Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'articolo 52 del Trattato sull'Unione economica eurasiatica del 29 maggio 2014.
Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti di sicurezza per fertilizzanti minerali messo in circolazione sul mercato dell'Unione e i processi di conservazione, il trasporto e l'etichettatura dei concimi minerali relative ai requisiti per fertilizzanti minerali, che sono obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione sul territorio dell'Unione Economica Eurasiatica (di seguito - l'Unione).
1. La presente regolamentazione tecnica è intesa a proteggere la vita e (o) la salute delle persone, degli animali e delle piante, l'ambiente, i beni sul territorio dell'Unione, per prevenire azioni che inducano in errore i consumatori di fertilizzanti minerali per quanto riguarda il loro scopo e la loro sicurezza.
2. Il presente regolamento tecnico si applica a:
a) concimi minerali secondo l'elenco di cui all'allegato N 1, prodotti, importati (importati) nel territorio doganale dell'Unione;
b) i processi di stoccaggio, trasporto ed etichettatura di fertilizzanti minerali relativi ai requisiti per i fertilizzanti minerali.
3. I requisiti del presente regolamento tecnico non si applicano ai fertilizzanti organici e organici-minerali.
4. In relazione ai fertilizzanti minerali e ai loro componenti, i fattori pericolosi sono:
a) pericolo di incendio ed esplosione;
b) proprietà ossidanti;
c) proprietà di corrosione;
d) pericolo per l'uomo: tossicità orale, cutanea e inalatoria, effetto irritante sulla pelle e sulle mucose, effetto di riassorbimento cutaneo, allergenicità, capacità di bioaccumulare nel corpo umano e di accumularsi in oggetti ambientali (acqua, suolo, piante);
e) pericolo radioattivo;
e) Impatto sugli ecosistemi.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, vengono utilizzati i concetti che significano quanto segue:
"produttore" - una persona giuridica o una persona fisica registrata come imprenditore individuale, incluso un produttore straniero, che effettua la produzione o la produzione e la vendita di fertilizzanti minerali per proprio conto e sono responsabili della loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico;
"importatore" - un residente di uno stato Membro dell'Unione europea che ha concluso il commercio estero contratto con un non residente di uno stato Membro dell'Unione per l'importazione di concimi minerali nel territorio dell'Unione, attrezzi, concimi minerali ed è responsabile della loro conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico;
"micro-fertilizzante" è un fertilizzante minerale in cui i nutrienti sono oligoelementi;
"fertilizzante minerale" è un fertilizzante di origine industriale o fossile contenente sostanze nutritive in forma minerale;
"scheda di dati di sicurezza" - un documento del modulo stabilito contenente informazioni sulle proprietà pericolose del fertilizzante minerale, informazioni sul produttore (la persona autorizzata dal produttore), l'importatore di questo fertilizzante minerale, misure di avvertimento e requisiti di sicurezza per garantire una manipolazione sicura sul territorio dell'Unione di fertilizzanti minerali;
"elemento nutritivo, principio attivo" - un elemento chimico di fertilizzante necessario per la crescita e lo sviluppo delle piante;
"marcatura di avvertimento" è una parte componente delle informazioni, che è un insieme di informazioni (sotto forma di un breve testo, singoli simboli grafici o di colore e le loro combinazioni) applicate alla confezione o sull'etichetta;
"fertilizzante" - una sostanza per la nutrizione delle piante e l'aumento della fertilità del suolo;
"fertilizzante con oligoelementi" - fertilizzante minerale contenente macro e microelementi;
"persona autorizzata dal costruttore" - registrato in conformità con la legislazione dello stato di una persona giuridica o di un individuo come un imprenditore individuale, che, sulla base di un accordo con un produttore, tra cui un produttore estero, eseguire azioni in nome di questo produttore, quando la valutazione di conformità e messa in circolazione di fertilizzanti minerali sul territorio dell'Unione, e sono anche responsabili per la non conformità dei concimi minerali con le prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione (Unione Doganale), che si applicano a loro.
6. L'identificazione dei fertilizzanti minerali viene effettuata dal produttore (la persona autorizzata dal produttore), dall'importatore, dall'organismo dello stato membro dell'Unione( di seguito-lo stato membro) sull'attuazione del controllo statale (supervisione), da altre parti interessate.
7. L'identificazione dei fertilizzanti minerali viene effettuata stabilendo la conformità dell'aspetto e della composizione del fertilizzante minerale, il contenuto di sostanze nutritive, compresi macro e microelementi, indicati sulla confezione, sull'etichetta o sull'etichetta e nella documentazione di accompagnamento, con i dati ottenuti durante uno studio di laboratorio su un campione di fertilizzante minerale.
8. I concimi minerali sono messi in circolazione sul mercato dell'Unione se soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (Unione doganale) che sono entrate in vigore, che si applicano a loro, e a condizione che abbiano superato la valutazione di conformità ai sensi della sezione IX della presente regolamentazione tecnica.
9. I concimi minerali, la cui conformità con i requisiti della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (Unione doganale) che sono entrate in vigore, che si applicano a loro, non è confermata, non dovrebbero essere contrassegnati con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.
10. I concimi minerali che non sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione non possono essere immessi in circolazione sul mercato dell'Unione.
11. I fertilizzanti minerali devono soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti dalla presente sezione, nonché gli standard di sicurezza delle radiazioni e delle sostanze chimiche conformemente all'allegato N 2.
12. I fertilizzanti minerali devono essere classificati in base a fattori pericolosi, le cui informazioni sono fornite nella scheda di dati di sicurezza e nell'etichettatura di avvertimento.
13. I fertilizzanti minerali destinati alla vendita attraverso una rete di vendita al dettaglio (imprese o organizzazioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio) devono essere imballati. Non è consentito vendere fertilizzanti minerali con imballaggi rotti nel commercio al dettaglio.
14. Lo stoccaggio dei fertilizzanti minerali viene effettuato in conformità con la legislazione degli Stati membri.
15. I fertilizzanti minerali solidi vengono trasportati in vagoni ferroviari coperti, gondole, contenitori di trasporto chiusi di navi (stive, serbatoi) e su strada con il loro riparo obbligatorio nel corpo. I fertilizzanti minerali solidi confezionati in contenitori morbidi con rivestimenti polimerici possono essere trasportati in gondole, su navi a ponte aperto e su strada senza riparo nella parte posteriore. I fertilizzanti minerali solidi confezionati in sacchetti di polimero possono essere trasportati su strada senza riparo nella parte posteriore.
16. Non è consentito trasportare alla rinfusa in un'auto, la capacità di trasporto della nave (stiva, serbatoio) o la carrozzeria di altre merci contemporaneamente ai fertilizzanti minerali.
17. Il trasporto di concimi minerali classificati come merci pericolose, compresi quelli con proprietà antincendio ed esplosive, deve essere effettuato conformemente alle norme e alle norme per il trasporto di merci pericolose in vigore sul territorio degli Stati membri.
18. Il trasporto di fertilizzanti minerali liquidi (acqua di ammoniaca, anidride carbonica, fertilizzanti minerali complessi liquidi) alla rinfusa viene effettuato mediante trasporto ferroviario e stradale, in contenitori o contenitori in conformità con le disposizioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza.
Il trasporto di fertilizzanti minerali liquidi alla rinfusa mediante il trasporto di acqua viene effettuato in conformità con i requisiti previsti dai documenti normativi e tecnici per un tipo specifico di fertilizzante minerale.
Il trasporto di fertilizzanti minerali complessi liquidi confezionati in contenitori di consumo viene effettuato mediante trasporto ferroviario e stradale, imballaggi di trasporto su pallet, in contenitori o contenitori in conformità con le disposizioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza.
19. Il grado di riempimento dei contenitori per il trasporto di fertilizzanti minerali liquidi è determinato tenendo conto dell'espansione del volume del prodotto con una possibile differenza di temperatura nel percorso.
20. Il trasporto di fertilizzanti minerali per via aerea viene effettuato in conformità con i requisiti previsti dai documenti normativi e tecnici per un tipo specifico di fertilizzante minerale.
21. La marcatura dei fertilizzanti minerali dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
a) il nome del fertilizzante minerale e il suo scopo;
b) il nome e il contenuto di sostanze nutritive, compresi micro e macronutrienti;
c) il nome (marchio) del produttore e la sua posizione (indirizzo di una persona giuridica, indirizzo effettivo - per una persona giuridica, cognome, nome e patronimico (se presente), luogo di residenza, informazioni sulla registrazione statale di un individuo registrato come imprenditore individuale-per un individuo), il nome del paese in cui vengono prodotti fertilizzanti minerali;
d) il marchio del produttore (se disponibile);
e) la designazione del documento in base al quale il fertilizzante minerale viene prodotto e consegnato;
f) marca e (o) grado di fertilizzante minerale (se disponibile);
g) numero di lotto (per concimi minerali confezionati);
h) quantità nominale di concimi minerali (massa o volume) (per concimi minerali confezionati);
i) raccomandazioni per il trasporto, l'uso e lo stoccaggio di fertilizzanti minerali;
j) il numero di registrazione di un fertilizzante minerale registrato in uno Stato membro;
l) data di fabbricazione o data di spedizione del fertilizzante minerale (mese, anno);
m) la data di imballaggio (mese, anno-per fertilizzanti minerali confezionati, se il loro imballaggio non è fatto dal produttore di questi fertilizzanti minerali);
h) condizioni di conservazione del fertilizzante minerale;
o) la durata di conservazione garantita del fertilizzante minerale;
p) il codice di identificazione a barre di un fertilizzante minerale ( un codice che rappresenta segni utilizzando serie di tratti paralleli di diverso spessore e passo, che vengono letti otticamente mediante scansione incrociata) - per fertilizzanti minerali venduti attraverso una rete di vendita al dettaglio;
p) restrizioni all'uso di fertilizzanti minerali (compatibilità con i prodotti fitosanitari, fitotossicità);
c) misure precauzionali per la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio di concimi minerali, compresi i metodi per neutralizzare i concimi minerali versati o versati;
t) metodi di neutralizzazione e smaltimento dei contenitori da sotto fertilizzante minerale;
y) una descrizione del quadro clinico di avvelenamento acuto (se disponibile), raccomandazioni mediche, compresa un'indicazione dell'antidoto (se disponibile) e misure di primo soccorso in caso di avvelenamento.
22. La marcatura dei concimi minerali deve contenere un'etichetta di avvertenza appropriata se il concime minerale è classificato come pericoloso.
23. L'etichettatura dei fertilizzanti minerali confezionati viene applicata alla confezione o ad un'etichetta o etichetta allegata alla confezione in modo da garantirne la sicurezza.
Se non vi è spazio sufficiente per la marcatura completa sull'imballaggio, sull'etichetta o sull'etichetta, una parte delle informazioni viene applicata al foglio illustrativo allegato a ciascuna unità dell'imballaggio, dell'etichetta o dell'etichetta e sul quale sono fornite le informazioni conformemente al paragrafo 21 del presente regolamento tecnico, oppure la marcatura viene applicata all'imballaggio su entrambi i lati.
24. Quando si forniscono fertilizzanti minerali non imballati, le informazioni specificate nel paragrafo 21 del presente regolamento tecnico (ad eccezione dei paragrafi "g", "z", " m " e "p") sono fornite come parte di una serie di documenti di accompagnamento.
25. La marcatura di trasporto dei fertilizzanti minerali deve essere conforme alle norme e alle norme per il trasporto di merci pericolose in vigore sul territorio degli Stati membri.
26. La marcatura dei concimi minerali è applicata in russo e, se vi sono requisiti pertinenti nella legislazione degli Stati membri, nella lingua o nelle lingue dello stato (stato) dello stato membro sul cui territorio vengono venduti fertilizzanti minerali.
27. La marcatura dei fertilizzanti minerali dovrebbe essere chiara e leggibile e situata in un luogo accessibile per l'ispezione.
28. La conformità dei fertilizzanti minerali con questo regolamento tecnico è garantita soddisfacendo i suoi requisiti e i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (Unione doganale) che sono entrate in vigore, che si applicano ai fertilizzanti minerali, direttamente o soddisfacendo i requisiti delle norme incluse nell'elenco delle norme, in conseguenza della quale il rispetto dei requisiti di questo regolamento tecnico è assicurato su base volontaria.
29. I metodi di ricerca (test) e misurazione dei fertilizzanti minerali sono stabiliti negli standard inclusi nell'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e misurazione, comprese le regole di campionamento necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti di questo regolamento tecnico e la valutazione della conformità con gli oggetti di regolamentazione tecnica.
30. La valutazione della conformità dei fertilizzanti minerali ai requisiti di questo regolamento tecnico viene effettuata sotto forma di registrazione.
31. La registrazione dei fertilizzanti minerali viene effettuata dagli organismi autorizzati degli Stati membri (di seguito denominati organismi autorizzati) secondo la procedura stabilita dalla Commissione economica eurasiatica. I concimi minerali devono essere inclusi nel registro unificato dei concimi minerali ammessi alla circolazione sul mercato dell'Unione.
Il registro unificato dei concimi minerali ammessi alla circolazione sul mercato dell'Unione è costituito da parti nazionali.
La procedura per la registrazione dei concimi minerali, la formazione e il mantenimento di un registro unificato dei concimi minerali ammessi alla circolazione sul mercato dell'Unione è sviluppata e approvata dalla Commissione economica eurasiatica.
32. Al momento della registrazione dei fertilizzanti minerali, i richiedenti possono essere una persona giuridica o una persona registrata nel territorio di uno Stato membro in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che è un produttore, o una persona autorizzata dal produttore o un importatore.
33. Organismo autorizzato:
a) esaminare e verificare i documenti presentati e le informazioni in essi contenute;
b) prende una decisione sulla registrazione di un fertilizzante minerale;
c) assegna un numero di registrazione individuale al fertilizzante minerale;
d) include il concime minerale nella parte nazionale del registro unificato dei concimi minerali ammessi alla circolazione sul mercato dell'Unione;
e) rilasciare un certificato di registrazione del fertilizzante minerale nella forma secondo l'appendice N 3.
34. Il periodo di validità del certificato di registrazione dei fertilizzanti minerali non è limitato.
35. I concimi minerali che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (Unione doganale) che sono entrate in vigore, che si applicano a loro, hanno superato la valutazione di conformità ai sensi della sezione IX della presente regolamentazione tecnica, sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.
36. La marcatura con un unico segno di circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione viene effettuata prima dell'immissione in circolazione di fertilizzanti minerali sul mercato dell'Unione.
37. Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione è applicato a ciascuna unità di imballaggio di fertilizzanti minerali o sull'etichetta (se non è possibile applicare il marchio sull'imballaggio) e figura anche nei documenti di accompagnamento allegati alla partita di fertilizzanti minerali.
38. Un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione è applicato in qualsiasi modo che fornisca un'immagine chiara e chiara che permane fino al pieno utilizzo del fertilizzante minerale o al suo smaltimento.
39. The authorized bodies of the Member state shall take all measures to restrict and prohibit the release into circulation on the Union market of mineral fertilizers that do not meet the requirements of this technical regulation and other technical regulations of the Union (Customs Union) that have entered into force, which apply to them, as well as to withdraw them from circulation.
In this case, the authorized body of the Member State shall immediately inform the other Member States of the emergency measures taken and begin the process of consultations and negotiations on this issue.
Appendice n. 1
ai regolamenti tecnici
Dell'Unione Economica Eurasiatica
"Sui requisiti per il minerale
fertilizzanti" (TREAEU 039/2016)
1. Fertilizzanti minerali a seconda del loro stato aggregato:
a) solido (polveroso, granulare, cristallino);
b) liquido (soluzione, sospensione).
2. Concimi minerali da elementi nutritivi:
a) fertilizzanti minerali semplici con il contenuto dichiarato di un elemento nutritivo principale (azoto, fosforo, potassio):
nitrico;
fosforico;
potassa;
b) concimi minerali complessi (complessi, misti, complessi misti) con il contenuto dichiarato di diversi nutrienti di base:
azoto-fosforo-potassio;
azoto-fosforo;
azoto-potassio;
fosforo-potassio;
c) concimi minerali semplici e complessi con il contenuto dichiarato di nutrienti di base (azoto, fosforo, potassio) e (o) macronutrienti (calcio, magnesio, sodio, zolfo) e (o) oligoelementi (boro, manganese, rame, zinco, cobalto, molibdeno, ferro);
d) micro-fertilizzanti.
Appendice n. 2
ai regolamenti tecnici
Dell'Unione Economica Eurasiatica
"Sui requisiti per il minerale
fertilizzanti" (TREAEU 039/2016)
Appendice N 3
ai regolamenti tecnici
Dell'Unione Economica Eurasiatica
"Sui requisiti per il minerale
fertilizzanti" (TREAEU 039/2016)
Testo elettronico del documento
preparato da JSC "Codex" e verificato da:
sito ufficiale
Dell'Unione Economica Eurasiatica
www.eaeunion.org, 28.02.2017