Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of milk and dairy products "
(TR CU 033/2013)

(as amended on July 10, 2020)

Prefazione

Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'Accordo sui principi comuni e le regole di regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010.


Questa tecnica regolamento stabilisce obbligatori requisiti di sicurezza per latte e derivati prodotti messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché requisiti per l'etichettatura e confezionamento di latte e di prodotti lattiero-caseari per garantire la loro libera circolazione.


Se altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale sono state adottate, con il rispetto di latte e prodotti lattiero-caseari, stabilendo requisiti di sicurezza per latte e prodotti lattiero-caseari, per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché dei requisiti per la loro etichettatura e l'imballaggio, e poi il latte e i latticini, i requisiti per i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita, smaltimento, nonché dei requisiti per la loro etichettatura e l'imballaggio devono essere conformi ai requisiti di tutti i regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano a loro.

I. Ambito di applicazione

1. Questo regolamento tecnico è progettato per proteggere la vita e la salute umana, l'ambiente, la vita e la salute degli animali, per prevenire azioni che inducono in errore i consumatori di latte e prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il loro scopo e la sicurezza, e si applica al latte e ai prodotti lattiero-caseari messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, i processi


2. La presente regolamentazione tecnica si applica al latte e ai prodotti lattiero-caseari immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale e utilizzati a fini alimentari, tra cui:


a) latte crudo-materie prime, latte scremato (crudo e trattato termicamente) - materie prime, crema (crudo e trattato termicamente) - materie prime;


b) prodotti lattiero-caseari, tra cui:


prodotti lattiero-caseari;


prodotti compositi lattiero-caseari;


prodotti contenenti latte;


prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte;


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


sottoprodotti della trasformazione del latte;


alimenti per l'infanzia a base di latte per bambini piccoli (da 0 a 3 anni), età prescolare (da 3 a 6 anni), età scolare (dai 6 anni in su), miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (anche secche), miscele di latte fermentato secco, bevande a base di latte (anche secche) per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronto;


c) i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento di latte e prodotti lattiero-caseari;


d) componenti funzionali necessari per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte.


3. Il presente regolamento tecnico non si applica ai seguenti prodotti:


a) prodotti a base di latte e latticini destinati all'alimentazione specializzata (ad eccezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari per alimenti per l'infanzia);


b) prodotti culinari e dolciari, additivi alimentari e biologicamente attivi, medicinali, mangimi, prodotti non alimentari fabbricati utilizzando o a base di latte e prodotti lattiero-caseari;


c) latte e prodotti lattiero-caseari ricevuti dai cittadini a casa e (o) nelle aziende agricole sussidiarie personali, nonché i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di latte e prodotti lattiero-caseari destinati esclusivamente al consumo personale e non destinati all'immissione in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale.


4. Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti per l'etichettatura e confezionamento di latte e di prodotti lattiero-caseari che sono obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, che integra le prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011), approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale N. 881 del 9 dicembre 2011 (di seguito: - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011)), e il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza del Packaging" (TR CU 005/2011), approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 16 agosto 2011, N 769 (di seguito-il regolamento tecnico dell'Unione Doganale " Sulla Sicurezza del packaging "(TR CU 005/2011)), e in contraddizione con loro.

II. Concetti di base

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, i concetti stabiliti dal regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011), approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 9 dicembre 2011, N 880 (di seguito - il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011)), il regolamento tecnico dell'Unione Doganale "prodotti Alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011), nonché i seguenti concetti e le loro definizioni sono usate:


"ayran" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto dalla fermentazione mista (acido lattico e alcol) utilizzando microrganismi fermentanti (streptococchi di acido lattico termofilo, bacillo dell'acido lattico bulgaro) e lievito con o senza aggiunta di acqua, sale da cucina;


"albumina" è un prodotto di lavorazione del latte a base di siero di latte ed è un concentrato di proteine del siero del latte;


"acidophilin" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto con l'uso di microrganismi fermentanti in proporzioni uguali (bacillo dell'acido lattico acidofilo, lattococchi e lievito naturale preparato su funghi kefir);


"varenets" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto fermentando latte e (o) latticini precedentemente sterilizzati o sottoposti ad altri trattamenti termici ad una temperatura di 97°C ± 2 ° C utilizzando microrganismi fermentanti (streptococchi di acido lattico termofilo) fino al raggiungimento delle caratteristiche organolettiche;


"latte ricostituito", un prodotto lattiero-caseario confezionato in recipienti di consumo o in materie prime per la produzione di prodotti di trasformazione del latte, diversi dal latte alimentare, ottenuti da prodotti lattiero-caseari concentrati, condensati o essiccati e da acqua;


"secondaria latte materie prime" - un sottoprodotto della lavorazione del latte, prodotti caseari, latte prodotto composito, un latte prodotto contenente, un latte contenente prodotto con latte sostituto di grassi parzialmente perso l'identificazione di segni o di consumo di proprietà (compresi i prodotti richiamati entro le date di scadenza che soddisfano i requisiti di sicurezza per le materie prime alimentari), per l'uso dopo l'elaborazione;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"colture starter per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte" -microrganismi non patogeni, non tossici e (o) associazioni di microrganismi (principalmente acido lattico)appositamente selezionati e utilizzati per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte;


"ricotta a grana" è un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composito di latte a base di grani di cagliata con o senza aggiunta di panna, sale da cucina e altri componenti non caseari introdotti non allo scopo di sostituire i componenti del latte;


"yogurt" è un prodotto a base di latte fermentato con un alto contenuto di solidi del latte scremato, prodotto utilizzando microrganismi fermentanti (streptococchi di acido lattico termofilo e bacillo dell'acido lattico bulgaro);


la "caseina" è un prodotto della lavorazione del latte, prodotto con latte scremato e che rappresenta la frazione principale delle proteine del latte;


"caseinato" è un prodotto della lavorazione del latte a base di caseina mediante lavorazione con soluzioni di idrossidi di metalli alcalini o loro sali e essiccazione;


"kefir" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto dalla fermentazione mista (acido lattico e alcol) utilizzando una coltura iniziale preparata su funghi kefir, senza l'aggiunta di colture pure di microrganismi dell'acido lattico e lievito;


"gelato al latte fermentato" - gelato (prodotto lattiero-caseario o prodotto composito a base di latte), in cui la frazione di massa del grasso del latte non supera il 7,5%, prodotta utilizzando microrganismi fermentati o prodotti a base di latte fermentato;


"latte fermentato "prodotto" - un prodotto caseario o di un latte prodotto composito che viene prodotto con un metodo che porta ad una diminuzione dell'attivo acidità indice( pH), un aumento di acidità indice e la coagulazione delle proteine del latte, fermentazione del latte, e (o) prodotti lattiero-caseari, e (o) loro miscele con non-caseari componenti che non vengono introdotti per sostituire i componenti del latte (prima o dopo la fermentazione), o senza l'aggiunta di questi componenti mediante avviamento microrganismi e contenere live starter microrganismi nell'importo specificato nell'allegato N 1 al presente regolamento tecnico;


"pasta di burro panna acida" è una pasta di olio a base di crema pastorizzata con microrganismi di acido lattico;


"burro di panna acida" - burro a base di crema pastorizzata con microrganismi di acido lattico;


"whey protein concentrate" - proteine del siero di latte ottenute dal siero di latte per concentrazione o ultrafiltrazione;


"latte scremato concentrato o condensato" - un prodotto a base di latte concentrato o condensato in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 20%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte non è superiore all ' 1,5%;


"latte intero concentrato o condensato" - un prodotto a base di latte concentrato o condensato in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 25%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è almeno del 7,5%;


"latte parzialmente scremato concentrato o condensato" - un prodotto a base di latte concentrato o condensato in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 20%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è superiore all ' 1,5, ma inferiore al 7,5%;


"kumys" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto dalla fermentazione mista (acido lattico e alcol) del latte di cavalla utilizzando microrganismi fermentanti (bastoncini di acido lattico bulgaro e acidofilo) e lievito;


"prodotto koumiss" è un prodotto a base di latte fermentato a base di latte vaccino secondo la tecnologia della produzione di koumiss;


"lactulose" è un prodotto della lavorazione del lattosio prodotto da materie prime lattiero-caseari contenenti lattosio mediante isomerizzazione del lattosio;


"burro di latte vaccino" è un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composto di latte su base di grassi emulsionati, il cui componente predominante è il grasso del latte, che viene prodotto da latte vaccino, latticini e (o) sottoprodotti della lavorazione del latte separando la fase grassa da essi e distribuendo uniformemente il plasma del latte in esso;


"pasta di burro" è un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composito di latte su base di grassi emulsionati, in cui la frazione di massa di grasso va dal 39 al 49 percento incluso e che viene prodotto da latte vaccino, latticini e (o) sottoprodotti della lavorazione del latte utilizzando stabilizzanti con o senza l'aggiunta di componenti non caseari non allo scopo di sostituire;


"latte cagliato mechnikovskaya" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto utilizzando microrganismi fermentanti (streptococchi di acido lattico termofilo e bacillo dell'acido lattico bulgaro);


"latte" è un prodotto della normale secrezione fisiologica delle ghiandole mammarie degli animali da allevamento, ottenuto da uno o più animali durante l'allattamento con una o più mungiture, senza aggiunte a questo prodotto o estratti di sostanze da esso;


"il latte prodotto contenente" - un prodotto di trasformazione del latte, prodotti a base di latte e (o) i suoi componenti, e (o) prodotti lattiero-caseari, e (o) i sottoprodotti della lavorazione del latte e senza latticini componenti (con l'eccezione di grassi, senza latte di origine introdotto nella composizione come ingrediente indipendenti e (o) non le proteine del latte utilizzato per sostituire le proteine del latte), che vengono aggiunte non per lo scopo di sostituire i componenti del latte, con una frazione di massa di solidi del latte in solidi del prodotto finito, di almeno il 20 per cento. Non è consentito utilizzare sottoprodotti della lavorazione del latte ottenuti nella produzione di prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte;


(Il paragrafo nella formulazione è entrato in vigore il 15 luglio 2018 con la decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102.


"prodotto contenente latte con sostituto del grasso del latte" - una trasformazione del latte prodotto a base di latte e (o) i suoi componenti, e (o) prodotti lattiero-caseari, e (o) i sottoprodotti della lavorazione del latte e senza latticini, componenti, secondo la tecnologia di produzione di un prodotto caseario o di un caseificio di prodotti compositi, con la sostituzione del grasso del latte in un importo non superiore al 50% della fase grassa esclusivamente con latte sostituto di grassi e consentendo l'uso di non-proteine del latte, non con lo scopo di sostituire le proteine del latte, con una frazione di massa di solidi del latte in solidi del prodotto finito, di almeno il 20 per cento;";


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


"prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, fermentato" - un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto secondo la tecnologia di produzione di un prodotto a base di latte fermentato e avente proprietà organolettiche e fisico-chimiche simili ad esso, con o senza successivo trattamento termico. Per un prodotto che non è stato sottoposto a trattamento termico dopo la fermentazione - con la conservazione della composizione e della quantità di microflora della coltura iniziale, che determinano il tipo del corrispondente prodotto a base di latte fermentato;";


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


"prodotto contenente latte con un sostituto per il formaggio grasso del latte"-un prodotto contenente latte con un sostituto per il grasso del latte prodotto utilizzando la tecnologia della ricotta, che è modellato, rivestito con una glassa di prodotti alimentari o non coperto con una glassa, di peso non superiore a 150 g;";


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


"il latte-contenenti, prodotto con latte sostituto di grassi prodotte utilizzando la ricotta tecnologia" in - latte-contenenti, prodotto con latte sostituto di grassi prodotti in conformità con la tecnologia di ricotta produzione di ricotta con l'aggiunta di un grasso di latte sostituto, con o senza l'aggiunta di prodotti lattiero-caseari, con o senza l'aggiunta di latte non sapore componenti e additivi alimentari, con o senza trattamento termico successivo;


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


"plasma del latte" è un sistema colloidale di proteine del latte, zucchero del latte (lattosio), minerali, enzimi e vitamine nella fase acquosa;


"prodotti lattiero-caseari" - la lavorazione del latte prodotti, tra cui prodotti caseari, latte prodotto composito, un latte prodotto contenente, un latte contenente prodotto con latte sostituto di grassi, un sottoprodotto della lavorazione del latte, latte a base di alimenti prodotti, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, latte, cereali, pronti da mangiare, e servizi di latte porridge (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per la nutrizione dei bambini;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"podsyrnaya, cagliata o siero di latte di caseina" è un sottoprodotto della lavorazione del latte ottenuto durante la produzione di formaggio (siero di latte di podsyrnaya), ricotta (siero di latte di cagliata) o caseina (siero di caseina);


"milk ice cream" - gelato (prodotto lattiero-caseario o prodotto composito di latte), in cui la frazione di massa del grasso del latte non supera il 7,5%;


"porridge di latte pronto da mangiare e porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini piccoli" - prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia a base di vari tipi di cereali e (o) farina, latte e (o) latticini e (o) prodotti contenenti latte con o senza l'aggiunta di componenti non caseari, con una frazione di massa di solidi;


"bevande al latte per la nutrizione dei bambini piccoli" - prodotti lattiero-caseari per la nutrizione dei bambini piccoli, pronti per l'uso, a base di latte crudo e (o) prodotti lattiero-caseari con o senza l'aggiunta di componenti non caseari, seguiti da trattamento termico, almeno pastorizzazione e soddisfare i bisogni fisiologici dei bambini piccoli;


"latte in scatola", "latte in scatola composito", "latte in scatola contenente", "latte in scatola contenente latte con un sostituto del grasso del latte" - latte secco o concentrato (condensato), latte confezionato, composto di latte, prodotti contenenti latte, prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"grasso del latte" è un prodotto lattiero-caseario in cui la frazione di massa del grasso del latte è almeno del 99,8%, che ha un sapore e un odore neutri ed è prodotta dal latte e (o) dai latticini rimuovendo il plasma del latte;


"bevanda al latte" - un latte o di prodotti in materiali compositi a base di latte e (o) i componenti del latte, e (o) prodotti lattiero-caseari, compresi i concentrati e (o) condensato, e (o) i prodotti lattiero-caseari e acqua, con o senza l'aggiunta di altri prodotti lattiero-caseari o non-caseari componenti non a scopo di sostituzione di componenti del latte, con una frazione di massa di proteine del latte di almeno 2,6 per cento e con una frazione di massa di latte scremato solidi di almeno 7,4% (per i prodotti lattiero-caseari);


"prodotti lattiero-caseari" - un prodotto alimentare che è fatto con il latte e (o) i suoi componenti, e (o) prodotti lattiero-caseari, con o senza l'aggiunta di sottoprodotti della lavorazione del latte (con l'eccezione dei prodotti della lavorazione del latte ottenuto nella produzione di latte e di prodotti contenenti) senza l'uso di latte non grasso e non proteine del latte e che possono contenere componenti funzionalmente necessari per la lavorazione del latte;


"milk sugar" è un prodotto di lavorazione del latte prodotto da siero di latte o ultrafiltrato di siero di latte concentrando, cristallizzando ed essiccando il lattosio;


"prodotto composito di latte" - un prodotto alimentare ottenuto da latte e (o) i suoi componenti, e (o) prodotti lattiero-caseari, con o senza l'aggiunta di sottoprodotti della lavorazione del latte (con l'eccezione dei prodotti della lavorazione del latte ottenuto nella produzione di latte e di prodotti contenenti) e non-caseari componenti (con l'eccezione di grassi, senza latte di origine introdotto nella composizione come ingrediente indipendenti (non si applica ai prodotti lattiero-caseari per la nutrizione dei bambini, nella produzione, di cui i grassi, senza latte di origine sono utilizzati)), che non vengono aggiunti allo scopo di sostituire i componenti del latte. Allo stesso tempo, nel prodotto finito, i componenti del latte dovrebbero essere superiori al 50%, nei gelati e nei prodotti per la lavorazione del latte dolce-oltre il 40%;


"gelato temperato" - gelato sottoposto a congelamento ad una temperatura non superiore a meno 18°C dopo la lavorazione in un congelatore e mantenendo la temperatura specificata durante lo stoccaggio, il trasporto e la vendita;


"soft ice cream" - gelato che ha una temperatura da meno 5 ° C a meno 7°C e viene venduto ai consumatori direttamente dopo la lavorazione in un congelatore;


"gelato con sostituto del grasso del latte" - gelato (un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte) con una frazione di massa di grasso non superiore al 12 percento;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"gelato" - prodotti lattiero-caseari dolci montati, congelati e congelati, prodotti compositi lattiero-caseari, prodotti contenenti latte;


"nazionale di prodotti lattiero-caseari" è un prodotto caseario che ha un nome che si è storicamente sviluppato sul territorio di uno stato membro dell'Unione Doganale e lo Spazio Economico Unico, determinata dalla peculiarità della sua tecnologia di produzione, le materie prime, la composizione della coltura starter utilizzati nella sua produzione e (o) il nome dell'oggetto geografico (il luogo di distribuzione del corrispondente prodotto caseario);


"componenti non caseari" - prodotti alimentari che vengono aggiunti ai prodotti di lavorazione del latte, o additivi alimentari, o vitamine, o microelementi e macroelementi, o proteine, o grassi o carboidrati di origine non casearia;


"latte normalizzato" - materie prime per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, in cui le frazioni di massa di grassi del latte e proteine del latte e (o) solidi del latte scremato o i loro rapporti sono conformi agli indicatori del documento standard o tecnico del produttore, in base al quale viene prodotto il prodotto per la lavorazione del latte;


"latte scremato" - materie prime per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte con una frazione di massa di grasso del latte inferiore allo 0,5%, ottenuta come risultato della separazione del grasso del latte dal latte;


"latte arricchito" - latte crudo o potabile, in cui proteine del latte, vitamine, microelementi e macroelementi, fibre alimentari, acidi grassi polinsaturi, fosfolipidi, prebiotici vengono aggiunti separatamente o in un complesso per aumentare il valore nutrizionale del prodotto rispetto al contenuto naturale (iniziale) ;


"latte pastorizzato, sterilizzato, ultra-pastorizzato, ultra-ad alta temperatura" - latte sottoposto a trattamento termico al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico per gli indicatori di sicurezza microbiologica;


il "latticello" è un sottoprodotto della lavorazione del latte ottenuto durante la produzione di burro dal latte vaccino;


"latte da bere" - latte intero, scremato, normalizzato, arricchito - un prodotto lattiero-caseario con una frazione di massa di grasso del latte inferiore al 10%, sottoposto a trattamento termico, almeno pastorizzazione, senza aggiunta di latticini secchi e acqua, confezionato in contenitori di consumo;


"bere crema" - crema sottoposto a trattamento termico, almeno pastorizzazione, e confezionato in contenitori di consumo;


"formaggio fuso" - un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composito lattiero-caseario a base di formaggio e (o) ricotta con prodotti lattiero-caseari e (o) sottoprodotti della lavorazione del latte, sali emulsionanti o agenti che formano la struttura mediante macinazione, miscelazione, fusione ed emulsionante una miscela per la fusione con o senza l'aggiunta di componenti non caseari introdotti non allo scopo di sostituire;


prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto secondo la tecnologia del formaggio fuso-un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto secondo la tecnologia della produzione di formaggio fuso;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"plombir" - gelato (prodotto lattiero-caseario o prodotto composito di latte), in cui la frazione di massa di grasso del latte è almeno del 12 percento;


"sottoprodotto della trasformazione del latte" - un prodotto correlato ottenuto durante la produzione di prodotti di trasformazione del latte;


"podsyrnaya oil paste" - una pasta di olio a base di crema ottenuta separando il siero di latte podsyrnaya;


"prodotto per la lavorazione del latte senza lattosio" - un prodotto per la lavorazione del latte in cui il contenuto di lattosio non è superiore a 0,1 g per 1 litro di un prodotto pronto all'uso in cui il lattosio viene idrolizzato o rimosso;


"prodotto per la lavorazione del latte montato" - un prodotto della lavorazione del latte prodotto dalla montatura;


"prodotto di trasformazione del latte ricostituito": un prodotto di trasformazione del latte (diverso dal latte alimentare) ottenuto da un prodotto di trasformazione del latte concentrato (condensato) o secco e dell'acqua con o senza aggiunta di altri prodotti lattiero-caseari;


"prodotto di trasformazione del latte concentrato con zucchero" - un prodotto di trasformazione del latte concentrato prodotto con l'aggiunta di saccarosio e (o) altri tipi di zuccheri;


"prodotto di lavorazione del latte concentrato, condensato, evaporato o congelato" - un prodotto di lavorazione del latte prodotto mediante rimozione parziale dell'acqua da esso fino a quando la frazione di massa di sostanze secche raggiunge almeno il 20 percento;


"prodotto per la lavorazione del latte a basso contenuto di lattosio" - un prodotto della lavorazione del latte in cui il lattosio viene parzialmente idrolizzato o rimosso;


"prodotto di trasformazione del latte normalizzato" - un prodotto di trasformazione del latte in cui gli indicatori delle frazioni di massa di grassi del latte e proteine del latte e (o) solidi del latte scremato o dei loro rapporti sono allineati con gli indicatori stabiliti dai documenti per il prodotto corrispondente;


"prodotto di trasformazione del latte scremato" - un prodotto di trasformazione del latte a base di latte scremato e (o) latticello e (o) siero di latte e (o) prodotti prodotti sulla loro base;


"prodotto di lavorazione del latte arricchito" - un prodotto di lavorazione del latte con l'aggiunta di sostanze come proteine del latte, vitamine, microelementi e macroelementi, fibre alimentari, acidi grassi polinsaturi, fosfolipidi, microrganismi probiotici, prebiotici separatamente o in un complesso;


"prodotto per la lavorazione del latte ricombinato" - un prodotto per la lavorazione del latte ottenuto da prodotti per la lavorazione del latte e (o) dai loro singoli componenti e acqua;


"prodotto per la lavorazione del latte liofilizzato" - un prodotto per la lavorazione del latte prodotto rimuovendo l'acqua da un prodotto per la lavorazione del latte congelato fino a quando la frazione di massa delle sostanze secche non è almeno del 95%;


"prodotto per la lavorazione del latte secco" - un prodotto della lavorazione del latte prodotto mediante rimozione parziale dell'acqua da esso fino a quando la frazione di massa delle sostanze secche raggiunge almeno il 90 percento;


"prodotto di lavorazione del latte trattato termizzato, pastorizzato, sterilizzato, ultra-pastorizzato o ultra-ad alta temperatura" - un prodotto di lavorazione del latte sottoposto a trattamento termico e conforme ai requisiti di questo regolamento tecnico stabilito per il livello consentito di microrganismi in tale prodotto;


"prodotti a base di idrolizzati proteici parziali" - prodotti lattiero-caseari per alimenti per l'infanzia a base di proteine del latte di animali da allevamento sottoposti a idrolisi parziale;


"prodotti per la lavorazione del latte a base di idrolizzati proteici totali o parziali" - prodotti lattiero-caseari a base di proteine del latte vaccino sottoposte a idrolisi totale o parziale;


"prodotti a base di latte per l'infanzia" - prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia (ad eccezione di miscele di latte secco e liquido, bevande a base di latte e porridge di latte) prodotti dal latte di animali da allevamento con o senza l'aggiunta di prodotti per la lavorazione del latte e (o) componenti del latte, nonché con o senza l'aggiunta di componenti non caseari in;


"latte cagliato" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto utilizzando microrganismi fermentanti (lattococchi e (o)streptococchi di acido lattico termofilo);


"ryazhenka" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto dalla fermentazione del latte fuso con o senza l'aggiunta di prodotti lattiero-caseari utilizzando microrganismi fermentanti (streptococchi di acido lattico termofilo) con o senza l'aggiunta di bastoncini di acido lattico bulgaro;


"latte scremato condensato con zucchero" è un prodotto a base di latte concentrato o condensato con zucchero, in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 26%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte non è superiore all ' 1%;


"latte intero condensato con zucchero" è un prodotto a base di latte concentrato o condensato con zucchero, in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 28,5%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è almeno dell ' 8,5%;


"latte condensato parzialmente scremato con zucchero" è un prodotto a base di latte concentrato o condensato con zucchero, in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 26%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è superiore all '1, ma inferiore all' 8,5%;


"crema condensata con zucchero" è un prodotto a base di latte concentrato o condensato con zucchero, in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 37%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è almeno del 19%;


"prodotto fermentato": un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composto di latte, trattato termicamente dopo la fermentazione, o un prodotto contenente latte e un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto secondo la tecnologia di produzione di un prodotto a base di latte fermentato e avente proprietà organolettiche e fisico-chimiche simili ad esso, con o senza trattamento termico successivo. Per un prodotto contenente latte e un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte che non è stato sottoposto a trattamento termico dopo la fermentazione - con la conservazione della composizione e della quantità della microflora della coltura iniziale, che determina il tipo del corrispondente prodotto a base di latte fermentato;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"sweet-cream butter paste" è una pasta di olio a base di crema pastorizzata;


"sweet cream butter" - burro a base di crema pastorizzata;


"crema secca" è un prodotto lattiero-caseario secco in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 95%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è almeno del 42%;


"crema" è un prodotto lattiero-caseario (materia prima) che è fatto da latte e (o) latticini, è un'emulsione di grasso del latte e plasma del latte e in cui la frazione di massa di grasso del latte è almeno del 10 percento;


"burro" è burro prodotto con latte vaccino, in cui la frazione di massa di grasso è almeno del 50%;


"gelato alla crema" - gelato (prodotto lattiero-caseario o prodotto composito di latte), in cui la frazione di massa del grasso del latte va dall '8% all' 11,5%;


"burro podsyrnoe burro" - burro prodotto da crema ottenuta separando il siero di latte podsyrnaya;


la "miscela fusa vegetale cremosa" è un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, in cui la frazione di massa del grasso totale è almeno del 99% e che viene prodotta da una crema vegetale spalmata sciogliendo la fase grassa o utilizzando altri metodi tecnologici;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"creamy vegetable spread" è un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte su base di grassi emulsionati, in cui la frazione di massa del grasso totale va dal 39 al 95% e la frazione di massa del grasso del latte nella fase grassa va dal 50 al 95%;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"prodotto crema" è un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composito di latte con una frazione di massa di grasso superiore al 10%, prodotto principalmente da crema;


"miscela di gelato liquido" - un prodotto lattiero-caseario liquido, un prodotto composito di latte o un prodotto contenente latte contenente tutti i componenti necessari per la produzione di gelato;


"miscela di gelato secco" - un prodotto a base di latte secco, un prodotto composito a base di latte secco o un prodotto contenente latte secco prodotto essiccando una miscela di gelato liquido o mescolando i componenti secchi necessari e destinato alla produzione di gelato dopo il recupero con acqua, latte, panna e (o) succo;


"miscela di gelato liquido con sostituto del grasso del latte" - un prodotto liquido contenente latte con un sostituto del grasso del latte contenente tutti i componenti necessari per la produzione di gelato con un sostituto del grasso del latte;


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


"miscela di gelato secco con sostituto del grasso del latte" - un prodotto contenente latte secco con un sostituto del grasso del latte prodotto essiccando una miscela di gelato liquido con un sostituto del grasso del latte o mescolando i componenti secchi necessari e destinato alla produzione di gelato con un sostituto del grasso del latte dopo il recupero con acqua, latte, panna e (o) succo;


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


"panna acida" è un prodotto a base di latte fermentato prodotto fermentando la crema con o senza l'aggiunta di prodotti lattiero-caseari utilizzando microrganismi fermentanti (lattococchi o una miscela di lattococchi e streptococchi di acido lattico termofilo), in cui la frazione di massa del grasso del latte è almeno del 10%;


"componenti del latte" - sostanze secche (grassi del latte, proteine del latte, zucchero del latte (lattosio), enzimi, vitamine, minerali), acqua;


"a secco a base di latte fermentato miscele per la nutrizione dei bambini" prodotti lattiero - caseari per la nutrizione dei bambini prodotta in conformità con la tecnologia di produzione di prodotti a base di latte fermentato, che porta ad una diminuzione nell'attivo di acidità indice (pH) e la coagulazione delle proteine del latte utilizzando microrganismi starter (senza l'uso di acidi organici), seguito dall'aggiunta o senza l'aggiunta di live starter microrganismi per la miscela a secco nell'importo specificato nell'allegato N 2 del presente regolamento tecnico;


"bevande a base di latte secco per la nutrizione dei bambini piccoli" - prodotti lattiero-caseari per la nutrizione dei bambini piccoli, a base di latte vaccino e (o) prodotti lattiero-caseari con o senza l'aggiunta di componenti non caseari con una frazione di massa di solidi del latte nei solidi del prodotto finito di almeno il 15% e che soddisfano i bisogni fisiologici;


"latte scremato in polvere" è un prodotto lattiero-caseario secco in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 95%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte non è superiore all ' 1,5%;


"latte intero in polvere" è un prodotto a base di latte secco in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 95%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è almeno del 26 e non più del 42%;


"residuo di latte secco" - componenti del latte, ad eccezione dell'acqua;


"residuo di latte scremato secco" - componenti del latte, ad eccezione del grasso del latte e dell'acqua;


"siero di latte secco" è un prodotto a base di latte secco prodotto mediante rimozione parziale dell'acqua dal siero ottenuto nella produzione di formaggio con il metodo della coagulazione proteica sotto l'influenza di preparati enzimatici di conversione del latte, nonché nella produzione di formaggio, caseina e ricotta con il metodo della coagulazione proteica come risultato della formazione di acido lattico o metodo termoacido, fino a quando la frazione di massa di sostanze secche è;


"whey protein" è la proteina del latte che rimane nel siero dopo la precipitazione della caseina;


"il formaggio, formaggini, latte contenenti prodotto con latte sostituto di grassi prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, latte contenenti prodotto con latte sostituto di grassi prodotte utilizzando affumicato, formaggi tecnologia" - formaggio, formaggini, latte contenenti prodotto con latte sostituto di grassi prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, latte contenenti prodotto con latte sostituto di grassi prodotte utilizzando formaggi tecnologia, sottoposto a fumare e avere specifiche caratteristiche organolettiche caratteristiche di affumicati prodotti alimentari di proprietà. Non è consentito utilizzare aromi affumicati;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto con la tecnologia del formaggio, morbido, semiduro, duro, superduro" - formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto con la tecnologia del formaggio, che hanno le corrispondenti proprietà organolettiche e fisico-chimiche specifiche disciplinate dagli allegati del presente regolamento tecnico;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto con tecnologia casearia, salamoia" - formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto con tecnologia casearia, stagionato e (o) conservato in una soluzione di sali;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, con la muffa" - formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, prodotto utilizzando muffe situate all'interno e (o) sulla superficie del formaggio finito;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, slug" - formaggio, prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, prodotto utilizzando microrganismi slug che si sviluppano sulla superficie del formaggio finito;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"formaggio" significa un prodotto caseario o di un latte prodotto composito a base di latte, prodotti lattiero-caseari e (o) i sottoprodotti della lavorazione del latte, con o senza l'utilizzo di particolari fermenti, le tecnologie che consentono la coagulazione delle proteine del latte con il latte di conversione di enzimi, o da un acido o thermoacid metodo, seguita dalla separazione del formaggio di massa dal siero di latte, la sua stampaggio, stampaggio, con o senza la salatura, l' maturazione o senza maturazione con o senza l'aggiunta di latte non componenti introdotto non per lo scopo di sostituire i componenti del latte;


"prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto secondo la tecnologia del formaggio - prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto secondo la tecnologia di produzione del formaggio;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"latte crudo" - latte che non è stato sottoposto a trattamento termico a una temperatura superiore a 40°Con o lavorazione, a seguito della quale le sue parti componenti vengono modificate;


"latte scremato crudo" - latte scremato che non è stato sottoposto a trattamento termico a una temperatura superiore a 45°C, ottenuto come risultato della separazione del grasso del latte dal latte;


"formaggio" è un prodotto di cagliata che viene modellato, coperto con una glassa di prodotti alimentari o non coperto con questa glassa, di peso non superiore a 150 g;


"crema cruda" - crema che non è stata sottoposta a trattamento termico a una temperatura superiore a 45°C;


"cottage cheese" è un latte fermentato prodotto utilizzando fermentato microrganismi (lattococchi o una miscela di lattococchi e termofili acido lattico streptococchi) e i metodi di acido o acido - caglio coagulazione delle proteine del latte con successiva rimozione del siero di latte da sé, premendo, e (o) premendo il tasto e (o) la separazione (centrifugazione), e (o) di ultrafiltrazione con o senza l'aggiunta di componenti del latte (prima o dopo la fermentazione), al fine di normalizzare i prodotti lattiero-caseari;


"massa cagliata" - un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composito di latte a base di ricotta con o senza l'aggiunta di burro, panna, latte condensato con zucchero, zuccheri e (o) sale, con o senza l'aggiunta di componenti non caseari introdotti non allo scopo di sostituire i componenti del latte;


"prodotto a base di fiocchi di latte": un prodotto lattiero-caseario, un prodotto composto di latte o un prodotto contenente latte a base di fiocchi di latte con o senza aggiunta di prodotti lattiero-caseari, con o senza aggiunta di componenti non lattiero-caseari, senza aggiunta di grassi non caseari e (o) proteine non lattiero-caseari utilizzate per sostituire le proteine del latte e il grasso del;


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


"cagliata" - un prodotto lattiero-caseario o un prodotto composito da latte a base di massa di cagliata, che è modellato, coperto con una glassa di prodotti alimentari o non coperto con questa glassa, di peso non superiore a 150 g;


"ghee" è un olio di latte vaccino, in cui la frazione di massa di grasso è almeno del 99%, che viene prodotto dal burro sciogliendo la fase grassa e ha proprietà organolettiche specifiche;


"latte fuso" - latte crudo o potabile sottoposto a trattamento termico ad una temperatura da 85 ° C a 99°C con un'esposizione di almeno 3 ore fino al raggiungimento di specifiche proprietà organolettiche;


"preparati enzimatici per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte" - sostanze proteiche necessarie per l'attuazione di processi biochimici che si verificano nella produzione di prodotti per la lavorazione del latte;


"componenti funzionalmente necessari nella produzione di prodotti per la lavorazione del latte" - fermenti per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, funghi kefir, microrganismi probiotici (probiotici), prebiotici, preparati enzimatici che vengono introdotti nella produzione di prodotti per la lavorazione del latte e senza i quali è impossibile produrre il corrispondente prodotto per la lavorazione del latte;


"latte intero" è una materia prima per la produzione di prodotti di trasformazione del latte in cui i componenti non sono stati esposti attraverso la loro regolamentazione;


"latte parzialmente scremato in polvere" è un prodotto lattiero-caseario secco in cui la frazione di massa dei solidi del latte è almeno del 95%, la frazione di massa delle proteine del latte nei solidi del latte scremato è almeno del 34% e la frazione di massa del grasso del latte è superiore all ' 1,5%, ma inferiore al 26%.

III. Identificazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

6. L'identificazione del latte e dei prodotti lattiero caseari viene effettuata secondo le seguenti regole:


a) ai fini della qualifica di latte e di prodotti lattiero-caseari come oggetti di regolamentazione tecnica, nel rispetto del quale il presente regola tecnica si applica, l'identificazione di latte e di prodotti lattiero-caseari è effettuato dal richiedente, lo stato di controllo (vigilanza) organismi di controllo doganale organismi di valutazione della conformità (conferma) organismi, nonché le altre persone interessate, senza la realizzazione di studi (test) sul nome da stabilire la conformità dei nomi di latte e di prodotti lattiero-caseari, specificato in etichetta o la documentazione di spedizione, con i nomi di latte e prodotti lattiero-caseari stabiliti nella sezione II del presente regolamento tecnico, nonché in altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari;


b) se il latte e i prodotti lattiero-caseari non possono essere identificati per nome, il latte e i prodotti lattiero-caseari vengono identificati visivamente confrontando l'aspetto del latte e dei prodotti lattiero-caseari con le caratteristiche stabilite nella definizione di tali prodotti nel presente regolamento tecnico, nonché in altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari;


c) al fine di stabilire la conformità del latte e dei prodotti lattiero-caseari con il loro nome, l'identificazione di latte e di prodotti lattiero-caseari è effettuata confrontando l'aspetto e caratteristiche organolettiche degli indicatori con le indicazioni stabilite nell'allegato N 3 del presente regolamento tecnico o di alcune norme, come risultato di cui la conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico è volontariamente assicurato, istituiti elenchi di standard utilizzati per la valutazione (conferma) la conformità con il presente regolamento tecnico, o con i segni, definito dalla documentazione tecnica in base alla quale vengono prodotti latte e latticini;


d) se il latte e i latticini non può essere identificato da un nome, un metodo visivo o organolettiche metodo di identificazione è effettuata da un metodo di analisi verificando la conformità delle proprietà fisico-chimiche e microbiologiche degli indicatori di latte e di prodotti lattiero-caseari con le indicazioni stabilite nel presente regolamento tecnico, alcune tecniche di documentazione in conformità con cui il latte e i latticini sono prodotte, così come in altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano a latte e prodotti lattiero-caseari.

IV. Norme per la circolazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale e dello Spazio economico unico

7. Latte e prodotti lattiero-caseari sono messi in circolazione sul mercato degli stati membri dell'Unione Doganale e lo Spazio Economico Unico (di seguito, gli stati membri) se soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano a loro.


8. Latte e prodotti lattiero-caseari che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano loro, hanno superato la valutazione di conformità (conferma) procedura, devono essere contrassegnati con un unico prodotto la circolazione marchio sul mercato degli stati membri dell'Unione Doganale.


9. Gli Stati membri assicurano la circolazione sul mercato degli stati membri di latte e di prodotti lattiero-caseari che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano loro, sul territorio dello stato membro senza presentare ulteriori requisiti in relazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento tecnico e, senza effettuare ulteriori di valutazione della conformità (conferma) le procedure.


10. Quando si vendono latte e prodotti lattiero-caseari non industriali da parte di individui sui mercati, compresi i mercati agricoli, è obbligatorio informare i consumatori in qualsiasi modo conveniente sulla loro sicurezza in termini veterinari e sanitari, sui loro nomi, luogo di produzione (indirizzo), data di produzione.


Quando la vendita di latte crudo sui mercati agricoli, da contenitori di veicoli specializzati o altri contenitori realizzati con materiali destinati al contatto con prodotti alimentari dei consumatori contenitori, i venditori (persone giuridiche, persone fisiche iscritte come singoli imprenditori, e gli individui) sono tenuti a presentare ai consumatori i documenti pertinenti in materia di svolgimento di una veterinaria e sanitaria di esame in conformità con la legislazione dello stato membro, e anche per informare i consumatori circa la necessità per l'obbligo di bollitura del latte crudo.


11. Quando si consegnano latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda ai punti di ricezione del latte o alle imprese di trasformazione del latte, i venditori (persone giuridiche, persone fisiche registrate come imprenditori individuali e individui) sono tenuti a presentare documenti di accompagnamento veterinari rilasciati dall'organismo autorizzato dello stato membro che confermino la sicurezza del latte crudo, del latte scremato crudo, della crema cruda.


12. Il trasporto di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda nel territorio doganale dell'Unione doganale è accompagnato da un documento veterinario di accompagnamento rilasciato dall'organismo autorizzato dello Stato membro contenente informazioni sullo svolgimento di un esame veterinario e sanitario che confermi la loro sicurezza.


Il periodo di validità del documento di accompagnamento veterinario è stabilito in base ai risultati delle misure veterinarie e preventive per gli animali da allevamento produttivi nel luogo di produzione di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda, ma non più di 1 mese dalla data di rilascio di tale documento.


13. Prodotti lattiero-caseari trasportati tra gli stati membri, controllato dal veterinario, di controllo (ispezione), importati da paesi terzi o realizzati nel territorio doganale dell'Unione Doganale, sono accompagnati da un certificato veterinario rilasciato dalle autorità degli stati membri, senza effettuare una veterinaria e sanitaria esame, che conferma epidemiologica di benessere.


Ogni partita di latte e prodotti lattiero-caseari sottoposti a controllo veterinario (sorveglianza) è importata nel territorio doganale dell'Unione doganale in presenza di un certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente del paese di partenza.

V. Requisiti di sicurezza per il latte crudo, il latte scremato crudo, la crema cruda

14. Per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, non è consentito utilizzare latte crudo ottenuto durante i primi 7 giorni dopo il giorno del parto degli animali, entro 5 giorni prima del giorno del loro lancio (prima del parto), da animali malati e animali in quarantena.


15. La frazione di massa delle sostanze scremate secche nel latte crudo di mucca dovrebbe essere almeno dell ' 8,2%.


16. I livelli di sostanze potenzialmente pericolose nel latte crudo, nel latte scremato crudo e nella crema cruda non devono superare i livelli ammissibili stabiliti negli allegati N 1-4 delle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011) e nell'allegato N 4 della presente regolamentazione tecnica.


17. I livelli di microrganismi e cellule somatiche nel latte crudo, nel latte scremato crudo e nella crema cruda non devono superare i livelli ammissibili stabiliti nell'allegato N 5 della presente regolamentazione tecnica.


18. Gli indicatori di identificazione del latte vaccino crudo, del latte crudo di altri tipi di animali da allevamento e della crema cruda di latte vaccino sono stabiliti negli allegati N 6 e 7 del presente regolamento tecnico.

VI. Requisiti di sicurezza per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la vendita e lo smaltimento di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda

19. I processi utilizzati nella produzione di latte crudo, di latte crudo, scremato, crudo, crema, comprese le condizioni per il mantenimento, alimentazione, mungitura, animali della fattoria, le condizioni per la raccolta, il raffreddamento e stoccaggio latte crudo, di latte crudo, scremato, crudo, crema, devono assicurare la loro conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano a loro.


20. Il latte crudo dopo la mungitura degli animali da allevamento deve essere pulito e raffreddato ad una temperatura di 4°C ± 2°C per non più di 2 ore.


21. Prima dell'inizio della lavorazione industriale, è consentito conservare latte crudo, latte scremato crudo (compreso il periodo di conservazione del latte crudo utilizzato per la separazione) a una temperatura di 4°C ± 2°C, crema cruda - a una temperatura non superiore a 8°C per non più di 36 ore (compreso il tempo di trasporto).


Prima dell'inizio della lavorazione industriale, è consentito conservare latte crudo, latte scremato crudo (compreso il periodo di conservazione del latte crudo utilizzato per la separazione), crema cruda destinata alla produzione di alimenti per l'infanzia per bambini piccoli a una temperatura di 4°C ± 2°C per non più di 24 ore (compreso il tempo di trasporto).


22. Il trattamento termico preliminare di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda, compresa la pastorizzazione, è consentito dal produttore nei seguenti casi::


a) l'acidità del latte crudo, il latte scremato crudo da 19 ° T a 21 ° T, l'acidità della crema cruda da 17°T a 19 ° T;


b) stoccaggio di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda per più di 6 ore senza raffreddamento;


c) trasporto di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda, la cui durata supera il periodo di conservazione consentito, ma non di oltre il 25%;


d) l'esistenza di una regolamentazione adeguata degli organismi autorizzati degli Stati membri nel settore del controllo veterinario (sorveglianza).


23. Quando si applica il trattamento termico preliminare di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda, compresa la pastorizzazione, le modalità di trattamento termico (temperatura, periodo di esecuzione) sono indicate nella documentazione di spedizione per latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda.


24. I produttori agricoli nella produzione di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda devono utilizzare attrezzature e materiali che soddisfano i requisiti per la sicurezza dei materiali a contatto con prodotti alimentari.


25. Durante il trasporto di latte crudo refrigerato, latte scremato crudo, crema cruda al luogo di lavorazione, al momento dell'inizio della lavorazione, la loro temperatura non deve superare i 10°C.


L'accettazione di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda che non soddisfano i requisiti per la loro temperatura stabiliti dal presente paragrafo è consentita a condizione che siano immediatamente trasformati dal produttore dei prodotti di trasformazione del latte.


26. Il trasporto di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda viene effettuato in contenitori sigillati con coperchi ben chiusi realizzati con materiali che soddisfano i requisiti per la sicurezza dei materiali a contatto con prodotti alimentari. I veicoli devono garantire il mantenimento della temperatura fissata ai punti 20 e 21 della presente regolamentazione tecnica.


27. Lo stoccaggio di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda, nonché quelli sottoposti a trattamento termico preliminare, compresa la pastorizzazione, da parte del produttore di prodotti per la lavorazione del latte prima dell'inizio della lavorazione viene effettuato in contenitori etichettati separati ad una temperatura di 4 ° C ± 2 ° C.


28. I processi di vendita di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda, nonché quelli sottoposti a trattamento termico preliminare, compresa la pastorizzazione, devono soddisfare i requisiti stabiliti nel paragrafo 10 del presente regolamento tecnico e i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


29. I processi di utilizzo di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda, nonché quelli sottoposti a trattamento termico preliminare, compresa la pastorizzazione, devono essere conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).

VII. Requisiti di sicurezza per i prodotti lattiero-caseari

30. I prodotti lattiero-caseari che sono in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale durante la durata di conservazione stabilita, se utilizzati per lo scopo previsto, devono essere sicuri.


I prodotti lattiero-caseari devono soddisfare i requisiti del presente regolamento tecnico e di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


31. La produzione di prodotti lattiero-caseari deve essere effettuata con latte crudo e (o) latte scremato crudo e (o) crema cruda che soddisfino i requisiti di sicurezza stabiliti dal presente regolamento tecnico e sottoposti a trattamento termico che garantisca la produzione di prodotti lattiero-caseari che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico.


Altre materie prime alimentari utilizzate per la produzione di prodotti lattiero-caseari devono soddisfare i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


32. I livelli di elementi tossici, sostanze potenzialmente pericolose, micotossine, antibiotici, pesticidi, radionuclidi, microrganismi nei prodotti lattiero-caseari destinati al rilascio in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, e i valori di deterioramento ossidativo indicatori non devono superare i livelli stabiliti negli Allegati N 1-4 di regolamenti tecnici dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011) e nell'Allegato N 4 del presente regolamento tecnico.


33. I livelli di microrganismi nei prodotti lattiero-caseari non devono superare i livelli ammissibili stabiliti nell'allegato N 8 della presente regolamentazione tecnica.


34. La produzione di prodotti alimentari dietetici e prodotti a base di latte fermentato (ad eccezione dei prodotti compositi lattiero-caseari) deve essere effettuata senza l'uso di additivi alimentari e aromi, ad eccezione dei componenti funzionalmente necessari.


La produzione di ricotta e ricotta deve essere effettuata senza trattamento termico del prodotto finito e l'aggiunta di stabilizzanti e conservanti di consistenza.


35. Gli indicatori organolettici per l'identificazione dei prodotti di trasformazione del latte figurano nell'allegato N 3 della presente regolamentazione tecnica.


36. Gli indicatori fisico-chimici e microbiologici di identificazione dei prodotti lattiero-caseari sono stabiliti nell'appendice N 1 del presente regolamento tecnico.

VIII. Requisiti di sicurezza per i componenti funzionali necessari per la produzione di prodotti di trasformazione del latte

37. I microrganismi, compresi quelli probiotici, utilizzati nelle monocolture o come parte di colture starter per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, devono essere identificati, non patogeni, non tossici e devono avere le proprietà necessarie per la produzione di questi prodotti che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico.


38. I preparati enzimatici per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte devono avere l'attività e la specificità necessarie per uno specifico processo tecnologico e soddisfare i requisiti stabiliti dalle normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ai preparati enzimatici per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte.


39. I livelli di sicurezza microbiologica delle colture starter per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, dei preparati enzimatici per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, dei mezzi nutritivi per la coltivazione di microrganismi starter e probiotici non devono superare i livelli ammissibili stabiliti nell'allegato N 8 della presente regolamentazione tecnica.


40. Altri indicatori di sicurezza di colture starter per la produzione di latte e di prodotti della lavorazione microrganismi probiotici, prebiotici, le preparazioni enzimatiche per la produzione del latte, di trasformazione di prodotti nutrienti e media per la preparazione di colture starter per la produzione del latte, di trasformazione di prodotti devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di cui all'Allegato N. 3 dell'regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza Alimentare" (TR CU 021/2011).


41. Il produttore di colture starter per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte, preparati enzimatici per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte e altri componenti funzionalmente necessari nella produzione di prodotti per la lavorazione del latte garantisce la loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico.


Il produttore di prodotti lattiero-caseari deve garantire la sicurezza dell'avviamento di produzione e dei suoi processi di produzione, nonché la sua conformità ai requisiti del documento (documento standard o tecnico del produttore, in base al quale viene prodotto il prodotto di lavorazione del latte).


Le colture starter per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte devono essere utilizzate immediatamente dopo l'apertura di un pacchetto non danneggiato. Non è consentito lo stoccaggio di confezioni aperte e l'uso di confezioni danneggiate di colture starter per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte.


42. Nella produzione di prodotti alimentari per alimenti per l'infanzia su base lattiero-casearia, non è consentito l'uso di preparati enzimatici di conversione del latte per la produzione di prodotti di trasformazione del latte e colture starter per la produzione di prodotti di trasformazione del latte ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati.

IX. Requisiti per garantire la sicurezza del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel processo di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento

43. I processi tecnologici utilizzati nella produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono garantire la produzione di prodotti che soddisfano i requisiti di questo regolamento tecnico, nonché i requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.


44. I materiali che entrano in contatto con latte e prodotti lattiero-caseari durante il processo di produzione devono soddisfare i requisiti per la sicurezza dei materiali che entrano in contatto con i prodotti alimentari.


In tutte le fasi del processo di produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, la loro tracciabilità dovrebbe essere garantita.


45. Gli impianti di produzione in cui vengono effettuati i processi di produzione di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda e (o) la loro trasformazione (trasformazione) nella produzione di prodotti lattiero-caseari sono soggetti a registrazione statale in conformità con le disposizioni dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


46. L'organizzazione delle strutture di produzione in cui la produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari è svolta, attrezzature tecnologiche e di inventario utilizzato nella produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari, di stoccaggio e di smaltimento condizioni per la produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari, così come l'acqua utilizzata nella produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari, devono essere conformi ai requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


47. La produzione di prodotti alimentari negli alimenti per bambini a base di latte per i bambini, adattato o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, latte, cereali pronti per l'uso, e servizi di latte porridge (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini è svolta specializzati in impianti di produzione, o in officine specializzate, o specializzati linee tecnologiche.


I produttori, i venditori e le persone che svolgono le funzioni di produttori stranieri di latte e prodotti lattiero-caseari sono obbligati a svolgere i processi di stoccaggio, trasporto e vendita in modo tale che latte e prodotti lattiero-caseari siano conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.


I processi di stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento di latte e prodotti lattiero-caseari devono essere conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).

X. Requisiti di sicurezza per i prodotti per l'infanzia a base di latte, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (anche secche), miscele di latte fermentato secco, bevande a base di latte (anche secche) per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronto da mangiare e porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa con acqua potabile) per

48. A base di latte e pappe, prodotti, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, pronti per il consumo di latte, cereali e latte in polvere e polente (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini deve soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di stabilito all'Articolo 8 del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011), e devono essere sicuri per la salute dei bambini.


49. Livelli di danno ossidativo e il contenuto di sostanze potenzialmente pericolose a base di latte e pappe, prodotti, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, pronti per il consumo di latte, cereali e latte in polvere e polente (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini, sono fissati nell'allegato N 9 del presente regolamento tecnico.


50. I livelli consentiti di microrganismi a base di latte e pappe, prodotti, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, pronti per il consumo di latte, cereali e latte in polvere e polente (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini, compresi i prodotti lattiero-caseari cucine, sono indicati nell'allegato N 2 del presente regolamento tecnico.


Il numero di microrganismi di componenti funzionalmente necessari nella produzione di prodotti per la lavorazione del latte aggiunti alla miscela secca nella produzione di miscele di latte fermentato secco per l'alimentazione dei bambini piccoli è riportato nell'allegato N 2 del presente regolamento tecnico.


Indicatori di sicurezza microbiologica nella base di latte e pappe, prodotti, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, pronti per il consumo di latte, cereali e latte in polvere e polente (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato N 2 del presente regolamento tecnico.


51. I livelli ammissibili di deterioramento ossidativo e il contenuto di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti lattiero-caseari, prodotti compositi lattiero-caseari per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare sono stabiliti nell'allegato n.10 di questo regolamento tecnico.


52. I livelli ammissibili del contenuto di microrganismi nei prodotti lattiero-caseari, i prodotti compositi lattiero-caseari per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare sono stabiliti nell'allegato N 11 del presente regolamento tecnico.


53. Gli indicatori fisico-chimici di identificazione dei prodotti alimentari per l'infanzia a base di latte, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (anche secche), miscele di latte fermentato secco, bevande a base di latte (anche secche) per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronti per l'uso e porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa con acqua


54. Gli indicatori fisico-chimici dell'identificazione dei prodotti alimentari per l'infanzia a base di latte per l'alimentazione dei bambini in età prescolare e scolare sono riportati nell'allegato N 13 del presente regolamento tecnico.


55. Indicatori del valore nutrizionale del latte a base di alimenti prodotti, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, latte, cereali pronti per l'uso, e servizi di latte porridge (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini deve soddisfare i livelli stabiliti negli allegati N 12 e 14 del presente regolamento tecnico, e lo stato funzionale del corpo del bambino, tenendo conto della sua età.


56. Nella produzione di adattamento o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscele (sostituti di latte femmina) e successive latte miscele, al fine di massimizzare il ravvicinamento della composizione della miscela corrispondente alla composizione del latte femmina, è consentito includere solo di L-aminoacidi, taurina, nucleotidi, microrganismi probiotici e prebiotici, olio di pesce e l'altro di concentrati a base di acidi grassi polinsaturi nella loro composizione.


57. Forme di vitamine e minerali utilizzati nella produzione di a base di latte e alimenti per bambini prodotti per la nutrizione dei bambini, adattato o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per la nutrizione dei bambini, latte, cereali pronti per l'uso, e servizi di latte porridge (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per la nutrizione dei bambini, Sono stabiliti nel regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


I livelli di micronutrienti nelle miscele di latte liquido, miscele di latte secco per l'alimentazione di bambini piccoli dovrebbero corrispondere ai livelli ammissibili stabiliti nell'allegato N 14 della presente regolamentazione tecnica.


58. Nella produzione di prodotti per l'alimentazione dei neonati in un caseificio di base, per la nutrizione dei bambini, adattato o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per la nutrizione dei bambini, latte, cereali pronti per l'uso, e servizi di latte porridge (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per la nutrizione dei bambini, l'uso degli additivi alimentari è consentito, il cui elenco è riportato nell'allegato N 15 del presente regolamento tecnico.


59. Non-caseari componenti utilizzati nella produzione di prodotti alimentari per l'alimentazione dei neonati in un caseificio di base, adattati o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per l'alimentazione dei bambini, pronti per il consumo di latte, cereali e latte in polvere e polente (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini deve soddisfare i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, che si applicano a loro.

XI. Requisiti per il confezionamento di prodotti lattiero-caseari

60. Prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita devono essere confezionati in un pacchetto che soddisfa i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla Sicurezza del Packaging" (TR CU 005/2011) e garantisce la sicurezza e la conservazione dei consumatori le proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico durante la loro durata di conservazione.


61. A base di latte e alimenti per bambini, prodotti per bambini, adattato o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per i bambini più piccoli, pronti per il consumo di latte, cereali e latte in polvere e polente (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione dei bambini piccoli devono essere messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale solo confezionati e imballati sigillati in piccoli pezzi confezione, non superiore a volume (o di massa):


a) 1 kg - prodotti secchi (miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate, miscele di latte fermentato secco, alimenti complementari a base di latte, prodotti di cottura istantanei, porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa con acqua potabile);


b) 0,2 l-liquido (miscele iniziali o successive adattate o parzialmente adattate);


c) 0,25 l (kg) - bere latte, bere panna, prodotti a base di latte fermentato;


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 13 febbraio 2021 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 luglio 2020 N 62. - Vedere la versione precedente)


d) 0,1 kg-alimenti per l'infanzia pastosi a base di latte.


62. I prodotti a base di latte per l'infanzia per bambini in età prescolare e scolare dovrebbero essere messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale solo confezionati e confezionati in imballaggi sigillati. Alimenti per l'infanzia a base di latte liquido per bambini in età prescolare e scolare dovrebbero essere prodotti in un pacchetto con un volume non superiore a 2 litri, prodotti per l'infanzia pastosi-con un volume non superiore a 0,2 kg (per il consumo diretto di porzioni).


63. Quando si vendono prodotti di lavorazione del latte deperibili non imballati e non imballati, non è consentito utilizzare l'imballaggio del consumatore (acquirente), ad eccezione dei casi specificati nel paragrafo 10 del presente regolamento tecnico.


64. I prodotti lattiero-caseari porzionati (affettati) sono imballati dal produttore o dal venditore in condizioni che garantiscano che la sicurezza di tali prodotti soddisfi i requisiti del presente regolamento tecnico.


65. Ogni confezione di prodotti lattiero-caseari deve avere un'etichetta contenente informazioni per i consumatori conformemente alla sezione XII del presente regolamento tecnico.

XII. Requisiti per l'etichettatura di latte e prodotti lattiero-caseari

66. Latte e prodotti lattiero-caseari devono essere accompagnati da informazioni per i consumatori che soddisfino i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011) e requisiti aggiuntivi di questo regolamento tecnico.


67. Ogni unità di imballaggio di gruppo, multi-giro o trasporto di latte o prodotti lattiero-caseari è contrassegnata con le seguenti informazioni per i consumatori:


a) marchio (marchio) (se disponibile);


b) peso netto (peso lordo - a discrezione del produttore);


c) il numero di lotto del latte o dei prodotti lattiero-caseari;


d) etichette di avvertimento o segni di manipolazione ( ad esempio:" proteggere dalla luce solare", "restrizione della temperatura", "proteggere dall'umidità", "carico deperibile") - vengono applicati selettivamente in base alle modalità di stoccaggio e trasporto di latte o prodotti lattiero-caseari;


e) composizione del prodotto-per latte o prodotti lattiero-caseari confezionati direttamente in contenitori di trasporto;


f) la designazione del documento standard o tecnico del produttore, in base al quale viene prodotto il prodotto di trasformazione del latte - per latte o prodotti lattiero-caseari confezionati direttamente in contenitori di trasporto (per latte o prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi, è consentito non specificare).


68. Quando si confezionano imballaggi di gruppo o di trasporto di latte o prodotti lattiero-caseari con materiali polimerici protettivi trasparenti, è consentito non applicare etichette su di essi. In questo caso, le informazioni per i consumatori sono l'etichettatura degli imballaggi dei consumatori.


69. Le denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari devono essere conformi ai concetti stabiliti nella sezione II del presente regolamento tecnico. I nomi di latte e latticini possono essere integrati con marchi di assortimento o con il marchio del produttore. L'ordine delle parole nei nomi del latte e dei prodotti per la lavorazione del latte formati sulla base dei concetti stabiliti nella sezione II di questo regolamento tecnico non è regolato nel testo dell'etichettatura, ad esempio: "latte intero", "latte intero", "burro", "burro".


Quando si forma il nome del latte ricostituito, è necessario indicare direttamente nel nome delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto, in un carattere della stessa dimensione, ad esempio: "latte ricostituito da latte in polvere", "latte ricostituito da latte concentrato","latte ricostituito da latte in polvere e condensato".


È consentito non indicare nel nome del burro i segni di classificazione che caratterizzano le caratteristiche della sua tecnologia (crema dolce, non salata) se nella sua produzione non vengono utilizzati microrganismi fermentanti e sale da cucina.


70. L'indicazione del tipo di animali da allevamento (ad eccezione delle mucche da cui si ottiene il latte) deve essere indicata sulle etichette degli imballaggi prima o dopo il concetto di "latte".


71. I concetti relativi al metodo di trattamento termico del latte o dei prodotti per la lavorazione del latte sono indicati sulle etichette delle confezioni dopo il concetto di "latte" o i nomi dei prodotti per la lavorazione del latte, ad esempio: "latte pastorizzato", "crema sterilizzata".


72. Dopo i nomi di latte e di prodotti della lavorazione con l'indicazione del metodo di trattamento termico, altri concetti relativi a tali prodotti possono essere immessi che caratterizzano il metodo di produzione, le caratteristiche della composizione delle materie prime, l'uso di fermentazione di microrganismi, per esempio: "thermized aromatizzato cagliata prodotto (con aroma)", "latte fermentato "bere", "ricombinato crema". Il concetto di " normalizzato (normalizzato)" nel nome del latte e dei prodotti per la lavorazione del latte non può essere indicato sulle etichette dei pacchetti.


73. I nomi dei prodotti compositi lattiero-caseari dovrebbero consistere nei concetti stabiliti per i prodotti lattiero-caseari ed essere integrati con informazioni sulla presenza di componenti non caseari aggiunti a loro, ad esempio:" ricotta con pezzi di frutta"," kefir di frutta","formaggio fuso con prosciutto".


74. Quando si formano i nomi dei prodotti a base di latte fermentato arricchiti con microrganismi probiotici e (o) prebiotici, è consentito utilizzare il prefisso "bio" con il nome dei prodotti per la lavorazione del latte, ad esempio: "bio kefir","bioryazhenka".


75. Il concetto di "prodotto" nei nomi di prodotti lattiero-caseari, prodotti compositi lattiero-caseari, prodotti contenenti latte, prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte può essere sostituito o integrato con un termine che descrive la consistenza o la forma del prodotto (gelatina, gelatina, cocktail, crema, mousse, bevanda, pasta, rotolo, salsa, soufflé, torta, ecc.), ad esempio: "cocktail di succo di latte", "salsa di panna acida", "gelatina di latte", "soufflé di ricotta con noci", "rotolo di formaggio con spezie".


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


76. Non è consentito utilizzare i concetti legati a prodotti a base di latte fermentato (ayran, acidophilus, varenets, yogurt, kefir, koumiss, kurut, koumiss prodotto, yogurt, matsun (matsoni), mechnikov yogurt, ryazhenka, panna acida, suzme, tan, ricotta, chalap, kaymak, espresso matsun.), nell'etichettatura dei prodotti compositi fermentati da latte e latticini prodotti in conformità con la produzione tecnologica del corrispondente prodotto a base di latte fermentato e trattato termicamente dopo la fermentazione, e anche nell'etichettatura di un prodotto contenente latte fermentato e di un prodotto contenente latte fermentato con un sostituto del grasso del latte.


Nell'etichettatura dei prodotti compositi fermentati e lattiero-caseari, la parola "fermentato" dovrebbe essere sostituita da parole che caratterizzano la tecnologia di produzione di tali prodotti, ad esempio: "yogurt", "cagliato", "ryazhenkov".


In un prodotto a base di latte fermentato prodotto secondo la tecnologia di produzione di kefir utilizzando una coltura di avviamento preparata su colture pure di microrganismi dell'acido lattico e uno o più tipi di lievito che fanno parte dei microrganismi (microflora) dei funghi kefir, senza trattamento termico dopo la fermentazione, il termine "prodotto kefir" viene utilizzato nel nome, che viene applicato in


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


77. Il termine che descrive il tipo e il tipo di formaggio (duro, semiduro, morbido, fresco (senza maturazione), affettato, pastoso) non può essere usato in combinazione con il nome del formaggio.


78. I concetti "arricchito" e "arricchito" sono utilizzati in combinazione con i nomi dei prodotti pertinenti e sono accompagnati da informazioni nell'etichettatura sulla presenza e la quantità di sostanze aggiunte a questi prodotti.


79. Se i prodotti non sono conformi agli indicatori di identificazione stabiliti dalla presente regolamentazione tecnica, i concetti di cui alla sezione II della presente regolamentazione tecnica non dovrebbero essere utilizzati nei nomi dei segni di assortimento e di altre denominazioni aggiuntive del latte e dei prodotti di trasformazione del latte.


80. Quando si contrassegna l'imballaggio del consumatore di prodotti compositi lattiero-caseari, è consentito applicare parzialmente i loro nomi sul lato di facile lettura di tale imballaggio se i nomi completi di tali prodotti sono stati applicati sullo stesso pacchetto.


Quando si etichettano l'imballaggio del consumatore di un prodotto contenente latte e di un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, non è consentito applicare parzialmente il nome del prodotto contenente latte e del prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte al fine di evitare di ingannare il consumatore.


(Voce modificata, in vigore dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


81. Il nome di un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte deve iniziare con le parole "prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte" (ad eccezione di una crema vegetale cremosa, una miscela cremosa di verdure sciolte, gelato con un sostituto del grasso del latte). Le informazioni sulla tecnologia di produzione di un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte sono indicate sotto forma di parole "prodotto (fabbricato) secondo la tecnologia", indicando il concetto stabilito dalla sezione II per il corrispondente prodotto lattiero-caseario.


La dimensione del carattere del nome del prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte deve essere di almeno 2,5 mm. Nel nome di un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, la parola "prodotto" può essere sostituita da un termine tecnico generale che caratterizza la consistenza o la struttura del prodotto (crema, pasta, salsa, ecc.).


Ad esempio," un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto utilizzando la tecnologia della panna acida", " una crema contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto utilizzando la tecnologia della ricotta.".


La confezione del consumatore contiene informazioni sulla presenza di oli vegetali in un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte. Le informazioni specificate vengono applicate al campo informazioni appositamente evidenziato sulla confezione o sull'etichetta, in un carattere in contrasto con il colore di questo campo informazioni. Il campo informazioni è compilato con le seguenti informazioni: "Contiene oli vegetali". Il campo di informazioni deve essere in contrasto con l'etichetta o l'imballaggio su cui è contrassegnato il prodotto, incluso il suo nome.


La dimensione del carattere del campo di informazioni sull'imballaggio del consumatore di un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte deve essere di almeno 3 mm, se la dimensione della confezione consente di riempire il campo di informazioni con informazioni delle dimensioni dei caratteri specificate. Se la dimensione del pacchetto non consente di riempire il campo informazioni con informazioni delle dimensioni dei caratteri specificate, le informazioni specificate vengono applicate nel carattere della dimensione più grande possibile.


Nei nomi dei prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte, a discrezione del produttore, possono essere utilizzati concetti che caratterizzano le caratteristiche della composizione della materia prima del prodotto, il metodo della sua lavorazione termica e speciale (se tale lavorazione è stata effettuata).


(Voce modificata, in vigore dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


82. Per il latte, i prodotti contenenti latte e di prodotti contenenti con un latte sostituto di grassi, non è consentito utilizzare i concetti stabiliti dal presente regolamento tecnico per il latte e i latticini, le loro varie combinazioni, tra in nomi, marchi (marchi) (se disponibile) o un nome di fantasia per l'etichettatura di tali prodotti, sulle loro etichette, per scopi che possono indurre in errore il consumatore, così come le parole che si formano i concetti di prodotti lattiero-caseari (ad esempio, "simil-formaggi", "il formaggio", "formaggio", "caglio", "panna acida", "la ricotta", "crema", "burro", "ricotta", ecc.).


Per un prodotto contenente latte congelato prodotto senza l'uso di grassi di origine non casearia, compresi i sostituti del grasso del latte, con l'aggiunta di zuccheri e frutta e/o prodotti della loro lavorazione, è consentito utilizzare il nome di fantasia "sorbetto".


Il nome del prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, compreso il nome del prodotto inventato, e il campo di informazione sono applicati all'imballaggio del consumatore in prossimità della parte della superficie di imballaggio che si affaccia sul consumatore quando il prodotto si trova sullo scaffale del consumatore o alla parte della superficie di imballaggio che è facilmente accessibile al consumatore per ottenere informazioni sul prodotto acquistato.


Per i sottoprodotti della lavorazione del latte ottenuti durante la produzione di prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte, non è consentito l'uso dei concetti "siero di latte" e "latticello".


Per i sottoprodotti della lavorazione del latte ottenuti durante la produzione di prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte, devono essere utilizzate le denominazioni "prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte del siero di latte" e "prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte del latticello".


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


83. Non è consentito utilizzare il concetto di" olio", inclusi nomi, nomi di fantasia e marchi (marchi) (se disponibili), quando si etichettano pasta di olio, etichette spalmate di burro e verdura. Il nome del gelato con un sostituto del grasso del latte dovrebbe includere il concetto completo di"gelato con un sostituto del grasso del latte". Non è consentito utilizzare i concetti di "burro"," burro-vegetale "e" burro vegetale " per prodotti alimentari per qualsiasi scopo, compresi i prodotti dietetici e medicinali specializzati che possono indurre in errore il consumatore.


Non è consentito utilizzare il concetto di" burro fuso", inclusi nomi, nomi di fantasia e marchi (se presenti), quando si etichettano etichette di miscela cremosa di verdure sciolte per scopi che possano indurre in errore il consumatore.


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


84. L'etichettatura, compreso il nome di gelato al latte, gelato alla crema, gelato, gelato al latte acido, gelato con un sostituto del grasso del latte, deve contenere i nomi dei prodotti specificati che corrispondono ai concetti stabiliti nella sezione II del presente regolamento tecnico. Quando si contrassegna il gelato sul lato anteriore della confezione del consumatore, viene indicato il nome completo di questo prodotto, che viene applicato in un carattere della stessa dimensione.


Non è consentito utilizzare i concetti di" latte"," crema"," gelato", nell'etichettatura del gelato con un sostituto del grasso del latte.


(Voce modificata, in vigore dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


85. Il latte crudo, il latte scremato crudo, la crema cruda venduta da persone fisiche registrate come imprenditori individuali, le persone giuridiche per la trasformazione devono essere accompagnate dalla documentazione di spedizione contenente le seguenti informazioni:


a) denominazione (latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda);


b) gli indicatori di identificazione di cui agli allegati N 6 e 7 del presente regolamento tecnico, se possibile, la loro determinazione;


c) il nome e la posizione del produttore di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda (indirizzo legale, compreso il paese, l'indirizzo del luogo di produzione di latte crudo, latte scremato crudo, crema cruda (se c'è una discrepanza con l'indirizzo legale));


d) il volume di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda (in litri) o peso (in kg);


e) data e ora (ore, minuti) di spedizione di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda;


f) la temperatura durante la spedizione (°C) di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda;


g) il numero di lotto di latte crudo, latte scremato crudo, panna cruda.


86. L'imballaggio del consumatore dei prodotti di trasformazione del latte deve essere contrassegnato con le seguenti informazioni:


a) il nome del prodotto di trasformazione del latte (in conformità con i concetti stabiliti dalla sezione II e le disposizioni della sezione X del presente regolamento tecnico, in conformità con i requisiti per la loro applicazione stabiliti dalla presente sezione);


b) frazione di massa grassa (in percentuale) (ad eccezione dei prodotti a basso contenuto di grassi, formaggi, formaggi trasformati, prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte prodotto con la tecnologia del formaggio, prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte prodotto con la tecnologia del formaggio fuso);


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


frazione di massa di grasso nella sostanza secca (in percentuale) per formaggi, formaggi trasformati, prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte prodotto con la tecnologia del formaggio, prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte prodotto con la tecnologia del formaggio fuso.


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


secondo la decisione del produttore, invece della frazione di massa di grasso, la frazione di massa di grasso è indicata nella parte casearia per il gelato, nella parte di cagliata per la ricotta, il formaggio glassato, la massa di cagliata, nonché nel caso di utilizzo di imballaggi separati per le parti casearie e non casearie del prodotto per la ricotta di grano e altri prodotti Per tali prodotti, le informazioni sulla frazione di massa di grasso nel prodotto sono indicate nella sezione "valore nutrizionale"del testo di etichettatura";


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)


Per i prodotti a base di latte intero, è consentito indicare la frazione di massa di grasso nell'intervallo " da... per..."in percentuale con un'ulteriore marcatura chiaramente visibile per ogni lotto di un valore specifico della frazione di massa di grasso in qualsiasi modo conveniente.


Per latte secco adattato o parzialmente adattato miscele di latte iniziali o successive, miscele di latte fermentato secco, bevande a latte secco per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronti per l'uso e porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa con acqua potabile) per l'alimentazione di bambini piccoli, è consentito indicare la frazione di massa di grasso in grammi;


c) frazione di massa di grasso non caseario in percentuale nel prodotto (ad esempio, " frazione di massa di grasso 15% , compreso il grasso vegetale 6%") (per i prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte);


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


d) il nome e il percorso del produttore di latte, di trasformazione di prodotti (indirizzo giuridico, compreso il paese, l'indirizzo del luogo di produzione del latte, di trasformazione di prodotti (se vi è una discrepanza con l'indirizzo giuridico)) e l'organizzazione autorizzata dal fabbricante ad accettare le richieste da parte dei consumatori nel territorio doganale dell'Unione Doganale, registrati nel territorio dell'Unione Doganale;


e) marchio (se presente);


f) il peso o il volume netto del prodotto di trasformazione del latte (in un luogo accessibile sull'imballaggio del consumatore);


g) la composizione del prodotto di trasformazione del latte con l'indicazione dei suoi componenti.


Un prodotto lattiero-caseario che fa parte di un prodotto composito lattiero-caseario e (o) un prodotto contenente latte e (o) un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte è indicato nella sezione "Composizione" del testo di etichettatura sotto il suo nome (la composizione del prodotto lattiero-caseario non è consentita). Ad esempio, nella composizione dei prodotti compositi lattiero-caseari, i nomi dei prodotti lattiero-caseari "formaggio", "latte in polvere", "burro", "ricotta" sono indicati senza ulteriore indicazione della loro composizione. La composizione di tali prodotti comprende i nomi di prodotti alimentari, additivi alimentari (nome del gruppo e nome o indice "E"), aromi (in conformità con i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Requisiti di sicurezza per additivi alimentari, aromi e ausili tecnologici" (TR CU 029/2012). I componenti funzionali e i mezzi tecnologici ausiliari (ad esempio il cloruro di calcio) utilizzati nel processo di produzione, ma non inclusi nel prodotto finito, non possono essere specificati. I componenti che compongono lo smalto e il sostituto del grasso del latte sono indicati nella sezione" Composizione " del testo di etichettatura, tenendo conto dei requisiti per il componente composito. Allo stesso tempo, il nome degli oli vegetali che fanno parte del sostituto del grasso del latte, la glassa, può essere indicato in qualsiasi sequenza con l'aggiunta della frase "in varie proporzioni".


La procedura per presentare informazioni su un componente di prodotti lattiero-caseari che è un prodotto alimentare multicomponente è realizzata in conformità con i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Prodotti alimentari in termini di etichettatura" (TR CU 022/2011) e "Requisiti di sicurezza per additivi alimentari, aromi e ausili tecnologici" (TR CU 029/2012);


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


h) il valore nutrizionale dei prodotti di trasformazione del latte a base di latte intero (è consentito specificare il valore nutrizionale nell'intervallo "da... per...");


i) il contenuto di microrganismi (acido lattico, bifidobatteri e altri microrganismi probiotici, nonché lievito) nel prodotto finito a base di latte fermentato o prodotto fermentato (non sottoposto a trattamento termico dopo la fermentazione) in conformità con le norme stabilite nell'allegato 1 del presente regolamento tecnico;


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


j) il contenuto di micro e macronutrienti, vitamine e altre sostanze utilizzate per arricchire il prodotto nel prodotto arricchito finito, indicando il rapporto tra la quantità di sostanze aggiunte al prodotto e la dose giornaliera del loro consumo (se esiste un indicatore di dose di consumo regolamentato secondo la procedura stabilita) e le caratteristiche dell'uso del prodotto (se necessario).;


k) il documento in base al quale i prodotti sono prodotti e possono essere identificati (per i prodotti importati nel territorio dell'Unione doganale da paesi terzi, è consentito non specificare).


87. L'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari concentrati o condensati e dei prodotti lattiero-caseari secchi dovrebbe contenere le seguenti informazioni aggiuntive:


a) la data di produzione (produzione) e la durata di conservazione del prodotto (applicata sul coperchio o sul fondo del barattolo o della confezione). Quando si specifica la data di scadenza con le parole "adatto a" o "usa a", accanto a tali parole viene applicata un'indicazione del luogo in cui tali informazioni sono state applicate, ad esempio: "guarda il coperchio o sul fondo del barattolo nella prima o seconda fila" o "guarda il coperchio o sul fondo della confezione". Quando si specifica la data di scadenza con le parole "valido" o "uso prima", la data di scadenza (mese) e la scritta sono applicato accanto a tali parole: "la data di produzione è indicato sul coperchio o sul fondo del vaso in prima o seconda fila" o "la data di produzione è indicato sul coperchio o sul fondo della confezione";


b) il tipo di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio, lattosio) per i prodotti di lavorazione del latte, concentrati (condensati) con zucchero (indicato nella sezione "Composizione del prodotto di lavorazione del latte" del testo di etichettatura).


88. Quando si applica la marcatura, è consentito applicare informazioni sul guscio del formaggio, un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, o il loro rivestimento con l'uso di vernice indelebile innocua o etichette autoadesive, o in qualsiasi altro modo che garantisca la sicurezza dei prodotti.


(Voce modificata, in vigore dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


89. L'etichettatura del formaggio, un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio, dovrebbe contenere le seguenti informazioni aggiuntive:


(Il paragrafo nella versione entrata in vigore il 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


a) il tipo della microflora principale di avviamento (il testo della marcatura è formulato dal produttore);


b) la natura dell'origine dei preparati enzimatici di conversione del latte.


90. L'etichettatura dei prodotti alimentari per l'infanzia che soddisfano i requisiti di cui alla sezione X del presente regolamento tecnico, destinati alla nutrizione dei bambini piccoli, dovrebbe contenere le seguenti informazioni aggiuntive:


a) raccomandazioni per l'uso del prodotto in questione;


b) le condizioni di preparazione, conservazione e uso del prodotto in questione dopo l'apertura dell'imballaggio del consumatore;


c) l'età del bambino (indicata in numeri senza abbreviare le parole) per il quale è destinato il prodotto corrispondente:


dalla nascita-miscele di latte iniziali adattate o parzialmente adattate (comprese quelle secche e basate su proteine parzialmente idrolizzate), miscele di latte fermentato secco;


più vecchio (da, da) 6 mesi-miscele di latte successive adattate o parzialmente adattate (comprese quelle secche), miscele di latte fermentato secco;


anziani (da, da) 6 mesi-bevande al latte (comprese quelle secche) per bambini piccoli, ricotta e prodotti a base di ricotta;


più vecchio (da, c) 8 mesi-bere latte (è consentito l'uso per la preparazione di alimenti complementari per bambini più grandi (da, c) 4 mesi con un'indicazione nell'etichettatura dei limiti di età per lo scopo previsto del prodotto);


più vecchio (da, c) 8 mesi-crema da bere (è consentito l'uso per la preparazione di alimenti complementari per bambini più grandi (da, c) 6 mesi con un'indicazione nell'etichettatura delle restrizioni di età per lo scopo previsto del prodotto);


più vecchio (da, da) 8 mesi-kefir, yogurt e altri prodotti a base di latte fermentato;


d) la composizione del prodotto (indicando i nomi degli oli vegetali e dei carboidrati usati);


e) il valore nutrizionale del prodotto, compreso il contenuto di vitamine, minerali e valore energetico (quando si arricchisce il prodotto - una percentuale del fabbisogno giornaliero).


91. Sulle confezioni di miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (comprese quelle secche), deve essere applicata un'iscrizione di avvertimento: "L'allattamento al seno è preferibile per l'alimentazione dei bambini piccoli". L'etichettatura sui sostituti del latte materno non deve contenere immagini di bambini.


92. Le informazioni su altri prodotti lattiero-caseari, prodotti lattiero-caseari, prodotti contenenti latte e prodotti contenenti latte con un sostituto del grasso del latte degli alimenti per l'infanzia destinati all'alimentazione di bambini in età prescolare o scolare devono soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 86 del presente regolamento tecnico.


(Voce modificata, in vigore dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102. - Vedere la versione precedente)


93. I limiti delle deviazioni ammissibili degli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'etichettatura sulla confezione o sull'etichetta dagli indicatori effettivi del valore nutrizionale di tali prodotti non devono superare i limiti consentiti stabiliti nell'allegato N 16 del presente regolamento tecnico. Indicatori del valore nutrizionale dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe essere stabilito sulla base della media ponderata dei valori ottenuti con il metodo di calcolo basato su valori noti, o medio ponderato valori ottenuti durante lo studio (test) dei prodotti lattiero caseari con il produttore, o il metodo di calcolo basato sul tabellare valori presi da fonti ufficiali, o il metodo di calcolo quando si analizza il valore nutrizionale dei componenti utilizzati.


94. La quantità di sostanze introdotte nei prodotti lattiero-caseari fortificati è indicata tenendo conto del loro contenuto nei prodotti specificati alla fine della sua durata di conservazione. A causa della naturale diminuzione della quantità di vitamine nei prodotti lattiero-caseari durante la sua durata di conservazione, è consentito un aumento del contenuto di vitamine in esso durante la produzione di tali prodotti, ma non più del 50% per le vitamine liposolubili e non più del 100% per le vitamine idrosolubili in relazione agli indicatori dichiarati.


95. Il nome del prodotto è indicato sul lato anteriore della confezione del consumatore utilizzando un carattere di almeno 9,5 pin della stessa dimensione, su contenitori di consumo con un volume o un peso inferiore a 100 ml (g) - utilizzando un carattere di almeno 8,5 pin della stessa dimensione.


96. Se è impossibile collocare l'intero ammontare delle necessarie informazioni in etichetta sull'imballaggio del consumatore del prodotto, in parte, l'informazione deve essere collocato a inserire fogli (con l'eccezione di il nome del prodotto, i valori della frazione in massa di grasso, netto in peso o in volume del prodotto, data di produzione e data di scadenza, il nome del produttore), e sul packaging di un prodotto, l'iscrizione deve essere posizionato: "Per ulteriori informazioni, vedere il foglio illustrativo."


96_1. Quando si forma il nome dei prodotti dal siero di latte, è necessario utilizzare le parole "prodotto del siero di latte" o "prodotto del siero di latte"o" prodotto a base di siero di latte". Quando si forma il nome dei prodotti a base di latticello, è necessario utilizzare le parole "prodotto a base di latticello" o "prodotto a base di latticello" o " prodotto a base di latticello.


(La voce è inoltre inclusa dal 15 luglio 2018 dalla decisione del Consiglio CEE del 10 novembre 2017 N 102)

XIII. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza

97. La conformità del latte e dei prodotti lattiero-caseari con questo regolamento tecnico è assicurata dall'adempimento dei suoi requisiti, nonché dai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.


98. I metodi di ricerca (test) e misurazioni sono stabiliti in standard secondo l'elenco di standard contenenti regole e metodi di ricerca (test) e misurazioni, comprese le regole di campionamento necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti di questo regolamento tecnico, nonché la valutazione (conferma) della conformità del prodotto.

XIV. Valutazione (conferma) della conformità del latte e dei prodotti lattiero-caseari

99. La valutazione (conferma) della conformità del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico viene effettuata nelle seguenti forme:


a) dichiarazione di conformità;


b) registrazione statale dei prodotti alimentari per l'infanzia-in conformità con i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011);


c) registrazione statale di un nuovo tipo di prodotti lattiero-caseari-in conformità con le disposizioni del regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011);


d) esame veterinario e sanitario del latte crudo, del latte scremato crudo e della crema cruda forniti all'impresa per l'ulteriore trasformazione.


100. Per i prodotti specificati nei paragrafi " b " - " d " del paragrafo 99 del presente regolamento tecnico e che hanno superato la valutazione (conferma) della conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, non è richiesta l'adozione di una dichiarazione di conformità.


101. La valutazione della conformità (conferma) del latte e dei prodotti lattiero-caseari non industriali viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro.


102. La valutazione (conferma) della conformità del processo di produzione per la ricezione di latte crudo, crudo e crema cruda di latte scremato e (o) la loro elaborazione in produzione (fabbricazione) di prodotti lattiero-caseari è effettuato prima dell'inizio di tali processi (prima del rilascio di prodotti in circolazione) in forma di stato di registrazione delle strutture di produzione in conformità con i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


103. La valutazione (conferma) della conformità dei processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita di latte e prodotti lattiero-caseari con i requisiti di questo regolamento tecnico viene effettuata sotto forma di controllo statale (supervisione).


104. La valutazione (conferma) della conformità del latte crudo, del latte scremato crudo e della crema cruda viene effettuata sotto forma di esame veterinario e sanitario in conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico e le normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" (TR CU 021/2011).


Non sono soggetti a esami veterinari e sanitari:


latte crudo, latte scremato crudo e crema cruda quando sono trasportati (spostati) all'interno dello stesso impianto di produzione e tra i siti di produzione di un'entità economica;


lotti combinati, nonché parti di lotti di latte crudo, latte scremato crudo e crema cruda formati da lotti di latte crudo, latte scremato crudo e crema cruda precedentemente sottoposti ad esame veterinario e sanitario.


105. La dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico viene effettuata adottando una dichiarazione di conformità a scelta del richiedente sulla base delle proprie prove e (o) prove ottenute con la partecipazione di una terza parte.


106. La dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero caseari viene effettuata secondo uno dei seguenti schemi di dichiarazione:


a) lo schema di dichiarazione 1d (per i prodotti di serie) include le seguenti procedure:


formazione e analisi di documentazione tecnica e materiale probatorio;


attuazione del controllo della produzione;


prova dei campioni del prodotto;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


Il richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei prodotti lattiero-caseari sia stabile e ne garantisca la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso. Il richiedente forma documentazione tecnica, materiali probatori e li analizza.


Il richiedente garantisce l'esecuzione del controllo della produzione.


Il richiedente esegue test su campioni di prodotti lattiero-caseari. I test di campioni di prodotti lattiero-caseari vengono effettuati nel laboratorio di prova del richiedente (a scelta del richiedente, i test di campioni di prodotti lattiero-caseari possono essere effettuati in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale).


Il richiedente redige una dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico, che viene redatto in un'unica forma e secondo le regole approvate dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n.293 del 25 dicembre 2012.


Il richiedente applica un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari prodotti in serie non supera i 3 anni;


b) lo schema di dichiarazione 2d (per un lotto di prodotti lattiero-caseari) include le seguenti procedure:


formazione e analisi di documentazione tecnica e materiale probatorio;


condurre test di un lotto di prodotti;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


Il richiedente forma documentazione tecnica, materiali probatori e li analizza.


Il richiedente esegue test su campioni di prodotti lattiero-caseari per garantire la conferma della sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso. I test di campioni di prodotti lattiero-caseari vengono effettuati nel laboratorio di prova del richiedente (a scelta del richiedente, i test di campioni di prodotti lattiero-caseari possono essere effettuati in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale).


Il richiedente redige una dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico, che viene redatto in un'unica forma e secondo le regole approvate dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n.293 del 25 dicembre 2012.


Il richiedente applica un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari corrisponde alla durata di conservazione di questo prodotto lattiero-caseario;


c) lo schema di dichiarazione 3d (per i prodotti lattiero-caseari prodotti in serie) include le seguenti procedure:


formazione e analisi di documentazione tecnica e materiale probatorio;


attuazione del controllo della produzione;


esecuzione di test su campioni di prodotti alimentari;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


Il richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei prodotti lattiero-caseari sia stabile e ne garantisca la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso. Il richiedente forma documentazione tecnica, materiali probatori e li analizza.


Il richiedente garantisce l'esecuzione del controllo della produzione.


Al fine di controllare la conformità dei prodotti lattiero-caseari con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, il richiedente esegue test su campioni di prodotti lattiero-caseari. I test di campioni di prodotti lattiero-caseari vengono effettuati in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale.


Il richiedente redige una dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico, che viene redatto in un'unica forma e secondo le regole approvate dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n.293 del 25 dicembre 2012.


Il richiedente applica un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari prodotti in serie non supera i 3 anni;


d) lo schema di dichiarazione 4d (per un lotto di prodotti lattiero-caseari) include le seguenti procedure:


formazione e analisi di documentazione tecnica e materiale probatorio;


condurre test di un lotto di prodotti;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


Il richiedente forma documentazione tecnica, materiali probatori e li analizza.


Il richiedente esegue test su campioni di prodotti lattiero-caseari per garantire la conferma della sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso. I test di campioni di prodotti lattiero-caseari vengono effettuati in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale.


Il richiedente redige una dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico, che viene redatto in un'unica forma e secondo le regole approvate dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n.293 del 25 dicembre 2012.


Il richiedente applica un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari corrisponde alla durata di conservazione di questo prodotto lattiero-caseario;


e) lo schema di dichiarazione 6d (per i prodotti lattiero-caseari prodotti in serie se il produttore ha un sistema di qualità e sicurezza certificato basato sui principi di HACCP (nella trascrizione inglese di HACCP - Analisi dei rischi e punti di controllo critici-un sistema di analisi dei rischi e la definizione di punti di controllo critici)) include le seguenti procedure:


formazione e analisi di documentazione tecnica e materiali probatori, che includono un certificato di un sistema di qualità e sicurezza basato sui principi di HACCP;


attuazione del controllo della produzione;


analisi di campioni di prodotti lattiero-caseari;


accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


Il richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione (fabbricazione) di prodotti lattiero-caseari sia stabile e garantisca la sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso. Il richiedente forma documentazione tecnica, materiali probatori e li analizza.


Il richiedente garantisce l'esecuzione del controllo della produzione.


Al fine di controllare la conformità dei prodotti alimentari con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, il richiedente esegue test su campioni di prodotti lattiero-caseari. I test di campioni di prodotti lattiero-caseari vengono effettuati in un laboratorio di prova accreditato incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale.


Il richiedente redige una dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari ai requisiti del presente regolamento tecnico, che viene redatto in un'unica forma e secondo le regole approvate dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n.293 del 25 dicembre 2012.


Il richiedente applica un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità dei prodotti lattiero-caseari prodotti in serie non supera i 5 anni.


107. Come materiali probatori che costituiscono la base per l'adozione della dichiarazione di conformità, vengono utilizzati i seguenti:


a) protocolli di ricerca (test) che confermano la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ai prodotti lattiero-caseari;


b) copie di documenti che confermano la registrazione statale come persona giuridica o individuo registrato come imprenditore individuale;


c) certificati del sistema di gestione della qualità e della sicurezza (se disponibili (ad eccezione dello schema 6d));


d) altri documenti a scelta del richiedente, che sono serviti come base per confermare la conformità dei prodotti lattiero-caseari con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso;


e) contratto (contratto di consegna) o documentazione di spedizione (se presente) - quando si conferma il lotto di prodotti lattiero-caseari secondo gli schemi 2d e 4d.


108. Quando la dichiarazione di conformità secondo gli schemi 1d, 3d e 6d, il richiedente può essere una persona giuridica o di un singolo registrato in conformità con la legislazione di uno stato membro sul suo territorio come un imprenditore individuale che è un produttore o svolge le funzioni di un produttore estero di prodotti lattiero-caseari sulla base di un contratto con lui in termini di garantire la conformità dei prodotti forniti, con i requisiti del presente regolamento tecnico.


Quando la dichiarazione di conformità nell'ambito dei regimi di 2d e 4d, il richiedente può essere una persona giuridica o di un singolo registrato in conformità con la legislazione di uno stato membro sul suo territorio come un imprenditore individuale, che è un produttore o venditore o svolge le funzioni di un produttore estero di prodotti lattiero-caseari sulla base di un contratto con lui in termini di garantire la conformità dei prodotti forniti, con i requisiti del presente regolamento tecnico.


109. I set di documenti che sono serviti come base per l'adozione della dichiarazione di conformità devono essere archiviati:


quando si conferma la conformità dei prodotti di serie-per almeno 10 anni dalla data di cessazione della dichiarazione di conformità;


quando si conferma la conformità del lotto di prodotti - per almeno 5 anni dalla data di vendita dell'ultimo prodotto dal lotto.


110. Il controllo statale (supervisione) sulla conformità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei loro processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita ai requisiti del presente regolamento tecnico viene effettuato in conformità con la legislazione dello stato membro.

XV. Marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale

111. Il latte e i prodotti lattiero-caseari che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica e hanno superato la valutazione (conferma) della conformità ai requisiti di cui alla sezione XIV della presente regolamentazione tecnica devono essere contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


112. La marcatura con un unico segno di circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene effettuata prima dell'immissione in circolazione di latte e prodotti lattiero-caseari sul mercato degli Stati membri.


113. Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene applicato all'imballaggio in qualsiasi modo che garantisca la sua immagine chiara e chiara durante l'intera durata di conservazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per il latte negli imballaggi per il trasporto, compresi i serbatoi, è consentito applicare un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale nei documenti di accompagnamento.


114. La marcatura di latte crudo non imballato, latte scremato crudo, crema cruda venduta da persone giuridiche e persone fisiche registrate come imprenditori individuali per la trasformazione con un unico segno di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene applicata alla documentazione di spedizione.

XVI. Clausola protettiva

115. Le autorità degli stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a limitare e vietare l'immissione in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale di latte e di prodotti lattiero-caseari che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e le disposizioni degli altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano loro, nonché di ritirare dalla circolazione.


In questo caso, l'organismo autorizzato dello stato membro è tenuto a notificare agli organismi autorizzati di altri Stati membri l'adozione della decisione pertinente, indicando il motivo della sua adozione e fornendo prove che spiegano la necessità di adottare le misure appropriate.

Indicatori fisico-chimici e microbiologici di identificazione dei prodotti di trasformazione del latte

Appendice n. 1

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


(modificato il 10 luglio 2020)

Tabella 1


Latte da bere, latte ricostituito, crema, prodotti compositi a base di latte, prodotti a base di latte fermentato liquido e strutturato, prodotti a base di latte condensato, prodotti a base di latte secco

(Il nome nella versione entrata in vigore dal 13 febbraio 2021 con la decisione del Consiglio CEE del 10 luglio 2020 N 62.
foto bere latte, latte ricostituito, crema, latte prodotti compositi, liquidi e strutturati, prodotti a base di latte fermentato, prodotti a base di latte condensato, prodotti lattiero-caseari secchi><meta itemprop=

Tabella 2


Burro e pasta di burro a base di latte vaccino
foto burro e pasta di burro dal latte vaccino><meta itemprop=

Tabella 3


Crema di verdure spalmata, miscela di verdure cremosa fusa
foto crema vegetale spalmata, miscela di verdure cremosa fusa><meta itemprop=

Tabella 4

(modificato

dal 15 luglio 2018 di

la decisione del Consiglio CEE

del 10 novembre 2017 N 102. -

Vedi la versione precedente)


Formaggio, un prodotto contenente latte con un sostituto per il grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio
foto formaggio, un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio><meta itemprop=

Tabella 5

(modificato

dal 15 luglio 2018 di

la decisione del Consiglio CEE

del 10 novembre 2017 N 102. -

Vedi la versione precedente)


Formaggio fuso, un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio fuso"
foto formaggio fuso, un prodotto contenente latte con un sostituto del grasso del latte, prodotto utilizzando la tecnologia del formaggio fuso"><meta itemprop=

Tabella 6


Gelato
foto di prodotti di gelato><meta itemprop=

Appendice n. 2

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di microrganismi nei prodotti per l'infanzia a base di latte, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (anche secche), miscele di latte fermentato secco, bevande a base di latte (anche secche) per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronto da mangiare e porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa con acqua potabile) per
foto livelli ammissibili di microrganismi in prodotti lattiero-caseari a base di alimenti per l'infanzia, adattato o parzialmente adattato iniziale o successive miscele di latte><meta itemprop=

________________


* KMAFAnM - il numero di microrganismi anaerobici mesofili aerobici e facoltativi.


** CFU-unità formanti colonie.


*** BGCP-batteri del gruppo Escherichia coli.


**** Per il lavaggio adattato latte miscele per le miscele destinate all'alimentazione dei bambini dai primi giorni a 6 mesi e da 0 a 12 mesi, quando il sistema di monitoraggio per E. coli e di microrganismi patogeni, tra cui salmonella, e la rilevazione delle Enterobacteriaceae batteri che non sono correlati a E. coli e salmonella in normalizzata in massa del prodotto, l'assenza di microrganismi patogeni di E. sakazakii in 300 g di prodotto, è monitorato.


Per i porridge di latte istantanei - durante il monitoraggio dei porridge destinati all'alimentazione di bambini fino a 6 mesi per microrganismi patogeni, compresa la salmonella, e la rilevazione di batteri enterobacteriaceae che non sono correlati alla Salmonella nella massa normalizzata del prodotto, viene monitorata l'assenza del microrganismo patogeno E. sakazakii in 300 g del prodotto.


Per i prodotti ad alto contenuto proteico del latte secco - se i batteri salmonella e enterobacteriaceae che non sono correlati alla Salmonella vengono rilevati nella massa normalizzata del prodotto destinato ai bambini sotto i 6 mesi, viene monitorata l'assenza del microrganismo patogeno E. sakazakii in 300 g del prodotto.


Per le miscele a base di latte, ricostituite, pastorizzate, prodotte nelle cucine da latte per bambini destinate a bambini sotto i 6 mesi - quando si monitorano E. coli e microrganismi patogeni, compresa la salmonella, e si rilevano batteri enterobacteriaceae che non sono correlati a E. coli e salmonella nella massa normalizzata del prodotto, viene monitorata l'assenza del microrganismo patogeno E. sakazakii in 300 g


Nella produzione di prodotti secchi a base di latte per bambini (miscele, bevande, latte secco) , quando gli stafilococchi vengono rilevati nella massa normalizzata del prodotto, viene monitorata l'assenza di enterotossine stafilococciche (non sono ammessi 5 campioni del peso di 25 g ciascuno).

Appendice N 3

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Indicatori organolettici di identificazione dei prodotti di trasformazione del latte

(modificato il 10 luglio 2020)
indicatori foto organolettici di identificazione dei prodotti di lavorazione del latte><meta itemprop=

Appendice N 4

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di sostanze potenzialmente pericolose nel latte e nei prodotti lattiero-caseari
foto livelli accettabili di sostanze potenzialmente pericolose nel latte e nei prodotti lattiero caseari><meta itemprop=

Appendice N 5

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli accettabili di microrganismi e cellule somatiche nel latte crudo, latte scremato e panna cruda

(modificato il 19 dicembre 2019)
foto livelli accettabili di microrganismi e cellule somatiche nel latte crudo, latte scremato e panna cruda><meta itemprop=

Appendice n. 6

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Indicatori di identificazione del latte vaccino crudo e del latte crudo di altri tipi di animali da allevamento

(modificato il 20 dicembre 2017)

Tabella 1


Indicatori di identificazione del latte vaccino crudo
indicatori fotografici di identificazione del latte vaccino crudo><meta itemprop=

Tabella 2


Indicatori di identificazione del latte crudo di altri tipi di animali da allevamento
indicatori fotografici di identificazione del latte crudo di altri tipi di animali da allevamento><meta itemprop=

Appendice n. 7

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Indicatori di identificazione della crema cruda dal latte vaccino
indicatori fotografici di identificazione della crema cruda dal latte vaccino><meta itemprop=

Appendice N 8

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di microrganismi nei prodotti per la lavorazione del latte quando vengono rilasciati in circolazione

(modificato il 10 luglio 2020)
foto livelli ammissibili di microrganismi nei prodotti per la lavorazione del latte quando vengono rilasciati in circolazione><meta itemprop=

Appendice n. 9

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di danno ossidativo e il contenuto di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti per l'infanzia a base di latte, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (comprese quelle secche), miscele di latte fermentato secco, bevande a base di latte (comprese quelle secche) per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronto da mangiare e porridge di latte
foto livelli ammissibili di danno ossidativo e il contenuto di sostanze potenzialmente pericolose in prodotti lattiero-caseari a base di alimenti per l'infanzia, adattato o parzialmente adattato iniziale o successive miscele di latte><meta itemprop=

Appendice n. 10

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di danno ossidativo e il contenuto di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti lattiero-caseari, prodotti compositi lattiero-caseari per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare

(modificato il 20 dicembre 2017)
foto livelli ammissibili di danno ossidativo e il contenuto di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti lattiero-caseari, prodotti compositi a base di latte per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Appendice N 11

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di microrganismi nei prodotti lattiero-caseari, prodotti compositi lattiero-caseari per l'alimentazione di bambini in età prescolare e scolare
foto livelli ammissibili di microrganismi nei prodotti lattiero-caseari, prodotti compositi a base di latte per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Appendice N 12

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Indicatori fisici e chimici di identificazione di prodotti alimentari per l'infanzia a base di latte, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate (anche secche), miscele di latte fermentato secco, bevande a base di latte (anche secche) per l'alimentazione di bambini piccoli, porridge di latte pronti per l'uso e porridge di latte secco (ripristinati alla prontezza a casa
indicatori foto fisico-chimici di identificazione di prodotti alimentari per l'infanzia a base di latte, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate><meta itemprop=

Appendice N 13

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Indicatori fisico-chimici dell'identificazione di prodotti alimentari a base di latte per l'alimentazione di bambini in età prescolare e scolare

(modificato il 10 luglio 2020)

Tabella 1

Latte da bere, latte ricostituito, crema da bere, prodotti a base di latte fermentato, bevande a base di latte (secche e liquide), anche arricchite (per 100 ml di prodotto pronto all'uso)

(Il nome nella versione entrata in vigore dal 13 febbraio 2021 con la decisione del Consiglio CEE del 10 luglio 2020 N 62.
foto bere latte, latte ricostituito, bere crema, prodotti a base di latte fermentato, bevande a base di latte><meta itemprop=

Tabella 2


Formaggi duri, semiduri, morbidi e trasformati per l'alimentazione di bambini in età prescolare e scolare (per 100 g di prodotto pronto da mangiare)
foto di formaggi duri, semiduri, morbidi e trasformati per l'alimentazione dei bambini in età prescolare e scolare><meta itemprop=

Tabella 3


Ricotta e prodotti a base di esso, anche con componenti di frutta e verdura (per 100 g di prodotto pronto all'uso)
foto ricotta e prodotti a base di esso, anche con componenti di frutta e verdura><meta itemprop=

Appendice N 14

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte

e prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


Livelli ammissibili di micronutrienti in miscele di latte liquido, miscele di latte secco per l'alimentazione di bambini piccoli
foto livelli accettabili di oligoelementi in miscele di latte liquido, miscele di latte secco per l'alimentazione dei bambini piccoli><meta itemprop=

Appendice N 15

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


L'elenco degli additivi alimentari e aromi ammessi nella produzione di prodotti per l'alimentazione dei neonati in un caseificio di base, per la nutrizione dei bambini, adattato o parzialmente adattato iniziale o successivo latte miscugli (comprese secco), lavaggio a base di latte fermentato miscele di bevande a base di latte (compreso il lavaggio) per la nutrizione dei bambini, latte, cereali pronti per l'uso, e servizi di latte porridge (ripristinato alla prontezza a casa con acqua potabile) per la nutrizione dei bambini
elenco fotografico di additivi alimentari e aromi ammessi nella produzione di prodotti per l'infanzia a base di latte, per l'alimentazione di bambini piccoli, miscele di latte iniziali o successive adattate o parzialmente adattate><meta itemprop=

Appendice N 16

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza del latte e

prodotti lattiero-caseari "

(TR CU 033/2013)


I limiti delle deviazioni ammissibili degli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti lattiero-caseari, indicati nell'etichettatura sulla confezione o sull'etichetta, dagli indicatori effettivi del valore nutrizionale di tali prodotti
foto i limiti delle deviazioni ammissibili degli indicatori del valore nutrizionale dei prodotti lattiero caseari indicati nell'etichettatura sulla confezione o sull'etichetta dagli indicatori effettivi del valore nutrizionale di tali prodotti><meta itemprop=

Revisione del documento tenendo conto

modifiche e aggiunte sono state preparate

Codice JSC