Regolamento tecnico dell'Unione economica eurasiatica "Sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nei prodotti elettrici e radioelettronici"
((TREAEU 037/2016)

I. Scope of application

1. Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con il Trattato sull'Unione economica eurasiatica del 29 maggio 2014 al fine di garantire la protezione della vita umana e della salute, l'ambiente, nonché per prevenire azioni fuorvianti consumatori (utenti) di prodotti elettrici e radioelettronici per quanto riguarda il contenuto di sostanze pericolose in essi.


Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione sul territorio dell'Unione Economica Eurasiatica (di seguito denominata Unione) per limitare l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettronica radio prodotti messi in circolazione sul territorio dell'Unione di garantire la loro libera circolazione.


Se sono state adottate altre norme tecniche dell'Unione (Unione doganale) in relazione ai prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica che stabiliscono i requisiti per questi prodotti, tali prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica devono soddisfare i requisiti di tutte le norme tecniche dell'Unione (Unione doganale), che si applicano a loro.


2. L'effetto della presente regolamentazione tecnica si applica ai prodotti di ingegneria elettrica e di radioelettronica messi in circolazione sul territorio dell'Unione conformemente all'elenco di cui all'allegato N 1.


3. Il presente regolamento tecnico non si applica a:


a) prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica destinati ad essere utilizzati a una tensione nominale superiore a 1000 V CA e 1500 V CC, salvo disposizione contraria dell'allegato N 1 della presente regolamentazione tecnica;


b) prodotti di ingegneria elettrica e di radioelettronica destinati esclusivamente ad essere utilizzati come componenti di materiale elettrico non inclusi nell'elenco di cui all'allegato N 1 della presente regolamentazione tecnica;


c) giocattoli elettrici;


d) pannelli fotovoltaici (pannelli solari) che fanno parte di prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica;


e) prodotti di elettronica elettrica e radio destinati all'uso come parte di oggetti spaziali terrestri e orbitali;


f) materiale elettrico destinato esclusivamente ai trasporti aerei, idrici, terrestri e sotterranei;


g) batterie e accumulatori elettrici, compresi quelli messi in circolazione sul territorio dell'Unione come parte di prodotti di ingegneria elettrica e di radioelettronica;


h) prodotti usati (operativi) di ingegneria elettrica e radioelettronica;


i) strumenti di misura;


j) dispositivi medici.

II. Concetti di base

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, vengono utilizzati i concetti che significano quanto segue:


"giocattolo" - un prodotto o materiale destinato al gioco di un bambino (bambini) di età inferiore ai 14 anni;


"giocattolo elettrico" - un giocattolo che ha almeno una funzione eseguita a scapito dell'energia elettrica;


"prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica" - prodotti il cui funzionamento per lo scopo previsto è dovuto alla presenza, all'uso, alla generazione, alla conversione, alla trasmissione e alla distribuzione di correnti elettriche e (o) campi elettromagnetici, che sono destinati all'uso diretto o sono incorporati in macchine, meccanismi, apparati, dispositivi e altre apparecchiature;


"importatore" - un residente di uno stato membro dell'Unione che ha concluso un accordo commerciale estero con un non residente di uno stato membro dell'Unione per il trasferimento di prodotti di elettronica elettrica e radio, vende questi prodotti ed è responsabile della loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico;


"materiale omogeneo", un materiale con una composizione costante in tutto il suo volume, costituito da una singola sostanza o da una combinazione di sostanze e (o) materiali che non possono essere separati meccanicamente (mediante smontaggio, taglio, rettifica, rettifica o altra azione meccanica).

III. Norme per la circolazione dei prodotti elettrici e radioelettronici sul mercato dell'Unione

5. Un prodotto di ingegneria elettrica ed elettronica radio è messo in circolazione sul territorio dell'Unione, se conformi alle disposizioni del presente regolamento tecnico, nonché gli altri regolamenti tecnici dell'Unione (Unione Doganale), il cui effetto si applica ad esso, e a condizione che abbia superato la conferma di conformità ai sensi della sezione VII del presente regolamento tecnico, così come in conformità con altri regolamenti tecnici dell'Unione (Unione Doganale), il cui effetto si applica ad esso.


6. Un prodotto elettrico e radioelettronico la cui conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché ai requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione (Unione doganale) non è confermata, non dovrebbe essere contrassegnato con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.

IV. Requisiti per limitare l'uso di sostanze pericolose

7. Il prodotto dell'ingegneria elettrica e dell'elettronica radio deve essere progettato e fabbricato in modo tale da non contenere:


a) sostanze pericolose secondo l'elenco di cui all'allegato N 2;


b) materiali omogenei (omogenei) contenenti sostanze pericolose in concentrazione superiore al livello ammissibile specificato nell'elenco di cui all'allegato N 2 della presente regolamentazione tecnica.


8. Requisiti speciali per limitare l'uso di sostanze pericolose conformemente all'allegato N 3 sono stabiliti per i prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica.

V. Requisiti per la marcatura e documenti operativi

9. Il nome e (o) la designazione del prodotto di ingegneria elettrica ed elettronica radio (tipo, marca, modello (se disponibile), i principali parametri e le caratteristiche, il nome o il marchio del fabbricante, il nome dello stato in cui il prodotto di ingegneria elettrica ed elettronica radio è prodotto, deve essere applicato a questo prodotto e indicato nei documenti allegati ad esso.


In questo caso, il nome e (o) la designazione del prodotto elettrico e radioelettronico (tipo, marca, modello (se disponibile)), il nome e (o) il marchio del produttore devono essere applicati anche all'imballaggio.


10. Se le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente regolamento tecnico non possono essere applicate a un prodotto elettrico e radioelettronico, esse possono essere indicate solo nei documenti operativi allegati al presente prodotto. In questo caso, il nome e (o) la designazione del prodotto elettrico e radioelettronico (tipo, marca, modello (se disponibile)), il nome e (o) il marchio del produttore devono essere applicati all'imballaggio.


11. La marcatura del prodotto dell'elettrotecnica e dell'elettronica radio deve essere leggibile, di facile lettura e deve essere applicata al prodotto dell'elettrotecnica e dell'elettronica radio in un luogo accessibile per l'ispezione senza smontaggio con l'uso di uno strumento.


12. I documenti operativi per il prodotto di ingegneria elettrica e radio elettronica devono contenere:


a) le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente regolamento tecnico;


b) informazioni sullo scopo del prodotto;


c) caratteristiche e parametri del prodotto;


d) regole e condizioni di funzionamento( uso), installazione, stoccaggio, trasporto( trasporto), vendita e smaltimento del prodotto (se necessario, i requisiti pertinenti);


e) informazioni sulle misure da adottare quando viene rilevato un malfunzionamento del prodotto;


f) il nome e la posizione del produttore (la persona autorizzata dal produttore), l'importatore, i loro dati di contatto;


g) informazioni sul mese e l'anno di fabbricazione del prodotto e (o) sul luogo di applicazione di tali informazioni o sul metodo di determinazione dell'anno di fabbricazione.


13. La marcatura e l'elaborazione dei documenti operativi sono effettuate in russo e, se vi sono requisiti pertinenti nella legislazione degli Stati membri dell'Unione (di seguito "gli Stati membri"), nella lingua di stato (lingue di stato) dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono venduti. Le unità di misura, i marchi di lettere, i nomi propri, i nomi delle località e altri nomi e dettagli nella marcatura e nei documenti operativi possono essere forniti in altre lingue.


I documenti operativi sono emessi su carta. Essi possono essere accompagnati da una serie di documenti operativi su supporto elettronico. I documenti operativi inclusi nel set di prodotti di elettronica elettrica e radio per scopi non domestici possono essere emessi solo su supporto elettronico.

VI. Garantire la conformità dei prodotti elettrici e radioelettronici ai requisiti delle normative tecniche

14. La conformità dei prodotti di elettronica elettrica e radio con questa regolamentazione tecnica è assicurata dall'adempimento dei suoi requisiti per limitare l'uso di sostanze pericolose.


15. I metodi di ricerca (test) e misurazione dei prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica sono stabiliti dagli standard inclusi nell'elenco degli standard contenenti regole e metodi di ricerca (test) e misurazione, comprese le regole di campionamento necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti di questo regolamento tecnico e l'attuazione della valutazione della conformità dei prodotti.

VII. Valutazione della conformità dei prodotti elettrici e radioelettronici

16. La valutazione della conformità dei prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica viene effettuata sotto forma di valutazione della conformità.


17. Quando si conferma la conformità dei prodotti di elettronica elettrica e radio, i richiedenti possono essere una persona giuridica o una persona registrata nel territorio di uno Stato membro in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che sono produttori o importatori (venditori) o persone autorizzate dal produttore.


18. I prodotti elettrici e radioelettronici sono soggetti a valutazione di conformità sotto forma di dichiarazione di conformità secondo uno dei seguenti schemi:


a) per i prodotti di serie-schemi 1d, 3d e 6d;


b) per un lotto di prodotti - schemi 2d e 4d.


19. Nel dichiarare la conformità dei prodotti elettrici e radioelettronici, il richiedente può essere:


a) per gli schemi 1d, 3d e 6d-il produttore ( una persona autorizzata dal produttore);


b) per gli schemi 2d e 4d-il produttore (una persona autorizzata dal produttore) o l'importatore (venditore).


20. La scelta dello schema di dichiarazione di conformità dei prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica viene effettuata dal richiedente.


21. La dichiarazione di conformità dei prodotti di elettronica elettrica e radio secondo gli schemi 1d e 2d viene effettuata dal richiedente sulla base delle proprie prove. I test di campioni di prodotti di ingegneria elettrica e radioelettronica a scelta del richiedente vengono effettuati nel laboratorio di prova del richiedente, o in un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (Centri) dell'Unione doganale (di seguito - il registro unificato), o in un altro laboratorio di prova.


La dichiarazione di conformità dei prodotti di elettronica elettrica e radio secondo gli schemi 3d, 4d e 6d viene effettuata dal richiedente sulla base delle proprie prove e prove ottenute con la partecipazione di un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel Registro unificato.


22. Nel dichiarare la conformità dei prodotti elettrici e radioelettronici, il richiedente:


a) forma e analizza i documenti che confermano la conformità dei prodotti ai requisiti del presente regolamento tecnico, tra cui:


specifiche tecniche (se disponibili);


documenti operativi;


il protocollo (protocolli di test di campioni di prodotti (o) componenti, di materiali, di componenti di prodotti per la conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico e (o) altri documenti a scelta del richiedente, che è servita come base per la conferma della conformità dei prodotti ai requisiti del presente regolamento tecnico (se disponibile) (schemi 1d, 2d, 3d, 4d e 6d);


contratto di consegna (contratto) e documentazione di spedizione (se disponibile) (per un lotto di prodotti, un singolo prodotto) (schemi 2d e 4d);


certificato per il sistema di gestione della qualità (una copia del certificato) (schema 6d);


b) effettua l'identificazione dei prodotti al fine di assegnarli all'ambito di applicazione del presente regolamento tecnico;


c) assicura che il controllo della produzione sia effettuato e prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei prodotti garantisca la loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico;


d) prende tutte le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema di gestione della qualità (schema 6d);


e) adottare una dichiarazione di conformità, che viene redatta secondo un unico modulo e regole approvate dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica del 25 dicembre 2012 N 293;


f) applica un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione dopo il completamento della procedura di valutazione della conformità;


g) forma, dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità, una serie di documenti, che comprende i documenti di cui alla lettera " a " del presente paragrafo, e una dichiarazione di conformità.


23. La dichiarazione di conformità è soggetta a registrazione secondo la procedura prevista dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n. 76 del 9 aprile 2013.


24. Il periodo di validità della dichiarazione di conformità per i prodotti elettrici e radioelettronici prodotti in serie non è superiore a 5 anni. Per un lotto di prodotti elettrici e radioelettronici, il periodo di validità della dichiarazione di conformità non è stabilito.


25. A scelta del richiedente, la conferma di conformità dei prodotti elettrici e radioelettronici sotto forma di dichiarazione di conformità può essere sostituita da una conferma di conformità sotto forma di certificazione secondo uno dei seguenti schemi:


a) per i prodotti di serie - schemi 1c, 2c e 6c;


b) per un lotto di prodotti - schema 3c.


26. Nel certificare i prodotti elettrici e radioelettronici, il richiedente può essere:


a) per gli schemi 1c, 2c e 6c-il produttore(una persona autorizzata dal produttore);


b) per lo schema 3c - il produttore (una persona autorizzata dal produttore) o l'importatore (venditore).


27. La selezione dello schema di certificazione per i prodotti di elettronica elettrica e radio viene effettuata dal richiedente.


28. Nel certificare i prodotti di elettronica elettrica e radio, il richiedente:


a) prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei prodotti sia stabile e garantisca la loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico;


b) forma la seguente documentazione tecnica:


specifiche tecniche (se disponibili);


documenti operativi;


contratto di fornitura (contratto) e documentazione di spedizione (se disponibile) (per un lotto di prodotti) (schema 3c);


certificato per il sistema di gestione della qualità (una copia del certificato) (schema 2c);


altri documenti a scelta del richiedente, che sono serviti come base per confermare la conformità dei prodotti ai requisiti del presente regolamento tecnico (se disponibile);


c) presenta una domanda di certificazione dei prodotti all'organismo di certificazione incluso nel Registro unificato (con l'allegato della documentazione tecnica). L'applicazione contiene informazioni sul documento per la conformità con i requisiti di cui è certificato il sistema di gestione della qualità (schema 2c), nonché sulle caratteristiche identificative del lotto di prodotti e delle unità di prodotto incluse in esso (schema 3c);


d) applica un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione dopo il completamento della procedura di valutazione della conformità;


e)in caso di modifiche nella progettazione dei prodotti o nella loro tecnologia di produzione che possano influire sulla conformità di tali prodotti ai requisiti del presente regolamento tecnico, informare preventivamente l'organismo di certificazione (schema 1c);


f) forma una serie di documenti dopo il completamento della procedura di valutazione della conformità, che include i documenti di cui alla lettera " b " del presente paragrafo, il rapporto di prova (protocolli), i risultati dell'analisi dello stato di produzione (schema 1c) e il certificato di conformità.


29. Quando certifica l'ingegneria elettrica e i prodotti di elettronica radio, l'organismo di certificazione incluso nel Registro unificato:


a) analizza la documentazione tecnica presentata dal richiedente e informa il richiedente della sua decisione (indicando le condizioni per la certificazione);


b) effettua l'identificazione dei campioni di prodotto e la loro selezione dal richiedente per il test;


c) fornisce test di campioni di prodotto (lotto di prodotti (campioni dal lotto) (schema 3c)) in un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel Registro unificato;


d) conduce un'analisi dello stato di produzione del richiedente, i cui risultati sono formalizzati da un atto (schema 1c);


e) in caso di risultati positivi di test e analisi dello stato di produzione, rilasciare un certificato di conformità in un unico modulo approvato dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n. 293 del 25 dicembre 2012 e rilasciarlo al richiedente;


f) inserire le informazioni sul certificato di conformità nel registro unificato dei certificati di conformità rilasciati e delle dichiarazioni di conformità registrate;


g) esegue il controllo di ispezione sui prodotti certificati durante l'intero periodo di validità del certificato di conformità testando campioni di prodotto in un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel registro unificato e (o) analizzando lo stato di produzione (schema 1c);


h) esegue il controllo di ispezione sui prodotti certificati durante l'intero periodo di validità del certificato di conformità testando campioni di prodotto in un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel Registro unificato e analizzando i risultati del controllo di ispezione dell'organismo di certificazione del sistema di gestione della qualità in relazione al sistema di gestione della qualità certificato (schema 2c);


i) se i risultati del controllo di ispezione sono positivi, conferma la validità del certificato di conformità e fa una voce corrispondente nell'atto di controllo di ispezione, se i risultati del controllo di ispezione sono negativi, decide di sospendere o annullare il certificato di conformità e porta informazioni sulla decisione al richiedente (schemi 1c e 2c).


30. Nel caso della valutazione di conformità (dichiarazione di conformità o certificazione) in base a regimi che prevedono per la certificazione di un sistema di gestione della qualità, la certificazione di sistema è effettuata da un sistema di gestione della qualità dell'organismo di certificazione, registrati nel territorio di uno stato membro conformemente alla legislazione di tale stato ed accreditato nel sistema di accreditamento nazionale di uno stato membro.


31. Il periodo di validità del certificato di conformità per i prodotti di elettronica elettrica e radio prodotti in serie non supera i 5 anni. Per un lotto di prodotti di elettronica elettrica e radio, il periodo di validità del certificato di conformità non è impostato.


32. Una serie di documenti formati dopo aver confermato la conformità dei prodotti di elettronica elettrica e radio viene memorizzata:


a) per i prodotti di serie-il richiedente ha almeno 10 anni dalla data di cessazione della dichiarazione di conformità o del certificato di conformità;


b) per un lotto di prodotti - il richiedente ha almeno 10 anni dalla data della fine della vendita del lotto di prodotti;


c) per un prodotto - il produttore (una persona autorizzata dal produttore) ha almeno 10 anni dalla data di disattivazione (cessazione della produzione) di questo prodotto.

VIII. Marcatura con un unico segno della circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione

33. Un prodotto elettrico e radioelettronico che soddisfi i requisiti della presente regolamentazione tecnica e abbia superato la procedura di valutazione della conformità conformemente alla sezione VII della presente regolamentazione tecnica deve essere contrassegnato da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.


34. La marcatura con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione è effettuata prima dell'immissione in circolazione di un prodotto di ingegneria elettrica e radioelettronica sul mercato dell'Unione.


35. Un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione è applicato a ciascun prodotto di ingegneria elettrica e radioelettronica in qualsiasi modo che fornisca un'immagine chiara e chiara durante l'intera durata di servizio del prodotto, ed è riportato anche nei documenti operativi allegati.


Se è impossibile applicare un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione a un prodotto elettrico e radioelettronico, è consentito applicarlo solo sull'imballaggio del prodotto e nei documenti operativi ad esso allegati.


36. Un prodotto di ingegneria elettrica e radioelettronica è contrassegnato da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione se soddisfa i requisiti di tutte le regolamentazioni tecniche dell'Unione (Unione doganale) ad esso applicabili.

L'elenco dei prodotti di elettronica elettrica e radio che sono soggetti alle normative tecniche dell'Unione economica eurasiatica "Sulla limitazione dell'uso di sostanze pericolose nei prodotti di elettronica elettrica e radio" (TR EAEU 037/2016)

Appendice n. 1

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose

sostanze in materiale elettrico

radio elettronica" (TREAEU 037/2016)

1. Apparecchi elettrici ed elettrodomestici:


a) per la preparazione e lo stoccaggio del cibo e la meccanizzazione del lavoro in cucina, nonché altre attrezzature da cucina;


b) per la lavorazione (lavaggio, stiratura, asciugatura, pulizia) biancheria intima, abbigliamento e scarpe;


c) per la pulizia e la pulizia dei locali;


d) per mantenere e regolare il microclima nei locali;


e) sanitario e igienico;


f) per capelli, unghie e cura della pelle;


g) per il riscaldamento del corpo;


h) massaggio di vibrazione;


i) attrezzature per giochi, sport e allenamento;


j) apparecchiature audio e video, apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione;


l) cucire e lavorare a maglia;


m) alimentatori, caricabatterie, stabilizzatori di tensione;


h) per il giardinaggio;


o) per acquari e serbatoi da giardino;


p) elettropompe;


p) orologi elettrici ed elettronici;


c) calcolatrici;


t) prodotti elettrici dell'installazione;


y) prolunghe.


2. Computer e dispositivi elettronici ad essi collegati, comprese le loro combinazioni:


a) server, blocchi di sistema di personal computer;


b) computer portatili;


c) tablet, tasca, palmare e altri computer di piccole dimensioni;


d) tastiere, manipolatori, inseguitori e altri dispositivi di controllo e di input (mouse per computer, joystick, caschi, occhiali);


e) dispositivi di archiviazione dati rimovibili;


f) monitor;


g) stampanti;


h) scanner;


i) sistemi acustici e cuffie;


k) proiettori multimediali;


l) lettori di informazioni biometriche;


m) webcam;


h) modem;


o) gruppi di continuità.


3. Impianti di telecomunicazione (terminali di telecomunicazione):


a) telefoni fissi e cellulari;


b) telefoni a pagamento;


c) telefax;


d) telex;


e) stazioni radio portatili e portatili;


f) etichette di identificazione a radiofrequenza.


4. Fotocopiatrici e altre apparecchiature elettriche per ufficio (ufficio).


5. Utensili elettrificati (macchine elettriche manuali e portatili).


6. Sorgenti luminose e apparecchiature di illuminazione, comprese le apparecchiature integrate nei mobili.


7. Strumenti musicali elettrici.


8. Slot machine e macchine commerciali.


9. Registratori di cassa, macchine per la stampa di biglietti, lettori di carte d'identità, bancomat, chioschi di informazioni.


10. Cavi, fili e cavi destinati ad essere utilizzati a una tensione nominale non superiore a 500 V AC e (o) DC, ad eccezione dei cavi a fibre ottiche.


11. Interruttori automatici e dispositivi di disconnessione di protezione.


12. Rivelatori antincendio, di sicurezza e di sicurezza antincendio.

Appendice n. 2

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose

sostanze in materiale elettrico

radio elettronica" (TREAEU 037/2016)


L'elenco delle sostanze pericolose il cui contenuto nelle apparecchiature elettriche ed elettronica radio prodotti supera la concentrazione ammissibile omogenee (omogenea) materiali utilizzati nei disegni di impianti elettrici e radio di prodotti di elettronica, che sono soggette al regolamento tecnico dell'Unione Economica Eurasiatica "A limitare l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e Radio prodotti di elettronica" (TR EAEU 037/2016), è vietato
foto dell'elenco delle sostanze pericolose il cui contenuto in prodotti elettrici ed elettronici supera la concentrazione ammissibile in omogeneo><meta itemprop=

Appendice N 3

ai regolamenti tecnici

Dell'Unione Economica Eurasiatica

"Sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose

sostanze in materiale elettrico

radio elettronica" (TREAEU 037/2016)


Requisiti speciali per limitare l'uso di sostanze pericolose nei prodotti elettrici e radioelettronici
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Testo elettronico del documento

preparato da JSC "Codex" e verificato da:

sito ufficiale

Dell'Unione Economica Eurasiatica

www.eaeunion.org, 23.12.2016