1. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale è stato sviluppato in conformità con l'accordo sui principi e le regole comuni della regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010.
2. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale è stato sviluppato al fine di stabilire requisiti obbligatori uniformi per i prodotti a base di succhi di frutta e (o) ortaggi nel territorio doganale unico dell'Unione doganale, al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) ortaggi immessi in circolazione nel territorio doganale unico dell'Unione doganale.
3. Se sono state adottate altre norme tecniche dell'Unione doganale per quanto riguarda i prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura, che stabiliscono requisiti per i prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura, i prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura devono soddisfare i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.
1. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale si applica ai succhi di frutta e (o) verdura immessi in circolazione nel territorio doganale unico dell'Unione doganale.
2. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale non si applica ai succhi di frutta e (o) ortaggi prodotti da cittadini a casa, in aziende agricole sussidiarie personali o da cittadini impegnati nel giardinaggio, nel giardinaggio e nei processi di produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di prodotti a base di succhi destinati esclusivamente al consumo personale e non destinati all'immissione in circolazione nel territorio doganale unico dell'Unione doganale.
3. Gli oggetti della regolamentazione tecnica di questa regolamentazione tecnica dell'Unione doganale sono i prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura (i segni di identificazione dei tipi sono stabiliti nell'articolo 2 del presente regolamento tecnico) e i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita relativi ai requisiti per esso.
4. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale, al fine di proteggere la vita e la salute umana e prevenire azioni che inducono in errore gli acquirenti (consumatori), stabilisce:
- requisiti per i succhi di frutta e (o) verdura;
- requisiti per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita relativi ai requisiti per i succhi di frutta e (o) verdura;
- regole per l'identificazione dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura;
- schemi per confermare la conformità dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura;
- requisiti per l'etichettatura dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure.
Ai fini del presente regolamento tecnico, sono stabiliti i seguenti termini e le relative definizioni:
1) il succo è un liquido prodotto alimentare che è scongelato, in grado di fermentazione, ottenuta da parti commestibili di benigni, matura, fresca o conservata frutta fresca o secca e (o) le verdure azione fisica su queste parti commestibili e che, secondo la particolarità del metodo di preparazione, i valori nutrizionali, proprietà fisico-chimiche e proprietà organolettiche caratteristiche del succo di frutta (o verdura con lo stesso nome vengono conservati. Il succo può essere chiarito. Possono essere aggiunte al succo sostanze fruttifere che formano aromi naturali concentrate e (o) sostanze vegetali che formano aromi naturali concentrate, polpa di frutta e (o) verdura e (o) purea di frutta e (o) verdura (compreso il succo ricostituito concentrato) e (o) cellule di agrumi prodotte da frutta e (o) verdure con lo stesso nome mediante azione fisica su di esse. Il succo misto viene prodotto mescolando due o più succhi o succhi diversi e puree di frutta e (o) verdura. L'inscatolamento del succo può essere effettuato solo con metodi fisici, ad eccezione del trattamento con radiazioni ionizzanti. I succhi, a seconda dei metodi di produzione e lavorazione di frutta e (o) verdura, sono dei seguenti tipi:
a) succo pressato direttamente-succo prodotto mediante lavorazione meccanica di frutta fresca e (o) di ortaggi freschi direttamente freschi o conservati;
b) succo appena spremuto-succo pressato direttamente prodotto da frutta fresca o conservata e (o) verdura fresca in presenza di consumatori e non sottoposto a conserve;
c) succo ricostituito - succo prodotto da succo concentrato o succo concentrato e succo di estrazione diretta e acqua potabile. Il succo di pomodoro ricostituito può anche essere prodotto ricostituendo concentrato di pomodoro e (o) passata di pomodoro;
d) succo concentrato - succo prodotto rimuovendo fisicamente parte dell'acqua in esso contenuta dal succo pressato direttamente al fine di aumentare il contenuto di solidi solubili di almeno due volte rispetto al succo pressato direttamente originale. Nella produzione di succo concentrato, il processo di estrazione di sostanze secche da frutta frantumata e (o) verdure dello stesso lotto da cui il succo è stato precedentemente separato può essere utilizzato dall'acqua potabile, a condizione che il prodotto di questa estrazione venga aggiunto al succo iniziale prima della fase di concentrazione all'interno di un processo tecnologico in linea. Al succo concentrato possono essere aggiunte sostanze che formano aromi naturali concentrate prodotte dall'omonimo succo o da frutta o verdura con lo stesso nome;
e) succo di diffusione - succo prodotto estraendo sostanze estrattive da frutta fresca e (o) verdura con l'aiuto di acqua potabile, o frutta secca e (o) verdura dello stesso tipo, il cui succo non può essere ottenuto mediante lavorazione meccanica. Il succo di diffusione può essere sottoposto a concentrazione e quindi recupero. Il contenuto di solidi solubili nel succo di diffusione non deve essere inferiore al livello impostato per lo stesso succo ridotto;
2) il nettare di frutta e (o) verdura è un prodotto alimentare liquido non congelato, in grado di fermentazione, prodotto mescolando succo e (o) purea di frutta e (o) verdura e (o) purea di frutta e (o) verdura concentrata con acqua potabile con aggiunta di zucchero e (o) zuccheri e (o) miele, dolcificanti o senza la loro aggiunta. La frazione volumica minima di succo e (o) purea di frutta e (o) verdura nel nettare di frutta e (o) verdura non deve essere inferiore al livello stabilito nell'allegato 2 della presente regolamentazione tecnica dell'Unione doganale. Frutta e (o) polpa vegetale con lo stesso nome e (o) cellule di agrumi con lo stesso nome, sostanze aromatiche naturali concentrate di frutti con lo stesso nome e (o) sostanze aromatiche naturali concentrate di verdure con lo stesso nome possono essere aggiunte a tale nettare. La conservazione del nettare di frutta e (o) verdura può essere effettuata solo con metodi fisici, ad eccezione del trattamento con radiazioni ionizzanti. Il nettare misto di frutta e (o) verdura è prodotto mescolando due o più succhi, o purea di frutta e (o) verdura, o purea di frutta e (o) verdura concentrata a base di vari tipi di frutta e (o) verdura;
3) bevanda contenente succo di frutta e (o) verdura-un prodotto alimentare liquido non congelato, capace di fermentazione, prodotto mescolando succo o succhi e (o) purea di frutta e (o) verdura o purea concentrata di frutta e (o) verdura con acqua potabile e in cui la frazione minima in volume di succo e (o) purea di frutta e (o) verdura non è inferiore al 10% o, se tale prodotto è prodotto con questi metodi da succo di limone o di lime, non inferiore al 5%. L'inscatolamento di bevande contenenti frutta e (o) succo di verdura può essere effettuato solo con metodi fisici, ad eccezione del trattamento con radiazioni ionizzanti;
4) mors è un prodotto alimentare liquido a base di succo e (o) purea ottenuta da bacche mediante lavorazione meccanica con aggiunta di acqua potabile, zucchero e (o) zuccheri e (o) miele e la frazione minima di volume di tale succo e (o) tale purea in cui non è inferiore al 15 percento. Nella produzione di mors, tale succo e (o) tale purea possono essere mescolati con il prodotto ottenuto dall'estrazione dell'acqua delle vinacce delle stesse bacche. Mors può essere prodotto da succhi concentrati e (o) puree da bacche o mors, e la sua conservazione può essere effettuata solo con metodi fisici, ad eccezione del trattamento con radiazioni ionizzanti. La produzione di bevande alla frutta mista viene effettuata utilizzando due o più succhi e (o) puree da vari tipi di bacche;
5) il mors concentrato è un prodotto alimentare prodotto influenzando fisicamente una miscela di succo e (o) purea di bacche e un semilavorato ottenuto dall'estrazione dell'acqua delle vinacce con lo stesso nome bacche e rimuovendo parte dell'acqua da questa miscela al fine di aumentare il contenuto di solidi solubili almeno due volte rispetto al prodotto originale;
6) frutta e (o) purea di verdure - un prodotto alimentare non congelato, in grado di fermentazione, prodotto mediante lavorazione meccanica - macinazione e (o) pulitura di parti commestibili di frutta e (o) verdure fresche o conservate intere o sbucciate senza successiva separazione di succo e frutta e (o) polpa vegetale. L'inscatolamento di purea di frutta e (o) verdura può essere effettuato solo con metodi fisici, ad eccezione del trattamento con radiazioni ionizzanti. La purea mista di frutta e (o) verdura può essere prodotta mescolando purea di frutta e (o) verdura a base di due o più tipi di frutta e (o) verdura. Tale purea viene utilizzata come materia prima nella produzione di succhi, nettari di frutta e (o) vegetali, bevande alla frutta e bevande contenenti frutta e (o) succo di verdura;
7) frutta concentrata e (o) purea di verdure - un prodotto alimentare prodotto influenzando fisicamente frutta e (o) purea di verdure e rimuovendo parte dell'acqua contenuta in esso da esso al fine di aumentare il contenuto di solidi solubili di almeno il 50 per cento in relazione alla purea con lo stesso nome. Le sostanze che formano aromi naturali concentrati degli stessi frutti o verdure possono essere aggiunte alla purea di frutta e (o) verdura concentrata;
Il concentrato di pomodoro per la produzione di succhi di frutta (ai fini di questo regolamento tecnico) è una purea vegetale concentrata di pomodori con una frazione di massa di solidi solubili di almeno il 25%.
8) sostanze naturali che formano aromi di frutta o verdura-una miscela di composti naturali volatili e non volatili che forma il gusto e l'odore naturale di frutta o verdura o succhi di frutta e può essere ottenuto utilizzando metodi fisici da frutta o verdura con lo stesso nome e (o) succhi da loro;
9) concentrato naturale aroma-formante frutta o verdura sostanze - prodotti liquidi contenenti naturale aroma-formante frutta o verdura sostanze prodotte utilizzando metodi fisici da frutta o verdura con lo stesso nome e (o) succhi di loro in una quantità superiore al loro contenuto naturale in frutta o verdura o in succhi da loro di almeno quattro volte. Le sostanze aromatiche naturali concentrate di frutta o verdura sono destinate a ripristinare il gusto e l'odore dei succhi di frutta e (o) verdura, nonché per la produzione di altri prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura;
10) le cellule di agrumi sono voluminose strutture a film multipli che contengono o non contengono succo, formano segmenti interni della parte commestibile degli agrumi e sono formati da cellule epidermiche e cellule subepidermiche di agrumi. Le cellule di agrumi possono essere aggiunte ai succhi con lo stesso nome, ai nettari di frutta e (o) verdura, alle bevande contenenti succhi di frutta e (o) verdura prodotte utilizzando i succhi con lo stesso nome dagli agrumi;
11) frutta e (o) polpa vegetale - una miscela costituita da particelle sospese insolubili di tessuto vegetale disturbato di frutta o verdura durante la loro lavorazione. La polpa degli agrumi può contenere cellule di agrumi;
12) prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura-succhi, nettari di frutta e (o) verdura, bevande contenenti succhi di frutta e (o) verdura, bevande a base di frutta, puree di frutta e (o) verdura, indipendentemente dai metodi di produzione e lavorazione, sostanze concentrate di frutta o verdura che formano aromi naturali, cellule di agrumi, polpa di frutta e (o) verdura;
13) succhi di frutta e (o) verdura per alimenti per l'infanzia-succhi di frutta, frutta e (o) nettari vegetali, frutta e (o) bevande contenenti succo di verdura, bevande alla frutta destinate all'alimentazione di bambini piccoli (fino a 3 anni), età prescolare (da 3 a 6 anni) e età scolare (da 6 anni in su) e soddisfare i bisogni fisiologici del corpo dei bambini;
14) conservazione dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura-i processi di lavorazione termofisica dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura, prima e dopo averlo collocato in un pacchetto ermeticamente sigillato, garantendo la stabilità microbiologica e la sicurezza di tali prodotti se conservati in condizioni stabilite dal produttore, durante l'intera durata di conservazione;
15) contaminazione di succhi di frutta e (o) verdura-ingresso di oggetti, particelle, sostanze, organismi in succhi di frutta e (o) verdura, a seguito della quale acquisisce proprietà pericolose per l'uomo e cessa di soddisfare i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale;
16) frutta-frutti commestibili succosi di piante da frutto coltivate e selvatiche (comprese le bacche) elencate nell'appendice 2;
17) verdure-parti commestibili succose di piante erbacee elencate nell'appendice 2;
1. I prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura vengono messi in circolazione sul mercato del territorio doganale unico dell'Unione doganale se soddisfano i requisiti di questo regolamento tecnico, nonché altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, i cui requisiti si applicano ad esso.
2. Prodotti a base di succo da frutta e verdura che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché gli altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, i requisiti di cui si applicano, e hanno superato la valutazione di conformità (conferma) procedura, sono contrassegnati con un unico prodotto, la circolazione marchio sul mercato degli stati membri dell'Unione Doganale.
La marcatura dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) di ortaggi in imballaggi per il trasporto con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale è applicata a tali imballaggi e (o) all'etichetta e (o) al foglietto illustrativo inserito in ciascun imballaggio di trasporto o allegato a ciascun pacchetto di trasporto o alla documentazione di spedizione.
3. La marcatura con un unico segno di circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene effettuata prima dell'immissione in circolazione di succhi di frutta e (o) verdura sul territorio doganale unico dell'Unione doganale.
1. Ai fini di stabilire l'affiliazione di prodotti a base di succo di frutta) e (o) di verdure, per il numero di oggetti di regolamentazione tecnica, nel rispetto del quale il presente regola tecnica si applica, l'identificazione di prodotti a base di succo da frutta e verdura è effettuata da persone interessate, senza effettuare la ricerca (test) confrontando i nomi di prodotti a base di succo da frutta e verdura stampato sul consumo, imballaggi o specificato nella documentazione di spedizione, con i nomi dei tipi di succhi di frutta e (o) verdura di cui all'articolo 2 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale.
2. Al fine di stabilire la conformità dei prodotti a base di succo di frutta) e (o) le verdure con il loro nome, l'identificazione di prodotti a base di succo da frutta e verdura è effettuata da un combinato di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche e di altri indicatori di tali prodotti, che comprendono: i segni dei tipi di prodotti a base di succo da frutta e verdura di cui all'articolo 2 del presente regolamento tecnico; i nomi dei frutti e (o) le verdure utilizzate per la produzione dei corrispondenti prodotti a base di succo da frutta e verdura; il contenuto di solidi solubili in succhi di frutta, frutta e (o) in puree di verdure; il volume minimo della frazione di succo di e (o) di frutta o purea di verdure e di frutta (o) nettari di ortaggi, frutta e bevande (o) di frutta o succo di verdura contenenti bevande, così come se il consumatore (acquirente) è sospettato di fornire informazioni ingannevoli sulle possibili caratteristiche naturali della composizione chimica di succhi di frutta e frutta e (o) puree di verdure, tenendo conto delle loro caratteristiche varietali, geografici, climatici, agricoltura e fattori tecnologici.
1. Prodotti a base di succo da frutta e verdura in circolazione nell'unico territorio doganale dell'Unione Doganale non deve causare un danno alla vita umana o la salute e deve rispettare i requisiti di sicurezza dei prodotti a base di succo da frutta e verdura stabilito nell'Allegato 1 del presente regolamento tecnico dell'Unione Doganale, nonché i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione Doganale sulla sicurezza alimentare in termini di igiene e microbiologici indicatori di microrganismi patogeni.
2. Prodotti a base di succo da frutta e verdura per il bambino il cibo deve soddisfare i requisiti di sicurezza di cui all'Allegato 1 del presente regolamento tecnico dell'Unione Doganale, le prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale sulla sicurezza alimentare in termini di igiene e microbiologici indicatori di microrganismi patogeni, nonché i requisiti di sicurezza stabiliti dal presente articolo.
3. Nella produzione di succhi di frutta e (o) verdure per alimenti per l'infanzia, non è consentito utilizzare frutta e (o) verdure contenenti organismi geneticamente modificati (geneticamente modificati, transgenici) (di seguito - GMO), succo di diffusione concentrato, nonché l'aggiunta di componenti e additivi alimentari contenenti OGM, edulcoranti (ad eccezione di succhi specializzati di frutta e (o) verdure per bambini con diabete), aromi (tranne naturali) e altri componenti e additivi alimentari (ad eccezione di quelli specificati nelle parti 11-29 di questo articolo del regolamento tecnico di componenti e additivi alimentari).
4. Non è consentita l'aggiunta di aromi, coloranti ed estratti coloranti ai prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura per i bambini piccoli.
5. Il contenuto di solidi solubili nei prodotti finiti da frutta e (o) verdure per alimenti per l'infanzia dovrebbe essere:
1) per i bambini piccoli:
a) non meno del 4% e non più del 16% per i prodotti a base di succhi di frutta e per questi prodotti con l'aggiunta di verdure;
b) non meno del 4% e non più del 10% per i prodotti a base di succo di verdura (ad eccezione dei prodotti a base di succo di carote e (o) zucche) e per questi prodotti con l'aggiunta di frutta;
c) non meno del 4 percento e non più dell ' 11 percento per i prodotti a base di succo di carote e (o) zucche e per tali prodotti con l'aggiunta di frutta;
2) per i bambini in età prescolare e in età scolare:
a) non più del 16 per cento per i succhi di frutta e per questi prodotti con l'aggiunta di verdure;
b) non più del 10% per i prodotti a base di succhi di verdura e per questi prodotti con l'aggiunta di frutta (ad eccezione dei prodotti a base di succhi di carote e (o) zucche);
c) non più dell ' 11% per i prodotti a base di succo di carote e (o) zucche.
6. Il contenuto di 5-ossimetilfurfurale non deve superare: nei prodotti a base di succo di agrumi per alimenti per l'infanzia 10 mg/l, nei prodotti a base di succo per alimenti per l'infanzia da altri frutti e (o) verdure 20 mg/l.
7. La frazione di massa degli acidi titolati nei succhi di frutta e (o) verdura per i bambini piccoli non deve essere superiore all ' 1,2% per i succhi di agrumi (in termini di acido citrico anidro) e non superiore allo 0,8% per i succhi di altri tipi di frutta e (o) verdura (in termini di acido malico), nettari di frutta e (o) verdura e bevande contenenti succo di frutta e (o) verdura di agrumi (in termini di acido citrico anidro).
8. La frazione di massa degli acidi titolati nei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura per bambini in età prescolare e scolare non deve superare l ' 1,3% (per i prodotti a base di succo di agrumi in termini di acido citrico anidro, per i prodotti a base di succo di altri tipi di frutta e (o) verdura in termini di acido malico).
9. I succhi di frutta e (o) verdura per bambini piccoli contenenti frutta e (o) polpa vegetale devono essere omogeneizzati.
10. I prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura per i bambini piccoli devono essere messi in circolazione in confezioni di non più di 0,35 litri.
11. Nella produzione di succhi di frutta e (o) verdura, ad eccezione delle bevande contenenti succhi di frutta e (o) verdura, possono essere utilizzati solo componenti e additivi alimentari, i cui nomi, contenuto e scopo tecnologico sono specificati nel presente articolo e nell'allegato 3 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale. Il contenuto di componenti e additivi alimentari nei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura è stabilito in relazione ai prodotti a base di succo non concentrato di frutta e (o) verdura. Il contenuto di tali componenti e additivi alimentari in relazione ai succhi concentrati, alle bevande di frutta concentrate e alle puree concentrate di frutta e (o) verdura è calcolato in base al tenore minimo di solidi solubili nell'omonimo succo ricostituito o nelle purea di frutta e (o) verdura, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 2 della presente regolamentazione tecnica.
12. Nella produzione di bevande contenenti frutta e (o) succhi di verdura, è consentito, insieme ai componenti e agli additivi alimentari specificati nel presente articolo e nell'allegato 3 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale, utilizzare altri componenti e additivi alimentari in conformità con i requisiti delle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.
13. L'acqua potabile utilizzata per il recupero di succhi e puree deve inoltre soddisfare i requisiti per il contenuto di nitrati non più di 25 milligrammi per litro, sodio non più di 50 milligrammi per litro.
14. Per l'arricchimento di succhi, frutta e (o) nettari vegetali, bevande contenenti frutta e (o) succo di verdura, è consentito l'uso di alimenti e (o) sostanze biologicamente attive, i cui nomi sono specificati nella parte 15 di questo articolo. I prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura sono arricchiti se il contenuto in 300 millilitri di tali prodotti di almeno uno degli alimenti e (o) delle sostanze biologicamente attive non è inferiore al 15% e non superiore al 50% del fabbisogno medio giornaliero raccomandato per i nutrienti di base stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.
15.Vitamine, sostanze vitaminiche, carotenoidi, minerali, acidi organici, fibre alimentari, acidi grassi polinsaturi, polisaccaridi, acidi polifenolici, prebiotici, fitosteroli, flavonoidi, fosfolipidi consentiti nel modo prescritto per l'uso nell'industria alimentare possono essere utilizzati come alimenti e (o) sostanze biologicamente attive nella produzione di succhi arricchiti da frutta e (o) verdure. Le fonti di cibo e (o) sostanze biologicamente attive possono essere estratti di cereali, legumi, noci e altri estratti vegetali approvati secondo la procedura stabilita per l'uso nell'industria alimentare. Per garantire l'uniformità dei prodotti di succo arricchiti da frutta e (o) verdura, è consentito aggiungere un additivo alimentare lecitina ad esso. L'aggiunta di queste sostanze per sostituire le sostanze secche solubili del succo non è consentita.
16. Concentrato naturale frutta aroma o sostanze vegetali utilizzati nella produzione di succhi di frutta e (o) verdure sono ottenuti durante la produzione di succo concentrato sotto forma di distillato liquido, così come durante la lavorazione utilizzando metodi fisici di frutta e (o) verdure sotto forma di estratti liquidi o infusi con acqua, anidride carbonica o alcool etilico alimentare, che servono come solventi in una sostanza naturale concentrata che forma aromi di frutta o verdura e non sono isolati come parte integrante dell'aroma da frutta o verdura e (o) succhi da essi. Le sostanze di frutta o verdura che formano aromi naturali concentrati non appartengono né agli aromi né agli additivi alimentari.
17. È vietata l'aggiunta di frutta o sostanze vegetali che formano aromi naturali concentrati ai succhi appena spremuti. È vietato l'uso di aromi nella produzione di succhi, nettari di frutta e (o) vegetali, puree di frutta e (o) vegetali, succhi concentrati e puree concentrate di frutta e (o) vegetali.
18. Durante la loro produzione è consentita l'aggiunta di sostanze naturali concentrate che formano aromi di frutta o verdura e (o) aromi e (o) coloranti e (o) altri componenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale, in bevande contenenti succhi di frutta e (o) vegetali.
19. Nella produzione di bevande alla frutta, è consentito utilizzare lo stesso nome concentrato naturale che forma sostanze fruttifere da bacche e (o) aromi naturali.
20. Lo zucchero e (o) gli zuccheri e (o) le loro soluzioni e (o) i loro sciroppi (saccarosio, destrosio anidro, glucosio, fruttosio) possono essere utilizzati separatamente o in qualsiasi combinazione nella produzione di succhi di frutta e (o) verdura. L'aggiunta di questi zuccheri e (o) zuccheri e (o) le loro soluzioni e sciroppi ai succhi per regolare il gusto è consentita in una quantità non superiore all ' 1,5% della massa del prodotto finito e non può essere effettuata per sostituire i solidi solubili del succo. Non è consentita l'aggiunta di soluzioni e (o) sciroppi di zucchero e (o) zuccheri ai succhi pressati direttamente.
21. Il miele può essere utilizzato nella produzione di nettari, bevande alla frutta e bevande a base di succhi di frutta e (o) verdure.
22. È vietata l'aggiunta simultanea di zucchero e (o) zuccheri e regolatori di acidità del succo allo stesso succo.
23. Il sale da cucina, il sale marino, le spezie o gli estratti vegetali possono essere aggiunti ai succhi di frutta e (o) verdura, ad eccezione dei succhi di frutta. L'aggiunta di questi componenti ai succhi di frutta e (o) verdura non può essere effettuata al fine di sostituire le sostanze secche solubili del succo.
24. L'etichettatura dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura in parte dei componenti aggiunti viene effettuata sull'imballaggio del consumatore in conformità con i requisiti delle parti 36-40, 45, 47, 48, 51-54, 56-58, 62 questo articolo del regolamento tecnico.
25. I componenti e gli additivi alimentari utilizzati nella produzione di succhi di frutta e (o) verdure per alimenti per l'infanzia devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle parti 11-23, 26-29 del presente regolamento tecnico e i requisiti stabiliti dal presente articolo.
26. Nella produzione di succhi di frutta e (o) verdure per i bambini piccoli, è consentito utilizzare solo isomeri naturali di acido lattico, tartarico, malico e (o) i loro sali.
27. Il contenuto di sale da cucina nel prodotto finito, se viene aggiunto ai prodotti a base di succo di frutta e (o) verdure per alimenti per l'infanzia, dovrebbe essere:
1) per i bambini piccoli:
a) non più dello 0,4% (ad eccezione del succo di pomodoro per l'alimentazione di bambini di età superiore ai 12 mesi);
b) non più dello 0,6% (per il succo di pomodoro per i bambini di età superiore ai 12 mesi);
c) per i bambini in età prescolare e in età scolare, non più dello 0,6 percento.
28. Nel caso di arricchimento di succhi di frutta e (o) verdure per alimenti per l'infanzia con alimenti e (o) sostanze biologicamente attive, che includono acido ascorbico e (o) ferro, il contenuto di acido ascorbico non deve superare i 750 milligrammi per chilogrammo di prodotti finiti, il contenuto di ferro - 30 milligrammi per chilogrammo di prodotti finiti.
29. Nei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura per alimenti per l'infanzia, il contenuto di zuccheri aggiunti e (o) zuccheri non deve essere superiore al 10% della massa di frutta pronta e (o) nettare vegetale o frutta e (o) bevanda contenente succo di verdura e non più del 12% della massa di succo di frutta pronto. L'aggiunta di zucchero e (o) zuccheri ai succhi di frutta non è consentita.
30. Nella produzione di succhi di frutta e (o) di ortaggi, devono essere utilizzati solo mezzi tecnologici, i cui nomi e le cui quantità residue ammissibili figurano nell'allegato 3 della presente regolamentazione tecnica.
31. L'etichettatura dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure collocati negli imballaggi dei consumatori deve soddisfare i requisiti stabiliti dalle normative tecniche dell'Unione doganale per i prodotti alimentari in termini di etichettatura e i requisiti stabiliti dal presente articolo.
32. I nomi dei succhi di frutta e (o) verdura dovrebbero includere i nomi di frutta e (o) verdura utilizzati per la produzione di tali prodotti, o parole derivate da questi nomi, indipendentemente dalla loro sequenza. I nomi di frutta e verdura in russo sono indicati in conformità con l'allegato 2 del presente regolamento tecnico. I nomi specificati o le parole derivate da essi sono soggetti all'inclusione nei nomi dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura invece delle parole "frutta", "bacche", "verdure" o "frutta", "bacche","verdura":
1) succo di frutta, succo di bacche, succo di verdura o succo di frutta, succo di bacche, succo di verdura;
2) succo di frutta concentrato, succo di bacche concentrato, succo di verdura concentrato o succo di frutta concentrato, succo di bacche concentrato, succo di verdura concentrato;
3) succo di frutta di diffusione, succo di bacca di diffusione, succo di verdura di diffusione o succo di diffusione da frutta, succo di diffusione da bacche, succo di diffusione da verdure;
4) nettare di frutta, nettare di bacche, nettare vegetale o nettare di frutta, nettare di bacche, nettare di verdure;
5) bevanda contenente succo di frutta, bevanda contenente succo di bacche, bevanda contenente succo di verdura o bevanda contenente succo di frutta, bevanda contenente succo di bacche, bevanda contenente succo di verdura;
6) succo di bacche o succo di bacche;
7) purea di frutta, purea di bacche, purea di verdure o purea di frutta, purea di bacche, purea di verdure;
9) purea di frutta concentrata, purea di bacche concentrata, purea di verdure concentrata o purea di frutta concentrata, purea di bacche concentrata, purea di verdure concentrata.
33. I nomi dei succhi di frutta e (o) verdura prodotti da due o più tipi di frutta e (o) verdura dovrebbero includere i nomi di succhi e (o) frutta e (o) purea di verdure che fanno parte di tali prodotti e dovrebbero essere indicati in ordine decrescente della frazione di volume del succo e (o) purea corrispondenti. Nel nome dei succhi prodotti a base di due o più tipi di frutta e (o) verdura, i nomi di succhi e (o) frutta e (o) verdura possono essere sostituiti dai termini "frutta mista, e (o) bacche e (o) verdura", "da una miscela di frutta, e (o) bacche e (o) verdura", la parola "multifruit", o "multi-bacca", o "multi-verdura" o il nome di un gruppo di frutta e (o) verdura.
34. Nel nome del succo di estrazione diretta o nelle immediate vicinanze di questo nome, devono essere indicate le parole "estrazione diretta".
35. Nel nome del succo ricostituito o nelle immediate vicinanze di tale nome, devono essere indicate le parole "a base di succo concentrato di frutta e (o) di verdura", "a base di succo concentrato di frutta e (o) di verdura e purea di frutta e (o) di verdura" o la parola "ricostituito".
36. I nomi dei succhi a cui sono aggiunti zucchero e (o) zuccheri e (o) le loro soluzioni e (o) i loro sciroppi dovrebbero essere integrati con le parole "con zucchero aggiunto" o "con zuccheri aggiunti", le parole "con zucchero" o "con zuccheri".
37. Se gli edulcoranti sono utilizzati nella produzione di nettare di frutta e (o) di verdura o di bevande contenenti succhi di frutta e (o) di verdura, i nomi di tali nettare o bevande contenenti succhi di frutta devono essere completati con le parole "con edulcorante" o "con edulcoranti". Nel caso del contenuto di aspartame in frutta e (o) nettare vegetale o in frutta e (o) bevanda contenente succo di verdura, l'iscrizione deve essere posta sulla confezione del consumatore: "Contiene una fonte di fenilalanina."
38. Sulla confezione del consumatore di prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure prodotte con l'aggiunta di sale da cucina o sale marino, accanto al nome di tali prodotti, può essere posizionata l'iscrizione: "Con sale."
39. L'aggiunta dei nomi dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura, nonché l'etichettatura degli imballaggi dei consumatori con parole contenenti un'indicazione di altri segni e (o) metodi di produzione e lavorazione, non è obbligatoria.
40. Accanto ai nomi dei prodotti a base di succo a cui viene aggiunto il miele, deve essere posizionata un'iscrizione:"Con miele".
41. Il packaging di prodotti a base di succo da frutta e verdura per il baby food, la dicitura "per alimenti" o altre parole che riflettono lo scopo di tali prodotti per l'alimentazione dei bambini deve essere indicato il nome di questi prodotti o nelle immediate vicinanze di esso, nonché informazioni circa la fascia di età dei bambini per i quali tali prodotti sono destinati, e le raccomandazioni sulle condizioni e la durata di conservazione di tali prodotti dopo l'apertura del suo packaging.
42. Sulla confezione del consumatore di prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure per i bambini del primo anno di vita, l'età del bambino (in mesi), a partire dalla quale si raccomanda l'introduzione di questo prodotto nella dieta del bambino, e sono indicate le raccomandazioni sul suo consumo. Allo stesso tempo, non è consentito indicare l'età di un bambino di età inferiore ai quattro mesi.
43. Nei casi in cui il succo concentrato o il succo concentrato sono destinati alla vendita ai consumatori e devono essere ripristinati prima del consumo, le regole per il loro ripristino devono essere indicate sull'imballaggio del consumatore di tali prodotti.
44. Le confezioni dei consumatori di nettari di frutta e (o) verdura, bevande alla frutta, bevande contenenti succhi di frutta e (o) verdura devono contenere informazioni sulla frazione volumetrica minima di succo e (o) purea di frutta e (o) verdura.
45. L'iscrizione "Con polpa" è posta su confezioni di consumo di succhi e frutta e (o) nettari vegetali se la frazione volumetrica della polpa corrispondente nel prodotto finito supera l ' 8% o se tali prodotti contengono cellule di agrumi.
46. Sulle confezioni dei consumatori di prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura, viene posizionata l'iscrizione: "Chiarificato" viene eseguito solo se la frazione di massa del sedimento non supera lo 0,3 percento.
47. Le informazioni sull'uso dell'acido ascorbico nella produzione di succhi di frutta e (o) verdura non sono indicate nelle informazioni sulla composizione di tali prodotti, se la quantità residua di acido ascorbico nel prodotto finito non supera il suo livello naturale. L'uso di acido ascorbico come antiossidante non è una base per applicare un'iscrizione sulla confezione del consumatore di prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura: "Con vitamina C".
48. Sulla confezione del consumatore di prodotti a base di succo fortificato di frutta e (o) verdura, la parola "fortificato"dovrebbe essere indicata nel nome di tali prodotti o nelle immediate vicinanze di esso. Inoltre, è consentito specificare i nomi di alimenti e (o) sostanze biologicamente attive incluse in tali prodotti, nonché i nomi di prodotti alimentari contenenti queste sostanze o il nome di un gruppo di queste sostanze.
49. I nomi di frutta e (o) verdura e le parole derivate da questi nomi possono essere indicati sull'imballaggio del consumatore di prodotti a base di succhi di frutta e (o) di tali verdure sia separatamente che nelle frasi corrispondenti, a meno che l'uso di questi nomi e frasi non induca in errore i consumatori.
50. Le immagini grafiche di frutta e (o) verdura, succhi e (o) puree da cui non sono stati utilizzati nella produzione di specifici prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura, non dovrebbero essere applicate al suo imballaggio di consumo.
51. Se la frazione di massa di anidride carbonica aggiunta ai prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura non è inferiore allo 0,2%, la parola "gassata"deve essere indicata sulla confezione del consumatore di tali prodotti.
52. L'imballaggio del consumatore di prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure prodotte con l'aggiunta di spezie e (o) i loro estratti deve contenere l'iscrizione: "Con spezie" e (o) devono essere indicati i nomi delle spezie corrispondenti.
53. La composizione dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura deve essere indicata sulla confezione del consumatore nella seguente sequenza:
1) i nomi di succo e (o) frutta e (o) purea di verdure, i nomi dei componenti e degli additivi alimentari inclusi in tali prodotti ( se utilizzati) - in relazione al succo;
2) i nomi di succo e (o) frutta e (o) purea di verdure, i nomi dei componenti e degli additivi alimentari inclusi in tali prodotti, e quest'ultimo è indicato dall'acqua-in relazione a frutta e (o) nettare vegetale, succo di frutta, frutta e (o) bevanda contenente succo di verdura.
54. La composizione dei succhi, nella produzione di quali componenti o additivi alimentari non sono stati utilizzati, non può essere indicata sulle confezioni dei consumatori.
55. Nel caso di uso di concentrati di succhi di frutta e (o) di frutta concentrati e (o) puree vegetali nella produzione di prodotti a base di succo da frutta e verdura, i nomi dei corrispondenti succhi di frutta e (o) di frutta e (o) puree vegetali sono indicati in ordine decrescente di frazione di volume dei nomi dei corrispondenti succhi di frutta e (o) di frutta e (o) puree di verdure, e l'iscrizione è collocata nelle immediate vicinanze dell'indicazione di questa composizione: "A base di succhi concentrati", "Fatto di concentrato di purea" o "a base di concentrati di succhi e puree".
56. Nella composizione dei succhi misti di frutta e (o) verdura, tutti i succhi e (o) frutta e (o) purea di verdure utilizzati per la produzione di tali prodotti devono essere indicati in ordine decrescente.
57.Tutti gli alimenti e (o) le sostanze biologicamente attive incluse in questa composizione sono indicate nella composizione di prodotti a base di succo arricchito da frutta e (o) verdura.
58. Le sostanze naturali concentrate che formano aromi di frutta o verdura utilizzate per ripristinare il gusto e l'odore dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura e l'acqua potabile utilizzata per ripristinare succhi e puree concentrati nella produzione di succhi ripristinati non sono specificate nel prodotto finito.
59. Sulla confezione del consumatore di prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura, sono indicate raccomandazioni sulle condizioni di conservazione di tali prodotti dopo l'apertura della confezione del consumatore.
60. L'etichettatura dei prodotti a base di succo da frutta e verdura messo in imballaggi di trasporto non destinati al consumatore devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche dell'Unione Doganale per i prodotti alimentari, in termini di etichettatura e i requisiti stabiliti dall'Articolo 3 del presente regolamento tecnico dell'Unione Doganale.
61. Le informazioni sul numero di lotto o sulla data di fabbricazione dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) di verdura, il nome e la posizione del fabbricante e (o) della persona che svolge le funzioni di un produttore straniero (indirizzo, compreso il paese e (o) il luogo di origine di tali prodotti) possono essere sostituite sull'imballaggio di trasporto di tali prodotti da un codice di identificazione. Questo codice deve essere chiaramente indicato nella documentazione di spedizione.
62. Se vi sono quantità residue di caseinato di potassio e (o) caseinato di sodio nei succhi concentrati e nelle puree concentrate di frutta e (o) verdura, le parole "contiene caseinato di potassio" e (o) "contiene caseinato di sodio"devono essere indicate sull'imballaggio di trasporto e nella documentazione di spedizione di tali prodotti.
1. I produttori, i venditori e le persone autorizzate dal produttore sono obbligati a svolgere i processi di produzione e circolazione di succhi di frutta e (o) verdura in modo tale che i prodotti soddisfino i requisiti stabiliti per loro da questo regolamento tecnico dell'Unione doganale e dal regolamento tecnico dell'Unione doganale sulla sicurezza alimentare.
2. Il trasporto di succhi di frutta e (o) verdura alla rinfusa deve essere effettuato in cisterne, serbatoi, serbatoi flessibili destinati al trasporto di prodotti alimentari.
3. I veicoli e (o) i contenitori o i contenitori utilizzati per il trasporto di succhi di frutta e (o) verdura devono essere adeguatamente attrezzati per mantenere la temperatura richiesta di tali prodotti.
4. Corrieri autonomamente scegliere il tipo di veicolo e le attrezzature utilizzate per dotare il veicolo, la modalità di funzionamento di questa apparecchiatura durante il trasporto di prodotti a base di succo da frutta e verdura, in base alle condizioni meteorologiche, al fine di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti stabiliti da questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale, nonché garantire che le condizioni di trasporto di tali prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dal costruttore.
1. La conformità dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura con questo regolamento tecnico è assicurata dall'adempimento dei suoi requisiti di sicurezza direttamente o dall'adempimento dei requisiti degli standard, a seguito della cui applicazione, su base volontaria, è garantita la conformità ai requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale.
2. Al fine di condurre ricerche (test) e misurazioni, nel valutare (confermare) la conformità dei prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale, standard contenenti regole e metodi di ricerca (test) e misurazioni, compresi il campionamento e le regole necessarie per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale e la valutazione (conferma) della conformità dei prodotti, in conformità con l'Elenco delle Norme contenenti regole e metodi di ricerca (test) e le misure, sono applicate, comprese le le regole di campionamento necessaria per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale e la valutazione (conferma) di conformità del prodotto.
1. La valutazione (conferma) della conformità dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura con i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico dell'Unione doganale viene effettuata in conformità con i regolamenti tecnici dell'Unione doganale sulla sicurezza alimentare sotto forma di:
1) conferma della conformità di tali prodotti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico dell'Unione doganale;
2) registrazione statale di alcuni tipi di tali prodotti;
3) controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico dell'Unione doganale per tali prodotti e sui processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita relativi ai requisiti per essi.
2. Il richiedente per la valutazione (conferma) della conformità dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura, ad eccezione del controllo statale (supervisione), può essere una persona giuridica o un individuo registrato in conformità con la legislazione della Parte sul suo territorio come imprenditore individuale, o essere un produttore o un venditore, o eseguire le funzioni di un produttore estero sulla base di un contratto con lui in termini di garantire che i prodotti forniti sono conformi con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale e (o) altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, le azioni di cui si applicano, e in termini di responsabilità per la non conformità dei prodotti forniti, con i requisiti di questo regolamento tecnico (una persona che svolge le funzioni di un produttore estero).
3. Il richiedente è tenuto a garantire che i succhi di frutta e (o) verdura soddisfino i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico dell'Unione doganale.
4. I prodotti a base di succo di frutta e (o) verdura che non sono soggetti a registrazione statale e sono messi in circolazione nel territorio doganale unico dell'Unione doganale sono soggetti a conferma obbligatoria della conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico dell'Unione doganale sotto forma di dichiarazione di conformità.
5. Dichiarazione di conformità di prodotti a base di succo da frutta e verdura è effettuato dal richiedente l'accettazione di una dichiarazione di conformità di tali prodotti con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale sulla base delle loro prove e (o) sulla base di prove ottenute con la partecipazione di un organismo di certificazione e (o) di laboratorio di prova accreditato (al centro) (di seguito indicato come un terzo) inclusi nell'anagrafe unica degli Organismi di Certificazione e Laboratori di Prova (centri) dell'Unione Doganale.
6. Nel dichiarare la conformità dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdura, il richiedente può utilizzare schemi standard per dichiarare la conformità con 1D, 2D, 3D, 4D, stabiliti nelle normative tecniche dell'Unione doganale sulla sicurezza alimentare.
7. Quando si dichiara la conformità di una partita di succhi di frutta e (o) verdura, il periodo di validità della dichiarazione di conformità deve corrispondere alla durata di conservazione di tali prodotti.
8. Quando si dichiara la conformità dei prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure prodotti in serie, il periodo di validità della dichiarazione di conformità non supera i cinque anni.
9. Alcuni tipi di prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure sono soggetti a registrazione statale, vale a dire:
1) prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure di un nuovo tipo;
2) prodotti di succo specializzati a base di frutta e (o) verdure.
10. I succhi di un nuovo tipo di frutta e (o) verdura comprendono i prodotti definiti dalle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale sulla sicurezza alimentare e i succhi di frutta e (o) verdura non specificati nell'allegato 2 della presente regolamentazione tecnica.
11. La registrazione statale di alcuni tipi di prodotti a base di succhi di frutta e (o) verdure specificati nella parte 9 di questo articolo viene effettuata secondo la procedura stabilita dalle normative tecniche dell'Unione doganale sulla sicurezza alimentare.
12. Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale per quanto riguarda i succhi di frutta e (o) verdura e i relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita relativi ai requisiti per esso viene effettuato secondo la procedura stabilita dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.
Appendice 1
ai Regolamenti tecnici
Unione doganale
"Regolamenti tecnici per il succo
prodotti da frutta e verdura"
(TR CU 023/2011)
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Appendice 2
ai Regolamenti tecnici
Unione doganale
"Regolamenti tecnici per il succo
prodotti da frutta e verdura"
(TR CU 023/2011)
Appendice 3
ai Regolamenti tecnici
Unione doganale
"Regolamenti tecnici per il succo
prodotti da frutta e verdura"
(TR CU 023/2011)
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Tabella 5
Tabella 6
Il testo dell'elenco delle norme, a seguito dell'applicazione della quale è fornita su base volontaria la conformità ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Regolamenti tecnici per i succhi di frutta e verdura" (TR CU 023/2011), vedi il link.
Il testo dell'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e le misurazioni, comprese le regole per il campionamento, necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Regolamenti tecnici per i succhi di frutta e verdura" (TR CU 023/2011) e la valutazione (conferma) della conformità del prodotto.
Il testo elettronico del documento era
preparato da JSC "Codex" e verificato a:
sito ufficiale
Commissioni dell'Unione doganale
www.tsouz.ru
a partire dal 29.12.2011