Regolamenti tecnici dell'Unione doganale
TR CU 021/2011

Sulla sicurezza alimentare
(modificato l ' 8 agosto 2019)

Capitolo 1. Disposizioni generali
Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (di seguito-questo regolamento tecnico)


impostare:


1) oggetti di regolazione tecnica;


2) requisiti di sicurezza (compresi sanitari-epidemiologici, igienici e veterinari) per gli oggetti della regolamentazione tecnica;


3) regole per l'identificazione di oggetti di regolazione tecnica;


4) forme e procedure per valutare (confermare) la conformità degli oggetti regolamento tecnico con i requisiti del presente regolamento tecnico.


2. Quando si applica questo regolamento tecnico, devono essere presi in considerazione i requisiti per i prodotti alimentari in termini di etichettatura, materiali di imballaggio, prodotti e attrezzature per la produzione di prodotti alimentari a contatto con prodotti alimentari, stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.


3. Quando si applica questo regolamento tecnico, i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione Doganale deve essere preso in considerazione, che stabiliscono i requisiti obbligatori per alcuni tipi di prodotti alimentari e dei relativi processi di produzione (fabbricazione), lo stoccaggio, il trasporto (trasporto), vendita e smaltimento (di seguito - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari), che integra e (o) che chiarisce i requisiti del presente regolamento tecnico.


I requisiti per determinati tipi di prodotti alimentari e relativi processi di produzione (produzione), stoccaggio, trasporto (trasporto), vendita e smaltimento, stabiliti da altre normative tecniche dell'Unione doganale, non possono modificare i requisiti del presente regolamento tecnico.


4. I regolamenti tecnici dell'Unione doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari stabiliscono:


1) oggetti di regolazione tecnica;


2) requisiti di sicurezza per gli oggetti di regolamentazione tecnica;


3) regole per l'identificazione di oggetti di regolazione tecnica.


I regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari possono contenere requisiti di etichettatura e schemi di valutazione della conformità che non sono in conflitto con i requisiti di questo regolamento tecnico.

Articolo 2. Obiettivi dell'adozione

Gli obiettivi dell'adozione del presente regolamento tecnico sono i seguenti:


1) protezione della vita umana e (o) della salute;


2) prevenzione delle azioni che inducono in errore gli acquirenti (consumatori);


3) protezione dell'ambiente.

Articolo 3. Oggetti di regolazione tecnica

1. Gli oggetti della regolamentazione tecnica di questa regolamentazione tecnica sono:


1) prodotti alimentari;


2) i processi di produzione (produzione), stoccaggio, trasporto (trasporto), vendita e smaltimento relativi ai requisiti per i prodotti alimentari.


2. Questa tecnica regolamento non si applica ai prodotti alimentari da parte dei cittadini, a casa, in personale filiale di aziende agricole o da cittadini impegnati in giardinaggio, giardinaggio, allevamento di animali, e i processi di produzione (fabbricazione), lo stoccaggio, il trasporto (trasporto e lo smaltimento di prodotti alimentari destinati solo per il consumo personale e non previsto per il rilascio in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, la coltivazione di colture agricole e produttive degli animali in condizioni naturali.

Articolo 4. Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, vengono utilizzati i seguenti concetti:


miscele di latte adattate ( sostituti del latte femminile) - prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per bambini piccoli, prodotti in forma liquida o in polvere sulla base di latte vaccino o latte di altri animali produttivi e il più vicino possibile nella composizione chimica al latte femminile al fine di soddisfare i bisogni fisiologici dei bambini del primo anno di vita nelle sostanze e;


aroma alimentare (aroma) - una sostanza aromatizzante o una preparazione aromatizzante che non viene consumata direttamente da una persona, o un aroma tecnologico termico, o un sapore fumante, o precursori di aromi, o una miscela di essi (una parte aromatizzante) destinata a conferire sapore e (o) gusto ai prodotti alimentari (ad eccezione di dolce, acido e salato), con o senza l'aggiunta di altri componenti;


la sicurezza alimentare è lo stato dei prodotti alimentari che indica l'assenza di un rischio inaccettabile associato a effetti dannosi sull'uomo e sulle generazioni future;


additivi alimentari biologicamente attivi (integratori alimentari) - sostanze naturali e (o) biologicamente attive identiche a quelle naturali, nonché microrganismi probiotici destinati all'uso contemporaneamente al cibo o all'introduzione nella composizione di prodotti alimentari;


acqua potabile per alimenti per l'infanzia - acqua potabile destinata a bere dai bambini, cucinare e ripristinare prodotti secchi per l'alimentazione dei bambini a casa;


risorse biologiche acquatiche-pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici, alghe, altri animali acquatici e piante che si trovano nel loro habitat naturale (in uno stato di libertà naturale);


effetti nocivi sull'uomo dei prodotti alimentari-l'impatto di fattori avversi associati alla presenza di contaminanti nei prodotti alimentari, inquinanti che rappresentano una minaccia per la vita o la salute umana o una minaccia per la vita e la salute delle generazioni future;


immissione in circolazione di prodotti alimentari-acquisto e vendita e altri metodi di trasferimento di prodotti alimentari nel territorio doganale dell'Unione doganale, a partire dal produttore o dall'importatore;


geneticamente modificati (geneticamente modificati, transgenici) organismi (di seguito Ogm) - un organismo o di più organismi, qualsiasi non cellulare, unicellulari o pluricellulari formazione in grado di riprodurre o trasmettere materiale genetico ereditario, di altri organismi naturali, ottenuti con metodi di ingegneria genetica e (o) contenenti organismi geneticamente materiale, tra cui i geni, i loro frammenti o combinazioni di geni;


stato di registrazione delle strutture di produzione che svolgono attività per la ricezione, l'elaborazione (processing) di prodotti alimentari non trasformati (cibo) per materie prime di origine animale (di seguito-la registrazione statale dei mezzi di produzione) - implementazione di ammissione di una persona giuridica o l'imprenditore individuale alle attività per la ricezione, l'elaborazione (processing) di prodotti alimentari non trasformati (cibo) per materie prime di origine animale;


bevanda a base di erbe per bambini ( tisana) - prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia, realizzati sulla base di erbe ed estratti di erbe;


identificazione dei prodotti alimentari-la procedura per l'assegnazione di prodotti alimentari agli oggetti della regolamentazione tecnica dei regolamenti tecnici;


produttore di prodotti alimentari-un'organizzazione, indipendentemente dalla sua forma organizzativa e legale, o un imprenditore individuale, compresi quelli stranieri, che svolgono per proprio conto la produzione (produzione) di prodotti alimentari per la vendita agli acquirenti (consumatori) e sono responsabili della conformità di questi prodotti con i requisiti delle normative tecniche;


l'importatore è un residente di uno stato membro dell'Unione Doganale, che mette in circolazione di prodotti alimentari nel territorio doganale dell'Unione Doganale forniti da un non residente di uno stato membro dell'Unione Doganale, ed è responsabile per la conformità di tali prodotti con i requisiti del presente regolamento tecnico;


un componente di prodotti alimentari (ingrediente alimentare) (di seguito denominato componente) è un prodotto o una sostanza (compresi additivi alimentari, aromi) che, in conformità con la ricetta, vengono utilizzati nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari e ne sono parte integrante;


contaminazione (contaminazione) di prodotti alimentari - l'ingresso di oggetti, particelle, sostanze e organismi (contaminanti, inquinanti) nei prodotti alimentari e la loro presenza in quantità che non sono caratteristiche di questo prodotto alimentare o superano i livelli stabiliti, a seguito della quale acquisisce proprietà pericolose per l'uomo;


miscele di latte iniziali-adattate (il più vicino possibile nella composizione chimica al latte femminile) o parzialmente adattate (parzialmente vicine nella composizione chimica al latte femminile) miscele prodotte sulla base di latte vaccino o latte di altri animali produttivi e destinate all'alimentazione dei bambini dai primi giorni di vita a sei mesi;


prodotti alimentari non trasformati di origine animale-carcasse (carcasse) di animali produttivi di ogni tipo che non sono stati trasformati (trasformati), loro parti (compreso il sangue e le frattaglie), latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda, prodotti delle api, uova e ovoprodotti, cattura di risorse biologiche acquatiche, prodotti dell'acquacoltura;


norme dei bisogni fisiologici di energia e nutrienti - il livello di assunzione giornaliera di nutrienti sufficienti per soddisfare i bisogni fisiologici di almeno il 97,5% della popolazione, tenendo conto dell'età, del sesso, delle condizioni fisiologiche e dell'attività fisica;


nutrienti (sostanze alimentari) sono sostanze che sono componenti di prodotti alimentari che vengono utilizzati dal corpo umano come fonti di energia, fonti o precursori di substrati per la costruzione, la crescita e il rinnovamento degli organi e dei tessuti, la formazione di sostanze fisiologicamente attive coinvolti nella regolazione dei processi vitali, e determinare il valore nutrizionale dei prodotti alimentari;


prodotti alimentari arricchiti-prodotti alimentari in cui vengono aggiunti uno o più alimenti e (o) sostanze biologicamente attive e (o) microrganismi probiotici che inizialmente non sono presenti in esso, o sono presenti in quantità insufficienti o persi durante la produzione (produzione); allo stesso tempo, il contenuto di ogni alimento o sostanza biologicamente attiva utilizzato per l'arricchimento, garantita dal produttore, è portato ad un livello che soddisfa i criteri per i prodotti alimentari-la fonte di cibo sostanza o altre caratteristiche distintive dei prodotti alimentari, e il massimo livello di cibo e (o) sostanze biologicamente attive in tali prodotti non deve superare il superiore livello di sicurezza del consumo di tali sostanze, quando ha ricevuto da tutte le fonti possibili (se ci sono tali livelli);


oggetti di acquacoltura-pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici, alghe, altri animali acquatici e piante che sono tenuti, allevati, compresi quelli coltivati, in condizioni semi-libere o habitat creato artificialmente;


lotto di prodotti alimentari - una certa quantità di prodotti alimentari con lo stesso nome, altrettanto confezionati, prodotti (prodotto) da parte di un fabbricante secondo uno regionale (interstate) standard o norma nazionale, e (o) gli standard dell'organizzazione, e (o) altri documenti del produttore, in un certo periodo di tempo, accompagnati da documentazione di spedizione che garantisce la rintracciabilità dei prodotti alimentari;


additivo alimentare - qualsiasi sostanza o miscela di sostanze) che ha o non ha un suo valore nutrizionale, di solito non consumati da una persona direttamente nel cibo, intenzionalmente introdotti in prodotti alimentari per un fine tecnologico (funzione), durante la sua produzione( fabbricazione), il trasporto (trasporto) e di memorizzazione, che porta o può portare al fatto che questa sostanza o i prodotti delle sue trasformazioni diventano componenti di prodotti alimentari e di un additivo alimentare può svolgere una o più funzioni tecnologiche;


prodotti alimentari - prodotti di origine animale, vegetali, microbiologiche, minerali, artificiali o di origine biotecnologica naturali, trattati o trasformati, che sono destinati al consumo umano, compresi specializzato di prodotti alimentari, acqua potabile, confezionato in un contenitore, bere acqua minerale, bevande alcoliche (birra e birra bevande a base di), bevande, additivi alimentari biologicamente attivi( integratori alimentari), la gomma da masticare, colture starter e starter culture di microrganismi, il lievito, gli additivi alimentari e aromi, nonché i prodotti alimentari (food) materie prime;


prodotti alimentari di acquacoltura - oggetti di acquacoltura estratti (catturati) da condizioni semi-libere del loro mantenimento, allevamento o habitat creato artificialmente;


prodotti alimentari di nutrizione dietetica terapeutica - prodotti alimentari specializzati con un dato valore nutrizionale ed energetico, proprietà fisiche e organolettiche e destinati all'uso come parte di diete terapeutiche;


prodotti alimentari della dieta nutrizione preventiva specializzato di prodotti alimentari destinati alla correzione di carboidrati, grassi, proteine, vitamine e altri tipi di metabolismo, il cui contenuto e (o) il rapporto delle singole sostanze rispetto alla loro naturale contenuto è stato modificato e (o) la cui composizione comprende sostanze o componenti che non sono inizialmente presenti, nonché prodotti alimentari destinati a ridurre il rischio di sviluppare malattie;


prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia-prodotti alimentari specializzati destinati agli alimenti per l'infanzia per bambini (per bambini piccoli da 0 a 3 anni, bambini in età prescolare da 3 a 6 anni, bambini in età scolare da 6 anni in su) che soddisfano i bisogni fisiologici appropriati del corpo del bambino e non causano danni alla salute di un bambino;


prodotti alimentari per la nutrizione degli atleti - prodotti alimentari specializzati di una data composizione chimica, aumento del valore nutrizionale e (o) efficacia diretta, costituiti da un complesso di prodotti o rappresentati dai loro tipi separati, che ha un effetto specifico sull'aumento delle capacità adattive di una persona allo stress fisico e neuropsichiatrico;


prodotti alimentari di fabbricazione non industriale - prodotti alimentari ottenuti da cittadini a casa e (o) in aziende agricole sussidiarie personali o da cittadini impegnati in giardinaggio, giardinaggio, zootecnia e altri tipi di attività;


prodotti alimentari di un nuovo tipo di prodotti alimentari (compresi gli additivi alimentari e aromi) che non sono stati precedentemente utilizzati dagli esseri umani per il cibo nel territorio doganale dell'Unione Doganale, vale a dire: con un nuovo o modificato intenzionalmente struttura molecolare primaria; o costituite da isolati da microrganismi, funghi microscopici e alghe, piante, isolati da animali, ottenuti da organismi geneticamente modificati o con il loro uso, nanomateriali e nanotecnologie prodotti, con l'eccezione di prodotti alimentari ottenuti con metodi tradizionali, che sono in circolazione e, grazie all'esperienza, sono considerati sicuri;


prodotti alimentari disidratati - prodotti alimentari da cui l'acqua originariamente presente in esso è stata completamente o parzialmente rimossa;


prodotti alimentari complementari - prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia, che stanno iniziando ad essere introdotti nella dieta dei bambini del primo anno di vita come supplemento al latte femminile, sostituti del latte femminile o delle successive miscele di latte e prodotti (fabbricati) sulla base di prodotti di origine animale e (o) vegetale;


prodotti alimentari di composizione mista - prodotti alimentari costituiti da due o più componenti, ad eccezione degli additivi alimentari e degli aromi;


trasformazione (trasformazione) - trattamento termico (eccetto congelamento e raffreddamento), affumicatura, inscatolamento, maturazione, fermentazione, trasformazione, essiccazione, decapaggio, concentrazione, estrazione, estrusione o una combinazione di questi processi;


miscele di latte successive-adattate (il più vicino possibile nella composizione chimica al latte femminile) o parzialmente adattate (parzialmente vicine nella composizione chimica al latte femminile) miscele prodotte sulla base di latte vaccino o latte di altri animali produttivi e destinate all'alimentazione di bambini di età superiore ai sei mesi in combinazione con alimenti complementari;


i prebiotici sono sostanze alimentari che stimolano selettivamente la crescita e (o) l'attività biologica dei rappresentanti della microflora protettiva dell'intestino umano, contribuendo al mantenimento della sua normale composizione e attività biologica quando consumati sistematicamente come parte dei prodotti alimentari;


microrganismi probiotici-microrganismi vivi non patogeni e non tossici-rappresentanti dei gruppi protettivi della normale microbiocenosi intestinale di una persona sana e associazioni simbiotiche naturali che fanno parte dei prodotti alimentari per migliorare (ottimizzare) la composizione e l'attività biologica della microflora protettiva dell'intestino umano;


materie prime alimentari (alimentari) - prodotti di origine animale, vegetale, microbiologica, minerale, artificiale o biotecnologica e acqua potabile utilizzata per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari;


animali produttivi-animali, ad eccezione di pesci, invertebrati acquatici, mammiferi acquatici e altri animali acquatici, appositamente utilizzati per ottenere prodotti alimentari da loro;


di un impianto di produzione in cui sono svolte attività per la ricezione, l'elaborazione (processing) di prodotti alimentari non trasformati (cibo) per materie prime di origine animale - un oggetto (edificio, struttura, camere, struttura e di un altro oggetto), destinati alla realizzazione di attività per la ricezione, l'elaborazione (processing) di prodotti alimentari non trasformati (cibo) per materie prime di origine animale e nell'attuazione di attività specificata, di proprietà di una persona giuridica o di un individuo come un imprenditore individuale svolgimento dell'attività specificata nel diritto di proprietà o di altra base giuridica;


tracciabilità dei prodotti alimentari-la capacità di documentare (su supporti cartacei e (o) elettronici) per stabilire il produttore e i successivi proprietari dei prodotti alimentari in circolazione, ad eccezione del consumatore finale, nonché il luogo di origine (produzione, fabbricazione) di prodotti alimentari e (o) materie prime alimentari (alimentari);


il processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari è un insieme o una combinazione di varie operazioni tecnologiche di produzione (produzione) di prodotti alimentari eseguite in modo coerente;


cage fish-pesce cresciuto e (o) sovraesposto in un dispositivo installato in un oggetto d'acqua per mantenerlo in vita;


prodotti alimentari deperibili - prodotti alimentari la cui durata di conservazione non supera i 5 giorni, se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dell'Unione doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, che richiedono regimi di temperatura appositamente creati per lo stoccaggio e il trasporto (trasporto) al fine di preservare la sicurezza e prevenire lo sviluppo di microrganismi patogeni, microrganismi deterioramento e (o) la formazione;


prodotti alimentari specializzati - prodotti alimentari per i quali i requisiti per il contenuto e (o) il rapporto delle singole sostanze o di tutti i materiali e i componenti sono stati stabiliti, e (o) il contenuto e (o) il rapporto delle singole sostanze è stato modificato rispetto alla loro naturale contenuto di tali prodotti alimentari e (o) la composizione comprende sostanze o componenti che non sono inizialmente presenti (tranne che per gli additivi alimentari e aromi) e (o) il costruttore dichiara terapeutiche e (o) proprietà preventive, e che è destinato allo scopo di un consumo sicuro di questi prodotti alimentari da parte di determinate categorie di persone;


periodo di validità dei prodotti alimentari - un periodo di tempo durante il quale i prodotti alimentari devono rispettare pienamente i requisiti di sicurezza imposti loro, stabiliti dal presente regolamento tecnico e (o) regolamenti tecnici dell'Unione doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, nonché mantenere le loro proprietà di consumo indicate nell'etichettatura, e dopo di che i prodotti alimentari non sono adatti per;


mezzi tecnologici - una sostanza o di un materiale o di loro derivati (ad eccezione di attrezzature, materiali di imballaggio, prodotti e utensili) che, non essendo componenti di prodotti alimentari, sono intenzionalmente impiegate nella lavorazione degli alimenti (food) materie prime e (o) nella produzione di prodotti alimentari per soddisfare determinati obiettivi tecnologici e dopo la loro realizzazione sono rimossi da queste materie prime, quali prodotti alimentari, o le quantità residue di cui non si dispone di un effetto tecnologico finiti prodotti alimentari;


bevande toniche - bevande analcoliche e a bassa gradazione alcolica contenenti sostanze toniche (componenti), anche di origine vegetale, in quantità sufficiente a fornire un effetto tonico sul corpo umano, ad eccezione di tè, caffè e bevande a base di esse;


catture di risorse biologiche acquatiche-risorse biologiche acquatiche estratte (catturate) dall'habitat naturale;


smaltimento di prodotti alimentari - l'uso di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per scopi diversi da quelli per cui i prodotti alimentari sono destinati e per le quali essi sono di solito utilizzati, o la riduzione di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale in uno stato che non è adatto per qualsiasi uso e di applicazione, nonché i suoi effetti negativi sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente.

Articolo 5. Regole di circolazione sul mercato

1. I prodotti alimentari vengono messi in circolazione sul mercato se sono conformi a questo regolamento tecnico, così come ad altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, il cui effetto si applica a loro.


2. I prodotti alimentari che soddisfano i requisiti di questo regolamento tecnico, altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, e hanno superato la valutazione (conferma) di conformità, sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


3. I prodotti alimentari in circolazione, comprese le materie prime alimentari (alimentari), devono essere accompagnati da documentazione di spedizione che garantisca la tracciabilità di tali prodotti.


4. I prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, il cui effetto si applica ad esso, compresi i prodotti alimentari con scadenza date di scadenza, sono soggetti a ritiro dalla circolazione da un partecipante all'attività economica (proprietario dei prodotti alimentari) in modo indipendente, o dall'ordine di stato autorizzato il controllo (vigilanza) gli organi di uno stato membro dell'Unione Doganale.

Articolo 6. Identificazione di prodotti alimentari (processi) ai fini della loro assegnazione agli oggetti di regolamentazione tecnica delle normative tecniche

1. Ai fini dell'assegnazione di prodotti alimentari agli oggetti della regolamentazione tecnica, per i quali si applica la presente regolamentazione tecnica, le persone interessate identificano i prodotti alimentari.


2. L'identificazione dei prodotti alimentari viene effettuata con il suo nome e (o) le sue caratteristiche stabilite nella definizione di tali prodotti nel presente regolamento tecnico o nelle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari e (o) metodi visivi e (o) organolettici e (o) analitici.


3. L'identificazione dei prodotti alimentari viene effettuata con i seguenti metodi:


1) nome - confrontando il nome e lo scopo dei prodotti alimentari indicati in etichetta sul consumo, imballaggi e (o) nella documentazione di spedizione con il nome indicato nella definizione del tipo di prodotti alimentari in questo regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari;


2) con metodo visivo-confrontando l'aspetto dei prodotti alimentari con le caratteristiche stabilite nella definizione di tali prodotti alimentari in questo regolamento tecnico e (o) nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


3) con il metodo organolettico - confrontando gli indicatori organolettici dei prodotti alimentari con i segni stabiliti nella definizione di tali prodotti alimentari in questo regolamento tecnico o nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Il metodo organolettico viene utilizzato se è impossibile identificare i prodotti alimentari per nome e per metodo visivo;


4) metodo analitico - controllando la conformità degli indicatori fisici, chimici e (o) microbiologici dei prodotti alimentari con le caratteristiche stabilite nella definizione di tali prodotti alimentari in questo regolamento tecnico o nei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Il metodo analitico è utilizzato se i prodotti alimentari non possono essere identificati per nome, metodi visivi o organolettici.

Capitolo 2. Requisiti di sicurezza alimentare
Articolo 7. Requisiti generali per la sicurezza alimentare

1. I prodotti alimentari che sono in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale durante la durata di conservazione stabilita, se utilizzati per lo scopo previsto, devono essere sicuri.


2. Gli indicatori della sicurezza alimentare figurano negli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 della presente regolamentazione tecnica.


(Voce nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


3. Indicatori di sicurezza (ad eccezione microbiologici) per i prodotti alimentari, di composizione mista, sono determinate dal contributo dei singoli componenti, tenendo conto delle frazioni di massa e di indicatori di sicurezza per questi componenti stabiliti dal presente regolamento tecnico, a meno che non sia diversamente stabilito dagli Allegati 1, 2, 3, 4, 6 del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari.


4. Gli indicatori di sicurezza (eccetto microbiologici) dei prodotti alimentari disidratati sono calcolati in termini di materie prime alimentari (alimentari) iniziali, tenendo conto del contenuto di sostanze secche in esso contenute e nei prodotti alimentari disidratati, salvo diversamente stabilito dagli allegati 1, 2, 3, 4, 6 del presente regolamento tecnico e (o) dalle norme tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


(Voce nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


5.In prodotti alimentari in circolazione, la presenza di agenti patogeni di malattie infettive, parassitarie, le loro tossine che rappresentano un pericolo per la salute umana e animale non è consentita.


Alimenti non trasformati (alimenti) le materie prime di origine animale destinate alla produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari devono essere ottenute da animali produttivi, catture di risorse biologiche acquatiche e impianti di acquacoltura e riconosciute idonee al consumo alimentare in base ai risultati di un esame veterinario e sanitario a norma dell'articolo 30 del presente regolamento tecnico.


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


Alimenti non trasformati (alimenti) le materie prime di origine animale non sono consentite per la circolazione e la produzione (produzione) di prodotti alimentari:


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


non è appropriato per gli indicatori organolettici;


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


contenenti conservanti;


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


trasformati con coloranti e aromi, radiazioni ionizzanti (pollame, coniglio e carne di cavallo) o raggi ultravioletti;


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


carne e prodotti di macellazione ottenuti da carcasse con resti di organi interni, carne con emorragie nei tessuti, ascessi non rilevati, con larve di tafani e altri insetti, danneggiati e (o) contaminati da roditori, con impurità meccaniche, nonché con colore, odore, sapore insolito per la carne (pesce, medicine, erbe, ecc.);


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


carne refrigerata, carne di pollame con temperatura superiore a 4°C in qualsiasi punto di misurazione;


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


carne congelata (ad eccezione della carne di coniglio) con una temperatura superiore a meno 8°C in qualsiasi punto di misurazione, carne di pollame congelata e carne di coniglio con una temperatura superiore a meno 12°C in qualsiasi punto di misurazione (la temperatura di conservazione della carne non deve essere superiore a meno 18°C);


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


carne congelata e carne di pollame sottoposta a scongelamento durante lo stoccaggio;


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


naturali di miele e prodotti delle api contenente medicinali veterinari (oltre il limite di rilevazione del metodo di determinazione) di imidazolo gruppo (metronidazolo, dimethridazole, ronidazole, clotrimazolo, aminitrizole, tinidazole), e (o) i gruppi di nitrofurani e loro metaboliti (tra cui furazolidone e furacilin), dapsone, colchicina, aminazin e i loro analoghi, e (o) altre stabilito dagli atti degli organi dell'Unione Economica Eurasiatica (di seguito - Unione) e preparati utilizzati per il trattamento delle api, la presenza di quantità residue di cui non è consentito, così come i preparati coumafos (più di 100 mcg/kg) e amitraz (più di 200 mcg/kg).


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


Alimenti non trasformati (alimenti) le materie prime di origine animale ottenute dalla macellazione di bovini grandi e piccoli dovrebbero essere ottenute da animali che non hanno ricevuto mangimi contenenti proteine animali di ruminanti, ad eccezione delle sostanze raccomandate dal Codice di salute degli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali.


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


Gli oggetti di acquacoltura coltivati in impianti di approvvigionamento idrico chiusi devono subire la necessaria sovraesposizione.


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


Bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini devono subire il necessario invecchiamento nei centri di distribuzione e purificazione.


(Il paragrafo è inoltre incluso dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115)


6. La durata di conservazione e le condizioni di conservazione dei prodotti alimentari sono stabilite dal produttore.


7. I materiali utilizzati per la fabbricazione di imballaggi, prodotti a contatto con prodotti alimentari devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.


8. I requisiti per gli additivi alimentari, gli aromi e i mezzi tecnologici utilizzati nella produzione di prodotti alimentari sono stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.


9. Nella produzione (produzione) di prodotti alimentari da materie prime alimentari (alimentari) ottenute da OGM di origine vegetale, animale e microbica, devono essere utilizzate linee OGM che hanno superato la registrazione statale.


Se il produttore non ha utilizzato OGM nella produzione di prodotti alimentari, il contenuto dello 0,9% o meno di OGM nei prodotti alimentari è un'impurità accidentale o tecnicamente inevitabile e tali prodotti alimentari non appartengono a prodotti alimentari contenenti OGM.


10. La produzione (produzione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per bambini del primo anno di vita viene effettuata in impianti di produzione specializzati, in laboratori specializzati o su linee tecnologiche specializzate.


11. In verdure da tavola fresche e appena congelate, verdure, frutta e bacche, non è consentita la presenza di uova di elminti e cisti di protozoi patogeni intestinali.


12. Il contenuto di ciascun alimento o sostanza biologicamente attiva nei prodotti alimentari fortificati utilizzati per la fortificazione deve essere portato al livello di consumo in 100 ml o 100 g, o una singola porzione di tali prodotti, non meno del 5% del livello di consumo giornaliero.


Il contenuto di microrganismi probiotici nei prodotti alimentari arricchiti dovrebbe lasciare almeno 10 unità formanti colonie (cellule microbiche) in 1 g o 1 ml di tali prodotti.

Articolo 8. Requisiti di sicurezza per prodotti alimentari specializzati

1. Nella produzione (produzione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia, prodotti alimentari per donne in gravidanza e in allattamento, non è consentito l'uso di materie prime alimentari (alimentari) contenenti OGM.


Nella produzione di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia, non è consentito l'uso di materie prime alimentari (alimentari) ottenute con l'uso di pesticidi secondo l'allegato 10.


2. I prodotti alimentari per le donne in gravidanza e in allattamento devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1, 2, 3 del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


3. I prodotti alimentari per i bambini del primo anno di vita nella loro consistenza dovrebbero corrispondere alle caratteristiche fisiologiche legate all'età del sistema digestivo di un bambino di questa età.


4. I prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia devono soddisfare i seguenti requisiti:


i biscotti per alimenti per l'infanzia non dovrebbero contenere più del 25 per cento di zucchero aggiunto;


i prodotti da forno per alimenti per l'infanzia non devono contenere più dello 0,5% di sale.


5. I prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia non dovrebbero contenere:


di alcol etilico superiore allo 0,2%;


caffè naturale;


noccioli di nocciolo di albicocca;


aceto;


edulcoranti, ad eccezione di prodotti alimentari specializzati per la nutrizione dietetica terapeutica e dietetica preventiva.


6. I prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per i bambini piccoli non devono contenere transisomeri di acidi grassi nei sostituti del latte materno oltre il 4% del contenuto totale di acidi grassi.


7.L'uso di acidi benzoico, sorbico e dei loro sali è vietato nella produzione (produzione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia.


8. Nella produzione (produzione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per bambini piccoli, non è consentito l'uso dei seguenti tipi di materie prime alimentari (alimentari) :


1) ricotta con un'acidità superiore a 150 gradi di Turner;


2) farina di soia (eccetto proteine di soia isolate e concentrate);


3) grano e dei suoi prodotti trasformati infettati da parassiti e contaminati da impurità estranee e parassiti;


4) prodotti di macellazione di animali da produzione e pollame sottoposti a ripetuti congelamenti;


5) materie prime da pesce e oggetti di pesca non ittici sottoposti a ripetuti congelamenti;


6) carne di animali produttivi di disossamento meccanico e carne di pollame di disossamento meccanico;


7) materie prime contenenti collagene dalla carne di pollame;


8) sottoprodotti di animali produttivi e pollame, ad eccezione del fegato, della lingua, del cuore e del sangue;


9) manzo impiallacciato con una frazione di massa di tessuto connettivo e adiposo superiore al 12%;


(Comma nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


10) carne di maiale venata con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 32%;


(Comma nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


11) montone impiallacciato con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 9%;


(Comma nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


12) carcasse di polli e polli da carne di 2 categorie;


13) blocchi congelati di vari tipi di carne animale impiallacciata, nonché frattaglie (fegato, lingua, cuore) con durata di conservazione superiore a 6 mesi;


14) carne di tori, cinghiali e animali magri;


15) materie prime di pesce ottenute da pesci con contenuto di gabbia e specie di pesci di fondo;


16) uova e carne di uccelli acquatici;


17) spread;


18) burro salato;


19) oli vegetali-cotone, sesamo;


20) oli vegetali con un numero di perossido superiore a 2 mmol di ossigeno attivo / kg di grasso( eccetto l'olio d'oliva); olio d'oliva con un numero di perossido superiore a 2 mmol di ossigeno attivo / kg di grasso;


21) succhi di diffusione concentrati;


22) spezie (ad eccezione di aneto, prezzemolo, sedano, cumino, basilico, dolce, bianco e pimento, origano, cannella, vaniglia, coriandolo, chiodi di garofano, alloro, così come cipolle, aglio, il cui contenuto è impostato dal produttore);


23) uova in polvere (per prodotti alimentari deperibili);


24) oli e grassi idrogenati, grassi con un alto contenuto di acidi grassi saturi;


25) spezie brucianti (pepe, rafano, senape) ;


26) maionese, salse maionese, salse a base di oli vegetali, creme a base di oli vegetali, grassi speciali, grassi per friggere.


9. Nella produzione (produzione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per bambini in età prescolare e scolare, non è consentito l'uso dei seguenti tipi di materie prime alimentari (alimentari) :


1) prodotti di macellazione di animali da produzione e pollame sottoposti a ripetuti congelamenti;


2) materie prime da pesce e oggetti di pesca non ittici sottoposti a ripetuti congelamenti;


3) carne di animali produttivi di disossamento meccanico e carne di pollame di disossamento meccanico;


4) materie prime contenenti collagene dalla carne di pollame;


5) blocchi congelati di vari tipi di carne animale impiallacciata, nonché frattaglie (fegato, lingua, cuore) con durata di conservazione superiore a 6 mesi;


6) manzo impiallacciato con una frazione di massa di tessuto connettivo e adiposo superiore al 20%;


(Comma nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


7) carne di maiale venata con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 70%;


(Comma nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


8) montone impiallacciato con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 9%;


(Comma nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


9) carne di tori, cinghiali e animali magri;


10) sottoprodotti di animali produttivi e pollame, ad eccezione del fegato, della lingua, del cuore e del sangue;


11) uova e carne di uccelli acquatici;


12) succhi di diffusione concentrati;


13) oli vegetali con un numero di perossido superiore a 2 mmol di ossigeno attivo / kg di grasso( eccetto l'olio d'oliva); olio d'oliva con un numero di perossido superiore a 2 mmol di ossigeno attivo / kg di grasso;


14) oli vegetali: cotone;


15) oli e grassi idrogenati;


16) spezie brucianti (pepe, rafano, senape).


10. Nella produzione (produzione) di additivi alimentari biologicamente attivi per bambini da 3 a 14 anni e bevande a base di erbe per bambini (tisane) per bambini piccoli, è consentito utilizzare solo materie prime vegetali specificate nell'allegato 8 del presente regolamento tecnico.


11. Nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per bambini piccoli, è consentito l'uso di vitamine e sali minerali di cui all'allegato 9 della presente regolamentazione tecnica.


12. Nella produzione (produzione) di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia per bambini di tutte le età al fine di dare un aroma e un gusto specifici, è consentito utilizzare solo aromi alimentari naturali (sostanze aromatizzanti) e per i bambini di età superiore a 4 mesi - anche vanillina.


13.Piante e prodotti della loro lavorazione, oggetti di origine animale, microrganismi, funghi e sostanze biologicamente attive che costituiscono un pericolo per la vita umana e la salute, e sono specificati nell'Allegato 7 del presente regolamento tecnico non possono essere utilizzati nella produzione (fabbricazione) di additivi alimentari biologicamente attivi (integratori alimentari).


14. Gli additivi alimentari biologicamente attivi (integratori alimentari) devono soddisfare i requisiti igienici per la sicurezza alimentare di cui agli allegati 1, 2, 3 della presente regolamentazione tecnica. Il contenuto della dose giornaliera di additivi biologicamente attivi (integratori alimentari) di sostanze biologicamente attive ottenute da piante e (o) i loro estratti dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 50 percento del valore della loro singola dose terapeutica determinata quando si usano queste sostanze come medicinali.

Articolo 9. Requisiti di sicurezza per le bevande toniche

Le bevande toniche (comprese le bevande energetiche) sono prodotte (fabbricate) sotto forma di bevande analcoliche e a bassa gradazione alcolica.


Come fonti di sostanze toniche (componenti), è consentito l'uso di caffeina e piante che lo contengono (estratti vegetali), tè, caffè, guaranà, mate, nonché piante medicinali e loro estratti che hanno un effetto tonico (ginseng, leucea, rhodiola rosea, citronella, eleuterococco). È consentito introdurre non più di due sostanze toniche (componenti) nella composizione delle bevande toniche, non più di una bevanda tonica a bassa gradazione alcolica.


Nella produzione (produzione) di bevande toniche, è consentito l'uso di minerali, carboidrati facilmente digeribili, vitamine e sostanze vitaminiche, substrati e stimolanti del metabolismo energetico.


Il contenuto di caffeina nelle bevande toniche non deve superare i 400 mg/dm.

Capitolo 3. Requisiti per i processi di produzione( produzione), stoccaggio, trasporto( trasporto), vendita e smaltimento di prodotti alimentari

Articolo 10. Garantire la sicurezza dei prodotti alimentari nel processo di produzione( fabbricazione), stoccaggio, trasporto( trasporto), vendita

1. I produttori, i venditori e le persone che svolgono le funzioni di produttori stranieri di prodotti alimentari sono obbligati a svolgere i processi di produzione (fabbricazione), stoccaggio, trasporto (trasporto) e vendita in modo tale che tali prodotti soddisfino i requisiti stabiliti per loro dal presente regolamento tecnico e (o) dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


2. Quando si eseguono i processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari relativi ai requisiti di sicurezza di tali prodotti, il produttore deve sviluppare, implementare e mantenere procedure basate sui principi dell'HACCP (nella trascrizione inglese di HACCP - Analisi dei rischi e punti di controllo critici) di cui alla parte 3 di questo articolo.


3. Per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari nel processo di produzione (fabbricazione), è necessario sviluppare, implementare e mantenere le seguenti procedure:


1) selezione dei processi tecnologici necessari per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari;


2) selezione della sequenza e del flusso delle operazioni tecnologiche per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari al fine di escludere la contaminazione delle materie prime alimentari (alimentari) e dei prodotti alimentari;


3) determinazione delle fasi controllate delle operazioni tecnologiche e dei prodotti alimentari nelle fasi della sua produzione (fabbricazione) nei programmi di controllo della produzione;


4) effettuare il controllo sulle materie prime alimentari (alimentari), sui mezzi tecnologici, sui materiali di imballaggio, sui prodotti utilizzati nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, nonché sui prodotti alimentari mediante mezzi che garantiscano la necessaria affidabilità e completezza del controllo;


5) effettuare il controllo sul funzionamento delle apparecchiature tecnologiche nel modo in cui garantisce la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


6) fornire documentazione di informazioni sulle fasi controllate delle operazioni tecnologiche e sui risultati del controllo dei prodotti alimentari;


7) rispetto delle condizioni di stoccaggio e trasporto (trasporto) di prodotti alimentari;


8) manutenzione di impianti di produzione, attrezzature tecnologiche e inventario utilizzati nel processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari in una condizione che esclude la contaminazione dei prodotti alimentari;


9) la scelta dei metodi e garantire che i dipendenti rispettino le norme di igiene personale al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari;


10) la scelta dei metodi che garantiscono la sicurezza dei prodotti alimentari, l'istituzione della frequenza e l'esecuzione di pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfezione e deratizzazione di locali industriali, attrezzature tecnologiche e inventario utilizzati nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari;


11) conservazione e conservazione della documentazione su supporti cartacei e (o) elettronici che confermano la conformità dei prodotti alimentari fabbricati con i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e (o) regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


12) tracciabilità dei prodotti alimentari.

Articolo 11. Requisiti per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari nel processo di produzione (fabbricazione)

1. Ai fini di garantire la conformità dei prodotti alimentari messi in circolazione con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, il produttore di prodotti alimentari è obbligati a introdurre procedure di sicurezza nel processo di produzione (fabbricazione) di tali prodotti alimentari.


2. L'organizzazione di garantire la sicurezza nel processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari e il controllo di conduzione viene effettuata dal produttore in modo indipendente e (o) con la partecipazione di una terza parte.


3. Per garantire la sicurezza nel processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, il produttore deve determinare:


1) un elenco di fattori pericolosi che possono portare all'immissione in circolazione di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari durante la produzione (fabbricazione) ;


2) un elenco di punti di controllo critici del processo di produzione (produzione) - parametri delle operazioni tecnologiche del processo di produzione (produzione) di prodotti alimentari (sue parti); parametri (indicatori) della sicurezza delle materie prime alimentari (alimenti) e dei materiali di imballaggio per i quali è necessario il controllo per prevenire o eliminare i fattori pericolosi specificati nel paragrafo 1 di questa parte;


3) valori limite dei parametri controllati nei punti critici di controllo;


4) la procedura per il monitoraggio dei punti di controllo critici del processo di produzione (produzione);


5) stabilire la procedura per le azioni in caso di deviazione dei valori degli indicatori specificati nel paragrafo 3 di questa parte dai valori limite stabiliti;


6) la frequenza di controllo per la conformità dei prodotti alimentari messi in circolazione con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari;


7) la frequenza di pulizia, lavaggio, disinfezione, deratizzazione e disinfezione di locali industriali, pulizia, lavaggio e disinfezione di attrezzature tecnologiche e inventario utilizzati nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari;


8) misure per prevenire la penetrazione di roditori, insetti, uccelli sinantropici e animali nei locali di produzione.


4. Il produttore è obbligato a mantenere e conservare la documentazione sull'attuazione delle misure di sicurezza nel processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, compresi i documenti che confermano la sicurezza delle materie prime alimentari non trasformate (alimenti) di origine animale, su carta e (o) supporti elettronici.


I documenti che confermano la sicurezza delle materie prime alimentari non trasformate (alimenti) di origine animale sono soggetti a conservazione per tre anni dalla data della loro emissione.


5. È vietato prendere cibo direttamente nei locali di produzione.


6. I dipendenti impegnati in lavori relativi alla produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari e durante i quali vengono effettuati contatti diretti di dipendenti con materie prime alimentari (alimentari) e (o) prodotti alimentari, sono sottoposti a preliminari obbligatori al momento dell'ammissione al lavoro e visite mediche periodiche in conformità con la legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.


7. I pazienti con malattie infettive, le persone con sospetto di tali malattie, le persone che sono entrate in contatto con pazienti con malattie infettive, le persone che sono portatrici di agenti patogeni di malattie infettive non sono autorizzate a lavorare in relazione alla produzione (produzione) di prodotti alimentari.

Articolo 12. Requisiti per la fornitura di acqua ai processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari

1. La quantità di acqua fredda e calda, vapore, ghiaccio dovrebbe essere sufficiente per garantire la produzione (produzione) di prodotti alimentari sicuri.


2. L'acqua in diversi stati aggregati utilizzati nella produzione (produzione) di prodotti alimentari deve soddisfare i seguenti requisiti:


1) l'acqua utilizzata nel processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari e direttamente a contatto con materie prime alimentari (alimentari) e materiali di imballaggio deve soddisfare i requisiti per l'acqua potabile stabiliti dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.


2) il vapore utilizzato nel processo di produzione (produzione) di prodotti alimentari e direttamente a contatto con materie prime alimentari (alimentari) e materiali di imballaggio non dovrebbe essere una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.


3) il ghiaccio utilizzato nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari deve essere costituito da acqua potabile che soddisfi i requisiti per l'acqua potabile stabiliti dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.


3. Requisiti di approvvigionamento idrico:


1) nei processi di produzione che non sono direttamente correlati alla produzione (produzione) di prodotti alimentari (sistema antincendio, raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, produzione di vapore, ecc.), nonché nella lavorazione (lavorazione) di materie prime alimentari (alimentari) di origine vegetale per esigenze tecniche (approvvigionamento idraulico, lavaggio), è consentito l'uso di acqua che non soddisfa i requisiti per l'acqua potabile. Le condutture destinate a tali processi non dovrebbero essere utilizzate allo scopo di fornire acqua potabile e dovrebbero avere segni che consentano di distinguerle dalle condutture per l'acqua potabile;


2) durante il trattamento termico delle materie prime alimentari (alimentari) e dei prodotti alimentari in contenitori sigillati e (o) con l'uso di attrezzature appropriate, devono essere fornite condizioni per prevenire la contaminazione dei prodotti alimentari con acqua utilizzata per il raffreddamento di questi contenitori e attrezzature.

Articolo 13. Requisiti di sicurezza per le materie prime alimentari (alimentari) utilizzate nella produzione di prodotti alimentari

1. Le materie prime alimentari (alimentari) utilizzate nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari devono soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e (o) dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari ed essere tracciabili.


2. Le materie prime alimentari (alimentari) di origine vegetale vengono utilizzate per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari se vi sono informazioni sull'uso di pesticidi nella coltivazione di piante pertinenti, fumigazione di locali industriali e contenitori per la conservazione di questa materia prima al fine di proteggerla da parassiti e malattie delle piante agricole.


3. Durante la ricezione di prodotti alimentari non trasformati (prodotti alimentari) materie prime animali produttivi che sono stati esposti a farmaci veterinari (naturali e di sintesi estrogenica, sostanze ormonali, thyrostatic farmaci di origine animale (stimolanti della crescita), antimicrobici e altri farmaci di uso veterinario), i termini per la rimozione di tali farmaci dal corpo animale stabilito dalle istruzioni per l'uso di medicinali veterinari (tenendo conto il più a lungo possibile nel caso di un loro uso congiunto) devono essere rispettate.


(La parte nella versione messa in vigore dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


4. Lo stoccaggio di materie prime e componenti alimentari (alimentari) utilizzati nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari deve essere effettuato in condizioni che garantiscano la prevenzione del deterioramento e la protezione di queste materie prime e di questi componenti dagli inquinanti.

Articolo 14. Requisiti per l'organizzazione di locali industriali in cui viene effettuato il processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari

1. La disposizione dei locali industriali, la loro progettazione, il posizionamento e le dimensioni devono garantire:


1) la possibilità di attuare un flusso di operazioni tecnologiche che esclude contro o flussi incrociati di cibo (cibo) materie prime e prodotti alimentari, contaminati e inventario pulito;


2) prevenzione o minimizzazione dell'inquinamento atmosferico utilizzato nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari;


3) protezione contro la penetrazione di animali, compresi roditori e insetti nei locali di produzione;


4) la possibilità di effettuare la necessaria manutenzione e riparazione di routine di attrezzature tecnologiche, pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfezione e deratizzazione di locali industriali;


5) lo spazio necessario per l'attuazione delle operazioni tecnologiche;


6) protezione contro l'accumulo di sporco, spargimento di particelle nei prodotti alimentari fabbricati, formazione di condensa, muffa sulle superfici dei locali industriali;


7) condizioni per lo stoccaggio di materie prime alimentari (alimentari), materiali di imballaggio e prodotti alimentari.


2. I locali di produzione in cui viene effettuata la produzione (produzione) di prodotti alimentari devono essere dotati di:


1) mediante ventilazione naturale e meccanica, il numero e (o) la potenza, la cui progettazione ed esecuzione consentono di evitare la contaminazione dei prodotti alimentari, nonché di fornire l'accesso ai filtri e ad altre parti di questi sistemi che richiedono la pulizia o la sostituzione;


2) illuminazione naturale o artificiale che soddisfa i requisiti stabiliti dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale;


3) servizi igienici, le cui porte non dovrebbero andare nei locali di produzione e dovrebbero essere dotati di appendiabiti per abiti da lavoro prima di entrare nel vestibolo, dotati di lavabi con dispositivi per il lavaggio delle mani;


4) lavabi a mano con acqua calda e fredda, con prodotti per il lavaggio delle mani e dispositivi per pulire e (o) asciugare le mani.


3. Lo stoccaggio di indumenti e scarpe personali e industriali (speciali) del personale non è consentito nei locali industriali.


4.Lo stoccaggio di sostanze e materiali che non vengono utilizzati nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, compresi detergenti e disinfettanti, ad eccezione dei detergenti e disinfettanti necessari per garantire la pulizia e la disinfezione correnti di locali e attrezzature industriali, non è consentito nei locali industriali.


5. Parti dei locali di produzione in cui viene effettuata la produzione (produzione) di prodotti alimentari devono soddisfare i seguenti requisiti:


1) le superfici del pavimento devono essere fatte di materiali impermeabili, lavabili e non tossici, essere accessibili per il lavaggio e, se necessario, la disinfezione, nonché il loro corretto drenaggio;


2) le superfici delle pareti devono essere realizzate con materiali impermeabili, lavabili e atossici che possono essere lavati e, se necessario, disinfettati;


3) soffitti o in assenza di soffitti, le superfici interne dei tetti e delle strutture situate sopra i locali di produzione devono garantire che l'accumulo di sporco, la formazione di muffe e lo spargimento di particelle di soffitti o tali superfici e strutture siano prevenute e contribuiscano a ridurre la condensa dell'umidità;


4) l'apertura di finestre esterne (traversi) deve essere dotata di reti di protezione per insetti facilmente rimovibili per la pulizia;


5) le porte dei locali industriali devono essere lisce, fatte di materiali non assorbenti.


6. L'apertura delle porte deve essere effettuata al di fuori dei locali di produzione, se non diversamente previsto dai requisiti antincendio.


7. Le apparecchiature per le acque reflue nei locali industriali devono essere progettate ed eseguite in modo tale da eliminare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.


8. È vietato riparare locali industriali contemporaneamente alla produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari in tali locali industriali.

Articolo 15. Requisiti per l'uso di attrezzature tecnologiche e inventario nel processo di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari

1. Nel processo di produzione (produzione) di prodotti alimentari, devono essere utilizzate attrezzature tecnologiche e scorte a contatto con prodotti alimentari, che:


1) hanno caratteristiche progettuali e operative che garantiscono la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari conformi alle presenti normative tecniche e (o) alle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


2) consentono di lavarli e (o) pulirli e disinfettarli;


3) realizzato con materiali che soddisfano i requisiti per i materiali a contatto con i prodotti alimentari.


2. Le attrezzature tecnologiche, se è necessario raggiungere gli obiettivi di questo regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, devono essere dotate di dispositivi di controllo appropriati.


3. Le superfici di lavoro delle attrezzature tecnologiche e dell'inventario a contatto con i prodotti alimentari devono essere realizzate con materiali non assorbenti.

Articolo 16. Requisiti per le condizioni di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari

1. I rifiuti generati durante la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari devono essere regolarmente rimossi dai locali di produzione.


2. I rifiuti generati durante la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari sono suddivisi in categorie:


a) rifiuti costituiti da tessuti animali;


b) prodotti di scarto di animali da produzione;


c) altri rifiuti (rifiuti solidi, rifiuti).


3. I rifiuti secondo la categoria devono essere collocati separatamente in contenitori contrassegnati, in buone condizioni e utilizzati esclusivamente per la raccolta e lo stoccaggio di tali rifiuti e rifiuti, contenitori chiusi.


4. Le caratteristiche progettuali dei contenitori di cui alla parte 3 del presente articolo devono garantire la possibilità della loro pulizia e (o) lavaggio e la loro protezione dalla penetrazione di animali in essi.


5. La rimozione e la distruzione dei rifiuti dai locali industriali, dal territorio di un impianto di produzione per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari non dovrebbero portare alla contaminazione dei prodotti alimentari, all'ambiente, all'emergere di una minaccia per la vita e la salute umana.

Articolo 17. Requisiti per i processi di stoccaggio ,trasporto (trasporto) e vendita di prodotti alimentari

1. Il trasporto (trasporto) di prodotti alimentari viene effettuato da veicoli in conformità con le condizioni di trasporto (trasporto) stabilite dai produttori di tali prodotti e, in loro assenza, in conformità con le condizioni di conservazione dei prodotti alimentari stabilite dal produttore di tali prodotti.


2. Quando si utilizzano veicoli e (o) contenitori per il trasporto (trasporto) di vari prodotti alimentari allo stesso tempo, o prodotti alimentari e altri beni, è necessario garantire condizioni che escludano il loro contatto, contaminazione e cambiamenti nelle proprietà organolettiche dei prodotti alimentari.


3. La progettazione dei compartimenti di carico dei veicoli e dei contenitori deve garantire la protezione dei prodotti alimentari dalla contaminazione, dalla penetrazione di animali, compresi roditori e insetti, dalla pulizia, dal lavaggio, dalla disinfezione.


4. I compartimenti di carico di veicoli, contenitori e contenitori utilizzati per il trasporto (trasporto) di prodotti alimentari devono garantire la possibilità di mantenere le condizioni di trasporto (trasporto) e (o) stoccaggio di prodotti alimentari.


5. La superficie interna dei vani di carico dei veicoli e dei contenitori deve essere realizzata con materiali lavabili e non tossici.


6. I vani di carico dei veicoli e dei contenitori devono essere regolarmente puliti, lavati, disinfettati ad intervalli necessari per garantire che i vani di carico dei veicoli e dei contenitori non possano essere fonte di contaminazione dei prodotti. L'acqua utilizzata per il lavaggio delle superfici interne dei vani di carico dei veicoli e dei contenitori deve soddisfare i requisiti per l'acqua potabile stabiliti dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.


7. Quando si conservano prodotti alimentari, è necessario osservare le condizioni di conservazione e la durata di conservazione stabilite dal produttore. Le condizioni di conservazione stabilite dal produttore devono garantire che i prodotti alimentari siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


8. Non è consentito conservare prodotti alimentari insieme ad altri tipi di prodotti alimentari e prodotti non alimentari se ciò può portare alla contaminazione dei prodotti alimentari.


9. I prodotti alimentari in deposito devono essere accompagnati da informazioni sulle condizioni di conservazione, la durata di conservazione di questi prodotti.


10. I dipendenti impegnati in lavori relativi allo stoccaggio, al trasporto (trasporto) e alla vendita di prodotti alimentari e durante i quali vengono effettuati contatti diretti dei dipendenti con materie prime alimentari (alimentari) e (o) prodotti alimentari, sono sottoposti a preliminari obbligatori al momento dell'ammissione al lavoro e visite mediche periodiche in conformità con la legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.


11. I pazienti con malattie infettive, le persone con sospetto di tali malattie, le persone che sono entrate in contatto con pazienti con malattie infettive, le persone che sono portatrici di agenti patogeni di malattie infettive non sono autorizzate a lavorare in relazione allo stoccaggio, al trasporto (trasporto) e alla vendita di prodotti alimentari.


12. Quando si vendono prodotti alimentari, è necessario osservare le condizioni di conservazione e la durata di conservazione di tali prodotti, stabilite dal produttore.


13. Se la vendita di prodotti alimentari viene effettuata, disimballata in imballaggi di consumo o parte delle informazioni su cui è pubblicato sugli inserti del volantino allegati alla confezione, il venditore è obbligato a portare informazioni su tali prodotti al consumatore.

Articolo 18. Requisiti per i processi di riciclaggio dei prodotti alimentari

1.I prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari sono soggetti a smaltimento.


2. La decisione sulla possibilità di utilizzo di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, mangimi per animali è effettuata dall'autorità di supervisione di un veterinario di stato o di altre persone autorizzate in conformità con la legislazione dello stato membro dell'Unione Doganale nel campo della medicina veterinaria.


3. I prodotti alimentari specificati nella parte 4 dell'articolo 5, prima del suo smaltimento, devono essere inviati per la conservazione, le cui condizioni escludono la possibilità di accesso non autorizzato ad esso e sono soggetti a contabilità.


4. Per lo smaltimento di prodotti alimentari specificato nella parte 4 dell'Articolo 5, secondo le istruzioni del rivenditore autorizzato di stato, di controllo (ispezione), di corpo, il proprietario dei prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, seleziona le modalità e le condizioni per il suo smaltimento.


Portare i prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari in uno stato che non è adatto per qualsiasi uso e di applicazione, nonché i suoi effetti negativi sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente (di seguito, distruzione) è effettuata in ogni tecnicamente accessibile in conformità con i requisiti obbligatori della legislazione Doganale dello stato membro dell'Unione nel campo della protezione ambientale.


Nei casi In cui i prodotti alimentari che non sono adatti per la loro destinazione d'uso, che comportano un pericolo di insorgenza e diffusione di malattie o di avvelenamento di persone e animali, inquinamento ambientale, sono soggetti a distruzione, il proprietario dei prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, informa per iscritto il autorizzato state control (controllo) del corpo di stato - un membro dell'Unione doganale che ha emesso un ordine sullo smaltimento di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, sul luogo, il tempo, i metodi e le condizioni di smaltimento selezionati.


7. I prodotti alimentari infetti pericolosi per l'uomo e gli animali vengono decontaminati prima della distruzione o nel processo di distruzione.


8. Quando si smaltiscono prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) i regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari con date di scadenza scadute, secondo le istruzioni dell'organismo di controllo statale autorizzato (supervisione) dello stato - membro dell'Unione Doganale, il produttore o l'importatore, e (o) il venditore è tenuto a sottoporre a un tale stato di controllo (vigilanza) organismo che ha emesso un ordine per la loro disposizione un documento che confermi il fatto di smaltimento di tali prodotti alimentari in conformità con la procedura stabilita dalla legislazione dello stato membro dell'Unione Doganale.

Articolo 19. Requisiti per i processi di ottenimento di prodotti alimentari non trasformati di origine animale

1. La macellazione di animali produttivi viene effettuata in luoghi appositamente designati per questo scopo.


Negli impianti di produzione che producono macellazione, devono essere rispettati i requisiti igienici e veterinari-sanitari per la manutenzione e il funzionamento degli impianti di produzione per la produzione (produzione) di carne e prodotti a base di carne, volti a garantire la produzione di prodotti alimentari e non alimentari sicuri, nonché a prevenire il verificarsi di rischi inaccettabili.


2. La macellazione di animali produttivi viene effettuata in modi che garantiscono un trattamento umano di un animale produttivo.


3.Gli animali da produzione il cui stato di salute, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione, nonché ai trattati e agli atti internazionali che costituiscono il diritto dell'Unione, nel campo di applicazione delle misure veterinarie e sanitarie, consente l'uso dei loro prodotti da macello a fini alimentari, possono essere macellati a fini alimentari.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


Non è consentito inviare al macello per uso alimentare animali produttivi trattati con preparati per la protezione dagli insetti e (o) per i quali i medicinali per uso veterinario destinati all'ingrasso, al trattamento, alla prevenzione delle malattie sono stati utilizzati prima della scadenza del periodo di attesa per la loro rimozione dal corpo degli animali produttivi.


Prima della macellazione per uso alimentare, gli animali produttivi sono soggetti a esposizione pre-macellazione.


La base del mantenimento pre-macellazione degli animali produttivi deve necessariamente includere un reparto di quarantena, un reparto di isolamento e un macello sanitario. In assenza di un macello sanitario, la macellazione di animali produttivi inviati per la macellazione sanitaria è consentita in giorni appositamente designati o nel negozio di trasformazione primaria di animali produttivi alla fine del turno quando tutte le carcasse e altri prodotti di macellazione di animali produttivi sani vengono rimossi dal negozio.


4. Immediatamente prima della macellazione, gli animali produttivi sono sottoposti a un esame veterinario pre-macellazione.


5. Dopo la macellazione, le carcasse di animali da produzione e altre materie prime alimentari non trasformate (alimenti) di origine animale ottenute dalla loro macellazione sono soggette all'ispezione post-macellazione e all'esame veterinario e sanitario.


I prodotti alimentari non trasformati di origine animale ottenuti dalla macellazione di animali produttivi non devono contenere cambiamenti caratteristici delle malattie infettive degli animali e dell'avvelenamento con varie sostanze.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


6. Altri prodotti alimentari non trasformati (cibo) per materie prime di origine animale destinati alla produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, con l'eccezione della cattura di risorse biologiche acquatiche, devono essere ottenuti da animali produttivi il cui stato di salute, in conformità con la legislazione dello stato membro dell'Unione, nonché con i trattati internazionali e atti costituenti il diritto dell'Unione, nel campo di applicazione della veterinaria e sanitaria misure, permette l'utilizzo di tali materie prime a scopo alimentare.


(La parte nella versione messa in vigore dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


7. La parte è diventata invalida dall '11 luglio 2020 - la decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente.


8. Requisiti aggiuntivi per i processi di ottenimento di prodotti alimentari non trasformati di origine animale sono stabiliti dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, che stabiliscono requisiti per tali prodotti alimentari e relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento.

Articolo 20. Garantire la conformità dei prodotti alimentari ai requisiti di sicurezza

1. La conformità dei prodotti alimentari con questo regolamento tecnico è assicurata dall'adempimento dei suoi requisiti di sicurezza e dall'adempimento dei requisiti di sicurezza dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


2. Metodi di ricerca (test) e misurazioni dei prodotti alimentari sono stabiliti nell'Elenco delle norme contenenti regole e metodi di ricerca (test) e le misure, comprese le norme di campionamento necessaria per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni del presente regolamento tecnico e la valutazione (conferma) di conformità con i prodotti alimentari.

Capitolo 4. Valutazione (conferma) della conformità

Articolo 21. Forme di valutazione (conferma) della conformità dei prodotti alimentari e dei processi di produzione( fabbricazione), stoccaggio, trasporto( trasporto), vendita e smaltimento

1. La valutazione (conferma) della conformità dei prodotti alimentari, ad eccezione dei prodotti alimentari specificati nella parte 3 del presente articolo, con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari viene effettuata nelle seguenti forme:


1) conferma (dichiarazione) della conformità dei prodotti alimentari;


2) registrazione statale di prodotti alimentari specializzati;


3) registrazione statale di un nuovo tipo di prodotti alimentari;


4) esame veterinario e sanitario.


2. Valutazione (conferma) della conformità dei processi di produzione (fabbricazione), lo stoccaggio, il trasporto( mezzi di trasporto), la vendita e la cessione di prodotti alimentari con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari è realizzata in forma di stato di vigilanza (controllo) nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, tranne che per i processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, di cui all'articolo 32. La valutazione (conferma) della conformità di tali processi di produzione (produzione) viene effettuata sotto forma di registrazione statale degli impianti di produzione.


3. Valutazione (conferma) di conformità di prodotti alimentari di tipo non industriale fabbricazione di prodotti alimentari e di imprese alimentari (ristorazione pubblica) destinati alla vendita nella fornitura di servizi, nonché i processi di vendita di tali prodotti alimentari, è realizzata in forma di stato di vigilanza (controllo) della conformità ai requisiti per i prodotti alimentari, istituito dal presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari.

Articolo 22. Il richiedente nel valutare (confermare) la conformità dei prodotti alimentari

1. Il richiedente, nel valutare (confermare) la conformità dei prodotti alimentari, ad eccezione del controllo statale (supervisione), può essere registrato in conformità con la legislazione dello stato - membro dell'Unione Doganale, sul suo territorio, è una persona giuridica o di un individuo come un imprenditore individuale, o che è un produttore o venditore, o svolge le funzioni di un produttore estero sulla base di un contratto con lui in termini di garantire che la dotazione di prodotti alimentari sono conformi con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano per esso, e in termini di responsabilità per la non conformità alle prescrizioni di tali norme tecniche.


2. Il richiedente è tenuto a garantire che i prodotti alimentari siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e da altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.

Articolo 23. Dichiarazione di conformità

1. I prodotti alimentari immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale sono soggetti a dichiarazione di conformità, ad eccezione di:


1) prodotti alimentari non trasformati di origine animale;


2) prodotti alimentari specializzati;


3) aceto.


2. La dichiarazione di conformità dei prodotti alimentari ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari viene effettuata adottando una dichiarazione di conformità a scelta del richiedente sulla base delle proprie prove e (o) prove ottenute con la partecipazione di terzi.


3. La dichiarazione di conformità dei prodotti alimentari viene effettuata secondo uno degli schemi di dichiarazione stabiliti dal presente regolamento tecnico, a scelta del richiedente, salvo diversamente stabilito dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


4. Schemi di dichiarazione:


1) schema di dichiarazione 1d


1.1) Schema 1d comprende le seguenti procedure:


- formazione e analisi della documentazione tecnica;


- implementazione del controllo della produzione;


- prova dei campioni del prodotto;


- accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


- applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


1.2) Il richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione (produzione) sia stabile e assicuri che i prodotti alimentari siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, forma la documentazione tecnica e la analizza.


1.3) Il richiedente garantisce l'esecuzione del controllo della produzione.


1.4) Al fine di controllare la conformità dei prodotti alimentari ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, il richiedente esegue test su campioni di prodotti alimentari. Le prove su campioni di prodotti alimentari sono effettuate a scelta del richiedente in un laboratorio di prova o in un laboratorio di prova accreditato.


1.5) Il richiedente redige una dichiarazione di conformità e la registra secondo il principio di notifica.


1.6) Il richiedente applica un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale, se non diversamente stabilito dal presente regolamento tecnico e (o) dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


2) schema di dichiarazione 2d


2.1) Lo schema 2d include le seguenti procedure:


- formazione e analisi della documentazione tecnica;


- condurre test di una partita di prodotti alimentari;


- accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


- applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


2.2) Il richiedente forma la documentazione tecnica e la analizza.


2.3) Il richiedente esegue test su campioni di prodotti alimentari per garantire la conferma della conformità dichiarata di tali prodotti con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) delle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Le prove su campioni di prodotti alimentari (singolo prodotto) vengono eseguite a scelta del richiedente in un laboratorio di prova o in un laboratorio di prova accreditato.


2.4) Il richiedente redige una dichiarazione di conformità e la registra secondo il principio di notifica.


2.5) Il richiedente applica un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale, se non diversamente stabilito dal presente regolamento tecnico e (o) dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


3) schema di dichiarazione 3d


3.1) Lo schema 3d include le seguenti procedure:


- formazione e analisi della documentazione tecnica;


- implementazione del controllo della produzione;


- analisi di campioni di prodotti alimentari;


- accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


- applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


3.2) Il richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione (produzione) sia stabile e assicuri che i prodotti alimentari siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, forma la documentazione tecnica e la analizza.


3.3) Il richiedente garantisce l'esecuzione del controllo della produzione.


3.4) Al fine di controllare la conformità dei prodotti alimentari ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, il richiedente esegue test su campioni di prodotti alimentari. I test dei campioni di cibo vengono effettuati in un laboratorio di prova accreditato.


3.5) Il richiedente redige una dichiarazione di conformità e la registra secondo il principio di notifica.


3.6) Il richiedente applica un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale, se non diversamente stabilito dal presente regolamento tecnico e (o) dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


5. I regolamenti tecnici dell'Unione doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari possono istituire altri regimi per dichiarare la conformità.


6. Quando dichiara la conformità sulla base delle proprie prove, il richiedente forma in modo indipendente materiali probatori al fine di confermare la conformità dei prodotti alimentari ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


7. I materiali probatori devono contenere i risultati degli studi (test) che confermano la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico e (o) dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari. Tali studi (prove) possono essere effettuati nel laboratorio di prova del richiedente o in un altro laboratorio di prova in virtù di un accordo con il richiedente.


8. Prove materiali, oltre ai documenti indicati nella parte 7 del presente articolo, può includere altri documenti a scelta del richiedente, salvo quanto previsto dai regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari, che è servito come base per il quale si attesta la conformità dell'dichiarato di prodotti alimentari con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari.


9. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti informazioni:


- nome e ubicazione del richiedente;


- nome e ubicazione del fabbricante;


- informazioni sull'oggetto di valutazione della conformità che consente di identificare questo oggetto;


- il nome del presente regolamento tecnico o dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari, per il rispetto dei requisiti di cui i prodotti sono confermati;


- la dichiarazione del richiedente sulla sicurezza dei prodotti alimentari quando lo si utilizza in conformità con lo scopo e l'adozione di misure da parte del richiedente per garantire che i prodotti alimentari siano conformi ai requisiti della presente regolamentazione tecnica o delle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


- informazioni sugli studi condotti (test) e misurazioni, nonché documenti che sono serviti come base per confermare la conformità dei prodotti alimentari con i requisiti di questo regolamento tecnico o dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


- il periodo di validità della dichiarazione di conformità;


- altre informazioni previste dalle pertinenti regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale.


10. Il periodo di validità della dichiarazione di conformità è stabilito dal richiedente, salvo diversa disposizione delle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


11. Quando si modificano i requisiti obbligatori per i prodotti alimentari, i materiali probatori devono essere modificati in termini di conferma della conformità a tali requisiti. Allo stesso tempo, non è richiesta l'adozione di una nuova dichiarazione di conformità.


12. Gli Stati membri dell'Unione doganale tengono un registro delle dichiarazioni di conformità adottate.

Articolo 24. Registrazione statale di prodotti alimentari specializzati

1. I prodotti alimentari specializzati sono soggetti a registrazione statale.


I prodotti alimentari specializzati includono:


1) prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia, compresa l'acqua potabile per alimenti per l'infanzia;


2) prodotti alimentari per la nutrizione dietetica terapeutica e dietetica preventiva;


3) minerale naturale, terapeutico e mensa, acqua minerale terapeutica con una mineralizzazione superiore a 1 mg / dm o con meno mineralizzazione, contenente sostanze biologicamente attive in quantità non inferiore alle norme balneologiche;


4) prodotti alimentari per atleti, donne in gravidanza e in allattamento;


5) additivi alimentari biologicamente attivi (integratori alimentari).


2. I prodotti alimentari specificati nella parte 1 del presente articolo possono essere prodotti (fabbricati), immagazzinati, trasportati (trasportati) e venduti dopo la registrazione statale secondo la procedura stabilita dal presente regolamento tecnico.


3. Stato di registrazione specializzato di prodotti alimentari è svolto in fase di preparazione per la produzione (fabbricazione) nel territorio doganale dell'Unione Doganale, e specializzato di prodotti alimentari importati nel territorio doganale dell'Unione Doganale - prima della sua importazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale.


4. La registrazione statale di prodotti alimentari specializzati viene effettuata dall'organismo autorizzato dallo stato membro dell'Unione doganale (di seguito denominato organismo per la registrazione di prodotti alimentari specializzati).


5. La registrazione statale di prodotti alimentari specializzati è indefinita.


6. La registrazione statale di prodotti alimentari specializzati può essere interrotta o sospesa dall'organismo per la registrazione di prodotti alimentari specializzati in caso di inosservanza dei requisiti del presente regolamento tecnico stabilito a seguito del controllo statale (supervisione) e (o) da una decisione delle autorità giudiziarie di uno stato membro dell'Unione doganale.


7. Il richiedente ha il diritto di impugnare la decisione dell'organismo per la registrazione di prodotti alimentari specializzati in tribunale.

Articolo 25. La procedura per la registrazione statale di prodotti alimentari specializzati

1. La registrazione statale di prodotti alimentari specializzati include:


1) esame dei documenti presentati dal richiedente e conferma della sicurezza di tali prodotti e della loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico e di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso;


2) inserimento di informazioni sul nome dei prodotti alimentari specializzati e del suo richiedente nel registro unificato dei prodotti alimentari specializzati o invio di una decisione di rifiutare la registrazione statale al richiedente.


2. Per la registrazione statale di prodotti alimentari specializzati, il richiedente presenta i seguenti documenti all'autorità di registrazione dei prodotti alimentari specializzati:


1) una domanda di registrazione di stato specializzato di prodotti alimentari, con l'indicazione del suo nome, il nome del richiedente e l'indirizzo della sua posizione (per il richiedente - persona giuridica) cognome, nome, patronimico del richiedente, l'indirizzo della sua posizione, i dati del documento di identità (per il richiedente-un imprenditore individuale);


2) i risultati degli studi (test) di campioni di prodotti alimentari specializzati condotti in un laboratorio di prova accreditato, nonché altri documenti che confermano la conformità di tali prodotti con i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e da altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso;


3) informazioni sullo scopo dei prodotti alimentari.


3. I documenti presentati all'organismo per la registrazione di prodotti alimentari specializzati sono accettati secondo l'inventario, una copia della quale con una nota alla data della loro accettazione viene inviata (consegnata) al richiedente.


4. Un'applicazione per la registrazione statale specializzato di prodotti alimentari e la documentazione ad essa allegata possono essere inviati al corpo di registrazione specializzato di prodotti alimentari per e-mail con un inventario di fissaggio e di una notifica di consegna o nella forma di un documento elettronico, certificata con firma elettronica, in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione Doganale.


5. L'esame dei documenti presentati per la registrazione dall'autorità specializzata di registrazione dei prodotti alimentari viene effettuato entro non più di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda con tutti i documenti necessari.


6. Il fatto della registrazione statale di prodotti alimentari specializzati è l'inclusione di informazioni su tali prodotti nel registro unificato di prodotti alimentari specializzati entro 3 giorni dal completamento dell'esame da parte dell'autorità di registrazione dei prodotti alimentari specializzati dei documenti presentati.


7. La registrazione di prodotti alimentari specializzati può essere rifiutata nei seguenti casi:


1) incompletezza o inaffidabilità dei documenti presentati dal richiedente di cui alla parte 2 del presente articolo;


2) non conformità di prodotti alimentari specializzati con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, il cui effetto si applica ad esso, anche in termini di non fuorviante del consumatore.


La decisione sul rifiuto per iscritto o sotto forma di documento elettronico con giustificazione dei motivi del rifiuto viene inviata al richiedente entro tre giorni lavorativi.


8. Il richiedente ha il diritto di impugnare la decisione dell'autorità di registrazione dei prodotti alimentari specializzati sul rifiuto della registrazione statale di prodotti alimentari specializzati in tribunale.

Articolo 26. Registro unificato dei prodotti alimentari specializzati

1. Le informazioni sulla registrazione statale di prodotti alimentari specializzati sono inserite nel registro unificato dei prodotti alimentari specializzati.


Il Registro unificato dei prodotti alimentari specializzati è parte integrante del Registro unificato dei prodotti alimentari registrati, costituito da parti nazionali del registro unificato dei prodotti alimentari specializzati, la cui formazione e manutenzione è fornita dagli organismi per la registrazione di prodotti alimentari specializzati dello stato membro dell'Unione doganale.


2. Le seguenti informazioni sono incluse nel registro unificato dei prodotti alimentari specializzati:


1) il nome e la posizione della persona giuridica, cognome, nome, patronimico, indirizzo di registrazione, dati del documento di identità di un singolo imprenditore impegnato nella produzione (produzione) di prodotti alimentari specializzati;


2) il nome di prodotti alimentari specializzati;


3) informazioni sulla classificazione dei prodotti come prodotti alimentari specializzati;


4) data e numero della decisione sulla registrazione statale;


5) il nome e la posizione dell'organismo per la registrazione di prodotti alimentari specializzati che hanno condotto la registrazione statale.


3. La domanda presentata per la registrazione statale di prodotti alimentari specializzati e i documenti ad essa allegati costituiscono il fondo informativo del registro unificato dei prodotti alimentari specializzati e sono soggetti a conservazione permanente nell'organismo per la registrazione di prodotti alimentari specializzati.


4. Il registro unificato dei prodotti alimentari specializzati che hanno superato la registrazione statale viene mantenuto sotto forma di un database elettronico protetto da danni e accessi non autorizzati.


Le informazioni di un tale registro unificato di prodotti alimentari specializzati sono disponibili al pubblico e vengono pubblicate su un server di ricerca specializzato aggiornato quotidianamente su Internet.

Articolo 27. Registrazione statale di un nuovo tipo di prodotti alimentari

1. I prodotti alimentari di un nuovo tipo sono soggetti a registrazione statale.


I prodotti alimentari di un nuovo tipo non includono prodotti alimentari prodotti secondo tecnologie conosciute e già utilizzate, che hanno componenti nella loro composizione, compresi gli additivi alimentari già utilizzati per il consumo umano, anche se tali prodotti e componenti sono prodotti secondo una nuova ricetta.


2. La registrazione di un nuovo tipo di prodotto alimentare è svolto in fase di preparazione per la produzione (produzione) per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione Doganale, e prodotti alimentari importati nel territorio doganale dell'Unione Doganale - prima viene importato per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione Doganale.


3. La registrazione statale dei prodotti alimentari di un nuovo tipo viene effettuata dall'organismo autorizzato dallo stato membro dell'Unione doganale (di seguito denominato organismo per la registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo).


4. Il fatto della registrazione statale di prodotti alimentari di un nuovo tipo significa che in futuro tali prodotti alimentari non sono considerati prodotti alimentari di un nuovo tipo e non sono soggetti alla registrazione statale da parte di un altro richiedente e con altri nomi.


5. La registrazione statale di prodotti alimentari di un nuovo tipo è indefinita.


6. I prodotti alimentari di un nuovo tipo di denominazione sono soggetti a valutazione della conformità (conferma) secondo la procedura stabilita dalla presente regolamentazione tecnica.


7. La registrazione statale di prodotti alimentari di un nuovo tipo può essere interrotta o sospesa dall'organismo per la registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo in caso di danno accertato a seguito di controllo statale (supervisione), con una decisione delle autorità giudiziarie di uno stato membro dell'Unione doganale.

Articolo 28. La procedura per la registrazione statale di un nuovo tipo di prodotti alimentari

1. La registrazione statale di prodotti alimentari di un nuovo tipo include:


1) esame dei documenti presentati dal richiedente e confermare la sicurezza di tali prodotti per la vita e la salute umana;


2) inserimento di informazioni sui prodotti alimentari di un nuovo tipo nel registro unificato dei prodotti alimentari di un nuovo tipo o invio di una decisione di rifiutare la registrazione statale al richiedente.


2. Per la registrazione statale di un nuovo tipo di prodotti alimentari, il richiedente presenta i seguenti documenti al nuovo tipo di autorità di registrazione dei prodotti alimentari:


1) una domanda di registrazione di un nuovo tipo di prodotti alimentari con l'indicazione del suo nome, il nome del richiedente e l'indirizzo della sua posizione (per il richiedente - persona giuridica) cognome, nome, patronimico del richiedente, l'indirizzo della sua posizione, i dati del documento di identità (per il richiedente-un imprenditore individuale);


2) documenti:


2.1) i risultati degli studi (test) di campioni di prodotti alimentari di un nuovo tipo effettuati in un laboratorio di prova accreditato, nonché altri documenti che confermano la sicurezza per la vita e la salute umana;


2.2) informazioni sul suo effetto sul corpo umano, confermando l'assenza di effetti dannosi sull'uomo di tali prodotti alimentari, ottenuti da fonti affidabili.


3. I documenti presentati all'organismo per la registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo sono accettati in base all'inventario, una copia della quale con una nota alla data della loro accettazione viene inviata (consegnata) al richiedente.


4. Un'applicazione per la registrazione di un nuovo tipo di prodotti agroalimentari e la documentazione ad essa allegata può essere inviata anche per il corpo per la registrazione di un nuovo tipo di prodotti alimentari per e-mail con un inventario di fissaggio e di una notifica di consegna o nella forma di un documento elettronico, certificata con firma elettronica, in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione Doganale.


5. L'esame del nuovo tipo di documenti presentati per la registrazione dall'autorità di registrazione dei prodotti alimentari viene effettuato entro non più di 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda con tutti i documenti necessari.


6. La registrazione di un nuovo tipo di prodotto alimentare può essere rifiutata nei seguenti casi:


1) incompletezza o inaffidabilità dei documenti presentati dal richiedente di cui alla parte 2 del presente articolo;


2) non conformità dei prodotti alimentari con i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, il cui effetto si applica ad esso;


3) stabilire un effetto negativo provato sul corpo umano.


La decisione sul rifiuto per iscritto o sotto forma di documento elettronico con giustificazione dei motivi del rifiuto viene inviata al richiedente entro tre giorni lavorativi.


7. Il richiedente ha il diritto di impugnare la decisione del nuovo tipo di autorità di registrazione dei prodotti alimentari sul rifiuto della registrazione statale di un nuovo tipo di prodotto alimentare in tribunale.

Articolo 29. Registro unificato di nuovi tipi di prodotti alimentari

1. Le informazioni sulla registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo sono inserite nel registro unificato dei prodotti alimentari di un nuovo tipo.


L'anagrafe unica dei prodotti alimentari di un nuovo tipo è parte integrante dell'anagrafe unica delle Registrato i Prodotti Alimentari e si compone di parti nazionali dell'anagrafe unica dei prodotti alimentari di un nuovo tipo, la formazione e la manutenzione di cui è fornito dall'autorità per la registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo di uno stato membro dell'Unione Doganale.


2. Le seguenti informazioni sono incluse nel registro unificato dei prodotti alimentari di un nuovo tipo:


1) descrizione di un nuovo tipo di prodotti alimentari;


2) la data e il numero della decisione sulla registrazione statale.


3. La domanda presentata per la registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo e la documentazione ad essa allegata costituiscono il fondo di informazione delle parti nazionali dell'anagrafe unica dei prodotti alimentari di un nuovo tipo e sono soggette a conservazione permanente nel corpo per la registrazione di prodotti alimentari di un nuovo tipo.


4. Il registro unificato dei prodotti alimentari di un nuovo tipo che è stato registrato viene mantenuto sotto forma di un database elettronico protetto da danni e accessi non autorizzati.


Le informazioni del registro unificato dei prodotti alimentari di un nuovo tipo sono disponibili al pubblico e vengono pubblicate su un server di ricerca specializzato su Internet che viene aggiornato quotidianamente.

Articolo 30. Esame veterinario e sanitario

1. I prodotti alimentari non trasformati di origine animale sono sottoposti ad esame veterinario e sanitario prima di essere immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, salvo diversamente stabilito dalle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale per i prodotti alimentari ittici e accompagnati da un documento contenente informazioni che confermano la sicurezza.


I prodotti alimentari trasformati di origine animale non sono soggetti a esami veterinari e sanitari.


Sotto forma di esame veterinario e sanitario, è possibile effettuare una valutazione della conformità dei prodotti alimentari di produzione non industriale di origine animale ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e da altre normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


2. L'esame veterinario e sanitario dei prodotti alimentari non trasformati di origine animale viene effettuato al fine di:


1) stabilire la conformità dei prodotti alimentari e dei processi di produzione (produzione), stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento relativi ai requisiti di sicurezza ai requisiti del presente regolamento tecnico e dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari;


2) stabilire il benessere in termini veterinari degli allevamenti (impianti di produzione) di origine animale.


3. L'esame veterinario e sanitario e la registrazione dei suoi risultati sono effettuati in conformità con la legislazione dello Stato membro dell'Unione doganale, nonché l'accordo dell'Unione doganale sulle misure veterinarie e sanitarie.

Articolo 31. Registrazione statale degli impianti di produzione

1. Un partecipante all'attività economica ha il diritto di eseguire i processi di produzione (produzione) di prodotti alimentari specificati nell'articolo 32 del presente regolamento tecnico nel territorio doganale dell'Unione doganale solo dopo la registrazione statale degli impianti di produzione in cui vengono effettuati questi processi di produzione (produzione).


2. Lo stato di registrazione delle strutture di produzione è effettuata dall'organismo autorizzato dallo stato membro dell'Unione Doganale (di seguito indicato come il corpo per la registrazione delle strutture di produzione) sulla base di una domanda di registrazione di un impianto di produzione inviato da un partecipante all'attività economica (di seguito denominato richiedente).


3. Il richiedente invia una domanda di registrazione statale di un impianto di produzione all'organismo per la registrazione degli impianti di produzione nel luogo dell'inizio previsto dei processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari specificati nell'articolo 32 del presente regolamento tecnico.


4. La domanda su carta deve essere firmata da un rappresentante autorizzato del partecipante all'attività economica, nonché soddisfare i requisiti di cui all'articolo 33 del presente regolamento tecnico.


5. Una domanda di registrazione statale di un impianto di produzione e i documenti ad esso allegati possono essere inviati per posta con un inventario dell'allegato e una notifica di consegna o in formato elettronico.


6. Le copie cartacee allegate dei documenti devono essere certificate dal richiedente. Il richiedente è responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute nei documenti allegati.


7. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di registrazione dello stato di un impianto di produzione, il corpo per la registrazione delle strutture di produzione è tenuto a verificare la conformità della sede di produzione strutture con i requisiti per il processo di produzione stabiliti in questo regolamento tecnico e (o) del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, per alcune tipologie di prodotti alimentari. L'ispezione viene effettuata secondo la procedura prevista dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.


8. Sulla base dei risultati dell'ispezione dell'impianto di produzione registrato, l'organismo per la registrazione degli impianti di produzione prende una decisione sulla registrazione statale dell'impianto di produzione, gli assegna un numero identificativo (contabile) e inserisce l'impianto di produzione nel registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale, o emette un ordine per eliminare le violazioni identificate.


9. Dopo l'eliminazione delle violazioni specificate nell'ordine, il richiedente notifica per iscritto all'autorità di registrazione degli impianti di produzione l'attuazione dell'ordine e l'eliminazione delle violazioni rilevate. La notifica sull'eliminazione delle violazioni rilevate deve contenere informazioni sul fatto e sui metodi per eliminare le violazioni rilevate, misure per la prevenzione delle violazioni rilevate. La notifica è inviata secondo la procedura di cui alle parti 3 e 5 del presente articolo.


10. Il corpo, per la registrazione delle strutture di produzione ha il diritto di verificare l'attuazione del provvedimento, in conformità con la procedura stabilita dalla parte 7 del presente articolo, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica dell'attuazione dell'ordine e l'eliminazione di tutte le violazioni individuate e per prendere una decisione sulla registrazione statale della struttura di produzione, o di una decisione relativa al rifiuto di stato di registrazione dell'impianto di produzione.


11. La registrazione statale di un impianto di produzione è indefinita.


12. La base per il rifiuto della registrazione statale di un impianto di produzione è la non conformità con l'ordine sull'eliminazione delle violazioni rilevate dei requisiti di questo regolamento tecnico e dei requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, il cui effetto non si applica ad esso. Il rifiuto della registrazione statale di un impianto di produzione deve essere fatto per iscritto e contenere un'indicazione dei requisiti dei regolamenti tecnici che sono stati violati. Il rifiuto della registrazione statale di un impianto di produzione deve essere consegnato al rappresentante del richiedente di persona o inviato al richiedente per posta con una notifica di consegna.


13. La registrazione di un impianto di produzione può essere sciolto dal corpo per la registrazione delle strutture di produzione nel caso in cui il fatto di non conformità del processo di produzione con i requisiti del presente regolamento tecnico è affermata come un risultato di stato, di controllo (ispezione), di una decisione dell'autorità giudiziaria di uno stato membro dell'Unione Doganale.


14. Il richiedente ha il diritto di impugnare la decisione dell'organismo per la registrazione degli impianti di produzione in tribunale.

Articolo 32. Impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale

La registrazione statale è soggetta a impianti di produzione in cui vengono svolte attività per la ricezione ,la trasformazione (trasformazione) di materie prime alimentari non trasformate (alimenti) di origine animale, vale a dire i seguenti processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari:


a) macellazione di animali produttivi e pollame, trasformazione( trasformazione), prodotti di macellazione di animali produttivi e pollame per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari;


b) ricezione di latte crudo, panna cruda e latte scremato crudo e (o) la loro trasformazione (trasformazione) nella produzione (fabbricazione) di prodotti lattiero-caseari;


c) produzione (produzione) e trasformazione (trasformazione) di uova di pollame e prodotti della loro trasformazione;


d) produzione (produzione) e trasformazione (trasformazione) di prodotti dell'acquacoltura e cattura di risorse biologiche acquatiche, ad eccezione dei prodotti di origine vegetale.


(Voce nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)

Articolo 33. Domanda di registrazione statale degli impianti di produzione

1. Una domanda di registrazione statale di un impianto di produzione deve contenere le seguenti informazioni:


1) nome e luogo (per una persona giuridica), cognome, nome, patronimico, indirizzo di registrazione, dati di un documento di identità (per un singolo imprenditore);


2) l'indirizzo effettivo dell'impianto di produzione;


3) l'elenco dei processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari da quelli specificati nell'articolo 32 del presente regolamento tecnico, che sono previsti per essere eseguiti;


4) dati del certificato di registrazione di una persona giuridica (per una persona giuridica);


5) dati del certificato di registrazione di un singolo imprenditore (per un singolo imprenditore).


2. La domanda di registrazione statale di un impianto di produzione indica la conformità di questo impianto di produzione con i requisiti di questi regolamenti tecnici e (o) regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


3.Il richiedente è responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute nella domanda di registrazione statale dell'impianto di produzione.


4. Il modulo di domanda per la registrazione statale di un impianto di produzione è stabilito dall'organismo per la registrazione degli impianti di produzione. Il modulo di domanda approvato per la registrazione statale di un impianto di produzione deve essere pubblicato ufficialmente nel sistema di informazione pubblica in forma elettronica e digitale.

Articolo 34. Documenti che confermano la registrazione statale degli impianti di produzione

1. Il fatto della registrazione statale di un impianto di produzione è l'assegnazione di un numero di identificazione a un impianto di produzione e l'inclusione di informazioni sull'impianto di produzione nel registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale. Su richiesta del richiedente, può essere rilasciato un estratto dal registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale (di seguito "estratto") della forma stabilita.


2. La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:


1) un numero di identificazione iscritto nel registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale;


2) nome e luogo (per una persona giuridica), cognome, nome, patronimico, dati del documento di identità (per un singolo imprenditore);


3) l'indirizzo effettivo dell'impianto di produzione;


4) un elenco dei processi di produzione alimentare di cui all'articolo 32 del presente regolamento tecnico, che sono pianificati per essere eseguiti.


3. La forma della dichiarazione è stabilita dall'organismo per la registrazione degli impianti di produzione. Il modulo di estratto approvato deve essere pubblicato ufficialmente nel sistema di informazione pubblica in forma elettronica e digitale.

Articolo 35. La procedura per informare sui cambiamenti nei dati effettivi sul richiedente e l'impianto di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale

1. Il richiedente è tenuto a riferire entro 14 giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 31, parte 5, all'organismo per la registrazione degli impianti di produzione, informazioni sulle seguenti modifiche:


1) modifica della posizione della persona giuridica;


2) modifica del cognome, nome, patronimico, indirizzo di registrazione, dati del documento di identità di un singolo imprenditore;


3) riorganizzazione di una persona giuridica.


2. Se i dati effettivi di cui al paragrafo 3 della parte 1 dell'Articolo 33 del presente regolamento tecnico cambiamenti nella direzione di ampliare l'elenco dei processi di produzione da quelle di cui all'Articolo 32 del presente regolamento tecnico, il richiedente è tenuto a informare gli impianti di produzione autorità di registrazione su queste modifiche, almeno 30 giorni prima del previsto inizio effettivo dei nuovi processi di produzione nell'elenco istituito dall'Articolo 32 del presente regolamento tecnico, non specificato nel registro di alimentare impianti di produzione, soggetti a registrazione statale, e un certificato di registrazione statale (se presente). Il richiedente deve allegare alla notifica delle modifiche di tali dati i documenti che sono stati modificati o i nuovi documenti di cui all'articolo 33, parte 1, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento tecnico.


Il corpo, per la registrazione delle strutture di produzione ha il diritto di verificare la conformità di produzione di impianti per la produzione di prodotti alimentari è soggetta a registrazione statale con le esigenze di una produzione (manufacturing) di processo stabiliti dal presente regolamento tecnico e le norme tecniche dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di un messaggio da parte del richiedente.


3. Sulla base delle comunicazioni del richiedente specificate nelle parti 1 e 2 del presente articolo, l'organismo per la registrazione degli impianti di produzione è obbligato ad apportare modifiche al registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale entro 30 giorni. Al richiedente può essere rifiutato di modificare i dati del registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale, se durante l'ispezione vengono rilevate violazioni dei requisiti del presente regolamento tecnico e delle norme tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari in conformità con la parte 2 del presente articolo.


4. In caso di modifica dei dati effettivi di cui al paragrafo 2 della parte 1 dell'articolo 33 del presente regolamento tecnico o in caso di liquidazione del richiedente, la registrazione è terminata.

Articolo 36. Registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale

1. Le informazioni sulla registrazione statale degli impianti di produzione sono iscritte nel registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale, che è mantenuto dall'organismo per la registrazione degli impianti di produzione.


2. Le seguenti informazioni sono incluse nel registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale:


1) le informazioni di cui all'articolo 33, parte 1, del presente regolamento tecnico;


(Voce nella formulazione introdotta a partire dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


2) numero di identificazione dell'impianto di produzione registrato;


3) il nome e la posizione dell'organismo per la registrazione degli impianti di produzione che ha preso la decisione sulla registrazione statale dell'impianto di produzione.


3. Le domande formano il fondo informativo del registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale e sono soggette a stoccaggio permanente nell'organismo per la registrazione degli impianti di produzione. In caso di modifiche dei dati effettivi in conformità con le parti 1, 2 e 4 dell'articolo 35 del presente regolamento tecnico, tali modifiche sono soggette all'iscrizione nel registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale.


(La parte nella versione messa in vigore dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


4. I dati del registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari soggetti a registrazione statale devono essere pubblicati nel sistema di informazione pubblica, anche su Internet in formato elettronico.

Capitolo 5. Controllo statale (supervisione)

Articolo 37. Contabilità degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari

1. Un partecipante, l'attività economica ha il diritto di avviare le attività per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, con l'eccezione dei processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari di cui all'Articolo 32 del presente regolamento tecnico, dopo l'invio di un'applicazione per l'inizio delle attività di produzione (fabbricazione) di tali prodotti alimentari per il controllo dello stato (supervisione) corpo in conformità con la procedura prevista dalla legislazione di uno stato membro dell'Unione Doganale.


2. Gli Stati membri dell'Unione doganale tengono un registro degli impianti di produzione in cui sono svolte attività di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari, ad eccezione dei processi di produzione alimentare di cui all'articolo 32 della presente regolamentazione tecnica.


3. Informazioni sulla produzione di strutture in cui si svolgono attività per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari sono realizzati, con l'eccezione dei processi di produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari di cui all'Articolo 32 del presente regolamento tecnico, verrà inserito nel registro di produzione di impianti per la produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari che non sono soggetti a registrazione statale, gestito da un ente autorizzato dell'Unione Doganale dello stato membro.


Il registro degli impianti di produzione per la produzione di prodotti alimentari che non sono soggetti a registrazione statale viene mantenuto sotto forma di un database elettronico protetto da danni e accessi non autorizzati.


Le informazioni di tale registro sono pubblicamente disponibili e vengono collocate su un server di ricerca specializzato su Internet che viene aggiornato quotidianamente.

Articolo 38. Controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico

Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico in relazione ai prodotti alimentari e ai relativi processi di produzione( produzione), stoccaggio, trasporto (trasporto), vendita e smaltimento viene effettuato in conformità con la legislazione dello stato membro dell'Unione doganale.

Capitolo 6. Etichettatura dei prodotti alimentari

Articolo 39. Requisiti per l'etichettatura dei prodotti alimentari

L'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che stabilisce i requisiti per i prodotti alimentari in termini di etichettatura e i corrispondenti requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


I prodotti alimentari che hanno superato la valutazione di conformità (conferma) devono essere contrassegnati con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati - i membri dell'Unione Doganale, a meno che non sia diversamente stabilito dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale per alcuni tipi di prodotti alimentari, con l'eccezione di tipo non industriale, prodotti alimentari da parte dei cittadini, a casa, in personale filiale di aziende agricole o da cittadini impegnati in giardinaggio, giardinaggio, allevamento di animali, e previsto per il rilascio in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, e prodotti alimentari venduti al cibo (ristorazione pubblica) imprese.


La marcatura di prodotti alimentari non imballati con un unico segno di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale si applica ai documenti di spedizione, salvo diversamente stabilito dalle normative tecniche dell'Unione doganale per determinati tipi di prodotti alimentari.

Capitolo 7. Clausola di salvaguardia

Articolo 40. Clausola di salvaguardia

1. Gli Stati membri dell'Unione doganale sono obbligati a prendere tutte le misure per impedire l'immissione in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale di prodotti alimentari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché il suo ritiro dalla circolazione.


2. L'organismo autorizzato di uno stato membro dell'Unione doganale è tenuto a notificare agli organismi autorizzati di altri stati membri dell'Unione doganale la decisione presa, indicando i motivi per prendere questa decisione e fornendo prove che spiegano la necessità di adottare questa misura.


3. I seguenti casi possono essere la base per l'applicazione di questo articolo:


mancato rispetto dei requisiti del presente regolamento tecnico;


applicazione errata delle norme relative alla presente regolamentazione tecnica, se tali norme sono state applicate.

Norme di sicurezza microbiologiche (patogene)

Appendice 1

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011))

foto di sicurezza microbiologica><meta itemprop=

Appendice 2

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Standard di sicurezza microbiologica


(modificato l ' 8 agosto 2019)


Tabella 1

1.1. Carne e prodotti a base di carne; pollame, uova e prodotti della loro trasformazione

foto carne e prodotti a base di carne; pollame, uova e loro prodotti trasformati><meta itemprop=

1.2. Pesce, oggetti di pesca non-pesce e prodotti prodotti da loro

foto degli impianti di pesca><meta itemprop=

1.3. Farina-grano e prodotti da forno

(Il nome nella versione entrata in vigore a partire dall '11 luglio 2020 con la decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)

foto farina-cereali e prodotti da forno><meta itemprop=

1.4. Zucchero e prodotti dolciari

foto di zucchero e confetteria><meta itemprop=

1.5. Prodotti ortofrutticoli

foto di prodotti ortofrutticoli><meta itemprop=

1.6. Prodotti grassi

(Denominazione nella versione introdotta dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)

foto di prodotti grassi><meta itemprop=

1.7. Bevanda

foto delle bevande di certificazione><meta itemprop=

1.8. Altri prodotti

foto di altri prodotti><meta itemprop=

1.9. Additivi alimentari biologicamente attivi

foto di additivi biologicamente attivi negli alimenti><meta itemprop=

1.10. Prodotti alimentari per donne in gravidanza e in allattamento

(La sezione è stata soppressa dall '11 luglio 2020-decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


1.11. Prodotti alimentari specializzati per alimenti per l'infanzia per bambini piccoli, prodotti (fabbricati) nelle cucine da latte

foto di prodotti alimentari per bambini specializzati per bambini piccoli><meta itemprop=

1.12. Prodotti alimentari specializzati per alimenti per l'infanzia per bambini in età prescolare e scolare

foto di prodotti alimentari per l'infanzia specializzati per bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

1.13. Prodotti alimentari specializzati per la nutrizione dietetica terapeutica per bambini, per bambini prematuri e sottopeso

(La sezione è stata soppressa dall '11 luglio 2020-decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)


1.14.I principali tipi di materie prime alimentari (alimentari) e componenti utilizzati nella produzione (produzione) di prodotti alimentari specializzati per alimenti per l'infanzia

foto dei principali tipi di materie prime e componenti alimentari (alimentari)><meta itemprop=

Tabella 2


2. Indicatori di sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari in scatola

foto di indicatori di sicurezza microbiologici del cibo in scatola><meta itemprop=

Appendice 3

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Requisiti di sicurezza igienica per i prodotti alimentari


(modificato l ' 8 agosto 2019)


1. Carne e prodotti a base di carne; pollame, uova e prodotti della loro trasformazione

foto carne e prodotti a base di carne; pollame, uova e loro prodotti trasformati><meta itemprop=

Nota: Per i prodotti secchi, tra cui carne e pollame liofilizzati e essiccati a caldo, prodotti a base di uova secche, il contenuto di elementi tossici, antibiotici, pesticidi, diossine in termini di prodotto iniziale, tenendo conto del contenuto di sostanze secche in esso e nel prodotto finale

2. Latte e prodotti lattiero-caseari

foto di latte e latticini><meta itemprop=

Nota:


* Prodotti composti da latte e contenenti latte con un contenuto di componenti non lattiero-caseari superiore al 35%: i requisiti per i livelli ammissibili di elementi tossici, micotossine, antibiotici, pesticidi, radionuclidi, indicatori di sicurezza microbiologici sono stabiliti tenendo conto del contenuto e del rapporto tra componenti lattiero-caseari e non caseari, tipi e livelli di sostanze potenzialmente pericolose in essi.

3. Pesce, oggetti di pesca non-pesce e prodotti prodotti da loro

foto di oggetti di pesca non legati al pesce e prodotti fatti da loro><meta itemprop=

4. Farina-grano e prodotti da forno
(La sezione nella versione entrata in vigore dall '11 luglio 2020 con decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)

foto di farina-cereali e prodotti da forno><meta itemprop=

5. Zucchero e prodotti dolciari

certificazione fotografica di prodotti zuccherini e dolciari><meta itemprop=

6. Prodotti ortofrutticoli, tè, caffè
(Il nome nella versione entrata in vigore a partire dall '11 luglio 2020 con la decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)

foto di prodotti ortofrutticoli, tè, caffè><meta itemprop=

7. Prodotti a base di grassi e oli, prodotti a base di grassi
(Denominazione nella versione introdotta dall '11 luglio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE dell' 8 agosto 2019 N 115. - Vedere la versione precedente)

foto di prodotti grassi e oli, prodotti grassi><meta itemprop=

8. Bevanda

foto della certificazione delle bevande><meta itemprop=

9. Altri prodotti

foto certificazioni di altri prodotti><meta itemprop=

10. Additivi alimentari biologicamente attivi

foto di certificazione di additivi biologicamente attivi al cibo><meta itemprop=

Nota:


Indicatori di sicurezza per integratori alimentari principalmente a base di proteine, amminoacidi e loro complessi, oli vegetali, lipidi di origine animale e vegetale, a base di olio di pesce, carboidrati digeribili, incluso miele con additivi di componenti biologicamente attivi, sciroppi, ecc. sono regolati dai principali prodotti alimentari da cui vengono prodotti gli integratori alimentari: "Prodotti a base di uova secche", "Prodotti a base di latte secco", "Isolati, concentrati, idrolizzati, testurati di proteine vegetali; farina alimentare e da semi di legumi, semi oleosi e colture non tradizionali"; "Concentrati di proteine del siero di latte, caseina, caseinati, idrolizzati di proteine del latte", "Concentrati di proteine del sangue", "Germi di semi di cereali, legumi e altre colture, fiocchi e farina da loro, crusca", "Aminoacidi cristallini e loro miscele", "Olio vegetale, tutti i tipi", "Prodotti di lavorazione di oli vegetali e grassi animali, compreso il grasso di pesce", " Olio di pesce e grasso animali macellati, grasso di maiale", "Grassi animali, fusi"," Burro di mucca"," Zucchero"," Verdure secche, patate, frutta, bacche, funghi"," Amidi, melassa e loro prodotti trasformati"," Miele "(per sciroppi, calcolo degli indicatori di sicurezza per la sostanza secca (voce"Zucchero").

11. Cibo per donne in gravidanza e in allattamento

foto della certificazione nutrizionale per donne in gravidanza e in allattamento><meta itemprop=

Applicazione
per tutte le sezioni:

Alimenti per l'infanzia

foto della certificazione dei prodotti per l'infanzia><meta itemprop=

Appendice 4

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Livelli accettabili di radionuclidi di cesio-137 e stronzio-90

(modificato l ' 8 agosto 2019)

foto di livelli accettabili di radionuclidi cesio-137 e stronzio-90><meta itemprop=

Appendice 5

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Requisiti per le materie prime alimentari non trasformate (alimenti) di origine animale

____________________________________________________________________
Sono diventati invalidi dall ' 11 luglio 2020-il
decisione del Consiglio CEE dell ' 8 agosto 2019 N 115. -
Vedere la versione precedente.
____________________________________________________________________

Appendice 6

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Indicatori di sicurezza parassitologici di pesci, crostacei, molluschi, anfibi, rettili e loro prodotti trasformati

Tabella 1

Pesci d'acqua dolce e prodotti della sua trasformazione

foto degli indicatori di sicurezza parassitologica di pesci, crostacei, molluschi, anfibi, rettili e dei loro prodotti trasformati><meta itemprop=

Tabella 2

Passando pesce e prodotti della sua trasformazione

foto di certificazione del pesce di passaggio e prodotti della sua lavorazione><meta itemprop=

Tabella 3

Pesce di mare e prodotti della sua trasformazione

foto di certificazione del pesce di passaggio e prodotti della sua lavorazione><meta itemprop=

Tabella 4

Crostacei, molluschi marini, anfibi, rettili e prodotti della loro trasformazione

foto di crostacei, molluschi marini, anfibi, rettili e loro prodotti trasformati><meta itemprop=

Appendice 7

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Elenco delle piante e dei prodotti della loro lavorazione, oggetti di origine animale, microrganismi, funghi e sostanze biologicamente attive vietate per l'uso come parte di additivi alimentari biologicamente attivi

(modificato l ' 8 agosto 2019)

1.1. Piante e prodotti della loro lavorazione contenenti sostanze psicotrope, narcotiche, potenti o tossiche:

foto di certificazione delle piante e dei loro prodotti trasformati, sostanze potenti o tossiche><meta itemprop=

1.2. Piante e prodotti della loro lavorazione che non sono soggetti all'inclusione nella composizione di additivi alimentari biologicamente attivi monocomponenti:

foto di piante e dei loro prodotti trasformati che non sono soggetti all'inclusione nella composizione di additivi alimentari biologicamente attivi monocomponenti><meta itemprop=

1.3. Organi e tessuti animali e prodotti della loro lavorazione, che sono materiali specifici che aumentano il rischio di trasmissione di malattie da prioni (encefalopatia spongiforme trasmissibile):


Dal bestiame:


- il cranio, ad eccezione della mascella inferiore, compreso il cervello e gli occhi, e il midollo spinale di animali di età superiore ai 12 mesi;


- la colonna vertebrale, esclusa la parte caudale, i processi spinosi e trasversali delle parti occipitali, toraciche e lombari della colonna vertebrale, la cresta mediana e le ali del sacro, ma compresi i gangli della radice dorsale di animali di età superiore a 30 mesi;


- tonsille, intestini dalla cifra 12 al retto e mesentere di animali di tutte le età.


Di ovini e caprini:


- il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di animali di età superiore a 12 mesi o con incisivi molari tagliati attraverso le gengive;


- milza e intestino di animali di tutte le età.


Prodotti costituiti da o contenenti nella loro composizione materiale di ruminanti:


- carne di disossamento meccanico;


- gelatina (ad eccezione di quella prodotta con le bucce dei ruminanti);


- grasso fuso da ruminanti e prodotti della sua lavorazione.


Oggetti di origine animale: Coccinella a sette punti (Coccinella septempunctata L.), corpo intero; Scorpione (Scorpiones L.), corpo intero; Mosca spagnola (Lytta sp.), tutte le specie, tutto il corpo.


Per la produzione di prodotti alimentari, nonché di additivi alimentari biologicamente attivi realizzati con materie prime di origine animale, è necessario tenere conto della situazione epizootologica dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (compresa l'encefalopatia spongiforme bovina) nel paese del produttore di questi componenti.


1.4. Sostanze sintetiche biologicamente attive che non sono fattori nutrizionali essenziali sono analoghi di componenti biologicamente attivi di piante medicinali.


1.5. Ormoni di origine animale e organi del sistema endocrino degli animali (ghiandole surrenali, ghiandola pituitaria, pancreas, tiroide e ghiandole paratiroidi, timo, ghiandole sessuali) in presenza di attività ormonale.


1.6. Tessuti e organi umani.


1.7. Microrganismi che causano malattie o sono in grado di effettuare o mediare il trasferimento di geni di resistenza agli antibiotici, tra cui:


-microrganismi aerobici e anaerobici che formano spore-rappresentanti dei generi Bacillus (compresi B. polimyxa, B. cereus, B. megatherium, B. thuringiensis, B. coagulans( nome obsoleto - Lactobacillus coagulans), B. subtilis, B. licheniformis e altre specie) e Colostridium;


- microrganismi dei generi Escherichia, Enterococcus, Corynebacterium spp.;


- microrganismi con attività emolitica;


- microrganismi indiscussi isolati dal corpo di animali e uccelli e non caratteristici della normale microflora del corpo umano, compresi i rappresentanti del genere Lactobacillus.


1.8. Lieviti vitali e funghi simili a lieviti, compreso il genere Candida; actinomiceti, streptomiceti, tutti i generi e le specie di funghi microscopici da muffa; funghi superiori classificati come velenosi e non commestibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Appendice 8

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Tipi di materie prime vegetali da utilizzare nella produzione di additivi alimentari biologicamente attivi per bambini dai 3 ai 14 anni e tisane per bambini (bevande al tè) per bambini piccoli

foto di tipi di materie prime vegetali da utilizzare nella produzione di additivi alimentari biologicamente attivi per bambini dai 3 ai 14 anni e tisane per bambini (bevande al tè) per bambini piccoli><meta itemprop=

Appendice 9

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Vitamine e sali minerali utilizzati nella produzione di alimenti per l'infanzia

foto di vitamine e sali minerali utilizzati nella produzione di alimenti per l'infanzia><meta itemprop=

Appendice 10

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza alimentare"

(TR CU 021/2011)


Pesticidi vietati per l'uso nella produzione di materie prime alimentari (alimentari) destinate alla produzione di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia

foto pesticidi vietati per l'uso nella produzione di alimenti (alimenti) materie prime destinate alla produzione di alimenti per l'infanzia><meta itemprop=

Il testo dell'elenco degli standard, a seguito dell'applicazione di cui è fornita la conformità ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) su base volontaria, vedi il link.


Il testo dell'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e misurazioni, comprese le regole per il campionamento, necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti del regolamento tecnico "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) e la valutazione (conferma) della conformità del prodotto.


Revisione del documento tenendo conto

modifiche e aggiunte sono state preparate

Codice JSC