggio di gruppo per prodotti alimentari confezionati consentono di visualizzare chiaramente le informazioni sulla quantità di prodotti alimentari e calcolare facilmente il numero di pacchetti di consumo, è consentito non indicarli sull'imballaggio di gruppo;


3.3. se i prodotti alimentari confezionati sono costituiti da diversi pacchetti di consumo con prodotti di diversi tipi e nomi e (o) singoli prodotti di nomi diversi, il nome e la quantità di prodotti di ciascun pacchetto di consumo e (o) il nome, il numero di pezzi o il peso di ciascun prodotto sono indicati sulla confezione di gruppo di prodotti alimentari confezionati.


4. La quantità di prodotti alimentari immessi in un imballaggio di trasporto è indicata in unità di volume (millilitri, centilitri o litri) o in massa (grammi o chilogrammi) o nel numero di unità di imballaggio in un imballaggio di trasporto (pezzi) che indica la quantità di prodotti alimentari immessi in ciascuna unità di imballaggio. In questo caso, è consentito utilizzare nomi abbreviati di queste unità.


5. Se i prodotti alimentari sono collocati in un liquido, per esempio, l'acqua, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di acidi alimentari, soluzioni acquose di sale, salsa, aceto, frutta o di ortaggi, con l'indicazione del volume o in peso, di prodotti alimentari insieme con il mezzo liquido, il volume o la massa dei prodotti alimentari posti in un mezzo liquido deve essere inoltre indicato. Questo requisito si applica anche ai prodotti alimentari collocati in un mezzo liquido con successivo congelamento.


6.An non è consentita l'indicazione indefinita della quantità di prodotti alimentari confezionati e l'indicazione dell'intervallo di valori della quantità di prodotti alimentari confezionati.


4.6. Requisiti generali per specificare la data di produzione dei prodotti alimentari nell'etichettatura


1. L'indicazione nell'etichettatura dei prodotti alimentari della data di fabbricazione, a seconda della sua durata di conservazione, viene effettuata utilizzando le seguenti parole:


1) "data di produzione" che indica l'ora, la data, il mese con una data di scadenza fino a 72 ore;


2) "data di fabbricazione" che indica la data, mese, anno con una data di scadenza di 72 ore a tre mesi;


3) "data di fabbricazione" che indica il mese, l'anno o la data, il mese, l'anno con una data di scadenza di tre mesi o più;


4)" anno di preparazione " - per lo zucchero.


2. Dopo le parole "data di produzione", è indicata la data di produzione dei prodotti alimentari o il luogo di applicazione di questa data sull'imballaggio del consumatore.


3. Le parole " data di produzione "nell'etichettatura dei prodotti alimentari possono essere sostituite dalle parole" data di produzione " o parole simili.


4. Nel regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, anziché le parole "data di produzione", altri concetti possono essere stabiliti per determinare la data di fine del processo tecnologico di produzione di alcuni tipi di prodotti alimentari, per esempio, la data di imbottigliamento di bevande, la data di ordinamento uova, l'anno di raccolta delle colture agricole, l'anno del raccolto di frutti di bosco, noci, prodotti di apicoltura.


Ulteriori requisiti per specificare la data di produzione di prodotti alimentari che non contraddicono i requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale possono essere stabiliti nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4.7. Requisiti generali per l'indicazione della durata di conservazione dei prodotti alimentari nell'etichettatura


1. L'indicazione della data di scadenza nell'etichettatura dei prodotti alimentari viene effettuata utilizzando le seguenti parole:


1) "valido fino a" con l'indicazione dell'ora, della data, del mese con una durata di conservazione fino a 72 ore;


2) "valido fino a" con l'indicazione della data, mese, anno con una durata di 72 ore a tre mesi;


3)" valido fino alla fine "con l'indicazione del mese, anno o" valido fino a " con l'indicazione della data, mese, anno con una durata di almeno tre mesi.


2. Per indicare la durata di conservazione dei prodotti alimentari, la parola "buono" può essere utilizzata con l'indicazione del numero di giorni, mesi o anni, o se la durata di conservazione è fino a 72 ore, la parola "buono" con l'indicazione del numero di ore.


3. Dopo le parole "buono a"," buono a"," buono fino alla fine", viene indicata la durata di conservazione dei prodotti alimentari o il luogo di applicazione di questo periodo sulla confezione.


4. L'etichettatura dei prodotti alimentari, per i quali il produttore stabilisce una durata di conservazione illimitata, deve essere integrata con la scritta "La durata di conservazione non è limitata se le condizioni di conservazione sono soddisfatte".


5. Le parole "fit to", "fit to", "fit to the end" nell'etichettatura dei prodotti alimentari possono essere sostituite dalle parole "shelf life", "use to" o parole simili.


6. Ulteriori requisiti per l'indicazione della durata di conservazione dei prodotti alimentari che non contraddicono i requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale possono essere stabiliti nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4.8. Requisiti generali per l'indicazione nell'etichettatura del nome e della posizione del produttore di prodotti alimentari, della persona autorizzata dal produttore, dell'importatore


1. Il nome e la posizione del produttore di prodotti alimentari sono indicati nell'etichettatura dei prodotti alimentari, indipendentemente dalla produzione di prodotti alimentari sul territorio degli Stati membri dell'Unione doganale o forniti da paesi terzi. La posizione del produttore di prodotti alimentari è determinata dal luogo di registrazione statale dell'organizzazione o del singolo imprenditore.


2. Nelle informazioni fornite al consumatore (acquirente), devono essere utilizzati il nome e la posizione ufficialmente registrati (indirizzo, incluso il paese) del produttore. In caso di discrepanza con l'indirizzo del produttore, sono indicati anche l'indirizzo(a) degli impianti di produzione(a) e la persona autorizzata dal produttore ad accettare reclami da parte dei consumatori (acquirenti) sul suo territorio (se disponibile).


3. Le informazioni sul nome e sulla posizione del produttore di prodotti alimentari forniti da paesi terzi possono essere indicate in lettere latine e numeri arabi o nella lingua di stato del paese presso la sede del produttore di prodotti alimentari, a condizione che il nome del paese sia indicato in russo.


(Voce modificata, in vigore dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75. - Vedere la versione precedente)


4. Nell'etichettatura dei prodotti alimentari, la cui produzione è svolta da diversi produttori, il nome e la posizione di ogni produttore può essere indicato, a condizione che il metodo di comunicazione e di informazione su ogni produttore al consumatore (cliente), per esempio, l'uso di lettere, numeri, simboli, selezioni con caratteri diversi, dovrebbe consentire l'inequivocabile identificazione del produttore di un determinato prodotto alimentare.


5. Prodotti confezionati non di loro produzione (fatta eccezione per i casi in cui i prodotti alimentari vengono confezionati in imballaggi di consumo al dettaglio organizzazioni) deve contenere le informazioni di cui al paragrafo 1 della parte 4.8 del presente articolo circa il produttore e la persona giuridica o l'imprenditore individuale che sono il confezionamento dei prodotti alimentari non nel luogo di produzione per la successiva vendita o per ordine di un'altra persona giuridica o l'imprenditore individuale.


6. Se il produttore ha una persona autorizzata dal produttore, il nome e la posizione di tale persona autorizzata dal produttore devono essere indicati nell'etichettatura dei prodotti alimentari.


7. L'etichettatura dei prodotti alimentari forniti da paesi terzi indica il nome e la posizione dell'importatore.


4.9. Requisiti generali per l'indicazione del valore nutrizionale dei prodotti alimentari nell'etichettatura


1. Il valore nutrizionale dei prodotti alimentari indicato nella sua etichettatura include i seguenti indicatori:


1) valore energetico (contenuto calorico);


2) la quantità di proteine, grassi, carboidrati;


3) la quantità di vitamine e minerali.


2. Il valore nutrizionale di aromi, gomma da masticare, caffè, acqua minerale naturale, acqua minerale, gli additivi alimentari, prodotti alimentari crudi (funghi, prodotti della macellazione di animali produttivi e pollame, pesce, verdure (comprese le patate), frutta (tra cui frutti di bosco), sale, aromi, spezie, aceto, tè potrebbe non essere indicato, a meno che non sia diversamente stabilito dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale per questi tipi di prodotti alimentari. Il valore nutrizionale di altri tipi di prodotti alimentari non può essere indicato nei casi previsti dalle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


3. Il valore nutrizionale dei prodotti alimentari deve essere dato per 100 grammi o 100 millilitri e (o) per porzione (una certa quantità di prodotti alimentari indicati nella sua etichettatura come una porzione con indicazione obbligatoria della quantità di tale porzione) di prodotti alimentari.


4. Il valore energetico (contenuto calorico) dei prodotti alimentari deve essere indicato in joule e calorie o in multipli o unità frazionarie di questi valori.


5. La quantità di sostanze alimentari, comprese proteine, grassi, carboidrati nei prodotti alimentari deve essere indicata in grammi o in multipli o unità frazionarie dei valori specificati.


6. La quantità di vitamine e minerali in prodotti alimentari devono essere indicati in unità del Sistema Internazionale di Unità (SI) (milligrammi o microgrammi) o in altre unità di quantità approvato per l'uso negli stati membri dell'Unione Doganale in conformità con la legislazione degli stati membri dell'Unione Doganale nel campo di assicurare l'uniformità delle misure.


7. La quantità di proteine, grassi, carboidrati e valore energetico (calorico) di prodotti alimentari devono essere indicati nella relazione di proteine, grassi, carboidrati e valore energetico (calorico), per un importo di 100 grammi o 100 millilitri o in una porzione di prodotti alimentari (in caso di portando il valore nutrizionale per porzione) è di 2 o più per cento dei valori che riflette la media giornaliera bisogno di un adulto per le proteine, i grassi, i carboidrati e l'energia. In altri casi, la quantità di proteine, grassi, carboidrati e il valore energetico (contenuto calorico) dei prodotti alimentari possono essere specificati a discrezione del produttore.


8. La quantità di vitamine e minerali nei prodotti alimentari dovrebbe essere indicata se vitamine e minerali vengono aggiunti ai prodotti alimentari durante la sua produzione. In altri casi, la quantità di vitamine e minerali in prodotti alimentari possono essere indicate, in relazione a vitamine e minerali, per un importo di 100 grammi o 100 millilitri o in una porzione di prodotti alimentari (in caso di portando il valore nutrizionale per porzione) è di 5 o più per cento dei valori che riflette la media giornaliera bisogno di un adulto per vitamine e sali minerali.


9. I valori che riflettono il fabbisogno medio giornaliero di un adulto in proteine, grassi, carboidrati ed energia, vitamine, minerali e altre sostanze sono determinati conformemente all'allegato 2 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale.


Per indicare gli indicatori del valore nutrizionale nell'etichettatura dei prodotti alimentari specificati nei paragrafi 7, 8, 9 della parte 4.9 di questo articolo e destinati a determinate categorie di consumatori, il calcolo si basa sul fabbisogno medio giornaliero per questa categoria di consumatori.


10. Per additivi alimentari biologicamente attivi, nel rispetto di sostanze la cui origine è di questi additivi biologicamente attivi, e per fortificata di prodotti alimentari - in relazione alle sostanze utilizzate per arricchire tali prodotti alimentari, il valore nutrizionale deve inoltre essere indicato come percentuale dei valori determinati in conformità con la procedura stabilita dal paragrafo 9 della parte 4.9 del presente articolo.


11. I valori degli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti alimentari, la cui preparazione deve essere effettuata dai consumatori, sono indicati nell'etichettatura di tali prodotti alimentari senza tener conto della sua ulteriore preparazione.


12. Gli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti alimentari sono determinati dal produttore di prodotti alimentari analiticamente o mediante calcolo.


13. Quando si specifica il valore energetico (calorico) di prodotti alimentari e il contenuto di proteine, grassi, carboidrati, le regole per l'arrotondamento dei valori degli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti alimentari può essere applicata in conformità con l'Allegato 3 del presente regolamento tecnico dell'Unione Doganale, a meno che non sia diversamente stabilito dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari.


14. In relazione agli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti alimentari, la marcatura può essere integrata con l'iscrizione: "Valori medi".


Nel determinare il valore energetico (contenuto calorico) dei prodotti alimentari, i coefficienti di conversione delle principali sostanze alimentari dei prodotti alimentari nel valore energetico (contenuto calorico) dei prodotti alimentari devono essere utilizzati in conformità con l'allegato 4 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale.


15. Nel determinare il contenuto di carboidrati nei prodotti alimentari, viene presa in considerazione la loro quantità contenuta nei prodotti alimentari (ad eccezione delle fibre alimentari) e che partecipano al metabolismo nel corpo umano, nonché la quantità di dolcificanti-alcoli di zucchero.


16. Nel determinare la quantità di vitamina A e provitamina A, viene utilizzato un fattore di conversione basato sul calcolo che un microgramma di retinolo o retinolo equivalente corrisponde a sei microgrammi di beta-carotene.


17. Ulteriori requisiti per l'indicazione del valore nutrizionale dei prodotti alimentari che non contraddicono i requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale possono essere stabiliti nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4.10. Requisiti generali per l'indicazione di informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari nell'etichettatura


1. Le informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari sono indicate quando si etichettano su base volontaria.


2. Le informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari, compresa l'assenza di componenti derivati da OGM (o) che utilizzano OGM nei prodotti alimentari, devono essere confermate da prove formate dalla persona che ha indicato questa affermazione nell'etichettatura dei prodotti alimentari in modo indipendente o ottenute da lui con la partecipazione di altre persone. La prova della presenza di caratteristiche distintive dei prodotti alimentari deve essere conservata in organizzazioni o singoli imprenditori che producono questi prodotti alimentari per la circolazione nel territorio doganale unico dell'Unione doganale e deve essere presentata nei casi previsti dalla legislazione dell'Unione doganale.


3. Le informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari di cui all'allegato 5 della presente regolamentazione tecnica dell'Unione doganale possono essere utilizzate solo se sono soddisfatte le condizioni specificate nel presente allegato, salvo diversamente stabilito dalle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Le informazioni non specificato nell'Allegato 5 del presente regolamento tecnico dell'Unione Doganale sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari possono essere utilizzati nell'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità con i requisiti del paragrafo 2 della parte 4.10 del presente Articolo, ovvero i requisiti stabiliti dalle norme tecniche dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari.


4. Le informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari in termini di valore nutrizionale devono essere accompagnate da un'indicazione nell'etichettatura dei prodotti alimentari della quantità di sostanze alimentari rilevanti che determinano il valore nutrizionale dei prodotti alimentari.


4.11. Requisiti per l'indicazione nell'etichettatura delle informazioni sulla presenza nei prodotti alimentari di componenti ottenuti con l'uso di organismi geneticamente modificati


1. Per i prodotti alimentari ottenuti con l'uso di OGM, compresi quelli che non contengono acido desossiribonucleico (DNA) e proteine, devono essere fornite le seguenti informazioni: "prodotti geneticamente modificati" o "prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati" o "prodotti contengono componenti di organismi geneticamente modificati".


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 26 dicembre 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 20 dicembre 2017 N 90. - Vedere la versione precedente)


Allo stesso tempo, accanto al singolo segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione economica eurasiatica, lo stesso segno di etichettatura dei prodotti ottenuti con l'uso di OGM viene applicato sotto forma di iscrizione "OGM".


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 26 dicembre 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 20 dicembre 2017 N 90)


Se il produttore non ha utilizzato organismi geneticamente modificati nella produzione di prodotti alimentari, il contenuto di OGM nei prodotti alimentari pari o inferiore allo 0,9% è un'impurità accidentale o tecnicamente inevitabile e tali prodotti alimentari non appartengono a prodotti alimentari contenenti OGM. Quando si etichettano tali prodotti alimentari, le informazioni sulla presenza di OGM non sono indicate.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 26 dicembre 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 20 dicembre 2017 N 90. - Vedere la versione precedente)


2. Per i prodotti alimentari ottenuti da microrganismi geneticamente modificati (batteri, lieviti e funghi miceliali, il cui materiale genetico è stato modificato utilizzando metodi di ingegneria genetica) (di seguito-GMM) o con il loro uso, sono richieste le seguenti informazioni:


- per quelli contenenti OGM vivi- "Il prodotto contiene microrganismi geneticamente modificati vivi";


-per quelli contenenti OGM non vitali- "Il prodotto è stato ottenuto utilizzando microrganismi geneticamente modificati";


- per quelli esenti da OGM tecnologici o per quelli ottenuti utilizzando componenti esenti da OGM - "Il prodotto contiene componenti ottenuti utilizzando microrganismi geneticamente modificati".


3. Nell'etichettatura dei prodotti alimentari, le informazioni sulla presenza di OGM non sono indicate in relazione agli aiuti tecnologici utilizzati, prodotti da o utilizzando OGM.


4.12. Requisiti per i metodi di marcatura


1. L'etichettatura dei prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 della parte 4.1 e al paragrafo 1 della Parte 4.2 di questo articolo deve essere comprensibile, facile da leggere, affidabile e non indurre in errore i consumatori (acquirenti), mentre iscrizioni, segni, simboli devono essere in contrasto con lo sfondo su cui è applicata l'etichettatura. Il metodo di marcatura deve garantire la sua sicurezza durante l'intera durata di conservazione dei prodotti alimentari, fatte salve le condizioni di conservazione stabilite dal produttore.


I criteri di leggibilità sono la chiarezza e la leggibilità del carattere utilizzato per la marcatura, la cui dimensione deve soddisfare i requisiti specificati nei punti quattro e cinque di questo paragrafo, così come il contrasto tra il colore di sfondo e il colore delle informazioni ad esso applicata, che rendono possibile leggere le informazioni senza l'uso di dispositivi ottici, ad eccezione di quelli utilizzati per la correzione di visione difetti (occhiali, lenti a contatto, etc.).


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75)


Il criterio di chiarezza è l'univocità di trasmettere il significato delle informazioni sui prodotti alimentari sotto forma di testo o testo e immagine.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75)


Informazioni di cui ai capoversi 1, 3, 4 (eccetto per le parole usate per indicare la data di fabbricazione e (o) informazioni circa il luogo di applicazione dalla data di fabbricazione (se tale informazione è disponibile) e 5 (tranne per le parole usate per indicare la data di scadenza e (o) informazioni circa il luogo di applicazione della data di scadenza (se tale informazione è disponibile)) del paragrafo 1 della sezione 4.1 del presente articolo, sono indicate in un tipo di carattere con un altezza di almeno 2 mm (lettere minuscole).


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75)


Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 6, 7, 8 (per quanto riguarda le raccomandazioni, e (o) limitazioni d'uso) e di 9 (per specializzato di prodotti alimentari) del paragrafo 1 della sezione 4.1 del presente articolo, nonché le parole usate per indicare la data di fabbricazione, data di scadenza e (o) informazioni circa il luogo di applicazione dalla data di fabbricazione, data di scadenza (se tale informazione è disponibile), sono indicate in un tipo di carattere con un altezza di almeno 0,8 mm (lettere minuscole).


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75)


2. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 4-6 del paragrafo 1 della parte 4.1 e al paragrafo 13 della parte 4.4 del presente articolo devono essere applicate all'imballaggio del consumatore e (o) all'etichetta, la cui rimozione dall'imballaggio del consumatore è difficile.


3. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 7-11 del paragrafo 1 della parte 4.1 del presente articolo devono essere applicate all'imballaggio del consumatore e (o) all'etichetta e (o) al foglietto illustrativo e (o) al foglietto illustrativo posto in ciascuna unità di imballaggio o allegato a ciascuna unità di imballaggio.


4. Se l'area del lato maggiore del consumo, imballaggi di prodotti alimentari, non supera i 10 centimetri quadrati, le informazioni di cui al paragrafo 2 (fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 13, della parte 4.4 del presente articolo) e sub-paragrafi 3, 7-11, paragrafo 1, parte 4.1 del presente articolo deve essere applicato per il packaging e (o) sull'etichetta, e (o) un volantino posto in ciascuno dei prodotti di consumo, o in ogni pacchetto di trasporto, o allegate ad ogni consumo, imballaggi o per ogni pacchetto di trasporto.


5. Quando si confezionano prodotti alimentari da parte delle organizzazioni del commercio al dettaglio in assenza di un consumatore, il nome del prodotto alimentare, la data di fabbricazione, la durata di conservazione e le condizioni di conservazione devono essere indicati sull'imballaggio del consumatore o sull'etichetta ad esso allegata. Altre informazioni di cui al paragrafo 1 della parte 4.1, comma 13, della parte 4.4 del presente articolo devono essere comunicati al consumatore, in qualsiasi modo, che garantisce la possibilità di una ragionevole scelta di questo prodotto alimentare (tra cui, applicando al consumo, imballaggi e (o) l'etichetta, e (o) su un foglio posto in ogni unità di imballaggio o allegate ad ogni unità di imballaggio di prodotti).


6. Le informazioni di cui al paragrafo 1 della Parte 4.1, comma 13, della parte 4.4 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti alimentari immessi direttamente in imballaggi di trasporto, nonché prodotti alimentari confezionati di commercio al dettaglio di organizzazioni in presenza del consumatore, devono essere comunicati al consumatore, in qualsiasi modo, che prevede la possibilità di una ragionevole scelta di questo prodotto alimentare.


7. L'etichettatura dei prodotti alimentari inseriti direttamente nel pacchetto di trasporto, di cui alla parte 4.2 del presente articolo, deve essere applicata al pacchetto di trasporto e (o) sull'etichetta e (o) su un opuscolo inserito in ciascun pacchetto di trasporto o allegato a ciascun pacchetto di trasporto o contenuto nei documenti che accompagnano i prodotti alimentari.


8. L'etichettatura dei prodotti alimentari non devono contenere un'immagine o un testo di descrizione di prodotti alimentari che non sono contenute in imballaggi o non sono stati utilizzati nella produzione di alimenti prodotti o componenti di prodotti alimentari contenuti in imballaggi di consumo, o il gusto o aroma, di cui non sono imitati da componenti che fanno parte di prodotti alimentari contenuti in imballaggi di consumo, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 9 della parte 4.12 del presente articolo.


(Voce modificata, in vigore dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75. - Vedere la versione precedente)


9. L'etichettatura dei prodotti alimentari applicata sotto forma di immagine o descrizione testuale del piatto, nella cui preparazione viene utilizzato questo prodotto alimentare, deve essere accompagnata dalle parole "variante del piatto preparato" o parole simili.


(Voce modificata, in vigore dal 28 aprile 2019 dalla decisione del Consiglio CEE del 14 settembre 2018 N 75. - Vedere la versione precedente)


Articolo 5. Garantire il rispetto dei requisiti per i prodotti alimentari in termini di etichettatura

1. La conformità dell'etichettatura dei prodotti alimentari a questo regolamento tecnico dell'Unione doganale è assicurata dall'adempimento dei suoi requisiti di etichettatura direttamente e dall'adempimento dei requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari che stabiliscono requisiti aggiuntivi per la sua etichettatura.

Tipi di componenti, i cui nomi possono essere sostituiti dai nomi dei tipi di prodotti alimentari

Appendice 1

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Prodotti alimentari in

termini della loro etichettatura "

(TR CU 022/2011)

foto dei tipi di componenti i cui nomi possono essere sostituiti dai nomi dei tipi di prodotti alimentari><meta itemprop=

Appendice 2

ai regolamenti tecnici

Unione doganale " Prodotti alimentari

prodotti in termini di etichettatura"

(TR CU 022/2011)


Il fabbisogno medio giornaliero di nutrienti ed energia di base per l'etichettatura dei prodotti alimentari
foto del fabbisogno medio giornaliero di nutrienti ed energia essenziali per l'etichettatura degli alimenti><meta itemprop=

Appendice 3

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Prodotti alimentari in

termini della loro etichettatura"

(TR CU 022/2011)


Regole per arrotondare i valori del valore energetico dei prodotti alimentari


Tabella 1

foto delle regole per arrotondare i valori del valore energetico dei prodotti alimentari><meta itemprop=

Regole per arrotondare i valori della quantità di proteine, grassi, carboidrati di prodotti alimentari


Tabella 2

regole fotografiche per arrotondare i valori della quantità di proteine, grassi, carboidrati di prodotti alimentari><meta itemprop=

Appendice 4

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Prodotti alimentari in termini

della loro etichettatura"

(TR CU 022/2011)


Coefficienti di conversione del valore energetico delle principali sostanze alimentari dei prodotti alimentari


1. Il valore energetico, che deve essere dichiarato, viene calcolato utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

Coefficiente di conversione del valore energetico delle principali sostanze alimentari dei prodotti alimentari><meta itemprop=

Appendice 5

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Prodotti alimentari in termini

della loro etichettatura"

(TR CU 022/2011)


Condizioni per l'uso di informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari nell'etichettatura dei prodotti alimentari

foto condizioni di utilizzo delle informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti alimentari durante l'etichettatura dei prodotti alimentari><meta itemprop=

Revisione del documento tenendo conto

modifiche e aggiunte sono state preparate

Codice JSC