Regolamenti tecnici dell'Unione doganale
Sulla sicurezza degli imballaggi

TR CU 005/2011

(modificato il 18 ottobre 2016)

Prefazione

1. Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'Accordo sui principi comuni e le regole di regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010.


2. Questa regolamentazione tecnica è stata sviluppata allo scopo di stabilire requisiti obbligatori uniformi per l'applicazione e l'esecuzione di imballaggi (chiusure) nel territorio doganale dell'Unione doganale, garantendo la libera circolazione degli imballaggi (chiusure) immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale.


3. Se sono state adottate altre norme tecniche dell'Unione doganale per quanto riguarda l'imballaggio (agenti di tappatura), che stabiliscono i requisiti per l'imballaggio (agenti di tappatura), l'imballaggio (agenti di tappatura) deve soddisfare i requisiti di tutte le norme tecniche dell'Unione doganale, il cui effetto si applica ad esso.

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione tecnica si applica a tutti i tipi di imballaggi, compresi i chiusure a norma dell'allegato 5 (in appresso " imballaggi (chiusure)"), che sono prodotti finiti immessi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, indipendentemente dal paese di origine.


(Voce nella versione entrata in vigore dal 17 gennaio 2013 con decisione del Consiglio CEE del 17 dicembre 2012 N 116; nella versione entrata in vigore dal 21 maggio 2017 con decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


2. Tutti i tipi di imballaggio (chiusure) che sono prodotti dal produttore di prodotti confezionati durante la produzione di tali prodotti che vengono messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale sono soggetti esclusivamente alle disposizioni degli Articoli 2, 4, 5, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, in termini di informazioni circa le possibilità di riciclaggio di imballaggi usati (chiusure), con l'indicazione di un codice digitale e (o) una lettera di designazione (sigla) del materiale di imballaggio è fatto (capping agenti), e dell'articolo 9 del presente regolamento tecnico.


(Voce nella versione entrata in vigore dal 17 gennaio 2013 con decisione del Consiglio CEE del 17 dicembre 2012 N 116; nella versione entrata in vigore dal 21 maggio 2017 con decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


3. Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione nel territorio doganale dell'Unione Doganale per l'imballaggio (chiusure) e i relativi requisiti per i processi di stoccaggio, trasporto e smaltimento, al fine di proteggere la vita umana e la salute, la proprietà, l'ambiente, la vita o la salute degli animali, delle piante, nonché per evitare azioni di confusione per i consumatori di imballaggio (chiusure) per quanto riguarda il suo scopo e la sicurezza.


4. L'imballaggio è suddiviso in base ai materiali utilizzati nei seguenti tipi:


metallo;


polimero;


carta e cartone;


vetro;


legno;


realizzato con materiali combinati;


fatto di materie tessili;


ceramica.


5. I mezzi di tappatura sono suddivisi in base ai materiali utilizzati in:


metallo, sughero, polimero, combinato e fatto di cartone.


6. Il presente regolamento tecnico non si applica agli imballaggi (chiusure) per dispositivi medici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti del tabacco e merci pericolose, nonché ai contenitori e pallet per il trasporto di merci su strada, per ferrovia, per mare e per via aerea.


(Voce modificata, in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)

Articolo 2. Definizione

In questo regolamento tecnico dell'Unione doganale vengono utilizzati i seguenti termini e le loro definizioni:


l'identificazione è la procedura per assegnare l'imballaggio (chiusure) all'ambito di applicazione del presente regolamento tecnico e stabilire la conformità delle caratteristiche effettive dell'imballaggio (chiusure) con i dati contenuti nella documentazione tecnica (compresi i documenti di accompagnamento) ad esso;


produttore (produttore) - una persona giuridica o un individuo come imprenditore individuale che svolge per proprio conto la produzione e (o) il rilascio in circolazione di imballaggi (chiusure) e sono responsabili della sua conformità ai requisiti di sicurezza del presente regolamento tecnico;


l'importatore è un residente di uno stato membro dell'Unione Doganale, che ha concluso il commercio estero contratto con un non residente di uno stato membro dell'Unione Doganale per il trasferimento di materiali da imballaggio (chiusure), implementa e (o) utilizza l'imballaggio (chiusure) ed è responsabile della sua conformità con i requisiti di sicurezza di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale;


un materiale combinato è un materiale a due strati o multistrato, i cui strati non possono essere separati senza perdere le proprietà funzionali o fisiche di tale materiale;


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


marcatura dell'imballaggio (agenti di tappatura) - informazioni sotto forma di segni, iscrizioni, pittogrammi, simboli applicati all'imballaggio (agenti di tappatura) e (o) documenti di accompagnamento per garantire l'identificazione, informare i consumatori;


imballaggio a più giri-imballaggio destinato al suo uso ripetuto;


ambiente modello-un ambiente che simula le proprietà dei prodotti alimentari;


circolazione sul mercato-i processi di transizione degli imballaggi (agenti di tappatura) dal produttore al consumatore (utente), che l'imballaggio (agenti di tappatura) passa dopo il completamento della sua fabbricazione;


imballaggi di consumo-imballaggi destinati alla vendita o imballaggi primari di prodotti venduti al consumatore finale;


uso previsto - l'uso di imballaggi (agenti di tappatura) in conformità con il suo scopo, stabilito dal produttore;


documentazione di accompagnamento-documentazione contenente informazioni sui prodotti quando vengono messi in circolazione (documentazione sulla qualità e (o) quantità dei prodotti, calcolata e complessa);


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


periodo di conservazione - il periodo durante il quale il prodotto, soggetto alle condizioni di conservazione stabilite dal produttore (produttore), soddisfa i requisiti del presente regolamento tecnico;


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


tipo di imballaggio (agenti di tappatura) - un'unità di classificazione che definisce l'imballaggio (agente di tappatura) per materiale e design;


un campione standard è un campione di un pacchetto (agente di tappatura) selezionato da un gruppo di prodotti omogenei realizzati con gli stessi materiali, utilizzando la stessa tecnologia, lo stesso design e soddisfacendo gli stessi requisiti di sicurezza;


pacchetto di trasporto - un pacchetto destinato allo stoccaggio e al trasporto di prodotti per proteggerlo da danni durante il movimento e formare un'unità di trasporto indipendente;


tapping agent-un prodotto progettato per sigillare la confezione e preservarne il contenuto;


l'imballaggio è un prodotto che viene utilizzato per il posizionamento, la protezione, il trasporto, il carico e lo scarico, la consegna e lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti.


materiale di imballaggio - il materiale destinato alla produzione di imballaggi.

Articolo 3. Regole di circolazione sul mercato

1. L'imballaggio (agenti di tappatura) viene messo in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, a condizione che abbia superato le necessarie procedure di valutazione della conformità (conferma) stabilite dal presente regolamento tecnico, nonché da altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano all'imballaggio (agenti di tappatura).


2. L'imballaggio (agenti di tappatura), la cui conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico non è confermata, non deve essere contrassegnato con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale e non è consentito per la circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale.

Articolo 4. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza

1. La conformità dell'imballaggio (chiusure) con il presente regolamento tecnico è garantita da soddisfare le sue esigenze direttamente o per soddisfare i requisiti delle norme, come risultato di cui la conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico è garantito su base volontaria, e gli standard contenente regole e metodi di ricerca (test) e le misure, comprese le norme di campionamento necessaria per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni del presente regolamento tecnico e la valutazione (conferma) di conformità di prodotti (di seguito indicato come standard).


La conformità ai requisiti di queste norme su base volontaria indica che l'imballaggio (chiusure) soddisfa i requisiti del presente regolamento tecnico.


2. Gli elenchi delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono approvati dalla Commissione dell'Unione doganale.

Articolo 5. Requisiti di sicurezza

1. L'imballaggio (agenti di tappatura) e i processi di stoccaggio, trasporto e smaltimento devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di questo articolo.


2. L'imballaggio (chiusure) deve essere progettato e fabbricato in modo tale che, se utilizzato per lo scopo previsto, il rischio causato dalla progettazione dell'imballaggio (chiusure) e dai materiali utilizzati sia ridotto al minimo.


3. La sicurezza degli imballaggi deve essere garantita da una serie di requisiti per:


materiali utilizzati a contatto con prodotti alimentari, in termini di indicatori sanitari e igienici;


indicatori meccanici;


resistenza chimica;


tenuta.


4. Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari, compresi gli alimenti per l'infanzia, devono essere conformi agli indicatori igienico-sanitari di cui agli allegati 1 e 1_1.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


Le condizioni per la modellazione di studi sanitari e chimici sugli imballaggi sono specificate nell'allegato 2.


5. Gli imballaggi destinati al confezionamento di prodotti alimentari, compresi alimenti per l'infanzia, profumi e prodotti cosmetici, giocattoli, prodotti di assortimento per bambini, non devono emettere sostanze in quantità dannose per la salute umana superiori alle quantità massime ammissibili di migrazione chimica nel modello e negli ambienti aerei a contatto con essi.


6. L'imballaggio in base a parametri meccanici, resistenza chimica e tenuta (se previsti dalla progettazione e dallo scopo dell'imballaggio) deve soddisfare i requisiti di sicurezza di cui ai paragrafi 6.1 - 6.8 del presente articolo:


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


6.1. imballaggi metallici:


- deve garantire la tenuta alla sovrapressione interna dell'aria;


- deve sopportare la forza di compressione nella direzione dell'asse verticale del corpo del pacco;


- il rivestimento interno deve essere resistente ai prodotti confezionati e (o) resistere alla sterilizzazione o pastorizzazione in ambienti modello;


- deve essere resistente alla corrosione.


6.2. imballaggi in vetro:


- deve resistere alla pressione idrostatica interna, a seconda dei parametri principali e dello scopo;


- deve resistere alle variazioni di temperatura senza distruzione;


- deve resistere alla forza di compressione nella direzione dell'asse verticale del corpo dell'imballaggio (ad eccezione dei flaconi);


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- la resistenza all'acqua del vetro non deve essere inferiore alla classe 3/98 (per prodotti alimentari, compresi alimenti per l'infanzia, profumi e prodotti cosmetici);


- deve essere resistente agli acidi (per lattine e bottiglie per conserve, acidi alimentari e prodotti per l'infanzia);


- non deve essere riutilizzato per il contatto con alimenti per l'infanzia.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore a partire dal 28 giugno 2012 dalla decisione del Consiglio CEE del 15 giugno 2012 N 35. - Vedere la versione precedente)


6.3. imballaggio del polimero:


- deve garantire la tenuta; - deve sopportare un determinato numero di impatti durante una caduta libera da un'altezza senza distruzione (per prodotti sigillati, ad eccezione di profumi e prodotti cosmetici);


- deve sopportare la forza di compressione nella direzione dell'asse verticale del corpo del pacco (eccetto sacchetti e sacchetti);


- non deve deformarsi e incrinarsi se esposto ad acqua calda (eccetto sacchetti e sacchetti);


- le maniglie del pacchetto devono essere saldamente attaccate ad esso e sopportare il carico installato;


- le cuciture saldate e adesive della confezione non devono consentire il passaggio dell'acqua;


- deve sopportare il carico di trazione statico stabilito (per sacchi e sacchetti);


- la superficie interna dell'imballaggio deve essere resistente all'impatto dei prodotti confezionati.


6.4. imballaggi in cartone e carta:


- deve sopportare un determinato numero di impatti durante la caduta libera e (o) durante una prova d'urto orizzontale;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- deve sopportare la forza di compressione nella direzione dell'asse verticale del corpo del pacco e (o) fornire resistenza durante l'impilamento;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- le maniglie del pacco (se disponibili) devono essere saldamente attaccate al pacco e devono sopportare il carico installato.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


6.5. imballaggio fatto di materiali combinati:


- deve essere sigillato (se ci sono agenti di tappatura) o fornire la resistenza stabilita delle cuciture di collegamento;


- il paragrafo è stato soppresso dal 21 maggio 2017 - la decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96-vedi la versione precedente;


- la superficie del rivestimento interno non deve essere ossidata;


- la superficie interna dell'imballaggio deve essere resistente all'impatto dei prodotti confezionati.


6.6. imballaggi in materie tessili:


- deve sopportare un determinato numero di impatti durante una caduta libera da un'altezza senza distruzione;


- deve sopportare il carico di rottura stabilito.


6.7. imballaggi in legno:


- deve sopportare un determinato numero di impatti durante una caduta libera da un'altezza senza distruzione;


- deve sopportare un determinato numero di impatti su piani orizzontali o inclinati;


- deve sopportare la forza di compressione nella direzione dell'asse verticale del corpo del pacco;


- il contenuto di umidità del legno deve corrispondere a quello stabilito.


6.8. imballaggio ceramico:


- deve essere impermeabile;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- deve essere sigillato quando tappatura.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


7. La sicurezza delle chiusure deve essere garantita da una serie di requisiti per:


materiali utilizzati a contatto con prodotti alimentari, in termini di indicatori sanitari e igienici;


tenuta;


resistenza chimica; apertura sicura;


parametri fisici e meccanici.


8. Le chiusure che entrano in contatto con i prodotti alimentari, compresi gli alimenti per l'infanzia, devono essere conformi agli indicatori sanitari e igienici di cui all'allegato 1.


Le condizioni per la modellazione degli studi sanitari e chimici degli agenti di tappatura sono specificate nell'allegato 2.


Le chiusure che entrano in contatto con prodotti alimentari, compresi alimenti per l'infanzia, profumi e prodotti cosmetici, non dovrebbero rilasciare sostanze in quantità dannose per la salute umana che superano le quantità ammissibili di migrazione chimica nei supporti modello che vengono a contatto con essi.


9. Gli agenti di tappatura per i parametri fisici e meccanici e la resistenza chimica devono soddisfare i requisiti di sicurezza di cui ai paragrafi 9.1-9.4 del presente articolo:


9.1. chiusure metalliche:


- devono garantire la tenuta dell'imballaggio (ad eccezione di tappi per profumi e prodotti cosmetici, mussole, punti metallici);


- i coperchi per l'inscatolamento devono essere resistenti alla lavorazione a caldo;


- la coppia quando si aprono le chiusure a vite deve soddisfare i requisiti stabiliti;


- la cucitura adesiva dei tappi di crimpatura e avvolgimento deve essere forte;


- le spine della corona devono resistere alla pressione interna;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- i tappi a corona devono essere resistenti alla corrosione;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- il rivestimento della superficie interna del coperchio e della guarnizione di tenuta durante la pastorizzazione e la sterilizzazione deve essere resistente agli effetti degli ambienti modello.


9.2. agenti di coperchiamento del polimero:


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- deve garantire la tenuta dell'imballaggio (ad eccezione dei tappi termorestringenti, avvolgenti, valvole, limitatori di erogazione, divisori, guarnizioni di tenuta, coperchi per la chiusura) nelle condizioni operative stabilite;


- la coppia durante l'apertura dei tappi a vite e dei tappi deve soddisfare i requisiti stabiliti;


- gli agenti di tappatura destinati alla tappatura di vini spumanti (champagne) e gassati devono resistere alla pressione interna;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- il paragrafo è stato soppresso dal 21 maggio 2017 - la decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96-vedi la versione precedente;


- le guarnizioni di tenuta non devono essere delaminate;


- la quantità di polvere polimerica non deve essere superiore a quella stabilita;


- i coperchi per l'inscatolamento devono essere resistenti alla lavorazione a caldo;


- i tappi per l'inscatolamento devono essere resistenti alle soluzioni acide.


9.3. agenti di coperchiamento corticali:


- deve garantire la tenuta del pacchetto;


- l'umidità delle spine e delle guarnizioni di tenuta deve soddisfare i requisiti stabiliti;


- la resistenza torsionale delle spine agglomerate e prefabbricate deve soddisfare i requisiti stabiliti;


- i tappi prefabbricati devono resistere all'ebollizione in acqua senza distruzione e comparsa di crepe;


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


- la capillarità della superficie laterale deve soddisfare i requisiti stabiliti;


- la quantità di polvere di sughero di tappi naturali, colmati, agglomerati e prefabbricati non deve essere superiore a quella stabilita.


9.4. chiusure in cartone:


- deve essere resistente agli effetti degli ambienti modello;


- non devono essere stratificati in componenti.


9.5 agenti di tappatura combinati:


- la cucitura adesiva dei tappi termorestringibili e avvolgenti deve essere forte;


- le guarnizioni di tenuta non devono essere delaminate.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


10. I rapporti di prova che confermano la conformità dei tipi di imballaggi (chiusure) fabbricati dal produttore di prodotti confezionati durante la produzione di tali prodotti con i requisiti dei paragrafi 1-9 del presente articolo sono inclusi nella serie di materiali probatori formati al momento della conferma della conformità dei prodotti confezionati.


11. Requisiti per i processi di manipolazione degli imballaggi (chiusure) sul mercato (stoccaggio, trasporto, smaltimento):


11.1. l'imballaggio (agenti di tappatura) viene conservato in conformità con i requisiti dei documenti normativi e (o) tecnici per tipi specifici di imballaggio (agenti di tappatura).


11.2. il trasporto di imballaggi (chiusure) viene effettuato da tutti i tipi di trasporto in conformità con le regole del trasporto merci;


11.3. al fine di risparmiare risorse ed eliminare l'inquinamento ambientale, gli imballaggi usati (tappatori) devono essere smaltiti secondo la procedura stabilita dalla legislazione dello stato membro dell'Unione doganale;


11.4. Il comma è stato soppresso dal 21 maggio 2017 - la decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - vedere la versione precedente.

Articolo 6. Requisiti per l'etichettatura degli imballaggi (chiusure)

1. La marcatura deve contenere le informazioni necessarie per identificare il materiale di cui è fatto l'imballaggio (chiusure), al fine di facilitare la raccolta e il riutilizzo dell'imballaggio. La marcatura deve essere forte, resistente all'abrasione e durevole. La marcatura necessaria per l'identificazione del materiale di cui è fatto l'imballaggio (agenti di tappatura) deve essere applicata direttamente sull'imballaggio e (o) sulla documentazione di accompagnamento. Se non vi è alcuna marcatura appropriata sulla confezione, il produttore del prodotto che imballa questo prodotto nella confezione deve apporre sull'etichetta (etichetta) la marcatura necessaria per identificare il materiale di cui è fatto il pacchetto, in conformità con la documentazione di accompagnamento per il pacchetto. In presenza di capacità tecnologiche e progettuali determinate dal produttore, la marcatura viene applicata direttamente alle chiusure, in loro assenza, le informazioni pertinenti sono indicate nella documentazione di accompagnamento per le chiusure.


(Voce modificata, in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


2. La marcatura deve contenere un codice digitale e (o) una lettera di designazione (sigla) del materiale di confezionamento (capping agenti) è effettuata, in conformità con l'Allegato 3, dovrà contenere i simboli in conformità con l'Allegato 4: figura 1 (confezione (capping agenti) destinati al contatto con prodotti alimentari), la Figura 2 (possibilità di recupero di imballaggi usati (capping agenti) - la Mobius loop).


(Voce modificata, in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


3. Le informazioni sull'imballaggio (agenti di tappatura) devono essere fornite nei documenti di accompagnamento e contenere:


nome del pacchetto (agenti di capping);


informazioni sullo scopo dell'imballaggio (agenti di tappatura);


condizioni di stoccaggio, trasporto, possibilità di smaltimento;


metodo di lavorazione (per l'imballaggio multi-turn);


il nome e la posizione del produttore( produttore), informazioni per contattarlo;


il nome e la posizione della persona autorizzata dal produttore, l'importatore, le informazioni per contattarlo (se presente);


data di fabbricazione (mese, anno) ;


periodo di validità (se impostato dal produttore (produttore).


4. Le informazioni devono essere presentate in russo e nella lingua o nelle lingue di stato dello stato membro dell'Unione doganale, se vi sono requisiti pertinenti nella legislazione dello stato membro o degli Stati membri dell'Unione doganale.

Articolo 7. Conferma di conformità

1. Prima di essere messo in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, l'imballaggio (agenti di tappatura) deve essere sottoposto alla procedura per confermare la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico.


2. La conferma della conformità degli imballaggi (chiusure) ai requisiti del presente regolamento tecnico è obbligatoria e viene effettuata sotto forma di dichiarazione di conformità secondo uno dei seguenti schemi:


2.1 schemi 3d, 4d, 6d-in relazione all'imballaggio (chiusure), prevista per il confezionamento dei prodotti alimentari, compresi gli alimenti per bambini, profumi e prodotti cosmetici che sono a diretto contatto con i prodotti confezionati, giocattoli e prodotti per bambini che sono a diretto contatto con la bocca del bambino (in caso di imballaggio (chiusure) che dispongono di diversi materiali, dimensioni standard, spessore dei materiali utilizzati, le prove possono essere eseguite su campioni standard, incluse le caratteristiche del tipo di imballaggio (chiusure);


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


2.2 schemi 1D e 2D-per quanto riguarda gli imballaggi (chiusure) non specificati nel paragrafo 2.1 del presente paragrafo (nel caso di imballaggi (chiusure) aventi materiali diversi, dimensioni standard, spessore dei materiali utilizzati, le prove possono essere effettuate su campioni standard, comprese le caratteristiche del tipo di imballaggio (chiusure).


3. La dichiarazione di conformità degli imballaggi prodotti in serie (chiusure) viene effettuata dal produttore o da una persona autorizzata dal produttore.


La dichiarazione di conformità del lotto di imballaggio (agenti di tappatura) viene effettuata dal produttore (una persona autorizzata dal produttore), l'importatore.


4. L'identificazione dell'imballaggio (chiusure) quando dichiara la sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico viene effettuata dal produttore (una persona autorizzata dal produttore), l'importatore.


5. L'adozione della dichiarazione di conformità prevede le seguenti procedure:


- formazione e analisi della documentazione normativa e tecnica;


- condurre test;


- formazione di una serie di materiali probatori;


- accettazione e registrazione della dichiarazione di conformità;


- applicazione di un marchio unico di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale;


- implementazione del controllo della produzione (per schemi 1d, 3d e 6d).


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


6. Quando dichiara la conformità, il produttore (una persona autorizzata dal produttore), l'importatore forma in modo indipendente materiali probatori al fine di confermare la conformità dell'imballaggio (agenti di tappatura) con i requisiti del presente regolamento tecnico.


7. I materiali probatori per l'adozione di una dichiarazione di conformità dovrebbero includere:


- il protocollo (protocolli) di test effettuati dal produttore (persona autorizzata dal costruttore), l'importatore e (o) di laboratorio di prova accreditato (al centro) inclusi nell'anagrafe unica degli Organismi di Certificazione e Laboratori di Prova (centri) dell'Unione Doganale, che conferma la conformità con i requisiti dichiarati (a condizione che non più di un anno è passato da quando la registrazione di protocollo (protocolli));


- un elenco di norme, i cui requisiti devono soddisfare l'imballaggio (chiusure), dall'elenco delle norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4;


- una descrizione delle soluzioni tecniche adottate che confermano l'adempimento dei requisiti del presente regolamento tecnico, se le norme specificate nel paragrafo 2 dell'articolo 4 sono assenti o non sono state applicate;


- certificato per il sistema di gestione (una copia del certificato) (schema 6d);


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


- contratto di fornitura (contratto) e documentazione di accompagnamento (sulla quantità di prodotti) (schemi 2d, 4d);


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


- altri documenti che confermano la conformità dell'imballaggio (chiusure) ai requisiti del presente regolamento tecnico, compreso un certificato (certificati) di conformità per un tipo specifico di imballaggio (chiusure) (se disponibile), un certificato (certificati) di conformità o rapporti di prova per i materiali (se disponibile).


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96. - Vedere la versione precedente)


8. La dichiarazione di conformità è redatta in un unico modulo approvato dalla decisione della Commissione dell'Unione doganale.


La dichiarazione di conformità è soggetta a registrazione in conformità con la legislazione dell'Unione doganale.


9. La dichiarazione di conformità è rilasciata per un nome specifico dell'imballaggio (chiusure) o per un gruppo di imballaggi (chiusure) realizzati con gli stessi materiali e aventi lo stesso design e che soddisfano gli stessi requisiti di sicurezza.


10. L'insieme dei materiali probatori di cui al paragrafo 7 del presente articolo, insieme alla dichiarazione di conformità, deve essere conservato dal produttore (una persona autorizzata dal produttore), l'importatore per il periodo stabilito dalla legislazione dell'Unione doganale.


11. La dichiarazione di conformità degli imballaggi (chiusure) è accettata per un periodo non superiore a 5 anni per i prodotti di serie. La dichiarazione di conformità per un lotto di imballaggio (agenti di tappatura) è accettata senza specificarne il periodo di validità.


La dichiarazione di conformità di un lotto di imballaggio (agenti di tappatura) è valida solo per gli imballaggi (agenti di tappatura) relativi a un lotto specifico.


12. Su richiesta del produttore (la persona autorizzata dal produttore), l'importatore, la dichiarazione di conformità secondo gli schemi 1d e 2d può essere sostituita dalla dichiarazione di conformità secondo gli schemi 3d, 4d, 6d.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)


13. Gli imballaggi usati (chiusure) non sono soggetti a conferma della conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico.


(Il paragrafo è inoltre incluso dal 21 maggio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 18 ottobre 2016 N 96)

Articolo 8. Marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale

1. Gli imballaggi (chiusure) che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica e che hanno superato la procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 7 della presente regolamentazione tecnica devono essere contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale, apposto nella documentazione di accompagnamento.


2. La marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene effettuata dal produttore, dalla persona autorizzata dal produttore, dall'importatore prima di immettere i prodotti sul mercato.


3. L'imballaggio (agenti di tappatura) è contrassegnato da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale se soddisfa i requisiti di questo regolamento tecnico, così come altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.

Indicatori di sicurezza igienico-sanitari e standard di sostanze rilasciate dagli imballaggi (agenti di tappatura) a contatto con prodotti alimentari

Articolo 9. Clausola di salvaguardia

1. Gli Stati membri dell'Unione Doganale sono tenuti a prendere tutte le misure atte a limitare, vietare l'immissione in circolazione di imballaggio (capping agenti) nel territorio doganale dell'Unione Doganale, nonché il ritiro dal mercato di imballaggi (capping agenti) che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e di altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano agli imballaggi (capping agenti).


Appendice 1

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Sulla sicurezza degli imballaggi"


(modificato il 18 ottobre 2016)

Indicatori di sicurezza igienico-sanitari e standard di sostanze rilasciate dagli imballaggi (agenti di tappatura) a contatto con prodotti alimentari><meta itemprop=

Nota:


1. La migrazione di sostanze nocive dagli imballaggi (chiusure), compresi gli imballaggi (chiusure) per alimenti per l'infanzia realizzati con materiali combinati, viene studiata solo dallo strato direttamente a contatto con i prodotti alimentari.


2. Quando si valutano materiali e prodotti destinati al confezionamento di alimenti per l'infanzia per bambini piccoli, non è consentita la migrazione di sostanze chimiche appartenenti alle classi di pericolo 1 e 2.


3. Gli studi sulla migrazione di sostanze nocive in ambienti modello vengono effettuati in relazione agli imballaggi destinati alla conservazione di prodotti con un'umidità superiore al 15%, nell'ambiente modello dell'aria - in relazione a prodotti con un'umidità inferiore al 15%.


(Note nella versione introdotta dal 17 gennaio 2013 dalla decisione del Consiglio CEE del 17 dicembre 2012 N 116. - Vedere la versione precedente)

Norme sanitarie e igieniche di piombo e cadmio rilasciato da vetro, porcellana e terracotta e prodotti realizzati da loro, prodotti ceramici

foto di norme sanitarie e igieniche di piombo e cadmio><meta itemprop=

Indicatori di sicurezza igienico-sanitari e standard di sostanze rilasciate da metalli e leghe utilizzate per la fabbricazione di imballaggi (agenti di tappatura)

foto di indicatori di sicurezza sanitari e igienici e standard di sostanze><meta itemprop=

Appendice 1_1

(Inoltre incluso

dal 21 maggio 2017 di

la decisione del Consiglio CEE

del 18 ottobre 2016 N 96)


Requisiti relativi alle caratteristiche organolettiche degli imballaggi (chiusure) a contatto con prodotti alimentari, compresi gli alimenti per l'infanzia

foto dei requisiti per le caratteristiche organolettiche dell'imballaggio><meta itemprop=

Elenco dei supporti modello utilizzati nello studio dell'imballaggio (agenti di tappatura)

foto dell'elenco dei vettori modello utilizzati nello studio del packaging><meta itemprop=

Nota:


1. L'imballaggio (agenti di tappatura) utilizzato in condizioni diverse da quelle sopra descritte viene elaborato il più vicino possibile alle modalità operative con qualche aggravamento.


2. Nello studio degli imballaggi (agenti di tappatura) in plastica contenenti azoto e aldeidi, una soluzione allo 0,3% e al 3% di acido citrico viene utilizzata come mezzo modello anziché acido lattico.


3. Quando si studia la confezione (agenti di tappatura) per il pesce in scatola nel proprio succo, viene utilizzata solo acqua distillata come mezzo modello.


4. Per la determinazione del piombo e del cadmio dall'imballaggio (agenti di tappatura) in vetro, ceramica, porcellana e terracotta, viene utilizzata una soluzione al 4% di acido acetico come mezzo modello

Modellazione della durata del contatto dell'imballaggio (agenti di tappatura) con il supporto del modello

La durata del contatto dell'imballaggio (agenti di tappatura) con il supporto del modello viene impostata in base alle sue condizioni operative con qualche aggravamento:


a) se il tempo di contatto previsto dei prodotti alimentari con l'imballaggio (agenti di tappatura) non supera i 10 minuti, l'esposizione durante lo studio è di 2 ore;


b) se il tempo di contatto dei prodotti alimentari con l'imballaggio (agenti di tappatura) non supera le 2 ore, l'esposizione durante lo studio è di 1 giorno;


c) se il tempo di contatto dei prodotti alimentari con l'imballaggio (agenti di tappatura) va da 2 a 48 ore, l'esposizione durante lo studio è di 3 giorni;


d) se il tempo di contatto dei prodotti alimentari con l'imballaggio (agenti di tappatura) è superiore a 2 giorni, l'esposizione durante lo studio è di 10 giorni;


e) le lattine di metallo ricoperte di vernice vengono riempite con un mezzo modello, arrotolate ermeticamente, sterilizzate in autoclave per un'ora e lasciate a temperatura ambiente per 10 giorni;


f) l'imballaggio (agenti di tappatura) destinato al contatto con prodotti alimentari soggetti a sterilizzazione viene riempito con supporti modello, sigillato ermeticamente e autoclavato per 2 ore, quindi lasciato per 10 giorni a temperatura ambiente.

Regime di temperatura durante lo studio dell'imballaggio (agenti di tappatura)

a) L'imballaggio (agenti di tappatura) destinato al contatto con prodotti alimentari a temperatura ambiente viene riempito con supporti modello a temperatura ambiente e mantenuto per il tempo sopra indicato;


b) l'imballaggio (agenti di tappatura) destinato al contatto con prodotti alimentari caldi viene riempito riscaldato a 80 (°) Con supporti modello e quindi mantenuto a temperatura ambiente per il tempo sopra specificato;


c) imballaggio (agenti di tappatura) destinati all'imballaggio di prodotti alimentari in forma calda (burro fuso, formaggi duri e trasformati, ecc.) viene riempito con riscaldato a 80 (°) Con il supporto del modello e quindi mantenuto a temperatura ambiente per il tempo specificato sopra.

Appendice 3

(modificato

dal 21 maggio 2017 di

la decisione del Consiglio CEE

del 18 ottobre 2016 N 96. -

Vedi la versione precedente)


Codice digitale e designazione della lettera (abbreviazione) del materiale di cui è fatto l'imballaggio (agenti di tappatura)

Codice digitale e designazione della lettera (abbreviazione) del materiale><meta itemprop=

Nota:


1. I segni di identificazione sono apposti come segue: all'interno del Mobius loop - un codice digitale e (o) una designazione della lettera, sotto il Mobius loop-Figura 2 in conformità con l'allegato 4 alle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza degli imballaggi" (TR CU 005/2011).


2. Il codice digitale o la designazione della lettera non sono apposti in assenza di un loop Mobius.


3. Il codice numerico e la designazione della lettera possono essere utilizzati in una qualsiasi delle opzioni proposte.


4. Le dimensioni dei simboli sono impostate dal produttore dell'imballaggio in base alle capacità tecniche. I simboli possono essere realizzati in qualsiasi colore che contrasta con il colore del pacchetto o in rilievo.

Appendice 4

(modificato

dal 21 maggio 2017 di

la decisione del Consiglio CEE

del 18 ottobre 2016 N 96. -

Vedi la versione precedente)


Simboli applicati alla marcatura dell'imballaggio (agenti di tappatura)

Simboli applicati alla marcatura dell'imballaggio><meta itemprop=

Appendice 5

(Inoltre incluso dal 17 gennaio 2013 da

la decisione del Consiglio CEE del 17 dicembre 2012 N 116)


L'elenco degli agenti di imballaggio e tappatura coperti dal regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza degli imballaggi" (TR CU 005/2011)


I. Imballaggio

1. Imballaggi metallici per alimenti, profumi e prodotti cosmetici, prodotti industriali e per la casa (foglio di alluminio*, lattine, barili, fiaschi, barili( fusti), lattine, tubi, cilindri, fusti), ad eccezione di quelli usati.


________________


* Destinato alla vendita nel commercio al dettaglio.


2. Imballaggi polimerici per prodotti alimentari, agricoli, profumi e cosmetici, prodotti industriali e per la casa, compresi i prodotti dell'industria leggera e giocattoli (conchiglie, film*, scatole, barili, tamburi, contenitori, flaconi, lattine, tubi, bottiglie, flaconi, borse, sacchetti, contenitori, vassoi, scatole, tazze, astucci per matite), esclusi quelli usati.


________________


* Destinato alla vendita nel commercio al dettaglio.


3. Imballaggi in carta e cartone per prodotti alimentari, agricoli, profumieri e cosmetici, prodotti industriali e per la casa, compresi prodotti dell'industria leggera e giocattoli (scatole, fasci, lattine, sacchetti, sacchetti, vassoi, scatole, compresi imballaggi in pergamena, pergamena, carta oleata, carta da imballaggio, sub-pergamena, carta per imballaggio su distributori automatici).


4. Imballaggi in vetro per alimenti, profumi e prodotti cosmetici, prodotti chimici per la casa, materiali per vernici e vernici (bottiglie, lattine, fiale, fiale, cilindri).


5. Imballaggi realizzati con materiali combinati per alimenti, profumi e prodotti cosmetici, prodotti industriali e per la casa (correttori, confezioni, borse, borse, bottiglie, lattine, materiali di imballaggio ed etichettatura, contenitori, vassoi, tubi, tazze, scatole).


6. Imballaggi in legno per prodotti alimentari e agricoli (scatole, barili, scatole, barili, fusti, vasche), esclusi quelli usati.


7. Imballaggi in materie tessili per prodotti alimentari e non alimentari (sacchetti, sacchetti, contenitori), esclusi quelli usati.


8. Imballaggi in ceramica per alimenti e profumi e prodotti cosmetici (bottiglie, lattine, botti, botti).

II. Agenti di tappatura

9. Tappatori metallici per tappare prodotti alimentari, profumi e cosmetici (tappi, coperchi, tappi (compresi tappi a corona, tappi a vite e tappi con dispositivo di riempimento), tappi a corona, tappi fustellati, museruola, punti metallici).


10. Tappatura corticale per tappatura di prodotti alimentari, profumi e cosmetici (tappi, guarnizioni di tenuta, tappi).


11. Coperchianti polimerici per tappare prodotti alimentari, profumi e cosmetici, prodotti chimici per la casa e materiali per vernici e vernici (tappi, tappi, coperchi, limitatori di dispenser, divisori, guarnizioni di tenuta, valvole).


12. Agenti di tappatura combinati per tappare alimenti e profumi e prodotti cosmetici (tappi, tappi-coperchi, tappi, coperchi, guarnizioni di tenuta).


13. Tappatrici in cartone per tappare prodotti alimentari (coperchi, fustellature, guarnizioni di tenuta).


Il testo dell'elenco degli standard, a seguito dell'applicazione di cui è fornita la conformità ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza degli imballaggi" (TR CU 005/2011) su base volontaria, vedi il link.


Il testo dell'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e misurazioni, comprese le regole per il campionamento, necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza degli imballaggi" (TR CU 005/2011) e la valutazione (conferma) della conformità del prodotto, vedi il link.


Revisione del documento tenendo conto

modifiche e aggiunte sono state preparate

Codice JSC