Regolamenti tecnici dell'Unione doganale

TR CU 024/2011
Regolamenti tecnici per i prodotti grassi e petroliferi

(modificato il 23 aprile 2015)

Prefazione

1. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale è stato sviluppato in conformità con l'accordo sui principi e le regole comuni della regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010.


2. Questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale è stato sviluppato al fine di rendere uniformi i requisiti obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione di olio e grassi prodotti nell'unico territorio doganale dell'Unione Doganale, a garantire la libera circolazione di olio e grassi prodotti messi in circolazione nell'unico territorio doganale dell'Unione Doganale.


3. Se vengono adottate altre norme tecniche dell'Unione doganale che stabiliscono i requisiti per i prodotti grassi e petroliferi in relazione ai prodotti grassi e petroliferi, i prodotti grassi e petroliferi devono soddisfare i requisiti di queste norme tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.

Capitolo 1. Ambito di applicazione

1. Questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Norme Tecniche per il grasso e l'olio prodotti" (di seguito indicato come regolamento tecnico) si applica per il grasso e l'olio prodotti messi in circolazione sul territorio degli stati membri dell'Unione Doganale, stabilisce i requisiti per questo, compresi i requisiti per l'imballaggio e l'etichettatura, nonché per i relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita.


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


Il presente regolamento tecnico non si applica:


- per i prodotti grassi e oleosi ottenuti nel processo di produzione non industriale, ad eccezione degli oli vegetali;


- prodotti non alimentari a base di grassi e oli, ad eccezione della glicerina grezza naturale e del sapone domestico.


2. Questo regolamento tecnico stabilisce requisiti per i prodotti grassi e petroliferi al fine di proteggere la vita e la salute dei cittadini e prevenire azioni che inducono in errore gli acquirenti (consumatori).


3. Quando si applica questa regolamentazione tecnica, devono essere presi in considerazione i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ai prodotti grassi e petroliferi.

Articolo 1. Prodotti grassi e petroliferi che sono oggetto di regolamentazione tecnica

L'oggetto della regolamentazione tecnica di questa regolamentazione tecnica sono i seguenti prodotti grassi e petroliferi:


1) olio commestibile e prodotti grassi:


a) oli vegetali;


b) frazioni di oli vegetali;


c)oli (grassi) deodorati raffinati transesterificati;


d)oli (grassi) deodorati raffinati idrogenati ;


e) margarina;


f) creme vegetali e grassi vegetali;


g) miscele di crema vegetale e grasso vegetale fuso;


h) grassi per usi speciali, compresi i grassi da cucina, da pasticceria e da forno;


i) sostituti del grasso del latte;


k) burro di cacao equivalente;


l) Miglioratori di burro di cacao tipo SOS;


m) succedanei del burro di cacao del tipo ROR;


h) succedanei del burro di cacao, non moderati, del tipo non laurico;


o) succedanei del burro di cacao non moderati del tipo laurico;


p) salse a base di oli vegetali;


p) maionese;


c) salse alla maionese;


t) creme a base di oli vegetali;


y) glicerina distillata;


2) grassi e prodotti petroliferi non alimentari:


a) glicerina grezza naturale;


b) sapone domestico.

Capitolo 2. Definizione
Articolo 2. Definizioni di grassi e prodotti petroliferi

1. Grassi e prodotti petroliferi-oli vegetali e prodotti a base di oli e grassi vegetali o vegetali e animali (compresi i grassi di pesci e mammiferi marini), con o senza aggiunta di acqua, additivi alimentari e altri ingredienti.


2. Prodotti alimentari a base di grassi e oli-prodotti a base di grassi e oli destinati al consumo o all'uso in vari settori dell'industria alimentare.


3. Definizioni di prodotti alimentari oleosi e grassi:


1) olio vegetale (vedi appendice 4) - una miscela di gliceridi di acidi grassi e sostanze correlate estratte da materie prime di semi oleosi e contenenti almeno il 99% di grassi;


2) materie prime oleose-semi, frutti di piante oleaginose, parti contenenti olio di colture vegetali;


3) frazione di olio vegetale-una miscela di gliceridi di acidi grassi isolati durante il frazionamento da olio vegetale o da una frazione di olio vegetale, con un punto di fusione diverso dal punto di fusione dell'olio vegetale originale o della sua frazione;


4) olio vegetale non raffinato-olio vegetale, purificato da sospensione fine e grossolana, che non è stato purificato secondo il ciclo completo o parziale delle fasi di raffinazione;


5) olio vegetale congelato-olio vegetale, purificato dalla sospensione e sottoposto al processo di rimozione a bassa temperatura di sostanze cerose;


6) olio vegetale idratato-olio vegetale, purificato da sostanze contenenti fosforo;


7) olio vegetale raffinato - olio vegetale che è stato purificato secondo il ciclo completo o parziale delle fasi di raffinazione;


8) olio vegetale deodorato raffinato - olio vegetale raffinato che ha superato il processo di deodorizzazione;


9) olio vegetale-miscela-una miscela di oli vegetali in vari rapporti;


10) olio vegetale aromatizzato-olio vegetale con aggiunta di additivi aromatizzanti;


11) olio vegetale con additivi vegetali - olio vegetale con aggiunta di estratti vegetali naturali;


12) l'olio deodorato raffinato idrogenato (grasso) è una materia prima alimentare ottenuta nel processo di idrogenazione di olio vegetale con o senza aggiunta di grassi animali, pesci e grassi di mammiferi marini, che ha subito processi di raffinazione e deodorizzazione;


13) olio (grasso) transesterificato raffinato deodorato - cibo materie prime alimentari ottenute nel processo di transesterificazione di olio vegetale con o senza l'aggiunta di grassi animali, grassi di pesce e mammiferi marini, che ha subito i processi di raffinazione e deodorizzazione;


14) la margarina è un prodotto grasso emulsionato con una frazione di massa grassa di almeno il 20%, costituito da oli vegetali non modificati e (o) modificati con (o senza) grassi animali, con (o senza) grassi di pesce e mammiferi marini, acqua con o senza aggiunta di latte e (o) suoi prodotti trasformati, additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;


15) margarina solida-margarina avente una consistenza densa plastica e mantenendo la sua forma ad una temperatura di 20 +/- 2 gradi Celsius;


16) margarina morbida-margarina avente una consistenza morbida plastica ad una temperatura di 10 +/- 2 gradi Celsius;


17) margarina liquida-margarina avente una consistenza liquida e preservando le proprietà di un'emulsione omogenea a temperature previste per la margarina liquida per uno scopo specifico;


18) diffusione-un prodotto grasso emulsione con una frazione di massa di grasso totale di almeno il 39 per cento, avente una consistenza plastica, con un punto di fusione della fase grassa non superiore a 36 gradi Celsius, a base di grassi del latte, e (o) crema, e (o) burro e oli vegetali non modificati e (o) modificati o solo da oli vegetali non modificati e (o) modificati con o senza;


19) crema vegetale spalmata-spalmata con una frazione di massa di grasso del latte nella fase grassa dal 15 al 50 percento;


20) diffusione di grassi vegetali-una diffusione la cui fase grassa consiste in oli vegetali non modificati e (o) modificati con o senza aggiunta di grassi del latte (meno del 15%);


21) miscele ghee-prodotti con una frazione di massa di grasso di almeno il 99 per cento, fatta mescolando grasso di latte e (o) crema e (o) burro e oli vegetali non modificati e (o) modificati, riscaldati alla temperatura di fusione completa, o solo da oli vegetali non modificati e (o) modificati, o utilizzando altri metodi tecnologici;


22) miscele di crema vegetale ghee-miscele di ghee con una frazione di massa di grasso del latte nella fase grassa dal 15 al 50 percento;


23) miscele di grassi vegetali ghee-miscele di ghee, la cui fase grassa consiste in oli vegetali non modificati e (o) modificati con o senza aggiunta di grassi del latte (meno del 15%);


24) grassi speciali, compresi i grassi da cucina, dolciumi, grassi da forno - prodotti grassi con una frazione di massa di grasso di almeno il 98%, realizzati per varie industrie da oli vegetali non modificati e (o) modificati con o senza aggiunta di grassi animali e loro miscele, con o senza aggiunta di additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;


25) grasso di latte di sostituzione di un prodotto con una massa grassa frazione di almeno 99.0 per cento, destinato a sostituire il grasso del latte in prodotti alimentari, fatto da non modificato e (o) modificato da oli vegetali, con o senza l'aggiunta di additivi alimentari, con un punto di fusione di non più di 36°C, contenenti non più del 5 per cento della frazione di massa di solidi trigliceridi a 35°C, superiore al 65 per cento della frazione in massa di grassi saturi dalla somma degli acidi grassi, tra cui non più di 38 per cento della frazione in massa di acido palmitico dalla somma degli acidi grassi;


26) burro di cacao equivalenti - prodotti con una massa grassa frazione di almeno il 99%, compatibile con burro di cacao in qualsiasi proporzione, che necessitano di bonifica, aventi le stesse proprietà chimico-fisiche e la composizione degli acidi grassi del burro di cacao, contenente non più di 1 per cento della frazione in massa di acido laurico, almeno il 50 per cento della frazione di massa di 2-oleodin saturo di trigliceridi, fatto da oli vegetali non modificati (ellisse, borneo, palm, sal, shea, kokum (garcinia indica), da noccioli di mango) e loro frazioni, con o senza aggiunta di additivi alimentari e di altri ingredienti alimentari;


27) SOS-tipo di burro di cacao ammendanti (SOS indica la presenza di 2-oleodistearin nel prodotto) - prodotti di massa grassa frazione di almeno il 99 per cento, che hanno un alta compatibilità con burro di cacao in qualsiasi rapporti, che necessitano di bonifica, la cui componente principale è di 2-oleodistearin (fino al 70 per cento), contenente non più di 1 per cento della frazione in massa di acido laurico, fatto da oli vegetali non modificati (ellisse, borneo, palm, sal, shea, kokum (garcinia indica), da noccioli di mango) e loro frazioni, con o senza l'aggiunta di additivi e altri ingredienti alimentari;


28) POP-tipo di burro di cacao sostituti (POP indica la presenza di 2-oleodipalmitin nel prodotto) - prodotti di massa grassa frazione di almeno il 99 per cento, avendo una parziale compatibilità con burro di cacao (almeno il 25 per cento), che necessita di bonifica, la cui componente principale è di 2-oleodipalmitin (oltre il 50%), contenente non più di 1 per cento della frazione in massa di acido laurico, fatto da non modificato oli vegetali e loro frazioni di oli vegetali e (o) modificato da oli vegetali, con o senza l'aggiunta di additivi e altri ingredienti alimentari;


29) sostituti del burro di cacao non laurico non temperati-prodotti con una frazione di massa di grasso di almeno il 99% che non necessitano di rinvenimento, realizzati sulla base di oli vegetali modificati, contenenti non più dell ' 1% della frazione di massa di acido laurico, con o senza l'aggiunta di additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;


30) sostituti del burro di cacao laurico non temperato-prodotti con una frazione di massa di grasso di almeno il 99% che non necessitano di rinvenimento, realizzati sulla base di oli vegetali modificati, contenenti almeno il 40% della frazione di massa di acido laurico, con o senza l'aggiunta di additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;


31) di olio vegetale a base di salsa, un prodotto con un contenuto di grassi di almeno il 5 per cento, fatta da uno o più commestibili e oli vegetali (o modificato), con o senza l'aggiunta di acqua, con l'aggiunta di additivi alimentari e di altri ingredienti naturali, tra cui le spezie, e (o) le spezie e / o erbe aromatiche), e (o) di verdure, e (o) di frutta, e (o) i funghi, e (o) dadi in forma di pezzi e (o) polvere, dando una caratteristica orientamento di gusto, e usato come condimento per piatti vari;


32) la maionese è un prodotto di emulsione omogenea finemente dispersa con un contenuto di grassi di almeno il 50%, a base di oli vegetali deodorati raffinati, acqua, prodotti a base di uova in una quantità di almeno l ' 1% in termini di tuorlo d'uovo (secco), con o senza aggiunta di prodotti per la lavorazione del latte, additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;



33) la salsa alla maionese è un prodotto di emulsione finemente dispersa con un contenuto di grassi di almeno il 15%, a base di oli vegetali deodorati raffinati, acqua, con o senza aggiunta di prodotti per la lavorazione del latte, additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;


34) crema di olio vegetale-un prodotto con un contenuto di grassi di almeno il 10%, prodotto sulla base di oli vegetali e (o) oli vegetali modificati con o senza l'aggiunta di latte e (o) proteine vegetali, zucchero, nonché con o senza l'aggiunta di frutta naturale, succhi, additivi alimentari e altri ingredienti alimentari;


35) la glicerina distillata è un alcol triatomico ottenuto per idrolisi o saponificazione di oli vegetali e / o grassi animali e sottoposto a un processo di distillazione.


4. Prodotti non alimentari grassi e oli-prodotti grassi e oli destinati a scopi tecnici e domestici.


5. Definizioni di grassi e prodotti petroliferi non alimentari:


1) la glicerina grezza naturale è un alcol triatomico ottenuto per idrolisi o saponificazione di oli vegetali e (o) grassi animali senza l'uso di metodi di sintesi;


2) il sapone domestico è un prodotto costituito da sali di sodio o potassio di acidi grassi naturali con (o senza) sali di acidi grassi sintetici, resina, naftenici e altri componenti che migliorano le sue proprietà di consumo.

Articolo 3. Definizioni dei processi tecnologici per la produzione di grassi e prodotti petroliferi

1) la raffinazione è il processo di pulizia degli oli vegetali dalle loro impurità di accompagnamento in un ciclo completo o parziale.


a) un ciclo di raffinazione completo è il processo di pulizia degli oli da impurità non grasse e sostanze correlate, inclusi acidi grassi liberi, sostanze coloranti contenenti fosforo, cerose e sostanze che causano gusto e odore.


b) la raffinazione su un ciclo parziale comprende un insieme di diverse fasi di raffinazione del ciclo completo;


2) la deodorizzazione è un processo ad alta temperatura di rimozione di sostanze volatili odorose e di altro tipo mediante distillazione sotto vuoto con vapore surriscaldato;


3) la neutralizzazione della distillazione è un processo ad alta temperatura di rimozione di acidi grassi liberi, odorizzazione e altre sostanze volatili per distillazione sotto vuoto con vapore surriscaldato;


4) distillazione-il processo di purificazione per evaporazione e condensazione dei vapori risultanti;


5) modificazione di oli vegetali e (o) grassi (ad eccezione della modificazione dell'ingegneria genetica)- trasformazione chimica o biochimica o fisica di oli vegetali e (o) grassi mediante idrogenazione, transesterificazione, frazionamento o loro combinazioni;


6) idrogenazione-il processo di saturazione parziale o completa dell'idrogeno di legami insaturi di acidi grassi insaturi di gliceridi che fanno parte di oli vegetali e (o) grassi;


7) transesterificazione-il processo di ridistribuzione dei gruppi acilici nei gliceridi grassi senza modificare la composizione degli acidi grassi dei triacilgliceridi;


8) frazionamento - separazione degli oli vegetali mediante metodo termomeccanico in frazioni.

Articolo 4. Altre definizioni utilizzate nella presente regolamentazione tecnica

1) documenti di spedizione:


- documenti che offrono l'opportunità alla persona interessata di documentare i proprietari precedenti e successivi di grassi e prodotti petroliferi, ad eccezione dei consumatori;


- dichiarazione di conformità dei prodotti grassi e oleosi e (o) relativa copia;


2) identificazione dei prodotti (processi) - la procedura per l'assegnazione di prodotti alimentari (processi) agli oggetti della regolamentazione tecnica delle normative tecniche;


3) contaminazione (contaminazione) di prodotti grassi e petroliferi-l'ingresso di oggetti, particelle, sostanze e organismi (contaminanti, inquinanti) in prodotti grassi e petroliferi e la loro presenza in quantità che non sono caratteristiche di questo prodotto grasso e olio o superano i livelli stabiliti, in conseguenza del quale acquisisce proprietà pericolose per l'uomo;


4) sala di produzione-una stanza utilizzata direttamente per la produzione di grassi e prodotti petroliferi;


5) trattamento sanitario di locali industriali, attrezzature tecnologiche e inventario direttamente correlati alla produzione di prodotti grassi e petroliferi-lavaggio o altro trattamento superficiale di locali industriali, attrezzature tecnologiche e inventario, in conseguenza del quale questi locali, attrezzature e inventario non possono essere fonti di contaminazione di prodotti alimentari grassi e oli e materie prime;


6) circolazione di grassi e prodotti petroliferi - il movimento dei prodotti dal produttore al consumatore, che copre tutti i processi che i prodotti subiscono dopo il completamento della loro produzione, a partire dal momento in cui il produttore o l'importatore trasferisce i prodotti a un'altra persona (vettore, venditore, consumatore).

Articolo 5. Identificazione di prodotti grassi e petroliferi (processi) ai fini della loro assegnazione agli oggetti di regolamentazione tecnica delle normative tecniche

1.Ai fini dell'assegnazione dei prodotti grassi e oleosi (processi) agli oggetti della regolamentazione tecnica, per i quali si applica la presente regolamentazione tecnica, le persone interessate identificano i prodotti.


2. L'identificazione dei prodotti grassi e oleosi viene effettuata con il suo nome e (o) le sue caratteristiche stabilite nella definizione di tali prodotti nella presente regolamentazione tecnica mediante metodi visivi e (o) organolettici e (o) analitici.


3. L'identificazione di grassi e prodotti petroliferi viene effettuata con uno e (o) diversi dei seguenti metodi:


1) per nome-confrontando il nome e lo scopo dei prodotti grassi e oli indicati nell'etichettatura sull'imballaggio del consumatore e / o nel documento di spedizione con il nome indicato nella definizione del tipo di prodotti grassi e oli;


2) con metodo visivo-confrontando l'aspetto dei prodotti grassi e oleosi con le caratteristiche specificate nelle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente regolamentazione tecnica e agli allegati 3 e 4 della stessa;


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


3) con il metodo organolettico - confrontando gli indicatori organolettici dei prodotti a base di grassi e oli con i segni indicati nella definizione di tali prodotti a base di grassi e oli in questo regolamento tecnico. Il metodo organolettico è utilizzato se i prodotti grassi e oleosi non possono essere identificati per nome e per metodo visivo. Se i prodotti presentano segni di deterioramento microbico, è esclusa la valutazione delle loro caratteristiche organolettiche;


4) con un metodo analitico - controllando la conformità dei parametri fisici e chimici dei prodotti grassi e petroliferi con le caratteristiche specificate nelle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente regolamentazione tecnica e all'allegato 3 di essa. Il metodo analitico è utilizzato se i prodotti grassi e oleosi non possono essere identificati per nome, metodi visivi o organolettici.


(Sottovoce nella formulazione introdotta dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


4. Quando si identificano i processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita dei prodotti, al fine di classificare questi processi come oggetti di regolamentazione tecnica del presente regolamento tecnico, è necessario assicurarsi che questi processi sono effettuati a scopo di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita di prodotti di grassi e sono associati con l'obiettivo di assicurare i requisiti di sicurezza di tali prodotti. L'identificazione dei processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita dei prodotti viene effettuata attraverso una valutazione visiva di questi processi.

Capitolo 3. Regole di circolazione sul mercato

1. I prodotti grassi e petroliferi (ad eccezione degli oli vegetali ottenuti nel processo di produzione non industriale) vengono messi in circolazione sul mercato se conformi a questa regolamentazione tecnica dell'Unione doganale, così come ad altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad essa.


2. Olio e grassi prodotti (ad eccezione degli oli vegetali ottenuti nel processo di produzione non industriale), che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, il regolamento tecnico dell'Unione Doganale e hanno superato la valutazione di conformità (conferma) le procedure, sono contrassegnati con un unico prodotto, la circolazione marchio sul mercato degli stati membri dell'Unione Doganale.


3. Gli oli vegetali ottenuti nel processo di produzione non industriale devono essere conformi agli indicatori di sicurezza specificati nell'allegato 1 ed essere venduti in luoghi consentiti secondo la procedura stabilita.

Capitolo 4. Requisiti di sicurezza

I prodotti grassi e petroliferi immessi in circolazione sul territorio degli Stati membri dell'Unione doganale, se utilizzati per lo scopo previsto durante la durata di conservazione dei prodotti grassi e petroliferi alimentari e la durata di conservazione dei prodotti grassi e petroliferi non alimentari non dovrebbero causare danni alla vita e alla salute umana.


I requisiti per i prodotti grassi e petroliferi includono:


1) requisiti per i livelli ammissibili di indicatori di sicurezza e per le norme di sicurezza microbiologiche per gli alimenti e i prodotti grassi e petroliferi e per i livelli ammissibili di indicatori di sicurezza per i prodotti non alimentari e grassi e oli;


2) requisiti per l'imballaggio di grassi e prodotti petroliferi;


3) requisiti per l'etichettatura di grassi e prodotti petroliferi.

Articolo 6. Requisiti per i livelli ammissibili di indicatori di sicurezza e le norme di sicurezza microbiologiche per i prodotti alimentari e i prodotti grassi e petroliferi e per i livelli ammissibili di indicatori di sicurezza per i prodotti non alimentari e grassi e oli

1. Grassi commestibili e olio prodotti devono soddisfare i requisiti per i livelli consentiti di indicatori di sicurezza e la sicurezza microbiologica norme previste negli Allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti per i livelli consentiti di indicatori di sicurezza e la sicurezza microbiologica norme di altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, che si applicano per esso.


2. I prodotti non alimentari a base di grassi e oli devono soddisfare i requisiti per i livelli ammissibili di indicatori di sicurezza di cui all'allegato 5 della presente regolamentazione tecnica.

Articolo 7. Requisiti per l'imballaggio di grassi e prodotti petroliferi

1. L'imballaggio dei prodotti a base di grassi e oli deve garantirne la sicurezza e l'immutabilità delle caratteristiche di identificazione durante la manipolazione dei prodotti a base di grassi e oli durante la durata di conservazione dei prodotti a base di grassi e oli e la durata di conservazione dei prodotti a base di grassi e oli non alimentari.


2. I materiali di imballaggio a contatto con alimenti e prodotti grassi e oleosi devono soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.


3. Se l'imballaggio del consumatore è danneggiato, il grasso commestibile e i prodotti petroliferi devono essere ritirati dalla circolazione dal partecipante all'attività economica (il proprietario di grassi e prodotti petroliferi) in modo indipendente, o per ordine degli organismi di controllo statale (supervisione) autorizzati.

Articolo 8. Requisiti per l'etichettatura di alimenti e prodotti grassi e petroliferi

Le informazioni contenute nell'etichettatura di alimenti e prodotti grassi sono presentate in russo. Le informazioni specificate possono anche essere presentate in altre lingue e il suo contenuto deve essere identico al contenuto delle informazioni in russo.


Nell'etichettatura, è consentito modificare l'ordine delle parole nei nomi dei prodotti formati sulla base delle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento tecnico e agli allegati 3 e 4 ad esso. Ad esempio:" olio di girasole"," olio di girasole"," olio di soia deodorato raffinato"," olio di soia deodorato raffinato"," grasso da cucina"," grasso da cucina"," salsa alla maionese"," salsa alla maionese " e altri.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


Nei nomi di margarina e spread, non è consentito l'uso della parola "burro", parole della stessa radice con esso, così come frasi contenenti la parola "burro".


L'etichettatura degli imballaggi dei consumatori di prodotti grassi e petroliferi dovrebbe essere chiara, di facile lettura, affidabile e non indurre in errore i consumatori, mentre le iscrizioni, i segni, i simboli dovrebbero essere in contrasto con lo sfondo su cui è posizionata l'etichettatura. La dimensione del carattere in mm per la data di produzione e la data di scadenza dovrebbe essere:


1) con un peso del prodotto fino a 100 grammi - almeno 2,8 mm;


2) se il peso del prodotto supera i 100 grammi - almeno 3,2 mm.


L'etichettatura di prodotti alimentari oli e grassi dovrebbe contenere le seguenti informazioni:


1. La denominazione dei prodotti alimentari oleosi e grassi conformemente alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente regolamentazione tecnica:


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


1) per l'olio vegetale, il nome è indicato in base al nome delle materie prime di semi oleosi da cui è prodotto, in conformità con l'allegato 4 (il nome dell'olio d'oliva è indicato in conformità con l'allegato 3) e indica il grado di purificazione a cui è stato sottoposto, ad esempio "olio di girasole non raffinato" o "olio di soia raffinato" ;


2) per l'olio vegetale con additivi vegetali, è consentito indicare il nome dell'additivo vegetale che è stato aggiunto al prodotto nel nome;


3) per l'olio aromatizzato vegetale, è indicato il nome "olio (tipo di olio in base al nome della materia prima da cui è prodotto) con aroma ... (il nome dell'aroma dell'additivo aromatico corrispondente è indicato di seguito)"; per l'olio vegetale con l'aggiunta di estratti vegetali, è consentito il nome "olio (tipo di olio in base al nome della materia prima da cui è prodotto) con un estratto ... (il nome della pianta da cui si ottiene l'estratto è indicato di seguito)"; per l'olio vegetale con l'aggiunta di vitamine, nella quantità regolata dalla legislazione degli Stati membri dell'Unione doganale, è indicato il nome "olio (tipo di olio in base al nome della materia prima da cui è prodotto) fortificato";


4) per la miscela di olio vegetale, è consentito indicare il nome degli oli vegetali nell'ordine decrescente delle loro frazioni di massa, senza specificare il nome dell'oggetto della regolamentazione tecnica - "miscela di olio vegetale", ad esempio "Olio di girasole-soia", "Olio di girasole con aggiunta di olio di oliva e di colza";


5) per la frazione di olio vegetale, il nome della frazione è dato nel nome, indicando l'olio sottoposto a frazionamento, ad esempio "oleina di palma", "palmitina di cotone" e altri, indicando il nome dell'oggetto della regolazione tecnica - "frazione di olio vegetale";


6) per i grassi per usi speciali, è consentito specificare il nome in base allo scopo del grasso utilizzato, ad esempio "grasso per dolciumi", "grasso da cucina "Frittura", "grasso da forno" e così via senza specificare il nome dell'oggetto della regolamentazione tecnica-"grasso per usi speciali".


2. La composizione di olio alimentare e prodotti grassi.


L'indicazione della composizione dei grassi alimentari e dei prodotti petroliferi non è richiesta per i prodotti alimentari costituiti da un ingrediente, se il nome del prodotto alimentare coincide con il nome dell'ingrediente.


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


3. Valore nutrizionale (valore energetico, contenuto di proteine, grassi, carboidrati, vitamine, macro e microelementi in 100 grammi del prodotto).


Le informazioni sul contenuto di proteine, grassi, carboidrati e valore calorico/energetico sono fornite se il loro valore in 100 g di un prodotto alimentare è almeno del 2% e per minerali e vitamine almeno il 5% dell'assunzione giornaliera raccomandata.


4. Data di fabbricazione.


5. Scadenza.


6. La posizione e il nome del produttore, il nome e la posizione dell'organizzazione stabilita nel territorio degli stati membri dell'Unione Doganale e autorizzato dal costruttore, tra cui una straniera, per accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti nel rispetto di grasso e olio, o il cognome, il nome, il patronimico e il percorso di un imprenditore individuale registrati sul territorio degli stati - membri dell'Unione doganale e autorizzati dal produttore, incluso uno straniero, ad accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti in materia di grassi e prodotti petroliferi, il nome e la posizione della persona che svolge le funzioni di un produttore straniero (se presente).


7. Informazioni sul documento in base al quale vengono prodotti prodotti a base di grassi e olio e possono essere identificati.


8. Un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


9. L'imballaggio del consumatore di alimenti e prodotti grassi e petroliferi deve contenere le seguenti informazioni:


1) Peso netto e (o) volume.


2) La composizione degli oli alimentari e dei prodotti grassi nell'ordine di diminuzione delle proporzioni di massa degli ingredienti (con indicazione obbligatoria di additivi alimentari, ingredienti alimentari funzionali, vitamine e altri micronutrienti, aromi).


Per i prodotti alimentari a base di grassi e oli ottenuti con l'uso di OGM, compresi quelli che non contengono acido desossiribonucleico (DNA) e proteine, devono essere fornite le seguenti informazioni: "prodotti geneticamente modificati" o "prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati" o "prodotti contengono componenti di organismi geneticamente modificati".


Se il produttore non ha utilizzato organismi geneticamente modificati nella produzione di prodotti alimentari a base di grassi e oli, il contenuto dello 0,9% o meno di OGM nei prodotti alimentari è un'impurità accidentale o tecnicamente inevitabile e tali prodotti alimentari a base di grassi e oli non appartengono a prodotti alimentari contenenti OGM. Quando si etichettano tali prodotti alimentari a base di olio e grassi, non sono indicate informazioni sulla presenza di OGM.


L'indicazione della composizione dei grassi alimentari e dei prodotti petroliferi non è richiesta per i prodotti alimentari costituiti da un ingrediente, se il nome del prodotto alimentare coincide con il nome dell'ingrediente.


3) L'imballaggio del consumatore di oli vegetali deve contenere inoltre le seguenti informazioni:


a) indicazione della ragione sociale (se presente);


b) per oli vegetali-miscele, un elenco di tutti gli oli vegetali è indicato in ordine decrescente delle loro frazioni di massa, indicando il grado di purificazione a cui è stato sottoposto, per ogni tipo di olio, ad esempio "olio di colza deodorato raffinato, olio di girasole non raffinato" o altri tipi di oli vegetali. Se la composizione di olio vegetale-una miscela comprende oli vegetali che hanno superato le stesse fasi di raffinazione, allora è permesso indicare la fase di raffinazione dopo il nome, ad esempio " Olio di girasole, olio di soia. Raffinato deodorato";


c) la data di riempimento;


d) raccomandazioni per la conservazione dopo l'apertura degli imballaggi di consumo.


4) L'imballaggio per il consumatore di margarina, creme vegetali e grassi vegetali da spalmare, miscele di creme vegetali e grassi vegetali fusi, grassi per usi speciali, compresi i grassi da cucina, dolciumi, grassi da forno, sostituti dei grassi del latte, equivalenti del burro di cacao, miglioratori del burro di cacao tipo SOS, sostituti del burro di cacao tipo POP, sostituti del burro di cacao non:


a) temperatura di stoccaggio;


b) frazione di massa del grasso totale;


c) la frazione di massa del grasso del latte - per creme spalmabili vegetali e miscele di crema vegetale fusa;


d) il tenore massimo di acidi grassi saturi e transisomeri di acidi grassi nella fase grassa del prodotto, in percentuale del contenuto di grassi nel prodotto.


5) L'imballaggio del consumatore di salse a base di oli vegetali, maionese, salse alla maionese e creme a base di oli vegetali deve contenere inoltre le seguenti informazioni:


a) temperatura di stoccaggio;


6) raccomandazioni per la conservazione dopo l'apertura degli imballaggi di consumo.


10. L'imballaggio per il trasporto di alimenti e prodotti grassi e petroliferi deve contenere le seguenti informazioni:


1) il peso netto di un'unità di olio alimentare e prodotti grassi confezionati in imballaggi di consumo;


2) il peso netto totale del pacchetto di trasporto e il numero di unità di olio alimentare e prodotti grassi negli imballaggi di consumo;


3) peso netto per olio alimentare non imballato e prodotti grassi;


4) la composizione dei prodotti alimentari grassi e oli in ordine decrescente delle proporzioni di massa degli ingredienti (con indicazione obbligatoria di additivi alimentari, ingredienti alimentari funzionali, vitamine e altri micronutrienti, aromi) - per prodotti alimentari grassi e oli non imballati.


(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


Per i non alimentari confezionati olio e grassi prodotti ottenuti con l'impiego di Ogm, tra cui quelli che non contengono acido desossiribonucleico (DNA) e di proteine, le seguenti informazioni devono essere fornite: "i prodotti geneticamente modificati" o "prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati" o "prodotti contengono componenti di organismi geneticamente modificati".


Se il produttore non ha utilizzato organismi geneticamente modificati nella produzione di prodotti alimentari a base di grassi e oli, il contenuto dello 0,9% o meno di OGM nei prodotti alimentari è un'impurità accidentale o tecnicamente inevitabile e tali prodotti alimentari a base di grassi e oli non appartengono a prodotti alimentari contenenti OGM. Quando si etichettano tali prodotti alimentari a base di olio e grassi, non sono indicate informazioni sulla presenza di OGM.


Per gli oli alimentari confezionati e i prodotti grassi, le informazioni sul contenuto di OGM sono indicate in conformità con i termini del contratto di consegna;


5) per la margarina, la crema vegetale e i grassi vegetali da spalmare, i miscugli di crema vegetale e di grassi vegetali fusi, i grassi per usi speciali, compresi i grassi da cucina, i dolciumi, i grassi da forno, i sostituti dei grassi del latte, gli equivalenti del burro di cacao, gli ammendanti del burro di cacao tipo SOS, i sostituti del burro di cacao tipo ROP, i sostituti del burro di cacao non laurico non moderato, i sostituti del burro di cacao laurico non moderato - il tenore massimo di acidi grassi saturi e transisomeri di acidi grassi nella fase grassa del prodotto, in percentuale del contenuto di grassi nel prodotto per gli oli alimentari non confezionati e i prodotti grassi;


6) condizioni di conservazione;


7) numero di lotto;


8) per gli oli vegetali, viene indicata anche la data di riempimento;


9) marca-per glicerina distillata.


11. Per i prodotti petroliferi e grassi non imballati trasportati in contenitori, i documenti di spedizione devono contenere le seguenti informazioni:


1) marca-per glicerina distillata;


2) peso netto;


3) la data di riempimento.


12.Segni e iscrizioni necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti durante il loro trasporto sono applicati all'imballaggio di trasporto di grassi e prodotti petroliferi.


13. Il consumatore e (o) l'imballaggio per il trasporto di prodotti a base di grassi e oli possono inoltre recare il nome dell'organizzazione che sviluppa la ricetta e (o) la tecnologia di produzione, un marchio e altre informazioni aggiuntive.

Articolo 9. Requisiti per l'etichettatura di grassi e prodotti petroliferi non alimentari

1. Le informazioni contenute nell'etichettatura dei grassi e dei prodotti petroliferi non alimentari sono presentate in russo. Le informazioni specificate possono anche essere presentate in altre lingue e il suo contenuto deve essere identico al contenuto delle informazioni in russo.


2. L'etichettatura di grassi e prodotti petroliferi non alimentari dovrebbe contenere le seguenti informazioni:


1) data di fabbricazione;


2) periodo di validità;


3) informazioni sul documento in base al quale vengono prodotti prodotti grassi e oli e possono essere identificati;


4) un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


3. Nell'etichettatura dei prodotti grassi e petroliferi non alimentari, è consentito modificare l'ordine delle parole nel nome dei prodotti formati sulla base dei concetti specificati nell'articolo 3. Ad esempio: "glicerina grezza naturale", "glicerina grezza naturale", "sapone per la casa", "sapone per la casa".


4. L'imballaggio del consumatore di sapone domestico deve contenere le seguenti informazioni:


1) il nome del sapone domestico;


2) il nome e il percorso del produttore, il nome e la posizione dell'organizzazione stabilita nel territorio degli stati membri dell'Unione Doganale e autorizzato dal costruttore, tra cui una straniera, per accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti nel rispetto di grasso e olio, o il cognome, il nome, il patronimico e il percorso di un imprenditore individuale registrati sul territorio degli stati - membri dell'Unione doganale e autorizzati dal produttore, incluso uno straniero, ad accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti per quanto riguarda i prodotti grassi e petroliferi, il nome e la posizione della persona che svolge le funzioni di un produttore straniero (se presente);


3) il peso nominale (condizionale) di un pezzo;


4) la composizione del prodotto in ordine decrescente delle frazioni di massa degli ingredienti;


5) il numero di lotto.


5. Un timbro chiaro deve essere applicato a ciascun pezzo di sapone domestico senza imballaggio, indicando:


1) il nome del produttore o il marchio del produttore;


2) nomi di sapone domestico;


3) la massa nominale (condizionale) del pezzo.


6. Ogni unità di imballaggio per il trasporto di grassi e prodotti petroliferi non alimentari deve contenere le seguenti informazioni:


1) il nome di grassi e prodotti petroliferi non alimentari;


2) il nome e il percorso del produttore, il nome e la posizione dell'organizzazione stabilita nel territorio degli stati membri dell'Unione Doganale e autorizzato dal costruttore, tra cui una straniera, per accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti nel rispetto di grasso e olio, o il cognome, il nome, il patronimico e il percorso di un imprenditore individuale registrati sul territorio degli stati - membri dell'Unione doganale e autorizzati dal produttore, incluso uno straniero, ad accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti per quanto riguarda i prodotti grassi e petroliferi, il nome e la posizione della persona che svolge le funzioni di un produttore straniero (se presente);


3) la composizione del prodotto in ordine decrescente delle frazioni di massa degli ingredienti - per sapone domestico;


4) grado - per glicerina grezza naturale;


5) gruppo-per sapone domestico;


6) numero di lotto;


7) il numero di pezzi nella casella che indica il peso nominale totale (condizionale) dei pezzi - per sapone domestico.


7. Per la glicerina grezza naturale trasportata in contenitori, i documenti di spedizione devono contenere le seguenti informazioni:


1) nome;


2) grado;


3) la posizione e il nome del produttore, il nome e la posizione dell'organizzazione stabilita nel territorio degli stati membri dell'Unione Doganale e autorizzato dal costruttore, tra cui una straniera, per accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti nel rispetto di grasso e olio, o il cognome, il nome, il patronimico e il percorso di un imprenditore individuale registrati sul territorio degli stati - membri dell'Unione doganale e autorizzati dal produttore, incluso uno straniero, ad accettare e soddisfare le richieste degli acquirenti per quanto riguarda i prodotti grassi e petroliferi, il nome e la posizione della persona che svolge le funzioni di un produttore straniero (se presente);


4) peso netto;


5) il numero di lotto.

Capitolo 5. Requisiti per garantire la sicurezza dei prodotti grassi e petroliferi nei processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita
Articolo 10. Requisiti per il processo di produzione di alimenti e grassi e prodotti petroliferi

1. La produzione di oli alimentari e prodotti grassi viene effettuata in conformità con i requisiti dell'articolo 11 del presente regolamento tecnico.


2. Materiali e prodotti a contatto con olio alimentare e prodotti grassi devono essere conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale.


3. I requisiti per l'acqua in diversi stati aggregati utilizzati nella produzione di olio alimentare e prodotti grassi devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle pertinenti normative tecniche dell'Unione doganale.


4. L'aria a contatto con il prodotto durante il processo di produzione non dovrebbe essere una fonte di contaminazione di olio alimentare e prodotti grassi.


5. Le materie prime utilizzate, gli additivi alimentari e altri ingredienti alimentari devono soddisfare i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale.


6. La produzione di olio commestibile e prodotti grassi dovrebbe essere effettuata in edifici e impianti di produzione che soddisfano i requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale.


7. Le attrezzature tecnologiche e l'inventario utilizzati devono essere conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'Unione doganale.


8. Lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla produzione di oli e grassi alimentari devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 12 del presente regolamento tecnico.


9.Il personale che soddisfa i requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale è autorizzato a produrre olio alimentare e prodotti grassi.


10. Il controllo della produzione è organizzato in conformità con i requisiti dell'articolo 13 del presente regolamento tecnico.

Articolo 11. Garantire la sicurezza dei prodotti alimentari petroliferi e grassi nel processo di produzione

Deve essere garantita la sicurezza degli alimenti degli oli e dei grassi nel processo di produzione:


1) la scelta dei processi tecnologici e delle modalità della loro attuazione in tutte le fasi (sezioni) della produzione di olio alimentare e prodotti grassi;


2) la scelta della sequenza ottimale di processi tecnologici che esclude la contaminazione dell'olio alimentare prodotto e dei prodotti grassi;


3) controllo sul funzionamento delle apparecchiature tecnologiche;


4) sicurezza delle materie prime e degli additivi alimentari necessari per la produzione di grassi e prodotti petroliferi;


5) la manutenzione degli impianti di produzione, delle attrezzature tecnologiche e dell'inventario utilizzati nella produzione di alimenti e prodotti a base di grassi e oli in una condizione che esclude la contaminazione di alimenti e prodotti a base di grassi e oli;


6) la scelta dei metodi e della frequenza di trattamento sanitario, disinfezione, disinfezione e deratizzazione dei locali industriali, trattamento sanitario e disinfezione delle attrezzature tecnologiche e dell'inventario utilizzati nella produzione di olio alimentare e prodotti grassi. Il trattamento sanitario, la disinfezione, la disinfezione e la deratizzazione devono essere effettuati a intervalli sufficienti per eliminare il rischio di contaminazione di olio alimentare e prodotti grassi. La frequenza del trattamento sanitario, della disinfezione, della disinfezione e della deratizzazione è stabilita dal produttore;


7) conservazione e conservazione della documentazione attestante la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico.

Articolo 12. Requisiti per le condizioni di stoccaggio, smaltimento e distruzione dei rifiuti industriali

1. I rifiuti generati durante la produzione di alimenti e prodotti grassi e petroliferi devono essere regolarmente rimossi dai locali di produzione dopo il completamento delle operazioni tecnologiche.


2. Le condizioni di stoccaggio, smaltimento e distruzione dei rifiuti industriali devono escludere la possibilità di contaminazione di prodotti grassi e petroliferi, il verificarsi di una minaccia per la vita o la salute umana.

Articolo 13. Requisiti per il controllo della produzione

1. Ai fini della conformità dei prodotti grassi e petroliferi ai requisiti del presente regolamento tecnico, il produttore di prodotti grassi e oli deve sviluppare un programma di controllo della produzione sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico e organizzare questo controllo.


2. Il programma di controllo della produzione sulla conformità ai requisiti di questo regolamento tecnico deve contenere:


1) l'elenco e i valori dei parametri controllati relativi alla conformità ai requisiti per i prodotti grassi e petroliferi stabiliti dal presente regolamento tecnico;


2) dati sulle misure di controllo della produzione e loro frequenza;


3) l'elenco e i valori dei parametri di sicurezza controllati delle materie prime e degli additivi alimentari, dei materiali da imballaggio, dei prodotti finiti.


3. Il programma di controllo della produzione sulla conformità ai requisiti di questo regolamento tecnico è approvato dal capo dell'organizzazione che produce prodotti grassi e petroliferi o da una persona autorizzata secondo la procedura stabilita.

Articolo 14. Requisiti per il processo di conservazione di prodotti alimentari olio e grassi

1. Le condizioni di conservazione degli oli alimentari e dei prodotti grassi devono garantire la loro sicurezza e sicurezza durante la durata di conservazione in conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico.


2. La durata di conservazione e le condizioni di conservazione degli alimenti e dei prodotti a base di grassi e oli sono stabilite dal produttore, tenendo conto del fatto che durante la conservazione, gli alimenti e i prodotti a base di grassi e oli soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico durante la durata di conservazione.


3. Non è consentito conservare olio alimentare e prodotti grassi insieme ad altri prodotti, se ciò può portare alla contaminazione di olio alimentare e prodotti grassi.


4. La progettazione di edifici e locali per lo stoccaggio di alimenti e prodotti a base di grassi e oli deve garantire le condizioni di conservazione dei prodotti a base di grassi e oli stabilite dai fabbricanti.


5. I locali di stoccaggio per alimenti, grassi e prodotti petroliferi con condizioni di stoccaggio regolamentate e le apparecchiature installate in essi devono essere dotati di dispositivi di misurazione per il monitoraggio delle condizioni di stoccaggio.


6. L'olio alimentare e i prodotti grassi conservati in deposito devono essere accompagnati da documenti di spedizione e documenti che ne confermino la sicurezza.


7.Il trattamento sanitario, la disinfezione, la disinfezione e la deratizzazione devono essere effettuati regolarmente nei locali per lo stoccaggio di olio alimentare e prodotti grassi, comprese le camere di refrigerazione.

Articolo 15. Requisiti per il processo di trasporto di alimenti e grassi e prodotti petroliferi

1. Il trasporto di olio commestibile e prodotti grassi deve garantire la sua sicurezza e sicurezza durante la durata di conservazione in conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico.


2. Il trasporto di olio commestibile e prodotti grassi viene effettuato da veicoli adatti a questo scopo. Le condizioni di trasporto sono determinate dallo spedizioniere. Devono rispettare le condizioni stabilite dal produttore per il trasporto di olio commestibile e prodotti grassi.


3. Non è consentito trasportare olio alimentare e prodotti grassi insieme ad altri prodotti, se ciò può portare alla contaminazione di olio alimentare e prodotti grassi.


4. La progettazione dei compartimenti di carico dei veicoli deve garantire la protezione degli oli alimentari e dei prodotti grassi dalla contaminazione.


5. La superficie interna dei vani di carico dei veicoli deve essere realizzata con materiali lavabili e non tossici. La frequenza del trattamento sanitario e della disinfezione delle superfici interne dei compartimenti di carico dei veicoli è stabilita dal partecipante all'attività economica nel campo del trasporto di olio alimentare e prodotti grassi. L'acqua utilizzata per il lavaggio dei vani di carico dei veicoli deve soddisfare i requisiti per l'acqua potabile stabiliti dalle pertinenti normative tecniche.


6. L'olio commestibile e i prodotti grassi trasportati devono essere accompagnati da documenti di spedizione.

Articolo 16. Requisiti per i processi di stoccaggio e trasporto di grassi e prodotti petroliferi non alimentari

1. Lo stoccaggio e il trasporto di prodotti non alimentari a base di grassi e oli devono garantire la loro sicurezza durante il periodo di conservazione in conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico.


2. Le condizioni di conservazione e i periodi di conservazione dei prodotti non alimentari a base di grassi e oli sono stabiliti dal produttore.

Articolo 17. Requisiti per i processi di vendita di grassi e prodotti petroliferi

Durante la vendita di prodotti a base di grassi e oli, la sua sicurezza deve essere garantita durante la durata di conservazione-per i prodotti a base di grassi e oli alimentari, la durata di conservazione-per i prodotti a base di grassi e oli non alimentari, in conformità con i requisiti della presente regolamentazione tecnica.

Capitolo 6. Conferma della conformità
Articolo 18. Forme di valutazione della conformità degli oggetti della regolamentazione tecnica ai requisiti della presente regolamentazione tecnica

1. La valutazione della conformità dei prodotti grassi e oleosi ai requisiti della presente regolamentazione tecnica (di seguito "valutazione della conformità") viene effettuata nelle seguenti forme:


1) conferma (dichiarazione) di conformità con grassi e prodotti petroliferi;


2) controllo statale (supervisione);


3) registrazione statale di prodotti grassi e petroliferi di un nuovo tipo.


2. La valutazione della conformità dei prodotti grassi e petroliferi non industriali destinati all'immissione in circolazione, nonché i processi di vendita di questi prodotti, viene effettuata sotto forma di controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti per i prodotti grassi e petroliferi stabiliti dal presente regolamento tecnico e da altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


3. La valutazione della conformità dei processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita di prodotti grassi e petroliferi con i requisiti del presente regolamento tecnico viene effettuata sotto forma di controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti per i prodotti grassi e petroliferi stabiliti dal presente regolamento tecnico e da altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


4. La valutazione della conformità dei prodotti grassi e petroliferi di un nuovo tipo viene effettuata sotto forma di registrazione statale stabilita dai regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare".

Articolo 19. Il richiedente nel valutare la conformità dei prodotti grassi e petroliferi

1. Un richiedente per la valutazione della conformità dei prodotti grassi e petroliferi può essere una persona giuridica o una persona registrata nel territorio di uno stato membro dell'Unione doganale in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che è un produttore o un venditore o una persona autorizzata dal produttore.


(Voce nella formulazione introdotta dal 15 gennaio 2016 dalla decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente)


2. Il richiedente è tenuto a garantire che i prodotti grassi e petroliferi siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico e da altre normative tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.


3. L'articolo non è più valido dal 15 gennaio 2016-la decisione del Consiglio CEE del 23 aprile 2015 N 39. - Vedere la versione precedente.

Articolo 20. Dichiarazione di conformità

1.I prodotti grassi e petroliferi messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale sono soggetti a dichiarazione di conformità.


2. Dichiarazione di conformità di grasso e olio prodotti con i requisiti del presente regolamento tecnico è effettuata adottando, a scelta del richiedente, di una dichiarazione di conformità sulla base delle loro prove e (o) sulla base di prove ottenute con la partecipazione di un organismo di certificazione e (o) un laboratorio accreditato (al centro) (di seguito indicato come un terzo) inclusi nell'anagrafe unica degli Organismi di Certificazione e Laboratori di Prova (centri) dell'Unione Doganale.


3. Dichiarazione di conformità di grasso e olio prodotti viene effettuata in base a schemi di dichiarazione 1D, 2D, 3D, 4D, 6D stabiliti dalla normativa doganale dell'Unione Doganale, a scelta del richiedente, secondo il Regolamento sul procedimento per l'applicazione di schemi standard per la valutazione (conferma) la conformità con i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Doganale del 7 aprile 2011, N 621.


4. Se le materie prime di origine animale sono state utilizzate nella produzione di olio alimentare e prodotti grassi, per i quali ci sono documenti che confermano la sua sicurezza (compresi i certificati veterinari), quindi durante la spedizione e la vendita di tali prodotti, non è richiesta la registrazione dei certificati veterinari per esso.


5. Il periodo di validità della dichiarazione è stabilito dal richiedente in conformità con le disposizioni dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza alimentare" e non deve superare i cinque anni.


6. Quando si modificano i requisiti obbligatori per i prodotti grassi e petroliferi, i materiali probatori devono essere modificati in termini di conferma della conformità a tali requisiti. Allo stesso tempo, non è richiesta l'adozione di una nuova dichiarazione di conformità.


7. Gli Stati membri dell'Unione doganale tengono un registro delle dichiarazioni di conformità adottate.

Capitolo 7. Marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale

1. I prodotti grassi e oleosi che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica dell'Unione doganale e che hanno superato la procedura di valutazione della conformità (conferma) conformemente al capitolo 6 della presente regolamentazione tecnica dell'Unione doganale devono essere contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.


2. La marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene effettuata prima del rilascio di grassi e prodotti petroliferi in circolazione sul mercato.


3. Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale è applicato all'imballaggio e alla documentazione di accompagnamento allegata ai prodotti.


Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene applicato in qualsiasi modo che fornisca un'immagine chiara e chiara durante l'intera durata di conservazione dei prodotti grassi e petroliferi.


4. La marcatura dei prodotti grassi e petroliferi con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale indica la sua conformità ai requisiti di tutte le normative tecniche dell'Unione doganale che si applicano ad esso.

Articolo 21. Controllo statale (supervisione)

Il controllo statale (supervisione) sulla conformità dei prodotti grassi e petroliferi, dei loro processi di produzione, stoccaggio, trasporto e vendita con i requisiti di questo regolamento tecnico viene effettuato in conformità con la legislazione degli Stati membri dell'Unione doganale.

Requisiti per livelli accettabili di indicatori di sicurezza per alimenti e prodotti grassi

Appendice 1

ai regolamenti tecnici

"Regolamenti tecnici per

grassi e prodotti petroliferi"

requisiti fotografici per livelli accettabili di indicatori di sicurezza per alimenti e grassi><meta itemprop=

Appendice 2

ai regolamenti tecnici

"Regolamenti tecnici

per grassi e prodotti petroliferi"


Requisiti per gli standard di sicurezza microbiologica per i prodotti alimentari e grassi*

(modificato il 23 aprile 2015)
requisiti fotografici per gli standard di sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari e grassi><meta itemprop=

Appendice 3

ai regolamenti tecnici

"Regolamenti tecnici

per grassi e prodotti petroliferi"


Denominazione, caratteristiche e indicatori di sicurezza degli oli di oliva
Denominazione, caratteristiche e indicatori di sicurezza degli oli di oliva><meta itemprop=

Appendice 4

ai regolamenti tecnici

"Regolamenti tecnici

per grassi e prodotti petroliferi"


Il nome degli oli vegetali a seconda del tipo di materie prime oleose
Il nome degli oli vegetali a seconda del tipo di materie prime oleose><meta itemprop=

Appendice 5

ai regolamenti tecnici

"Regolamenti tecnici per

grassi e prodotti petroliferi"


Requisiti per livelli accettabili di indicatori di sicurezza per i grassi e i prodotti petroliferi non alimentari
requisiti fotografici per livelli accettabili di indicatori di sicurezza di grassi e oli non alimentari><meta itemprop=

Membri della Commissione dell'Unione doganale:


Dalla Repubblica di Bielorussia

S. Rumas


Dalla Repubblica del Kazakistan

U. Shukeyev


Dalla Federazione Russa

I. Shuvalov


Il testo dell'elenco delle norme, a seguito della cui applicazione, su base volontaria, il rispetto dei requisiti delle norme tecniche dell'Unione doganale "Regolamenti tecnici per grassi e prodotti petroliferi" (TR CU 024/2011).


Il testo dell'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e le misurazioni, comprese le regole per il campionamento, necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Regolamenti tecnici per i prodotti grassi e petroliferi" (TR CU 024/2011) e la valutazione (conferma) della conformità del prodotto.


Revisione del documento tenendo conto

modifiche e aggiunte sono state preparate

Codice JSC