Regolamenti tecnici dell'Unione doganale " Sulla sicurezza della carne e dei prodotti a base di carne "
(TR CU 034/2013)

Prefazione

Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'Accordo sui principi comuni e le regole di regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010.


Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti di sicurezza per la macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne che sono obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione nel territorio doganale dell'Unione Doganale e relativi requisiti per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio di prodotti della macellazione e di prodotti a base di carne, per assicurare la libera circolazione dei prodotti messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale.


Se altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale sono state adottate, con il rispetto per la macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne, stabilendo requisiti di sicurezza per la macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne, i relativi requisiti per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio di prodotti della macellazione di carne e di prodotti della macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne, i relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento, così come la loro etichettatura e l'imballaggio devono essere conformi ai requisiti di tutte le normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.

I. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento tecnico è stato progettato per proteggere la vita umana e la salute, l'ambiente, la vita degli animali e la salute, prevenire le azioni che traggono in inganno i consumatori di prodotti della macellazione e di prodotti a base di carne per quanto riguarda il loro scopo e di sicurezza, e si applica per la macellazione di prodotti di carne e di prodotti messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, nonché i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento.


2. Gli oggetti della regolamentazione tecnica di questa regolamentazione tecnica sono:


a) prodotti della macellazione e prodotti a base di carne:


carne;


sottoprodotti;


grassi greggi e prodotti trasformati, compreso il ghee di origine animale;


sangue e suoi prodotti trasformati;


osso e suoi prodotti trasformati;


carne di disossamento meccanico (disossamento supplementare);


materie prime intestinali;


materie prime contenenti collagene e prodotti della sua lavorazione (compresa la gelatina);


carne e prodotti contenenti carne di carne;


prodotti a base di carne e insaccati contenenti carne;


carne e prodotti semilavorati contenenti carne e prodotti culinari;


carne in scatola e prodotti contenenti carne;


carne e brodi contenenti carne;


carne secca e prodotti contenenti carne;


prodotti a base di lardo;


prodotti di macellazione per alimenti per l'infanzia;


prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia;


b) i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne.


3. Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti obbligatori per l'etichettatura e l'imballaggio di prodotti della macellazione e di prodotti a base di carne nel territorio doganale dell'Unione Doganale, che integra le prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011), approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 9 dicembre 2011, N 881 (di seguito - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011)), e il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza del Packaging" (TR CU 005/2011), approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 16 agosto 2011, N 769 (di seguito-il regolamento tecnico dell'Unione Doganale " Sulla Sicurezza del packaging "(TR CU 005/2011)), e in contraddizione con loro.


4. Il presente regolamento tecnico non si applica ai seguenti prodotti e ai relativi requisiti di processo:


a) prodotti di macellazione e prodotti a base di carne prodotti da cittadini a casa e (o) in aziende agricole sussidiarie personali o da cittadini impegnati in zootecnia, nonché i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di prodotti di macellazione e prodotti a base di carne destinati esclusivamente al consumo personale e non destinati all'immissione in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale;


b) prodotti a base di carne specializzati (ad eccezione dei prodotti a base di carne e dei prodotti di macellazione per alimenti per l'infanzia) fabbricati utilizzando o a base di prodotti di macellazione;


c) carne di pollame e prodotti della sua lavorazione, nonché prodotti alimentari, nella formulazione di cui carne di pollame e prodotti della sua lavorazione insieme superano in peso i prodotti di macellazione di altri animali produttivi;


d) additivi alimentari e additivi biologicamente attivi per alimenti, medicinali, mangimi, prodotti non destinati a scopi alimentari, fabbricati utilizzando o basati su prodotti di macellazione;


e) prodotti alimentari delle imprese alimentari (ristorazione pubblica), fabbricati utilizzando o basati su prodotti di macellazione, destinati alla vendita nella fornitura di servizi, nonché i processi di vendita di tali prodotti alimentari;


f) prodotti alimentari in cui, secondo la ricetta, il contenuto di ingredienti a base di carne è inferiore al 5%;


g) i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne non industriali destinati all'immissione in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale.

II. Concetti di base

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, i concetti stabiliti dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011), approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 9 dicembre 2011, N 880 (di seguito - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011)), il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011), nonché i seguenti concetti e le loro definizioni sono usate:


"carne disossata" - carne sotto forma di pezzi di forma arbitraria, di varie dimensioni e pesi, che rappresentano un insieme di muscoli e tessuti connettivi con o senza l'inclusione di tessuto adiposo;


"semilavorato disossato" - un semilavorato a base di carne disossata;


"brodo" - prodotti a base di carne ottenuti dalla cottura di prodotti di macellazione con o senza l'aggiunta di ingredienti non a base di carne, seguita da ispessimento della fase liquida ottenuta dopo aver separato i prodotti di macellazione da esso e (o) essiccazione o senza di essi;


"prodotti a base di carne cotti al forno" - prodotti a base di carne sottoposti a tostatura, cottura e cottura o qualsiasi combinazione di questi processi durante il processo di fabbricazione;


"prodotto a base di salsiccia affumicata cotta" - un prodotto a base di salsiccia sottoposto a pre-affumicatura, cottura e fumo aggiuntivo durante il processo di produzione;


"prodotto salsiccia bollita" - un prodotto salsiccia sottoposto a trattamento termico durante il processo di fabbricazione, tra cui essiccazione, tostatura e cottura, o solo cottura;


"prodotto a base di salsiccia bollita per alimenti per l'infanzia" - prodotto a base di salsiccia bollita destinato all'alimentazione di bambini dai 3 anni;


"prodotti a base di carne cotti" - prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico durante il processo di produzione, compresa l'essiccazione, la tostatura e la cottura o solo la cottura;


"confisca veterinaria" - la carcassa, le parti della carcassa e gli organi dell'animale riconosciuti dagli organismi di controllo veterinario statale (supervisione) come inadatti ai fini alimentari, soggetti a ritiro gratuito;


"prosciutto in scatola" - carne in scatola a base di ingredienti non a base di carne e carne salata a base di pezzi di carne impiallacciata del peso di 50 g sotto forma di una struttura monolitica con gelatina che mantiene la sua forma quando viene rimosso dal barattolo e può essere affettato;


"alimenti in scatola omogeneizzati per alimenti per l'infanzia" - alimenti in scatola per alimenti per l'infanzia destinati all'alimentazione di bambini dai 6 mesi, contenenti almeno l ' 80% di particelle fino a 0,3 mm di dimensione e non più del 20% di particelle fino a 0,4 mm di dimensione;


"fried sausage product" - un prodotto di salsiccia sottoposto a frittura durante il processo di produzione;


"prodotti a base di carne fritti" - prodotti a base di carne sottoposti a frittura durante il processo di produzione;


"gelatina alimentare" è un prodotto di lavorazione di materie prime contenenti collagene sotto forma di una sostanza proteica che ha una capacità gelificante;


"carne venata" è carne disossata con un dato rapporto di tessuto muscolare, connettivo e adiposo;


"grasso crudo" è un prodotto di macellazione sotto forma di tessuto adiposo separato dalla carcassa e dagli organi interni;


"prodotti a base di carne congelati" - prodotti a base di carne sottoposti a trattamento di refrigerazione ad una temperatura non superiore a meno 8°C in qualsiasi punto di misurazione;


"carni congelate" - carni fresche o refrigerate sottoposte a trattamento di refrigerazione ad una temperatura non superiore a meno 8°C in qualsiasi punto di misurazione;


"blocco di carne congelato" - carne congelata dello stesso tipo e nome, formata sotto forma di un blocco di una certa forma e dimensione;


"blocco congelato di frattaglie" - frattaglie congelate dello stesso tipo e nome, formate sotto forma di un blocco di una certa forma e dimensione;


"zelts" è un prodotto di salsiccia fatto di ingredienti trattati termicamente che ha una struttura eterogenea, con l'inclusione di pezzi di carne e ingredienti non di carne;


"salsiccia di sangue" è un prodotto di salsiccia realizzato con l'aggiunta di sangue alimentare e (o) prodotti della sua lavorazione e con un colore sulla sezione dal rosso scuro al marrone scuro;


"salsiccia di fegato" è un prodotto di salsiccia a base di ingredienti trattati termicamente che ha una consistenza morbida e mantiene la sua forma durante l'affettatura, la cui ricetta include frattaglie alimentari cotte e (o) sbollentate e (o) non trattate termicamente;


"prodotto di salsiccia" - prodotti a base di carne ottenuti da una miscela di carne tritata e ingredienti non a base di carne, formati in un involucro di salsiccia, sacchetto, muffa, maglia o altro, sottoposti a trattamento termico o non sottoposti a trattamento termico fino al momento dell'uso;


"prodotto di salsiccia da ingredienti trattati termicamente" - un prodotto di salsiccia a base di una miscela di carne tritata e ingredienti non a base di carne, la cui ricetta include ingredienti di carne bolliti o sbollentati sottoposti a successivo trattamento termico fino al momento dell'uso;


"cibo in scatola" - prodotti a base di carne in contenitori di consumo ermeticamente sigillati, sottoposti a sterilizzazione o pastorizzazione, che forniscono stabilità microbiologica e assenza di microflora patogena vitale e adatti per la conservazione a lungo termine;


"prodotti a base di carne affumicata" ("prodotti a base di carne affumicata cotta") - prodotti a base di carne sottoposti a pre-affumicatura, cottura e fumo aggiuntivo durante il processo di produzione;


"prodotti a base di carne affumicati e cotti" - prodotti a base di carne sottoposti a pre-affumicatura, cottura e (o) cottura durante il processo di produzione;


"osso" è un prodotto di macellazione sotto forma di osso grezzo ottenuto disossando carne su ossa e frattaglie;


"sangue" è il prodotto della macellazione sotto forma di sangue raccolto durante il processo di macellazione, fatte salve le condizioni della sua appartenenza a determinate carcasse;


"alimenti in scatola grossolani per alimenti per l'infanzia" - alimenti in scatola per alimenti per l'infanzia destinati all'alimentazione di bambini dai 9 mesi, contenenti almeno l ' 80% di particelle fino a 3 mm di dimensione e non più del 20% di particelle fino a 5 mm di dimensione;


"krupnokuskovy disossato (carne-osso) semilavorato" - un disossato (carne-osso) semilavorato prodotto in forma di un pezzo di carne di peso superiore a 500 g;


"prodotto culinario" è un semilavorato a base di carne (contenente carne) che è stato trattato termicamente fino alla piena prontezza culinaria durante il processo di produzione;


"grumo semilavorato" - un semilavorato di carne realizzato sotto forma di un pezzo o pezzi di carne di peso superiore a 10 g;


"grumo di cibo in scatola" - cibo in scatola a base di carne e ingredienti non a base di carne, schiacciato in pezzi di peso superiore a 30 g, stufato nel suo stesso succo, salsa, brodo o gelatina;


"semilavorato disossato (osso di carne)" -un semilavorato disossato (osso di carne) realizzato sotto forma di pezzi di carne del peso compreso tra 10 e 500 g;


"prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia" - prodotti a base di carne destinati agli alimenti per l'infanzia (per bambini da 6 mesi a 3 anni, bambini in età prescolare da 3 a 6 anni, bambini in età scolare da 6 anni in su) che soddisfano i bisogni fisiologici appropriati del corpo del bambino e non causano danni alla salute di un;


"prodotti a base di carne" - prodotti alimentari ottenuti dalla lavorazione (trasformazione) di prodotti da macello, senza l'uso o con l'uso di ingredienti di origine animale e (o) vegetale e (o) minerale e (o) microbiologica e (o) artificiale;


"ingrediente di carne" - parte integrante della ricetta di un prodotto alimentare che è un prodotto di macellazione o di un prodotto ottenuto a seguito di un trattamento di macellazione di prodotti, e che non contengono osso nel processo di produzione della salsiccia di prodotti (con l'eccezione di salsiccia prodotti dal trattamento termico ingredienti, le caratteristiche tecnologiche e di produzione che consente di cucinare la carne con l'osso, con conseguente separazione delle ossa e l'uso di brodo), o contiene osso inclusioni (quando si utilizza la carne di meccanica disossamento (raddoppio)), oppure contiene un osso (quando si producono prodotti da un pezzo di carne anatomicamente intero sull'osso);


"semilavorato di carne" - prodotti a base di carne, la cui frazione di massa di ingredienti a base di carne è superiore al 60%, che è composta da carne con osso o carne disossata sotto forma di pezzi o carne macinata, con o senza aggiunta di ingredienti non a base di carne, è destinata alla vendita al dettaglio e richiede un trattamento termico prima dell'uso;


"prodotto a base di carne" - prodotti a base di carne realizzati con o senza l'uso di ingredienti non a base di carne e la cui frazione di massa degli ingredienti a base di carne è superiore al 60%;


"carne in scatola per alimenti per l'infanzia" - cibo in scatola destinato all'alimentazione dei bambini, realizzato con o senza l'uso di ingredienti non a base di carne e la cui frazione di massa di ingredienti a base di carne è superiore al 40%;


"carne disossata meccanica" - carne disossata sotto forma di massa pastosa con una frazione di massa di inclusioni ossee non superiori allo 0,8%, ottenuta separando meccanicamente il muscolo, il tessuto connettivo e (o) adiposo (il resto del muscolo, del tessuto connettivo e (o) adiposo) dall'osso, senza aggiungere ingredienti non a base di carne;


"carne con l'osso" - carne in carcasse, mezzene, quarti, tagli o in forma di pezzi di varie dimensioni e pesi, di qualsiasi forma, che rappresentano un insieme di tessuti muscolari, connettivi e ossei, con o senza l'inclusione di tessuto adiposo;


"carne" è un prodotto di macellazione sotto forma di carcassa o parte di carcassa, che rappresenta un insieme di muscoli, grassi, tessuti connettivi, con o senza l'inclusione di tessuto osseo;


"semilavorato a base di carne e ossa" - un semilavorato a base di carne su osso con un rapporto fisso di carne disossata e osso;


"carne in scatola per alimenti per l'infanzia" - alimenti in scatola contenenti carne per alimenti per l'infanzia, che sono realizzati con ingredienti di origine vegetale e la frazione di massa di ingredienti a base di carne di cui è compreso tra il 18 e il 40 percento;


"prodotto vegetale a base di carne" è un prodotto contenente carne che viene prodotto utilizzando ingredienti di origine vegetale e la cui frazione di massa di ingredienti a base di carne è compresa tra il 30 e il 60 percento;


"cibo in scatola contenente carne per alimenti per l'infanzia" - cibo in scatola destinato all'alimentazione dei bambini, è prodotto utilizzando ingredienti non a base di carne e la frazione di massa degli ingredienti a base di carne di cui è compresa tra il 5 e il 40 percento;


"prodotto semilavorato contenente carne" -prodotti a base di carne, la cui frazione di massa di ingredienti a base di carne è compresa tra il 5 e il 60%, che è composta da carne con l'osso o carne disossata o carne macinata con l'aggiunta di ingredienti non a base di carne, è destinata alla vendita al dettaglio e richiede un trattamento termico prima dell'uso;


"prodotto contenente carne" - prodotti a base di carne realizzati con ingredienti non a base di carne e la cui frazione di massa di ingredienti a base di carne è compresa tra il 5 e il 60 percento;


"ingrediente non a base di carne" è parte integrante della ricetta di un prodotto alimentare che non è un prodotto di macellazione o un prodotto ottenuto come risultato della lavorazione di prodotti di macellazione;


"carne disossata" è carne disossata con un rapporto naturale di tessuto muscolare, connettivo e adiposo;


"neutralizzazione" è il processo di lavorazione dei prodotti di macellazione approvati dal servizio veterinario per l'uso con restrizioni, che viene effettuato sotto la supervisione di uno specialista nel campo della medicina veterinaria al fine di renderli conformi ai requisiti di questo regolamento tecnico;


"carne refrigerata" - carne fresca sottoposta a trattamento di refrigerazione ad una temperatura da meno 1,5°C a più 4°C in qualsiasi punto di misurazione;


"sottoprodotti refrigerati" -sottoprodotti sottoposti a trattamento di refrigerazione dopo la macellazione e loro isolamento a una temperatura compresa tra meno 1,5°C e più 4°C in qualsiasi punto di misurazione;


"semilavorato impanato" - un pezzo o un semilavorato tritato, la cui superficie è ricoperta da un ingrediente per l'impanatura o da una miscela di ingredienti per l'impanatura;


"carne fresca" - carne ottenuta immediatamente dopo la macellazione, avente una temperatura di almeno 35°C in qualsiasi punto di misurazione;


"lotto di animali" - un certo numero di animali della stessa specie che sono arrivati all'impianto di produzione da una fattoria in un certo periodo di tempo, accompagnati da documentazione di spedizione e un certificato veterinario;


"cibo in scatola pastorizzato" - cibo in scatola sottoposto a riscaldamento a una temperatura inferiore a 100°C durante il processo di produzione e corrispondente ai requisiti di sterilità industriale stabiliti da questo regolamento tecnico per alimenti in scatola pastorizzati, le cui condizioni di conservazione garantiscono stabilità microbiologica;


"carne pastorizzata (contenente carne) salsicce per alimenti per l'infanzia" - prodotti a base di salsicce per alimenti per l'infanzia destinati all'alimentazione di bambini da un anno e mezzo, fatti di salsiccia macinata, che si forma in un guscio di salsiccia con un diametro non superiore a 22 mm e sottoposti a trattamento termico fino al momento dell'uso, e pastorizzato in un pacchetto sigillato;


"pate" è un prodotto di salsiccia fatto di ingredienti trattati termicamente che ha una consistenza spalmabile;


"pate conserve food" - cibo in scatola sotto forma di una massa omogenea viscoplastica di consistenza spalmata o una massa di consistenza spalmata con inclusioni, a base di carne e ingredienti non a base di carne con aggiunta di sottoprodotti alimentari;


"prodotti a base di salsiccia semi-affumicata per alimenti per l'infanzia" - prodotti a base di salsiccia semi-affumicata destinati all'alimentazione di bambini dai 6 anni;


"prodotti a base di salsiccia semi-affumicata" - prodotti a base di salsiccia sottoposti a tostatura o essiccazione, cottura, affumicatura e, se necessario, essiccazione durante il processo di produzione;


"semilavorato in pasta" - un semilavorato ripieno a base di pasta e ripieno sotto forma di carne macinata, o ingredienti a base di carne grumosa, o carne grumosa e ingredienti non a base di carne;


"prodotti semilavorati per alimenti per l'infanzia" -prodotti semilavorati contenenti carne e carne destinati all'alimentazione di bambini da un anno e mezzo;


"prodotto a base di carne" - prodotti a base di carne a base di varie parti della carcassa, sottoposti a salatura e trattamento termico o senza trattamento termico fino al momento dell'uso;


"prodotto strutto" - prodotti a base di carne di maiale grasso sottocutaneo, nella pelle o senza di essa, con tagli di tessuto muscolare o senza tessuto muscolare, durante il processo di fabbricazione, sottoposti o non sottoposti a salatura, cottura, affumicatura, cottura al forno o una combinazione di questi processi;


"prodotto di trasformazione dei grassi grezzi" - prodotti a base di carne ottenuti durante la trasformazione di prodotti di macellazione contenenti grassi;


"prodotto di lavorazione di materie prime contenenti collagene" - prodotti a base di carne, comprese le proteine animali secche, compresi gli idrolizzati e la gelatina;


"prodotto di trasformazione delle ossa" - prodotti a base di carne ottenuti durante la trasformazione di ossa e residui ossei, compresi l'idrolizzato di ossa e di ossa scremate;


"prodotto per la lavorazione del sangue" - prodotti a base di carne ottenuti nel processo di lavorazione del sangue, incluso sangue secco, albumina leggera (siero secco o plasma sanguigno secco), albumina nera, prodotti a base di elementi del sangue sagomati;


"prodotto da macellazione" - prodotti alimentari non trasformati di origine animale ottenuti a seguito della macellazione di animali produttivi in condizioni industriali e utilizzati per l'ulteriore trasformazione (trasformazione) e (o) vendita, comprese carne, frattaglie, grassi grezzi, sangue, ossa, carne disossata meccanicamente, materie prime contenenti collagene e intestinali;


"prodotto di macellazione approvato dal servizio veterinario per l'uso con restrizioni" - un prodotto di macellazione il cui uso a fini alimentari è consentito dopo la neutralizzazione;


"prodotti della macellazione per alimenti per l'infanzia" - prodotti della macellazione destinati alla produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia;


"cibo in scatola simile a purea per alimenti per l'infanzia" - cibo in scatola per alimenti per l'infanzia destinato all'alimentazione di bambini da 8 mesi, contenente almeno l ' 80% di particelle fino a 1,5 mm di dimensione e non più del 20% di particelle fino a 3 mm di dimensione;


"carne scongelata" - carne congelata, riscaldata a una temperatura non inferiore a meno 1,5°C in qualsiasi punto di misurazione;


"frattaglie scongelate" - frattaglie congelate, riscaldate a una temperatura non inferiore a meno 1,5°C in qualsiasi punto di misurazione;


"prodotto a base di carne vegetale" è un prodotto contenente carne che viene prodotto utilizzando ingredienti di origine vegetale e la cui frazione di massa di ingredienti a base di carne è compresa tra il 5 e il 30 percento;


"alimenti in scatola di verdure e carne per alimenti per l'infanzia" - alimenti in scatola contenenti carne per alimenti per l'infanzia, che sono realizzati con ingredienti di origine vegetale e la frazione di massa degli ingredienti a base di carne di cui è compresa tra il 5 e il 18 percento;


"ricetta di prodotti a base di carne" - un elenco completo dei componenti utilizzati nella produzione di prodotti a base di carne, documentato dal produttore, indicando il numero di ingredienti a base di carne e non a base di carne, tra cui sale da cucina, spezie, additivi alimentari e acqua aggiunta (anche sotto forma di ghiaccio, brodi, salamoie), in base al quale viene stabilita l'appartenenza;


"cibo in scatola tritato" - cibo in scatola a base di pezzi di carne di dimensioni variabili da 16 a 25 mm, sotto forma di una massa monolitica di carne e ingredienti non a base di carne, uniformemente miscelati con gelatina e grasso;


"prodotto semilavorato a base di carne tritata" è un semilavorato a base di carne tritata o carne tritata e ingredienti non a base di carne con o senza aggiunta di sale da cucina, spezie e additivi alimentari;


"semilavorato contenente carne tritata" è un semilavorato contenente carne a base di carne tritata e ingredienti non a base di carne con o senza aggiunta di sale da cucina, spezie e additivi alimentari;


"cibo in scatola sterilizzato" - cibo in scatola sottoposto a riscaldamento a una temperatura superiore a 100°C durante il processo di produzione e conforme ai requisiti di sterilità industriale per alimenti in scatola sterilizzati stabiliti dal presente regolamento tecnico;


"jelly" è un prodotto a base di salsiccia a base di ingredienti trattati termicamente, con una consistenza da morbida a elastica e realizzata con l'aggiunta di oltre il 100% di brodo;


"sottoprodotti" - prodotti di macellazione sotto forma di organi interni, testa, coda, arti (o parti di essi), guarnizioni di carne, puliti da lividi, senza membrana sierosa e tessuti adiacenti, nonché pelli e parti inter-capelli di suini;


"proteine animali secche" è un prodotto di lavorazione di materie prime contenenti collagene ottenute a seguito di idrolisi e essiccazione di materie prime contenenti collagene;


"prodotto secco" - prodotti a base di carne realizzati per disidratazione con metodo fisico a una frazione di massa residua di umidità non superiore al 10 percento incluso;


"prodotto salsiccia crudo" - un prodotto salsiccia sottoposto a sedimenti e (o) fermentazione durante il processo di fabbricazione senza l'uso o con l'uso di colture starter e essiccazione;


"prodotti a base di carne cruda" - prodotti a base di carne sottoposti a fermentazione senza l'uso o con l'uso di colture starter e l'essiccazione durante il processo di fabbricazione;


"prodotto di salsiccia affumicata cruda" - un prodotto di salsiccia sottoposto a fecce e (o) fermentazione durante il processo di fabbricazione senza utilizzare o utilizzare colture starter, affumicatura a freddo e essiccazione;


"prodotti a base di carne affumicata cruda" - prodotti a base di carne sottoposti a fermentazione durante il processo di fabbricazione senza l'uso o con l'uso di colture starter, affumicatura a freddo e essiccazione;


"materie prime intestinali" - il prodotto della macellazione sotto forma di intestino e altre parti del tubo digerente, vescica;


"materie prime contenenti collagene" - un prodotto di macellazione, che include la proteina collagene;


"grasso animale fuso" - prodotti a base di carne a base di grassi grezzi e altri prodotti di macellazione contenenti grassi;


"carne macinata" è un semilavorato tritato con una dimensione delle particelle non superiore a 8 mm, destinato alla fabbricazione di semilavorati stampati o alla vendita al dettaglio;


"cibo in scatola tritato" - cibo in scatola a base di carne e ingredienti non a base di carne sotto forma di carne macinata monolitica di una struttura omogenea o eterogenea che mantiene la sua forma quando viene rimosso dal barattolo, o sotto forma di prodotti stampati in brodo, salsa, grasso o gelatina;


"semilavorato ripieno" è un semilavorato stampato, nella cui fabbricazione alcuni ingredienti o una miscela di ingredienti sono riempiti o avvolti in altri ingredienti o miscele di ingredienti;


"semilavorato stampato" - un pezzo o semilavorato tritato avente una certa forma geometrica;


"jelly" è un prodotto a base di salsiccia a base di ingredienti trattati termicamente, con una consistenza da morbida a elastica e realizzata con l'aggiunta di non più del 100% di brodo.

III. Norme per l'identificazione dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne

6. Ai fini dell'assegnazione di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne oggetti di regolamentazione tecnica, nel rispetto del quale il presente regola tecnica si applica, l'identificazione di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne è effettuato dal richiedente, lo stato di controllo (vigilanza) organismi di controllo doganale organismi di valutazione della conformità (conferma) organismi, nonché le altre persone interessate, senza la realizzazione di studi (test) confrontando i nomi di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne specificato in etichetta o nella documentazione di spedizione, con i nomi dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 5 della presente regolamentazione tecnica.


7. Al fine di stabilire la conformità di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne con il loro nome, l'identificazione di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne è effettuata confrontando l'aspetto e caratteristiche organolettiche degli indicatori con le indicazioni definite dalle norme, a seguito della quale, su base volontaria, in conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico è assicurato, istituito con l'elenco delle norme utilizzate per la valutazione (conferma) la conformità con il presente regolamento tecnico o con alcune tecniche di documentazione segni, secondo cui vengono fabbricati prodotti da macello e prodotti a base di carne.


8. Se i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne non possono essere identificati sulla base delle informazioni specificate nell'etichettatura e nella documentazione di spedizione con metodi organolettici visivi, l'identificazione viene effettuata con un metodo analitico - dalla verifica del rispetto dei parametri fisici e chimici di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne con gli indicatori definiti nella definizione di tali prodotti nel presente regolamento tecnico, nonché le indicazioni specificate nelle norme, come conseguenza dell'applicazione del quale, su base volontaria, in conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico è assicurato, istituito con l'elenco delle norme utilizzate per la valutazione (conferma) la conformità con il presente regolamento tecnico e nella documentazione tecnica, in base al quale vengono fabbricati prodotti di macellazione e prodotti a base di carne.

IV. Norme per la circolazione dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale e dello Spazio economico unico

9. I prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne sono messi in circolazione sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale e dello Spazio economico unico (di seguito "gli Stati membri") se sono conformi alla presente regolamentazione tecnica, nonché ad altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.


10. Durante la manipolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, i prodotti della macellazione sono accompagnati da un certificato veterinario rilasciato dagli organismi autorizzati dello stato membro e dalla documentazione di spedizione.


Prodotti a base di carne trasportati tra gli stati membri, controllato dal veterinario, di controllo (ispezione), importati da paesi terzi o realizzati nel territorio doganale dell'Unione Doganale, sono accompagnati da un certificato veterinario rilasciato dalle autorità degli stati membri, senza effettuare una veterinaria e sanitaria esame, che conferma epidemiologica di benessere.


Ogni partita di prodotti della macellazione e di prodotti a base di carne sottoposti a controllo veterinario (sorveglianza) è importata nel territorio doganale dell'Unione doganale in presenza di un certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente del paese di partenza.


11. I prodotti da macello e i prodotti a base di carne che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e delle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro, e hanno superato la valutazione (conferma) di conformità, sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


12.La circolazione sul mercato degli Stati membri di prodotti della macellazione e prodotti a base di carne che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e delle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro, compresi i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne con una durata di conservazione scaduta, non è consentita.

V. Requisiti di sicurezza per i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne

13. I prodotti da macello e i prodotti a base di carne che sono in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale durante la durata di conservazione stabilita, se utilizzati per lo scopo previsto, devono essere sicuri.


14. I prodotti da macello e i prodotti a base di carne devono soddisfare i requisiti del presente regolamento tecnico e di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.


15. Le norme di sicurezza microbiologiche e igieniche per i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne (compresi i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia) devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati N 1-3.


16. I prodotti a base di carne affumicati durante il processo di fabbricazione non devono contenere più di 0,001 mg/kg di benz (a) pirene.


La presenza di benz (a) pirene negli alimenti per l'infanzia non è consentita.


17. I parametri fisici e chimici dei prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia devono soddisfare i requisiti di cui all'appendice N 4.


18. I livelli massimi ammissibili di residui di veterinaria (zootecnico) farmaci, animale stimolanti della crescita (tra cui farmaci ormonali), farmaci (in particolare antibiotici), il cui contenuto nella macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne è controllata in conformità con le informazioni sul loro uso fornite dal fabbricante (fornitore) durante la loro importazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, o al momento della consegna di macellazione di prodotti per il trattamento in conformità con la procedura stabilita dalla legislazione dello stato membro, deve soddisfare i requisiti secondo l'Allegato N. 5.


19. Gli ingredienti non a base di carne utilizzati nella produzione di prodotti a base di carne devono soddisfare i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.

VI. Requisiti per i processi di produzione dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne

20. I produttori, i venditori e le persone che svolgono le funzioni di produttori stranieri di prodotti da macello e prodotti a base di carne sono obbligati a svolgere i loro processi di produzione in modo tale che questi prodotti siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e delle normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


21. Gli impianti di produzione in cui vengono effettuati i processi di macellazione di animali produttivi, la trasformazione (trasformazione) dei prodotti da macello e la produzione di prodotti a base di carne sono soggetti a registrazione statale in conformità con le disposizioni dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


22. L'organizzazione delle strutture di produzione in cui il processo di produzione di prodotti della macellazione e (o) prodotti a base di carne è svolta, attrezzature tecnologiche e di inventario utilizzato nella produzione di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne, le condizioni di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, dalla loro produzione, così come l'acqua utilizzata nel processo di produzione, devono essere conformi ai requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


23. In tutte le fasi del processo di produzione dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne, dovrebbe essere garantita la loro tracciabilità.


24. I materiali che entrano in contatto con i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne durante il processo di produzione devono soddisfare i requisiti per la sicurezza dei materiali che entrano in contatto con i prodotti alimentari.


25. I materiali di imballaggio per il confezionamento dei prodotti finiti vengono consegnati attraverso corridoi o una spedizione, bypassando gli impianti di produzione. Non è consentito conservare materiali di imballaggio in locali industriali.

VII. Requisiti per i prodotti di macellazione e i loro processi di produzione

26. Il processo di produzione dei prodotti da macello comprende la preparazione di animali produttivi per la macellazione, la macellazione di animali produttivi, il taglio, il disossamento e il rivestimento delle carcasse, la rimozione di carcasse, mezzene e frattaglie, la raccolta di confische veterinarie.


27. Il processo di preparazione degli animali produttivi per la macellazione deve essere conforme ai requisiti del presente regolamento tecnico e del regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) per quanto riguarda i processi di ottenimento di prodotti alimentari non trasformati di origine animale.


28. Gli animali da produzione ricevuti nell'impianto di produzione sono sottoposti a ispezione veterinaria e sanitaria pre-macellazione e all'esposizione pre-macellazione conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri.


29. Se malati animali produttivi in uno stato di agonia, forzatamente ucciso animali produttivi o cadaveri di animali produttivi sono trovato in un lotto di animali produttivi, o se l'effettiva presenza di teste in un lotto di animali produttivi non corrisponde al numero specificato nel veterinaria documento, ad un lotto di animali produttivi è immediatamente messo in quarantena in camera fino a quando la diagnosi o cause di discrepanza sono stabiliti.


30. Non è permesso:


a) inviare animali produttivi non identificati, animali produttivi che non hanno superato l'esposizione pre-macellazione e l'ispezione veterinaria pre-macellazione, nonché animali produttivi con contaminazione da letame sulla pelle, alla macellazione;


b) restituire ai proprietari di animali produttivi malati e (o) sospetti della malattia, animali produttivi con lesioni traumatiche, nonché i cadaveri di animali produttivi trovati durante l'accettazione;


c) esportare (rimuovere) animali produttivi accettati per la macellazione dal territorio della zona di manutenzione pre-macellazione e macellazione di animali produttivi;


d) inviare i cadaveri di animali produttivi e gli oggetti veterinari confiscati alle discariche di rifiuti domestici solidi.


31. Se gli animali produttivi con segni di una malattia infettiva vengono rilevati al momento dell'accettazione e dell'ispezione veterinaria pre-macellazione, l'intero lotto di animali produttivi viene isolato fino a quando non viene effettuata una diagnosi finale.


32. Gli animali produttivi sono alimentati per la macellazione dai locali (recinti aperti) per la manutenzione pre-macellazione ai locali per la macellazione in modo tale da garantire il funzionamento ritmico della linea di macellazione e prevenire la contaminazione incrociata.


33. Il processo di macellazione degli animali produttivi (di seguito "macellazione") deve essere conforme ai requisiti del presente regolamento tecnico e del regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) per quanto riguarda i processi di ottenimento di prodotti alimentari non trasformati di origine animale.


34. Il processo di macellazione dovrebbe garantire l'identificazione dei prodotti della macellazione e la tracciabilità dei prodotti della macellazione durante l'intero processo tecnologico.


35. Il processo di macellazione deve garantire il rispetto delle modalità dei processi tecnologici di macellazione e l'uso di tecniche tecnologiche che escludano la contaminazione della superficie delle carcasse.


36. Durante la macellazione, i seguenti gruppi di operazioni di lavoro dovrebbero essere separati:


a) gruppo 1 - immobilizzazione, dissanguamento, sbiancamento e scuoiatura (per suini nella pelle - shparka, rimozione di setole, bruciatura e pulizia delle carcasse dai resti di setole).


L'immobilizzazione degli animali produttivi viene effettuata utilizzando mezzi che indeboliscono la sensibilità degli animali produttivi e perdono la capacità di muoversi con un cuore funzionante.


L'exsanguinazione degli animali produttivi viene effettuata in un modo che fornisce l'exsanguinazione più completa di essi;


b) gruppo 2-nutrovka, divisione delle carcasse in mezzene, spogliatura delle carcasse, branding e pesatura;


c) gruppo 3-lavorazione e lavorazione di sottoprodotti (sottoprodotti, materie prime intestinali, grassi grezzi, sangue, ossa, enzimi endocrini e materie prime speciali, materie prime in pelle e materie prime non alimentari).


37. Recinzioni, attrezzature e strumenti utilizzati durante la macellazione dovrebbero escludere la possibilità di trasferire la contaminazione a carcasse, mezzene e prodotti di macellazione.


38. È necessario prevedere un arresto di emergenza della linea di macellazione dai luoghi di lavoro degli specialisti veterinari utilizzando un dispositivo tecnico (ad esempio il pulsante "stop") in caso di sospetto o rilevamento di malattie particolarmente pericolose degli animali produttivi.


39. Per la raccolta di sequestri veterinari, è necessario dotare discese separate o contenitori speciali che escludano l'accesso non autorizzato, dipinti in diversi colori e contrassegnati.


40. Il sangue per scopi alimentari viene raccolto entro e non oltre 3 minuti dopo l'immobilizzazione di un animale produttivo utilizzando un coltello cavo sterile con un tubo flessibile in un contenitore sterile contrassegnato. È consentito raccogliere il sangue da non più di 10 animali produttivi in un contenitore.


Il sangue viene inviato per l'elaborazione (elaborazione) entro e non oltre 2 ore dopo la macellazione di un animale produttivo.


41. Nutrovka di carcasse è fatto non più tardi di 45 minuti per bovini e suini e non più tardi di 30 minuti per piccoli bovini dopo la fine del processo di exsanguination di un animale produttivo.


Allo stesso tempo, non è consentita la contaminazione della superficie delle carcasse con il contenuto dello stomaco e dell'intestino.


Nel processo di carcasse nutrovka, il coltello viene sostituito almeno una volta ogni 30 minuti con un altro, sanificato.


42. Mani, guanti a catena e grembiuli vengono lavati man mano che si sporcano, ma almeno una volta ogni 30 minuti.


43. I prodotti di macellazione estratti durante il processo di nutting vengono inviati per la lavorazione (lavorazione) entro e non oltre 15 minuti dalla loro estrazione dalla carcassa.


44. Nel processo di segatura delle carcasse e estrazione del midollo spinale, la sua integrità non viene violata.


45. La lama della sega utilizzata nel processo di segatura delle carcasse è sottoposta a trattamento sanitario almeno dopo 1 ora di lavoro.


46. Nel processo di pulizia delle carcasse (mezzene) di tutti i tipi di animali produttivi, vengono rimossi lividi, emorragie e aree contaminate.


47. Il processo di pulizia delle frattaglie da lividi e il processo di rimozione della membrana sierosa e dei tessuti adiacenti devono essere completati entro e non oltre 3 ore dopo la macellazione di un animale produttivo, compreso il trasferimento al raffreddamento o al congelamento.


48. Non è consentito eseguire i processi di spelatura delle frattaglie di lana in una stanza per la macellazione di animali produttivi, ad eccezione dell'esecuzione di queste operazioni rispetto a tutti i tipi di frattaglie in una stanza separata.


49. Il taglio delle carcasse (mezzene, quarti, tagli), il loro disossamento e venatura vengono effettuati a una temperatura dell'aria non superiore a più 12°C.


50. Ai fini della disinfezione, la sostituzione degli strumenti necessari per l'implementazione dei processi di disossamento e venatura viene effettuata man mano che si sporcano, ma almeno una volta ogni 30 minuti.


51. L'osso e il prodotto della sua lavorazione per la produzione di grasso animale fuso vengono inviati per la lavorazione (lavorazione) entro e non oltre 6 ore dopo il disossamento. Quando la lavorazione viene ritardata, l'osso viene posto in una stanza raffreddata, la cui durata a una temperatura di conservazione non superiore a 8°C non supera le 24 ore.


52. Le materie prime contenenti collagene senza ossa possono essere conservate con sale da cucina o altri mezzi consentiti per questi scopi e conservate in contenitori chiusi.


53. Dopo la macellazione, le carcasse e gli altri prodotti della macellazione sono sottoposti all'esame veterinario e sanitario e alla marchiatura conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri.


54. Se vengono rilevate malattie di animali produttivi dopo la macellazione, viene applicato un timbro veterinario alla carcassa, indicando il metodo di neutralizzazione o smaltimento.


55. Se durante il disossamento e la venatura di carne e frattaglie vengono rilevati cambiamenti patologici caratteristici delle malattie infettive e invasive, i prodotti di macellazione vengono posti in una camera isolata fino a ottenere i risultati dei test di laboratorio. Allo stesso tempo, viene effettuato un trattamento sanitario appropriato (disinfezione) di strumenti, attrezzature e indumenti industriali (speciali).


56. La neutralizzazione dei prodotti di macellazione approvati dal servizio veterinario per l'uso con restrizioni viene effettuata in locali separati utilizzando attrezzature situate in modo tale da escludere flussi incrociati di movimento di prodotti di macellazione e prodotti di macellazione neutralizzati.


La loro ulteriore elaborazione viene effettuata nei locali di produzione alla fine del turno o in un turno separato sotto la supervisione di uno specialista del servizio veterinario. Alla fine del lavoro, viene effettuato il trattamento sanitario (disinfezione) dei locali, delle attrezzature e dell'inventario.


57. Il processo di produzione di prodotti da macello per alimenti per l'infanzia viene effettuato all'inizio di un turno o in un turno separato, a condizione che le attrezzature tecnologiche e l'inventario siano prelavati e disinfettati.


58. La macellazione degli animali selvatici (commerciali) produttivi è effettuata in conformità della legislazione dello Stato membro.

VIII. Requisiti per i prodotti a base di carne e i loro processi di produzione

59. I prodotti da macello utilizzati nella produzione di prodotti a base di carne devono soddisfare i requisiti del presente regolamento tecnico e del regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


60. I prodotti della macellazione non identificati situati nell'impianto di produzione sono soggetti a smaltimento.


61. La preparazione dei sottoprodotti, tra cui sbrinamento, ispezione, lavaggio, stripping e rivestimento, viene effettuata in stanze separate o in aree appositamente designate della sala di produzione.


62. La produzione di prodotti a base di carne da frattaglie e sangue viene effettuata in una stanza separata.


È consentito produrre questi prodotti all'interno e su attrezzature per la produzione di prodotti a base di salsicce, a condizione che la loro produzione sia coerente con il lavaggio delle attrezzature tecnologiche e dell'inventario.


63. La preparazione del rivestimento intestinale viene effettuata in una stanza separata o su aree separate da una partizione in locali per la produzione di prodotti a base di salsiccia con una temperatura dell'aria non superiore a più 12°C.


64. I francobolli e i francobolli veterinari e delle merci vengono rimossi, ad eccezione dei francobolli e dei francobolli realizzati con coloranti alimentari consentiti per l'etichettatura dei prodotti da macello senza successiva rimozione.


65. I coltelli non utilizzati durante il processo tecnologico sono conservati in uno sterilizzatore o in un luogo appositamente designato.


66. I prodotti della macellazione destinati alla macinazione e (o) alla trasformazione devono avere una temperatura non superiore a 4°C in qualsiasi punto di misurazione, ad eccezione delle carni fresche.


67. La macinatura di carne e frattaglie, la preparazione della carne macinata e il riempimento di gusci (forme) vengono effettuati a una temperatura dell'aria non superiore a più 12°C.


68. Per la produzione di gelatina, è vietato utilizzare materie prime contenenti collagene sottoposte al processo di concia (polimerizzazione di pelli con tannini vegetali, sali di cromo o sostanze come sali di alluminio, sali di ferro (III), sali di acido silicico, aldeidi e chinoni o altri indurenti sintetici).


69. Per la produzione di grasso animale fuso, viene utilizzato grasso crudo, elaborato non più tardi di 2 ore dopo la sua raccolta nel processo nutrovka.


70. Il nitrito di sodio (nitrito di potassio) viene utilizzato solo sotto forma di miscele di sale di nitrito (nitrito di sale) con una frazione di massa di nitrito di sodio (nitrito di potassio) non superiore allo 0,9%.


Non è consentito utilizzare contemporaneamente 2 o più miscele di sale di nitrito (sale-nitrito) nella produzione di prodotti a base di carne con lo stesso nome.


Non è consentito utilizzare miscele di sale nitrito (sale-nitrito) per prodotti da macello e prodotti a base di carne venduti in forma non trasformata.


71. La preparazione di ingredienti non a base di carne, compresa la pesatura e l'imballaggio, viene effettuata in stanze separate.


72. Non è consentita la fornitura di carburante (segatura, legna da ardere) al reparto termico attraverso i locali di produzione durante la produzione di prodotti a base di carne.


73. Nella produzione di carne e salumi e prodotti a base di carne, è necessario osservare i seguenti requisiti:


a) l'invecchiamento della carne durante la salatura viene effettuato in ambienti con una temperatura dell'aria non superiore a 4°C, ad eccezione dell'uso di attrezzature tecnologiche con un sistema di raffreddamento incorporato nel processo di salatura;


b) la preparazione di salamoie e imballaggi (preparazione) di ingredienti non a base di carne viene effettuata nella quantità necessaria per garantire non più di 1 turno di lavoro dell'impianto di produzione;


c) il trattamento termico di salumi e prodotti a base di carne viene effettuato su attrezzature speciali dotate di dispositivi per il controllo della temperatura (anche al centro del prodotto, ad eccezione dei prodotti affumicati e secchi) e umidità relativa o solo temperatura (per il trattamento termico in acqua).


74. Nella produzione di carne e prodotti semilavorati contenenti carne, è necessario osservare i seguenti requisiti:


a) la produzione di carne e semilavorati contenenti carne destinati alla vendita, anche presso le imprese di ristorazione pubblica, con l'uso di nitrito di sodio (nitrito di potassio) non è consentita;


b) l'apparecchiatura di congelamento rapido per il congelamento dei prodotti semilavorati può essere installata nella stanza in cui viene effettuato il loro imballaggio e imballaggio;


c) non è consentito produrre semilavorati con una temperatura superiore a 6°C in qualsiasi punto di misurazione.


75. Quando si producono alimenti in scatola, è necessario osservare i seguenti requisiti:


a) i contenitori di consumo per alimenti in scatola vengono controllati per la tenuta almeno 3 volte per turno, nonché dopo ogni regolazione, riparazione o sostituzione di parti dell'apparecchiatura;


b) il tempo dal momento della sigillatura dei contenitori del consumatore all'inizio del trattamento termico del cibo in scatola non deve superare i 30 minuti;


c) la durata del processo tecnologico di produzione di alimenti in scatola dal processo di rivestimento o macinazione dei prodotti da macello alla sterilizzazione o alla pastorizzazione non deve superare le 2 ore per sterilizzati e 1 ora per alimenti in scatola pastorizzati, senza tenere conto del tempo del processo di salatura;


d) la temperatura delle materie prime sbollentate prima del confezionamento in contenitori di consumo deve essere di almeno più 40°C;


e) il produttore esegue il trattamento termico degli alimenti in scatola secondo i regimi di sterilizzazione o pastorizzazione che garantiscono la sicurezza del prodotto finito, in conformità con i requisiti di sterilità industriale di cui all'allegato N 2 del presente regolamento tecnico;


f) la durata di conservazione del cibo in scatola è stabilita dal produttore tenendo conto del gruppo di alimenti in scatola, delle proprietà dell'imballaggio del consumatore utilizzato e dell'entità dell'effetto sterilizzante ottenuto;


g) i documenti che contengono i parametri di sterilizzazione o pastorizzazione registrati su supporti dati sono documenti di stretta responsabilità e devono essere conservati dal produttore per un periodo superiore alla durata di conservazione del prodotto di almeno 3 mesi;


h) la durata della detenzione di cibo in scatola nel magazzino del produttore per stabilire la stabilità microbiologica e la sicurezza dovrebbe essere di almeno 11 giorni.


76. La produzione di prodotti a base di carne per l'alimentazione dei bambini del primo anno di vita viene effettuata in impianti di produzione specializzati, in laboratori specializzati o su linee tecnologiche specializzate.


77. La produzione di prodotti a base di carne per l'alimentazione di bambini da 1 a 3 anni di età, età prescolare e scolare può essere effettuata in impianti di produzione specializzati, o in laboratori specializzati, o su linee tecnologiche specializzate, o su attrezzature tecnologiche per la produzione di prodotti a base di carne per uso generale all'inizio di un turno o in un


78. Nella produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia per bambini di tutte le età, non è consentito l'uso di fosfati, esaltatori di sapidità, benzoico, acidi sorbici e loro sali, nonché additivi alimentari complessi contenenti fosfati, esaltatori di sapidità, benzoico, acidi sorbici e loro sali.


79. Nella produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia per bambini di tutte le età, non è consentito l'uso di materie prime alimentari (alimentari) contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).


80. Nella produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia per bambini di tutte le età, non è consentito l'uso di materie prime alimentari (alimentari) ottenute con l'uso di pesticidi specificati nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


81. Nella produzione di prodotti a base di carne per la nutrizione dei bambini da 6 mesi a 3 anni, non è consentito l'uso di materie prime alimentari (alimentari), il cui elenco è stabilito dalle norme tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


82. Nella produzione di prodotti a base di carne per la nutrizione dei bambini in età prescolare (da 3 a 6 anni) e in età scolare (dai 6 anni in su), non è consentito l'uso di materie prime alimentari (alimentari), il cui elenco è stabilito dal regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


83. Nella produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia per bambini di tutte le età, non è consentito l'uso di prodotti da macello con un contenuto totale di fosforo superiore allo 0,2%.


84. Nella produzione di prodotti a base di carne per la nutrizione dei bambini in età prescolare (da 3 a 6 anni) e in età scolare (da 6 anni in su), non è consentito l'uso di sangue fresco e congelato consegnato da altri impianti di produzione.


85. Nella produzione di alimenti in scatola per alimenti per l'infanzia per bambini di tutte le età, la durata della loro esposizione nel magazzino del produttore per stabilire la stabilità microbiologica e la sicurezza dovrebbe essere di almeno 21 giorni.


86. In tutte le fasi della produzione di carne macinata (contenente carne) prodotti semilavorati per alimenti per l'infanzia per bambini in età prescolare (da 3 a 6 anni) e in età scolare (da 6 anni in su), la temperatura della carne macinata non deve essere superiore a più 3°C.


87. Nella produzione di alimenti in scatola per alimenti per l'infanzia per bambini da 6 mesi a 3 anni, l'imballaggio viene effettuato in contenitori di consumo con una capacità non superiore a 0,25 metri cubi.

IX. Requisiti per i processi di stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne

88. I produttori, i venditori e le persone che svolgono le funzioni di produttori stranieri di prodotti da macello e prodotti a base di carne sono obbligati a svolgere i processi di stoccaggio, trasporto e vendita in modo tale che questi prodotti siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e alle normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


89. I processi di stoccaggio, trasporto e vendita di prodotti da macello e prodotti a base di carne devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


90. I processi di smaltimento dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne devono essere conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


91. I materiali a contatto con i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne durante il loro stoccaggio, trasporto e vendita devono soddisfare i requisiti per la sicurezza dei materiali a contatto con i prodotti alimentari.


92. Durante la conservazione, la carne fresca e refrigerata (carcasse, mezzene, quarti) si trova in uno stato sospeso verticale senza contatto tra loro.


93. Nelle celle frigorifere, i prodotti sono collocati in pile su rack o pallet, la cui altezza deve essere di almeno 8-10 cm dal pavimento. I prodotti si trovano ad una distanza di almeno 30 cm dalle pareti e dai dispositivi di raffreddamento. Ci dovrebbero essere passaggi tra le pile che forniscono un accesso senza ostacoli ai prodotti.


94. Le camere di refrigerazione per la refrigerazione e lo stoccaggio di prodotti da macello e prodotti a base di carne sono dotate di termometri e (o) mezzi di controllo automatico della temperatura nella camera, nonché mezzi per la registrazione della temperatura.


95. I prodotti di macellazione durante lo stoccaggio sono raggruppati per tipo, scopo (vendita o trasformazione (trasformazione)) e stato termico (refrigerato, congelato).


96. Un aumento della temperatura dell'aria nelle camere di refrigerazione durante il loro stoccaggio durante il carico o lo scarico dei prodotti di macellazione è consentito di non più di 5°C, le fluttuazioni della temperatura dell'aria durante lo stoccaggio, il trasporto e la vendita non devono superare i 2°C.


97. Non è consentito conservare prodotti refrigerati e congelati in locali non raffreddati prima di caricarli in un veicolo e (o) in un contenitore.


98. Durante il trasporto, carcasse, mezzene e quarti vengono trasportati in uno stato sospeso verticale, escluso il loro contatto. Le carcasse, le mezzene e i quarti allo stato congelato possono essere trasportati in una forma impilata, esclusa la contaminazione della superficie delle carcasse.


99. L'uso di veicoli e contenitori per il trasporto di prodotti da macello e prodotti a base di carne dopo il trasporto di animali produttivi in essi non è consentito.


Il trasporto di animali produttivi all'impianto di produzione viene effettuato con mezzi specializzati o appositamente attrezzati.


I veicoli e i contenitori destinati al trasporto di prodotti da macello e prodotti a base di carne sono dotati di mezzi che consentono di osservare e registrare il regime di temperatura stabilito.


100. Il trasporto di prodotti di macellazione e prodotti a base di carne alla rinfusa senza l'uso di imballaggi di trasporto e (o) di consumo, ad eccezione dell'osso destinato alla produzione di gelatina, non è consentito.


101. Dopo la fine del processo di trasporto, veicoli e contenitori sono sottoposti a trattamento sanitario (disinfezione).


102. Nel processo di stoccaggio, trasporto e vendita, lo scongelamento di prodotti di macellazione congelati e prodotti a base di carne non è consentito.


103. Nelle imprese di commercio al dettaglio e all'ingrosso, non è consentito il reimballaggio di prodotti di macellazione e prodotti a base di carne precedentemente imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata.

X. Requisiti per l'imballaggio dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne

104. L'imballaggio (compresi gli agenti di tappatura) dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne deve essere conforme ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza degli imballaggi" (TR CU 005/2011).


105. I materiali a contatto con i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne devono garantire la loro sicurezza e l'immutabilità dei segni di identificazione durante la manipolazione di prodotti della macellazione e prodotti a base di carne nel territorio doganale dell'Unione doganale durante la data di scadenza.

XI. Requisiti per l'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne

106. L'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011),nonché ai requisiti stabiliti dai paragrafi 107-126 del presente regolamento tecnico.


107. Al fine di evitare azioni che inducono in errore i consumatori (acquirenti):


a) l'etichettatura contenente informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne (ad esempio "carne di alta qualità", "carne marmorizzata", "halal", "carne kosher") deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011);


b) non è consentito etichettare prodotti a base di carne di uso generale utilizzando nomi inventati che sono associativamente percepiti come prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia (ad esempio, salsicce "Baby", salsiccia "Karapuzik", "Krepysh", "Toptyzhka");


c) non è consentito etichettare i prodotti a base di carne utilizzando nomi di fantasia identici o confusamente simili ai nomi di fantasia dei prodotti a base di carne stabiliti dagli standard interstatali (regionali), ad eccezione dei prodotti a base di carne fabbricati secondo questi standard (ad esempio, "Doctor's", "Amateur", "Moscow", "Granular","Dairy");


d) è consentito l'uso generalmente accettati nomi formate su una base anatomica (per esempio, "il petto di", "pancetta", "collo", "nocca"), un modello caratteristico della sezione (per esempio, "servelat", "salame", "prosciutto"), il tipo di prescrizione componenti utilizzati (per esempio, "maiale", "manzo", "maiale", "manzo") o ampiamente utilizzato in cucina e di ristorazione pubblica (per esempio, "pastrami", "balyk", "kupaty", "bistecca").


108. Come parte dell'etichettatura dei prodotti a base di carne, non è consentito utilizzare le parole "a base di materie prime refrigerate" o parole simili nel senso dell'uso di prodotti da macello di uno stato termico diverso, diverso da quello refrigerato, nella fabbricazione di prodotti a base di carne.


109. Nel nome dei prodotti a base di carne, le informazioni sul gruppo (ad esempio "carne", "contenente carne", "coltivazione di carne", "carne vegetale") e il tipo (ad esempio "prodotto di salsiccia", "prodotto a base di carne", "prodotto semilavorato", "prodotto culinario", "cibo in scatola", "prodotto di strutto", "prodotto secco", "brodo") dei prodotti a base di carne sono indicate o collocate in prossimità del nome.


110. Nel caso di utilizzo di carne disossata meccanica (disossamento aggiuntivo) nella produzione di prodotti a base di carne, le informazioni su questo sono indicate nella composizione di tali prodotti (ad esempio, "carne disossata meccanica").


111. Nell'etichettatura dei prodotti a base di carne, l'acqua è indicata nella composizione di tali prodotti con qualsiasi metodo di aggiunta (sotto forma di ghiaccio, salamoia, soluzione, ecc.).


112. L'etichettatura dei prodotti a base di carne nella composizione di tali prodotti non deve contenere il nome di additivi alimentari complessi, così come marinate e salamoie senza specificare i componenti inclusi in essi.


113. Nell'etichettatura di salumi e prodotti a base di carne, la presenza di colture starter di microrganismi è indicata nella composizione di tali prodotti e prodotti, se le colture starter di microrganismi sono state utilizzate nella produzione di salumi e prodotti a base di carne.


114. Nell'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne trattati con preparati enzimatici, la composizione di tali prodotti e prodotti dovrebbe contenere informazioni sull'uso di questi farmaci, se l'attività, compresa quella residua, del preparato enzimatico nel prodotto finito è preservata.


115. L'etichettatura dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata deve contenere informazioni pertinenti (ad esempio, "confezionati sotto vuoto", "confezionati in atmosfera modificata").


116. Se il produttore di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne provenienti per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, le imprese del commercio presuppone la loro ulteriore imballaggio nel processo di vendita dei prodotti di consumo con un cambiamento nella loro quantità e (o) il tipo di imballaggio, quindi l'etichettatura di tali prodotti della macellazione e di prodotti a base di carne deve contenere informazioni circa la durata di conservazione prima dell'apertura del pacco e dopo l'apertura della confezione (violazione della sua integrità), ma in generale nella vita di scaffale.


In assenza di tali informazioni nell'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne, non è consentito modificare la loro quantità e (o) il tipo di imballaggio dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne ricevuti per la vendita presso le imprese al dettaglio e all'ingrosso.


L'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne imballati nel processo di vendita con un cambiamento nella quantità e (o) tipo di imballaggio deve inoltre indicare informazioni sulla data del loro imballaggio e data di scadenza, tranne nei casi in cui i prodotti da macello e i prodotti a base di carne sono imballati in presenza del consumatore


117. La marcatura delle carni in carcasse, mezzene, quarti e tagli deve essere conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'impronta del timbro veterinario è applicata direttamente alla carcassa, alla mezza carcassa e al quarto, conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri nel settore della medicina veterinaria;


b) direttamente sulla carcassa, sulla mezza carcassa e sul quarto, è consentito applicare ulteriormente un'impressione del marchio della merce;


c) le seguenti informazioni sono indicate nella documentazione di spedizione per i prodotti di macellazione non imballati:


il tipo di carne di un animale produttivo da cui è stato ottenuto il prodotto di macellazione, il nome del prodotto di macellazione, lo stato termico delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei tagli ("refrigerati", "congelati"), la parte anatomica della carcassa (per i tagli);


nome e ubicazione del fabbricante dei prodotti della macellazione;


numero di prodotti della macellazione;


data di fabbricazione, durata di conservazione e condizioni di conservazione dei prodotti della macellazione.


In presenza di trasporto e (o) imballaggio del consumatore, le informazioni di cui sopra sono indicate nell'etichettatura e (o) nella documentazione di spedizione.


118. L'etichettatura dei sottoprodotti deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'impressione del timbro veterinario è applicata all'imballaggio di trasporto conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri nel campo della medicina veterinaria;


b) l'etichetta contiene informazioni sullo stato termico (ad esempio, "refrigerato", "congelato"), il nome del sottoprodotto e il tipo di animale produttivo da cui è stato ottenuto il prodotto di macellazione;


c) l'etichettatura indica (se disponibile) informazioni sulla categoria delle frattaglie (ad esempio, "fegato di manzo refrigerato di categoria 1").


119. La marcatura dei blocchi congelati di carne e frattaglie deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'impressione del timbro veterinario è applicata all'imballaggio di trasporto conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri nel campo della medicina veterinaria;


b) l'etichettatura indica informazioni sul nome del sottoprodotto, sul tipo di carne o sottoprodotti dell'animale produttivo da cui è stato ottenuto il prodotto da macello, nonché informazioni sulla frazione di massa del tessuto connettivo e adiposo (per carne impiallacciata);


c) l'etichetta indica (se disponibile) informazioni sulla categoria di frattaglie (ad esempio, "blocco congelato di fegato di manzo della categoria 1").


120. L'etichettatura dei prodotti semilavorati e dei prodotti culinari deve soddisfare i requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché i seguenti requisiti:


a) l'etichettatura indica le informazioni sul gruppo di prodotti a base di carne ("carne", "carne - contenenti"), il tipo di prodotti a base di carne ("semilavorato", "culinarie prodotto"), il tipo di semilavorati e prodotti culinari ("tritato", "in pasta", "farcito", "macinate", "modellato", "grandi dimensioni", "impanato", "piccole dimensioni"), nonché informazioni circa la condizione termica ("refrigerata" - di semilavorati, con una temperatura di meno 1,5°C a + 6°C in ogni punto di misura, "frozen" - per prodotti semilavorati e prodotti culinari con una temperatura non superiore a meno 8°C in qualsiasi punto di misurazione);

XI. Requisiti per l'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne

106. L'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011),nonché ai requisiti stabiliti dai paragrafi 107-126 del presente regolamento tecnico.


107. Al fine di evitare azioni che inducono in errore i consumatori (acquirenti):


a) l'etichettatura contenente informazioni sulle caratteristiche distintive dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne (ad esempio "carne di alta qualità", "carne marmorizzata", "halal", "carne kosher") deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011);


b) non è consentito etichettare prodotti a base di carne di uso generale utilizzando nomi inventati che sono associativamente percepiti come prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia (ad esempio, salsicce "Baby", salsiccia "Karapuzik", "Krepysh", "Toptyzhka");


c) non è consentito etichettare i prodotti a base di carne utilizzando nomi di fantasia identici o confusamente simili ai nomi di fantasia dei prodotti a base di carne stabiliti dagli standard interstatali (regionali), ad eccezione dei prodotti a base di carne fabbricati secondo questi standard (ad esempio, "Doctor's", "Amateur", "Moscow", "Granular","Dairy");


d) è consentito l'uso generalmente accettati nomi formate su una base anatomica (per esempio, "il petto di", "pancetta", "collo", "nocca"), un modello caratteristico della sezione (per esempio, "servelat", "salame", "prosciutto"), il tipo di prescrizione componenti utilizzati (per esempio, "maiale", "manzo", "maiale", "manzo") o ampiamente utilizzato in cucina e di ristorazione pubblica (per esempio, "pastrami", "balyk", "kupaty", "bistecca").


108. Come parte dell'etichettatura dei prodotti a base di carne, non è consentito utilizzare le parole "a base di materie prime refrigerate" o parole simili nel senso dell'uso di prodotti da macello di uno stato termico diverso, diverso da quello refrigerato, nella fabbricazione di prodotti a base di carne.


109. Nel nome dei prodotti a base di carne, le informazioni sul gruppo (ad esempio "carne", "contenente carne", "coltivazione di carne", "carne vegetale") e il tipo (ad esempio "prodotto di salsiccia", "prodotto a base di carne", "prodotto semilavorato", "prodotto culinario", "cibo in scatola", "prodotto di strutto", "prodotto secco", "brodo") dei prodotti a base di carne sono indicate o collocate in prossimità del nome.


110. Nel caso di utilizzo di carne disossata meccanica (disossamento aggiuntivo) nella produzione di prodotti a base di carne, le informazioni su questo sono indicate nella composizione di tali prodotti (ad esempio, "carne disossata meccanica").


111. Nell'etichettatura dei prodotti a base di carne, l'acqua è indicata nella composizione di tali prodotti con qualsiasi metodo di aggiunta (sotto forma di ghiaccio, salamoia, soluzione, ecc.).


112. L'etichettatura dei prodotti a base di carne nella composizione di tali prodotti non deve contenere il nome di additivi alimentari complessi, così come marinate e salamoie senza specificare i componenti inclusi in essi.


113. Nell'etichettatura di salumi e prodotti a base di carne, la presenza di colture starter di microrganismi è indicata nella composizione di tali prodotti e prodotti, se le colture starter di microrganismi sono state utilizzate nella produzione di salumi e prodotti a base di carne.


114. Nell'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne trattati con preparati enzimatici, la composizione di tali prodotti e prodotti dovrebbe contenere informazioni sull'uso di questi farmaci, se l'attività, compresa quella residua, del preparato enzimatico nel prodotto finito è preservata.


115. L'etichettatura dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata deve contenere informazioni pertinenti (ad esempio, "confezionati sotto vuoto", "confezionati in atmosfera modificata").


116. Se il produttore di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne provenienti per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, le imprese del commercio presuppone la loro ulteriore imballaggio nel processo di vendita dei prodotti di consumo con un cambiamento nella loro quantità e (o) il tipo di imballaggio, quindi l'etichettatura di tali prodotti della macellazione e di prodotti a base di carne deve contenere informazioni circa la durata di conservazione prima dell'apertura del pacco e dopo l'apertura della confezione (violazione della sua integrità), ma in generale nella vita di scaffale.


In assenza di tali informazioni nell'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne, non è consentito modificare la loro quantità e (o) il tipo di imballaggio dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne ricevuti per la vendita presso le imprese al dettaglio e all'ingrosso.


L'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne imballati nel processo di vendita con un cambiamento nella quantità e (o) tipo di imballaggio deve inoltre indicare informazioni sulla data del loro imballaggio e data di scadenza, tranne nei casi in cui i prodotti da macello e i prodotti a base di carne sono imballati in presenza del consumatore


117. La marcatura delle carni in carcasse, mezzene, quarti e tagli deve essere conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'impronta del timbro veterinario è applicata direttamente alla carcassa, alla mezza carcassa e al quarto, conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri nel settore della medicina veterinaria;


b) direttamente sulla carcassa, sulla mezza carcassa e sul quarto, è consentito applicare ulteriormente un'impressione del marchio della merce;


c) le seguenti informazioni sono indicate nella documentazione di spedizione per i prodotti di macellazione non imballati:


il tipo di carne di un animale produttivo da cui è stato ottenuto il prodotto di macellazione, il nome del prodotto di macellazione, lo stato termico delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei tagli ("refrigerati", "congelati"), la parte anatomica della carcassa (per i tagli);


nome e ubicazione del fabbricante dei prodotti della macellazione;


numero di prodotti della macellazione;


data di fabbricazione, durata di conservazione e condizioni di conservazione dei prodotti della macellazione.


In presenza di trasporto e (o) imballaggio del consumatore, le informazioni di cui sopra sono indicate nell'etichettatura e (o) nella documentazione di spedizione.


118. L'etichettatura dei sottoprodotti deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'impressione del timbro veterinario è applicata all'imballaggio di trasporto conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri nel campo della medicina veterinaria;


b) l'etichetta contiene informazioni sullo stato termico (ad esempio, "refrigerato", "congelato"), il nome del sottoprodotto e il tipo di animale produttivo da cui è stato ottenuto il prodotto di macellazione;


c) l'etichettatura indica (se disponibile) informazioni sulla categoria delle frattaglie (ad esempio, "fegato di manzo refrigerato di categoria 1").


119. La marcatura dei blocchi congelati di carne e frattaglie deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'impressione del timbro veterinario è applicata all'imballaggio di trasporto conformemente ai requisiti stabiliti dagli atti normativi degli Stati membri nel campo della medicina veterinaria;


b) l'etichettatura indica informazioni sul nome del sottoprodotto, sul tipo di carne o sottoprodotti dell'animale produttivo da cui è stato ottenuto il prodotto da macello, nonché informazioni sulla frazione di massa del tessuto connettivo e adiposo (per carne impiallacciata);


c) l'etichetta indica (se disponibile) informazioni sulla categoria di frattaglie (ad esempio, "blocco congelato di fegato di manzo della categoria 1").


120. L'etichettatura dei prodotti semilavorati e dei prodotti culinari deve soddisfare i requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché i seguenti requisiti:


a) l'etichettatura indica le informazioni sul gruppo di prodotti a base di carne ("carne", "carne - contenenti"), il tipo di prodotti a base di carne ("semilavorato", "culinarie prodotto"), il tipo di semilavorati e prodotti culinari ("tritato", "in pasta", "farcito", "macinate", "modellato", "grandi dimensioni", "impanato", "piccole dimensioni"), nonché informazioni circa la condizione termica ("refrigerata" - di semilavorati, con una temperatura di meno 1,5°C a + 6°C in ogni punto di misura, "frozen" - per prodotti semilavorati e prodotti culinari con una temperatura non superiore a meno 8°C in qualsiasi punto di misurazione);


b) nel caso della produzione di prodotti refrigerati da prodotti di macellazione congelati, le informazioni su questo sono indicate nell'etichettatura di tali prodotti (ad esempio, "a base di materie prime congelate");


c) l'etichettatura indica (se disponibile) informazioni sulla categoria di prodotti semilavorati;


d) l'etichettatura può inoltre indicare informazioni su prodotti semilavorati e prodotti culinari (ad esempio, "impanati", "con contorno", "senza contorno"," pancake"," gnocchi","manti").


121. L'etichettatura di prodotti a base di salsicce, prodotti a base di carne e prodotti a base di strutto deve soddisfare i requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché i seguenti requisiti:


a) l'etichettatura indica le informazioni sul gruppo di prodotti a base di carne ("carne", "carne-contenenti", "carne-verdure", "verdure-carne"), il tipo di prodotti a base di carne ("salsiccia di prodotto", "prodotto a base di carne", "pancetta di prodotto"), il metodo tecnologico di lavorazione ("bollito", "affumicato", "semi-affumicato", "cotto-affumicato", "raw-affumicato", "secchi", "cotto", "affumicato-cotto", "bollito-forno", "fritto", "salata");


b) le informazioni sullo stato termico ("congelato") sono indicate nell'etichettatura dei prodotti surgelati;


c) l'etichettatura indica (se disponibile) informazioni sulla categoria o sul grado di prodotti a base di salsicce, prodotti a base di carne e prodotti a base di strutto;


d) l'etichettatura dei prodotti a base di salsicce può inoltre contenere informazioni sui prodotti a base di salsicce (ad esempio "salsiccia", "salsicce", "salsicce", "salsicce", "shpikachki", "pane di salsiccia");


e) l'etichettatura dei prodotti a base di carne può inoltre indicare informazioni sui prodotti a base di carne basate su una caratteristica anatomica (ad esempio, "petto", "pancetta"," collo","nocca").


122. L'etichettatura degli alimenti in scatola deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'etichettatura indica informazioni sul gruppo di prodotti a base di carne ("carne"," contenente carne"," carne"," carne vegetale"), il tipo di prodotti a base di carne ("cibo in scatola") e il metodo di lavorazione tecnologica ("sterilizzato", "pastorizzato");


b) l'etichettatura indica informazioni sul tipo di cibo in scatola ("grumo", "tritato", "tritato", "patè", "prosciutto");


c) l'etichettatura indica (se disponibile) informazioni sulla varietà di cibo in scatola;


d) se è impossibile applicare l'etichettatura sulla confezione del consumatore in modo da garantire la sicurezza e la leggibilità delle informazioni fino alla fine della durata di conservazione (litografia, flessografia o altro metodo di stampa offset), le informazioni sulla data di produzione di alimenti in scatola, il numero di assortimento (se disponibile) viene applicato sul coperchio, sul fondo o sull'etichetta


123. L'etichettatura di prodotti secchi e brodi deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) l'etichettatura dei prodotti secchi indica informazioni sul gruppo di prodotti a base di carne ("carne"," contenente carne"," crescita di carne"," carne vegetale") e sul tipo di prodotti a base di carne ("prodotto secco");


b) l'etichettatura dei brodi indica informazioni sul gruppo di prodotti a base di carne ("carne"), il metodo di lavorazione tecnologica ("secco", "in scatola", "liquido") e il tipo di prodotti a base di carne ("brodo") (ad esempio,"brodo di carne concentrato").


124. L'etichettatura dei grassi animali fusi deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico, nonché ai seguenti requisiti:


a) le informazioni sul tipo di animale produttivo sono indicate nell'etichettatura (ad esempio "grasso di maiale fuso","grasso di manzo fuso");


b) le informazioni sullo stato termico ("congelato") sono indicate nell'etichettatura dei prodotti surgelati.


125. L'etichettatura della gelatina deve essere conforme ai requisiti specificati nei paragrafi 106-116 del presente regolamento tecnico,


e anche nell'etichettatura della gelatina, sono indicate le informazioni sulla marca di gelatina (se disponibile).


126. L'etichettatura dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia deve soddisfare i requisiti specificati nei paragrafi 106-125 del presente regolamento tecnico, nonché i seguenti requisiti:


a) l'etichettatura indica informazioni che riflettono lo scopo di tali prodotti per la nutrizione dei bambini ("per i bambini piccoli", "per i bambini in età prescolare", "per i bambini in età scolare"), o contiene un'indicazione dell'età specifica del bambino da cui è possibile utilizzare questo prodotto (ad esempio, "per bambini dai 6 anni");


b) l'etichettatura dei prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia contiene informazioni sulla durata di conservazione e sulle condizioni di conservazione dopo che l'integrità dell'imballaggio del consumatore è stata violata;


c) la marcatura indica (se disponibile) informazioni sulla classe di prodotti a base di carne;


d) l'etichettatura dei prodotti a base di carne per i bambini del primo anno di vita indica le informazioni circa l'età del bambino (in mesi) a partire dal quale è consentito introdurre questo prodotto, nella dieta del bambino, circa il grado di macinazione del prodotto (per esempio, "omogeneizzato", "frullata", "macinato"), nonché raccomandazioni per il suo consumo.

XII. Garantire la conformità dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne ai requisiti di sicurezza

127. La conformità dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne con questo regolamento tecnico è garantita soddisfacendo i suoi requisiti e i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a questi prodotti.


128. I metodi di ricerca (test) e le misurazioni sono stabiliti negli standard secondo l'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e le misurazioni, comprese le regole di campionamento necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti di questo regolamento tecnico e la valutazione (conferma) della conformità dei prodotti.

XIII. Valutazione (conferma) della conformità dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne

129. La valutazione (conferma) della conformità dei prodotti da macello e dei prodotti a base di carne e dei processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e del regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


130. I prodotti della macellazione (compresi i prodotti della macellazione destinati agli alimenti per l'infanzia) sono sottoposti ad esame veterinario e sanitario prima di essere immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale.


131. L'esame veterinario e sanitario dei prodotti di macellazione (compresi i prodotti di macellazione per alimenti per l'infanzia) e la registrazione dei suoi risultati vengono effettuati in conformità con le norme tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) in termini di esame veterinario e sanitario.


132. I prodotti a base di carne (ad eccezione dei prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia e dei prodotti a base di carne di un nuovo tipo) prima di essere immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale sono soggetti a dichiarazione di conformità secondo la procedura stabilita.


133. La conferma della conformità dei prodotti a base di carne con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano per esso, è svolta dall'accettazione di una dichiarazione di conformità da parte del richiedente, sulla base delle loro prove e prove ottenute con la partecipazione dell'organismo di certificazione per sistemi di gestione (per il regime 6d), di laboratorio di prova accreditato (al centro) inclusi nell'anagrafe unica degli Organismi di Certificazione e Laboratori di Prova (centri) dell'Unione Doganale.


134. La dichiarazione di conformità dei prodotti a base di carne viene effettuata secondo uno degli schemi di dichiarazione stabiliti dal presente regolamento tecnico, a scelta del richiedente.


Quando la dichiarazione di conformità secondo il 3d e 6d, schemi, il richiedente può essere una persona giuridica o di un singolo registrato in conformità con la legislazione di uno stato membro sul suo territorio come un imprenditore individuale, che è un produttore o svolge le funzioni di un produttore estero sulla base di un accordo con lui in termini di garantire la conformità di quanto fornito prodotti a base di carne con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano per esso.


Quando si dichiara la conformità sotto il 4d schema, il richiedente può essere una persona giuridica o di un singolo registrato in conformità con la legislazione di uno stato membro sul suo territorio come un imprenditore individuale, che sono un produttore o venditore, o che svolgono le funzioni di un produttore estero sulla base di un accordo con lui in termini di garantire la conformità di quanto fornito prodotti a base di carne con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano per esso.


135. Lo schema di dichiarazione 3d include:


formazione e analisi della documentazione tecnica;


attuazione del controllo della produzione;


condurre test su campioni di prodotti a base di carne;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


l'applicazione di un singolo segno dell'indirizzo.


Il richiedente prende misure per garantire che il processo di produzione sia stabile e garantisce che i prodotti a base di carne siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e delle norme tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, forma documentazione tecnica e la analizza.


Il richiedente garantisce l'esecuzione del controllo della produzione.


Al fine di controllare la conformità dei prodotti a base di carne con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano per esso, il richiedente effettua le prove di campioni di prodotti a base di carne in un organismo accreditato test laboratorio inclusi nell'anagrafe unica degli Organismi di Certificazione e Laboratori di Prova (centri) dell'Unione Doganale.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti a base di carne prodotti in serie non supera i 3 anni.


136. Lo schema di dichiarazione 4d include:


formazione e analisi della documentazione tecnica;


analisi di campioni di prodotti a base di carne;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


l'applicazione di un singolo segno dell'indirizzo.


Il richiedente forma la documentazione tecnica e la analizza.


Per garantire la conferma della conformità dichiarata di un lotto di prodotti a base di carne a questo regolamento tecnico e alle norme tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, il richiedente esegue test su campioni di prodotti a base di carne in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri)


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti a base di carne corrisponde alla durata di conservazione di questo prodotto a base di carne.


137. Lo schema di dichiarazione 6d include:


formazione e analisi della documentazione tecnica, che comprende un certificato per un sistema di gestione della qualità e della sicurezza (una copia di esso) rilasciato dall'organismo di certificazione dei sistemi di gestione;


attuazione del controllo della produzione;


analisi di campioni di prodotti a base di carne;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


applicazione di un singolo segno di indirizzo;


controllo sulla stabilità del funzionamento del sistema di gestione della qualità e della sicurezza.


Il richiedente prende misure per garantire la stabilità del sistema di gestione della qualità e della sicurezza e le condizioni di produzione per la produzione di prodotti a base di carne che soddisfano i requisiti di questo regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, forma documentazione tecnica e la analizza.


Il richiedente assicura che il controllo della produzione sia effettuato e informa l'organismo di certificazione del sistema di gestione delle modifiche pianificate al sistema di gestione.


Al fine di controllare la conformità dei prodotti a base di carne con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano per esso, il richiedente effettua le prove di campioni di prodotti a base di carne in un organismo accreditato test laboratorio inclusi nell'anagrafe unica degli Organismi di Certificazione e Laboratori di Prova (centri) dell'Unione Doganale.


L'organismo di certificazione per i sistemi di gestione effettua controlli ispettivi sulla stabilità del funzionamento del sistema di gestione della qualità e della sicurezza.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti a base di carne prodotti in serie non supera i 5 anni.


138. I materiali probatori per la dichiarazione di conformità dovrebbero includere:


a) copie di documenti che confermano la registrazione statale come persona giuridica o imprenditore individuale;


b) le specifiche tecniche o il documento in base al quale il prodotto è fabbricato (se disponibile);


c) un elenco di documenti in base ai quali i prodotti sono fabbricati;


d) certificato (una copia di esso) per il sistema di gestione della qualità e della sicurezza (per lo schema 6d);


e) rapporti di prova dei prodotti a base di carne;


f) rapporti di prova dei prodotti della macellazione e (o) degli ingredienti non a base di carne (se disponibili);


g) contratto (contratto di fornitura) o documentazione di spedizione ( per lo schema 4d) - se disponibile;


h) altri documenti che confermano direttamente o indirettamente la conformità dei prodotti a base di carne ai requisiti del presente regolamento tecnico e dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


139. La dichiarazione di conformità ai requisiti di questo regolamento tecnico è redatta in un'unica forma e secondo le regole approvate dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n.293 del 25 dicembre 2012.


140. La validità della dichiarazione di conformità inizia dalla data della sua registrazione nel Registro unificato dei certificati di conformità rilasciati e delle dichiarazioni di conformità registrate rilasciate in un'unica forma, secondo la procedura stabilita.


141. Dopo aver completato le procedure di valutazione della conformità, il richiedente forma una serie di documenti per i prodotti a base di carne, che comprende:


a) i documenti di cui al paragrafo 138 del presente regolamento tecnico (documentazione tecnica, materiale probatorio per la dichiarazione di conformità);


b) il protocollo (protocolli) delle prove effettuate in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro Unificato degli Organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale;


c) una dichiarazione di conformità registrata.


142. La serie di documenti per i prodotti a base di carne deve essere conservata dal richiedente:


a) per i prodotti di serie-per almeno 5 anni dalla data di cessazione della produzione di questi prodotti;


b) per un lotto di prodotti - per almeno 5 anni dalla data di vendita di un lotto di prodotti a base di carne.


143. I documenti di cui al paragrafo 141 del presente regolamento tecnico devono essere presentati nell'ambito del controllo statale (supervisione).


144. I prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia prima di essere messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale sono soggetti a registrazione statale secondo la procedura stabilita dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


145. La valutazione della conformità dei processi di produzione e di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne (tra cui prodotti a base di carne e di prodotti della macellazione per il baby food) con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano loro, è effettuato prima dell'inizio di tali processi (prima del rilascio di prodotti in circolazione) in forma di stato di registrazione delle strutture di produzione, in conformità con la procedura stabilita dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


146. La valutazione della conformità dei processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e cessione di macellazione di prodotti e di prodotti a base di carne (tra cui prodotti a base di carne per l'alimentazione dei neonati e la macellazione di prodotti per l'alimentazione dei neonati) con i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano loro, è realizzata in forma di stato, di controllo (ispezione) nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano a loro.

XIV. Marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale

147. La marcatura con un unico segno di circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene effettuata prima dell'immissione in circolazione di prodotti da macello e prodotti a base di carne.


I prodotti da macello e i prodotti a base di carne che hanno superato la valutazione (conferma) della conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico e delle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro, devono essere contrassegnati con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


148. La marcatura dei prodotti della macellazione non imballati e dei prodotti a base di carne con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale è applicata alla documentazione di spedizione.


149. La marcatura dei prodotti della macellazione e dei prodotti a base di carne immessi direttamente nell'imballaggio di trasporto con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale è applicata all'imballaggio di trasporto e (o) all'etichetta e (o) al foglietto illustrativo di ciascun imballaggio di trasporto o allegato a ciascun imballaggio di trasporto o alla documentazione di spedizione.

XV. Controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico

150. Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica per quanto riguarda i prodotti della macellazione e i prodotti a base di carne e i relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento è effettuato conformemente alla legislazione dello Stato membro.

XVI. Clausola protettiva

151. Le autorità degli stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a limitare e vietare l'immissione in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale di macellazione di prodotti di carne e di prodotti che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale, che si applicano loro, nonché di ritirare dalla circolazione.


In questo caso, l'organismo autorizzato dello stato membro è tenuto a notificare agli organismi autorizzati di altri Stati membri l'adozione della decisione pertinente, indicando il motivo della sua adozione e fornendo prove che spiegano la necessità di adottare questa misura.

Norme di sicurezza microbiologica per i prodotti di macellazione e i prodotti a base di carne

Appendice n. 1

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza della carne e

prodotti a base di carne "

(TR CU 034/2013)

foto standard di sicurezza microbiologica dei prodotti di macellazione e dei prodotti a base di carne><meta itemprop=

Appendice n. 2

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza della carne e

prodotti a base di carne "

(TR CU 034/2013)


Standard di sicurezza microbiologica (sterilità industriale) degli alimenti in scatola

Tabella 1


Indicatori di sterilità industriale per alimenti in scatola sterilizzati
foto indicatori di sterilità industriale di cibo in scatola sterilizzato><meta itemprop=

Tabella 2


Indicatori industriali di sterilità per alimenti in scatola sterilizzati per alimenti per l'infanzia
indicatori di sterilità industriale di cibo in scatola sterilizzato per alimenti per l'infanzia><meta itemprop=

Tabella 3


Indicatori di sterilità industriale per alimenti in scatola pastorizzati
foto indicatori di sterilità industriale del cibo in scatola pastorizzato><meta itemprop=

Appendice N 3

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza della carne e

prodotti a base di carne "

(TR CU 034/2013)


Requisiti igienici per la sicurezza dei prodotti di macellazione destinati alla produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia
foto requisiti igienici per la sicurezza dei prodotti di macellazione destinati alla produzione di prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia><meta itemprop=

Appendice N 4

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza della carne e

prodotti a base di carne "

(TR CU 034/2013)


Requisiti per i parametri fisici e chimici dei prodotti a base di carne per alimenti per l'infanzia

Tabella 1


Carne in scatola per la nutrizione dei bambini piccoli
foto carne in scatola per l'alimentazione dei bambini piccoli><meta itemprop=

Tabella 2


Carne e verdura (verdura e carne) cibo in scatola per bambini piccoli
foto carne vegetale (verdura e carne) cibo in scatola per i bambini piccoli><meta itemprop=

Tabella 3


Salsicce di carne pastorizzata (contenenti carne) per l'alimentazione di bambini da un anno e mezzo
foto carne pastorizzata (contenente carne) salsicce per l'alimentazione di bambini da un anno e mezzo><meta itemprop=

Tabella 4


Carne in scatola per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare
foto carne in scatola per l'alimentazione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Tabella 5


Prodotti di salsiccia per l'alimentazione di bambini in età prescolare e scolare
foto prodotti di salsiccia per l'alimentazione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Tabella 6


Semilavorati di carne per l'alimentazione di bambini in età prescolare e scolare
foto carne semilavorati per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Tabella 7


Paté e prodotti culinari per l'alimentazione dei bambini in età prescolare e scolare
foto ricette e prodotti culinari per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Appendice N 5

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza della carne e

prodotti a base di carne "

(TR CU 034/2013)


I livelli massimi ammissibili di residui di farmaci veterinari (zootecnici), stimolanti della crescita animale (compresi i farmaci ormonali) e medicinali (compresi gli antibiotici) nei prodotti di macellazione, controllati in base alle informazioni sul loro uso*
_______________
* Il controllo (ad eccezione della levomicetina (cloramfenicolo), del gruppo tetraciclina e della bacitracina) viene effettuato sulla base delle informazioni sul loro uso fornite dal produttore (fornitore) dei prodotti da macello quando vengono importati nel territorio doganale dell'Unione doganale.

Tabella 1


Livelli massimi ammissibili di residui antimicrobici
foto livelli massimi ammissibili di residui antimicrobici><meta itemprop=

Tabella 2


Livelli massimi ammissibili di residui antiprotozoari
foto livelli massimi ammissibili di residui antiprotozoari><meta itemprop=

Tabella 3


Livelli massimi ammissibili di residui di insetticidi
photo maximum permissible levels of insecticide residues><meta itemprop=

Testo elettronico del documento

preparato da JSC "Codex" e verificato da:

Sito ufficiale della Eurasiatica

Commissione Economica

http://www.eurasiancommission.org,

a partire da 11.10.2013