1. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale (di seguito - CU) si applica ai profumi e ai prodotti cosmetici in contenitori di consumo messi in circolazione sul territorio degli Stati membri CU.
2. Questa regolazione tecnica del CU non si applica ai prodotti destinati all'ingestione, all'inalazione, all'iniezione o all'impianto nel corpo umano, ai prodotti per tatuaggi applicati con una violazione della pelle, nonché ai prodotti utilizzati per la diagnosi e il trattamento delle malattie.
3. Questo regolamento tecnico dell'Unione doganale stabilisce requisiti per i prodotti, nonché per i relativi processi di produzione, al fine di proteggere la vita umana e la salute, la proprietà, la protezione dell'ambiente, nonché per prevenire azioni che inducono in errore i consumatori sul loro scopo e sicurezza.
1. Ai fini dell'applicazione di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale, l'identificazione viene effettuata secondo i segni che caratterizzano i profumi e i prodotti cosmetici e stabiliti in questo regolamento tecnico dell'Unione doganale.
2. I segni che caratterizzano i profumi e i prodotti cosmetici sono:
- metodo di applicazione dei prodotti-i profumi e i prodotti cosmetici sono destinati esclusivamente all'applicazione esterna a determinate parti del corpo umano;
- luogo di applicazione dei prodotti-profumi e prodotti cosmetici vengono applicati su pelle, capelli, unghie, labbra, denti, mucosa orale e genitali esterni;
- gli scopi dell'uso dei prodotti ( singolarmente o in qualsiasi combinazione) - pulizia e / o modifica dell'aspetto della pelle, dei capelli, delle unghie, delle labbra, dei denti, della mucosa orale e dei genitali esterni senza violare la loro integrità, dando loro un odore gradevole e/o correggendo l'odore, mantenendoli in uno stato funzionale normale.
3. L'identificazione di profumeria e prodotti cosmetici ai fini dell'applicazione di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale viene effettuata secondo la documentazione. Documenti tecnici, e/o contratti di fornitura, e/o specifiche, e/o etichette, e / o annotazioni e altri documenti che descrivono i prodotti possono essere utilizzati come documentazione.
I seguenti termini e le loro definizioni sono utilizzati in questo regolamento tecnico dell'Unione doganale:
il paragrafo è stato soppresso dal 6 maggio 2020 - la decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32-vedi la versione precedente;
la sicurezza della profumeria e dei prodotti cosmetici è un insieme di proprietà e caratteristiche della profumeria e dei prodotti cosmetici che garantiscono l'assenza di effetti nocivi della profumeria e dei prodotti cosmetici sul consumatore se utilizzati in conformità con lo scopo e il metodo di applicazione durante la durata di conservazione;
imballaggio secondario-imballaggio in cui profumi e prodotti cosmetici sono collocati nella confezione primaria, ma non essendo il trasporto;
immissione in circolazione-il momento (compresa la prima offerta), a partire dal quale i prodotti sono destinati dal produttore o dal venditore (importatore) alla vendita o altrimenti trasferiti ai consumatori sul territorio degli stati membri CU;
produttore-una persona giuridica, un imprenditore individuale che produce profumi e prodotti cosmetici e / o mette in circolazione profumi e prodotti cosmetici con il suo nome e / o marchio ed è responsabile della sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale;
un importatore-un residente di uno stato membro CU che ha concluso un accordo di commercio estero con un non residente di uno stato membro CU per il trasferimento di prodotti di profumeria e cosmetici, vende questi prodotti di profumeria e cosmetici ed è responsabile della sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico del CU;
un ingrediente di profumeria e prodotti cosmetici (ingrediente) è una sostanza o una miscela di sostanze di origine sintetica o naturale utilizzate per la produzione di profumeria e prodotti cosmetici. Gli ingredienti non includono impurità negli ingredienti, così come i materiali utilizzati nella produzione di profumi e prodotti cosmetici e non presenti nel prodotto finito;
i conservanti sono sostanze chimiche di origine naturale e / o sintetica che garantiscono la resistenza di profumi e prodotti cosmetici alla contaminazione microbica durante la durata di conservazione;
cosmetici decorativi-profumeria e prodotti cosmetici per il trucco del viso, occhi, labbra, sopracciglia, corpo e colorare capelli e unghie;
cosmetici per bambini-profumeria e prodotti cosmetici destinati ai bambini di età inferiore ai 14 anni;
cosmetici intimi-profumeria e prodotti cosmetici per la cura dei genitali esterni e delle aree del corpo che li circondano;
cosmetici professionali-profumeria e prodotti cosmetici destinati all'uso da parte di persone giuridiche e singoli imprenditori nella fornitura di servizi di parrucchiere e / o cosmetici;
cosmetici per tatuaggi - profumeria e prodotti cosmetici destinati all'applicazione di un motivo sulla pelle senza iniettare;
i coloranti sono prodotti chimici di origine naturale o sintetica destinati a dare colore a profumi e prodotti cosmetici o inclusi nella composizione di profumi e prodotti cosmetici destinati alla colorazione di pelle, capelli e unghie;
etichettatura di profumeria e prodotti cosmetici ( etichettatura) - informazioni per il consumatore sotto forma di iscrizioni, designazioni digitali, a colori e grafiche applicate a contenitori di consumo, etichette, etichette;
il nome della profumeria e dei prodotti cosmetici è una designazione verbale e / o digitale del prodotto assegnato dal produttore;
lo scopo della profumeria e dei prodotti cosmetici è una proprietà funzionale della profumeria e dei prodotti cosmetici che specifica lo scopo della sua applicazione;
il nome della profumeria e dei prodotti cosmetici è la designazione del tipo di profumeria omogenea e prodotti cosmetici (dentifricio, lozione, profumo, crema, ecc.);
il nanomateriale è un materiale insolubile o bio-resistente e appositamente prodotto con almeno una dimensione esterna o struttura interna nell'intervallo da 1 a 100 nm;
profumi omogenei e prodotti cosmetici-prodotti con lo stesso nome, simili nella composizione degli ingredienti e che soddisfano gli stessi requisiti;
profumeria e prodotti cosmetici (PCP), - una sostanza o miscele di sostanze destinate per l'applicazione direttamente per la copertura esterna di una persona (pelle, capelli, unghie, labbra, genitali esterni) oppure sui denti e delle mucose della cavità orale per il fine esclusivo o principale di pulizia loro, cambiando il loro aspetto, dando un piacevole odore, e / o la correzione di odore del corpo, e / o di protezione e / o il loro mantenimento in buone condizioni, e / o di prendersi cura di loro;
profumeria e prodotti cosmetici per concia artificiale-prodotti che danno l'effetto dell'abbronzatura alla pelle a causa di una reazione chimica senza esporre la pelle ai raggi UV (autoabbronzante, autobronzante, ecc.);
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
packaging primario-packaging a diretto contatto con profumi e prodotti cosmetici;
peeling-profumeria e prodotti cosmetici per la rimozione delle cellule superficiali dell'epidermide a causa dell'esposizione chimica;
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91. - Vedere la versione precedente)
imballaggio del consumatore di profumeria e prodotti cosmetici-primario o una combinazione di imballaggio primario e secondario di profumeria e prodotti cosmetici che arriva al consumatore con profumeria e prodotti cosmetici e non svolge la funzione di un contenitore di trasporto;
un campione è un campione di profumi e prodotti cosmetici presentati in imballaggi di piccole dimensioni e / o imballaggi semplificati, destinati al test e all'approvazione;
venditore-una persona giuridica o un individuo registrato come un imprenditore individuale, che è un residente di uno stato membro dell'Unione economica eurasiatica, che vende profumi e prodotti cosmetici. Se il venditore è un richiedente ai fini della valutazione della conformità, è responsabile della conformità dei profumi e dei prodotti cosmetici ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione economica eurasiatica (CU), che si applicano ad esso;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
prodotti a basso rischio microbiologico-prodotti il cui ambiente esclude le condizioni fisiche e chimiche per la crescita e (o) la sopravvivenza (conservazione della vitalità) dei microrganismi;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
ricetta-un elenco completo degli ingredienti che fanno parte di profumi e prodotti cosmetici, stabiliti dal produttore, indicando la frazione di massa degli ingredienti;
bustina-profumi e prodotti cosmetici in un unico contenitore morbido per il consumatore;
prodotti per l'igiene orale - profumeria e prodotti cosmetici di azione igienica e / o preventiva destinati all'applicazione diretta ai denti, alle gengive e alle mucose del cavo orale con l'unico e / o scopo principale della loro purificazione, aromatizzazione, modifica del loro aspetto, protezione, mantenimento in buone condizioni;
periodo di validità - il periodo dopo il quale i profumi e i prodotti cosmetici sono considerati inadatti all'uso previsto. La data di scadenza è impostata dal produttore del prodotto nei documenti tecnici. Durante la durata di conservazione del prodotto, il produttore è obbligato a garantire che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza per la vita e la salute del consumatore e la conservazione delle sue proprietà di consumo nelle condizioni di conservazione;
condizioni di conservazione standard per profumi e prodotti cosmetici-la temperatura di conservazione per i prodotti liquidi non è inferiore a 5°C e non superiore a 25 ° C; per il sapone solido della toilette non è inferiore a meno 5°C, per altri profumi e prodotti cosmetici-non inferiore a 0°C e non superiore a 25°C,;
profumeria sterile e prodotti cosmetici-profumeria e prodotti cosmetici confezionati in un pacchetto sigillato destinato all'uso singolo, per il quale sono stabiliti i requisiti di sterilità;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
documenti tecnici-documenti in base ai quali vengono effettuate la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di prodotti di profumeria e cosmetici (specifiche tecniche, standard, istruzioni tecnologiche, ricette, specifiche, ecc.);
contenitore di trasporto - un contenitore destinato all'imballaggio, allo stoccaggio e al trasporto di profumi e prodotti cosmetici in contenitori di consumo, formando un'unità di trasporto indipendente;
rappresentante autorizzato del fabbricante di una persona giuridica o l'imprenditore individuale registrati in conformità con la procedura stabilita in uno stato membro dell'Unione Doganale e autorizzato dal fabbricante per eseguire azioni sul suo conto quando si conferma la conformità e rilascio di profumi e cosmetici prodotti in circolazione sul mercato e responsabile della sua conformità con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale;
Filtro UV (filtro UV) - una sostanza progettata per proteggere la pelle dalla penetrazione delle radiazioni ultraviolette mediante assorbimento, riflessione o dispersione;
label-un mezzo di informazioni su profumi confezionati e prodotti cosmetici situati sui contenitori di consumo;
un'etichetta è un prodotto di qualsiasi forma, dimensione e materiale destinato alla marcatura, attaccato o attaccato a un'unità di profumi e prodotti cosmetici o racchiuso in un pacchetto.
1. Profumeria e prodotti cosmetici messi in circolazione sul mercato, se conformi al presente regolamento tecnico, nonché gli altri regolamenti tecnici dell'Unione Doganale, i requisiti di cui ad essi si applicano, senza presentare ulteriori requisiti per profumeria e cosmetici prodotti contenuti in questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale e, senza effettuare ulteriori di valutazione della conformità (conferma) le procedure.
2. I profumi e i prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica non dovrebbero essere contrassegnati con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale e non possono essere immessi sul mercato.
1. La sicurezza della profumeria e dei prodotti cosmetici è garantita da una serie di requisiti:
1) alla composizione;
2) ai parametri fisici e chimici;
3) agli indicatori microbiologici;
4) al contenuto di elementi tossici;
5) agli indicatori tossicologici;
6) agli indicatori clinici (clinici e di laboratorio);
7) per produzione;
8) ai contenitori del consumatore;
9) all'etichettatura dei prodotti.
2. Requisiti per la composizione di profumi e prodotti cosmetici
2.1. è vietato l'uso di sostanze in profumeria e prodotti cosmetici ai sensi dell'allegato 1;
2.1_1. è vietato utilizzare saccarosio e altri carboidrati facilmente fermentabili come ingredienti nei prodotti per l'igiene orale;
(La voce è inoltre inclusa dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
2.2. è consentito l'uso di sostanze in profumeria e prodotti cosmetici, tenendo conto delle restrizioni specificate in conformità all'allegato 2;
2.3. è consentito l'uso di coloranti in profumeria e prodotti cosmetici secondo l'appendice 3;
2.4. è consentito l'uso di conservanti in profumeria e prodotti cosmetici in conformità con l'allegato 4;
2.5. è consentito utilizzare filtri ultravioletti in profumeria e prodotti cosmetici in conformità con l'allegato 5.
2.6. Gli elenchi degli ingredienti di profumeria e prodotti cosmetici, che sono riportati nelle appendici 1-5, sono aggiornati secondo la procedura stabilita.
3. Requisiti per i parametri fisici e chimici dei profumi e dei prodotti cosmetici
Per i prodotti di profumeria e cosmetici di cui all'allegato 6, il valore dell'indice di idrogeno (pH) deve corrispondere alla norma stabilita nel presente allegato. I requisiti per il valore dell'indice di idrogeno (pH) nei seguenti prodotti per profumi e cosmetici non sono regolamentati:
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
cere e strisce di cera per la depilazione;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
gel anidri destinati allo styling dei capelli;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
prodotti cosmetici su base di capelli grassi;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
spray per capelli;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
sapone da toilette solido;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
i prodotti decorativi sono polverosi e compatti;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
oli cosmetici anidri;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
prodotti cosmetici per modellare e lucidare le unghie;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
prodotti profumati (solidi, secchi, liquidi);
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
prodotti cosmetici anidri per la cura delle unghie a base di solventi organici;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
deodoranti solidi e antitraspiranti solidi;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
prodotti da bagno solidi;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
100% oli essenziali.
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
Per i prodotti per l'igiene orale fluorurati, il contenuto di fluoro (in termini di massa molare di fluoro) deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2.
4. Requisiti per gli indicatori microbiologici di profumi e prodotti cosmetici
4.1. Gli indicatori microbiologici dei prodotti di profumeria e cosmetici devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 7.
4.2. Gli indicatori microbiologici non sono determinati per profumi e prodotti cosmetici con un rischio microbiologicamente basso, incluso per:
1) profumi e prodotti cosmetici contenenti alcool etilico e (o) solventi organici in concentrazione superiore al 20% in volume, utilizzati senza diluizione;
2) smalti per unghie, ad eccezione di smalti a base d'acqua;
3) deodoranti, deodoranti antitraspiranti, antitraspiranti;
4) ossidante tinture per capelli, alleggerimento e mettendo in evidenza i prodotti;
5) prodotti per perming e prodotti per lisciare i capelli a base di composti tiolici;
6) prodotti per la depilazione;
7) sapone da toilette solido su base grassa;
8) matite asciutte;
9) sali da bagno;
10) 100% oli essenziali;
11) sbiancamento dei denti prodotti contenenti perossido di idrogeno o altri componenti che emettono perossido di idrogeno, tra cui perossido di carbamide e perossido di zinco, con una concentrazione di perossido di idrogeno (come ingrediente o rilasciato) di 0,1-6,0%;
12) prodotti per la rasatura (creme, gel, ecc.) aventi un pH dell'idrogeno superiore a 10,0.
(Voce modificata, entrata in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
5. Requisiti per il contenuto di elementi tossici
In profumeria e prodotti cosmetici, che comprendono materie prime di origine vegetale naturale o minerale naturale in una quantità superiore all ' 1%, il contenuto di elementi tossici non deve superare: arsenico-5,0 mg/kg; mercurio-1,0 mg/kg; piombo-5,0 mg/kg.
6. Requisiti per gli indicatori tossicologici e clinici (clinici e di laboratorio) dei profumi e dei prodotti cosmetici
6.1. I profumi e i prodotti cosmetici, se usati per lo scopo previsto, devono essere sicuri per l'uomo.
6.1.1. Gli indicatori tossicologici dei prodotti di profumeria e cosmetici devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 8.
6.1.2. Gli indicatori clinici (clinici e di laboratorio) dei prodotti di profumeria e cosmetici devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 9.
6.1.3. Gli indicatori clinici dei prodotti per l'igiene orale devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 10.
6.1.4. Test tossicologici di cosmetici decorativi, inclusi smalti per unghie, nonché prodotti per la colorazione e la colorazione per capelli con lo stesso nome e nome, realizzati secondo un singolo documento tecnico, ma diversi per tono, vengono eseguiti per intero su un campione di almeno il 30% dei toni dichiarati per lo studio. I campioni di prova devono contenere la quantità massima di ogni colorante specifico. Per gli altri toni dichiarati per lo studio, viene determinato solo l'effetto sensibilizzante.
6.1.5. Gli indicatori tossicologici e clinici (clinici e di laboratorio) di profumeria e prodotti cosmetici sono determinati in laboratori di prova accreditati (centri) dopo aver ricevuto risultati positivi di test di prodotto per indicatori fisico-chimici e microbiologici.
7. Requisiti per la produzione di profumi e prodotti cosmetici
7.1. Requisiti per i processi di produzione
Per garantire la sicurezza dei profumi e dei prodotti cosmetici nel processo di produzione, è necessario:
- per effettuare la sua produzione in conformità con i requisiti di cui al paragrafo 7.2 del presente regolamento tecnico;
- effettuare la produzione di prodotti in impianti di produzione che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 7.3 del presente regolamento tecnico;
- utilizzare attrezzature tecnologiche e inventario che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 7.4 del presente regolamento tecnico;
- consentire al personale che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 7.5 del presente regolamento tecnico di produrre prodotti;
7.2. Garantire la sicurezza dei profumi e dei prodotti cosmetici nel processo di produzione
La sicurezza dei prodotti nel processo di produzione e circolazione dovrebbe essere garantita da:
- selezione dei processi produttivi necessari per garantire la sicurezza dei prodotti;
- selezione della sequenza e del flusso dei processi tecnologici di produzione che esclude la contaminazione di materie prime, materiali di imballaggio, prodotti non imballati e prodotti finiti;
- determinazione delle fasi controllate dei processi tecnologici e dei prodotti nelle fasi della sua produzione nei programmi di controllo della produzione;
- effettuare il controllo sulle materie prime, i mezzi tecnologici e i materiali ausiliari utilizzati nella produzione di prodotti, nonché il controllo sui prodotti non imballati e finiti mediante mezzi che garantiscano la necessaria affidabilità e completezza del controllo;
- stabilire i requisiti per le materie prime, l'imballaggio, i materiali di marcatura, i criteri di accettazione, le misure in presenza di difetti o piccole deviazioni, le condizioni di trasporto e stoccaggio. Le materie prime, gli imballaggi, i materiali di marcatura che non soddisfano i criteri di accettazione devono essere opportunamente etichettati e posizionati in modo tale da impedirne l'uso in produzione. Le materie prime e i materiali dopo la scadenza del periodo di conservazione stabilito devono essere controllati per determinarne l'idoneità per un ulteriore utilizzo. È vietato utilizzare materie prime con una durata di conservazione scaduta nella produzione;
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
- effettuare il controllo sul funzionamento delle apparecchiature tecnologiche e di misurazione nel modo in cui garantisce la produzione di prodotti che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico;
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
- fornire documentazione di informazioni sulle fasi controllate dei processi tecnologici e sui risultati del controllo della profumeria e dei prodotti cosmetici nelle fasi della sua produzione;
1. La conformità dei prodotti con questo regolamento tecnico è garantita direttamente dall'adempimento dei suoi requisiti di sicurezza.
2. I metodi di ricerca (test) sono stabiliti negli standard inclusi nell'elenco degli standard contenenti le regole e i metodi di ricerca (test) e le misurazioni, comprese le regole per il campionamento, necessarie per l'applicazione e l'adempimento dei requisiti di questo regolamento tecnico e la valutazione della conformità con gli oggetti di regolamentazione tecnica.
(L'articolo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
1. Prima di essere messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale, i profumi e i prodotti cosmetici sono sottoposti alla procedura per valutare la conformità ai requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale.
(Voce nella formulazione introdotta dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91. - Vedere la versione precedente)
2. La valutazione della conformità della profumeria e dei prodotti cosmetici con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale viene effettuata nelle seguenti forme:
conferma di conformità sotto forma di dichiarazione di conformità dei prodotti di profumeria e cosmetici, ad eccezione dei prodotti inclusi nell'elenco di cui all'allegato 12;
registrazione statale dei prodotti di profumeria e cosmetici inclusi nell'elenco di cui all'allegato 12 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale.
(Voce nella formulazione introdotta dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91. - Vedere la versione precedente)
3. La dichiarazione di conformità dei prodotti di profumeria e cosmetici non inclusi nell'elenco di cui all'allegato 12 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale viene effettuata secondo uno dei seguenti schemi:
schema 3d - per profumi e prodotti cosmetici prodotti in serie;
schema 4d - per un lotto di profumi e prodotti cosmetici;
schema 6d - per profumi e prodotti cosmetici prodotti in serie (se il produttore ha un sistema di gestione della qualità certificato o la produzione di prodotti certificati per il rispetto dei principi di buona pratica di fabbricazione (GMP)).
La dichiarazione di conformità della profumeria e dei prodotti cosmetici ai requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale viene rilasciata per uno o più nomi di profumeria e prodotti cosmetici con lo stesso nome.
Nel dichiarare la conformità dei prodotti di profumeria e cosmetici, i richiedenti possono essere una persona giuridica o una persona registrata nel territorio di uno stato membro CU in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che è un produttore o un importatore (venditore) o una persona autorizzata dal produttore.
Quando si dichiara la conformità della profumeria e dei prodotti cosmetici, i candidati possono essere:
per schemi 3d e 6d-il produttore(una persona autorizzata dal produttore);
per lo schema 4d - il produttore o l'importatore (venditore) o una persona autorizzata dal produttore.
(Voce nella formulazione introdotta dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91. - Vedere la versione precedente)
4. Lo stato di registrazione della profumeria e della cosmetica di prodotti realizzati sul territorio dell'Unione Doganale è svolto nella fase della loro produzione, e di profumeria e prodotti cosmetici importati nel territorio del territorio doganale dell'Unione Doganale-prima della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale.
La registrazione statale della profumeria e dei prodotti cosmetici è effettuata dall'organismo dello stato membro CU autorizzato a svolgere questi lavori in conformità con la legislazione di questo stato (di seguito denominato organismo di registrazione). Il certificato di registrazione statale è rilasciato in relazione a uno o più nomi di profumeria e prodotti cosmetici con lo stesso nome ed è valido fino a quando non vengono apportate modifiche a questo nome e (o) alla ricetta che portano a cambiamenti negli indicatori di sicurezza. I richiedenti la registrazione statale di profumeria e prodotti cosmetici possono essere una persona giuridica o una persona fisica registrata nel territorio di uno stato membro CU in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che sono un produttore o importatore (venditore) o una persona autorizzata dal produttore.
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91. - Vedere la versione precedente)
Per rilasciare un certificato di registrazione statale, il richiedente (produttore, rappresentante autorizzato del produttore, importatore) deve presentare i seguenti documenti:
- modulo di domanda;
- copie dei documenti in base ai quali i prodotti sono fabbricati (documenti tecnici e / o un elenco di ingredienti inclusi nei prodotti per profumi e cosmetici, indicando la concentrazione degli ingredienti elencati nelle appendici 2-5), certificati dal richiedente;
- una notifica scritta al produttore che i prodotti fabbricati da lui soddisfano i requisiti dei documenti in base ai quali sono fabbricati. Il certificato di qualità del produttore per i prodotti, certificato dal produttore, o la lettera del produttore è accettato come notifica;
- copie di documenti contenenti indicatori organolettici e fisico-chimici dei prodotti, certificati dal richiedente;
Se il produttore utilizza nanomateriali come parte di profumi e prodotti cosmetici, è necessario fornire informazioni sul nanomateriale, incluso il suo nome chimico, la dimensione delle particelle, nonché le proprietà fisiche e chimiche;
- un campione di etichettatura degli imballaggi di consumo di profumeria e prodotti cosmetici, a conferma della conformità con i requisiti di cui al paragrafo 9 dell'articolo 5 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale;
- un'annotazione contenente le proprietà dichiarate del consumatore (se il produttore le dichiara nell'etichettatura del prodotto), precauzioni speciali (se necessario) quando si utilizzano i prodotti e informazioni sui metodi di utilizzo di profumi e prodotti cosmetici, la cui assenza può portare ad un uso improprio di profumi e prodotti cosmetici da parte del consumatore;
- protocolli di ricerca (test) o atti di esame igienico, o relazioni scientifiche o pareri di esperti sulla conformità ai requisiti dei paragrafi 3-6 dell'articolo 5 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale, ottenuti in un laboratorio di prova accreditato (centro);
- il produttore del documento sulla conformità della produzione con i requisiti del paragrafo 7 dell'Articolo 5 del presente regolamento tecnico (comunicazione scritta del produttore, in conformità della produzione con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione Doganale, o una dichiarazione (dichiarazione o notifica scritta) del produttore, in conformità con le GMP principi, o di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità, o un certificato di conformità della produzione di profumeria e prodotti cosmetici con i principi di buona pratica di fabbricazione (GMP));
- documenti che confermano le proprietà del consumatore di profumi e prodotti cosmetici dichiarati nell'etichettatura degli imballaggi di consumo (effetto antimicrobico, antirughe, fattore SPF, anti-cariato, effetto antinfiammatorio dei prodotti per l'igiene orale,ecc.), certificato dal richiedente. Le dichiarazioni relative alle proprietà dei consumatori dei prodotti di profumeria e cosmetici devono essere giustificate tenendo conto dei criteri generali di cui all'allegato 13.
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
Il paragrafo è stato soppresso dal 6 maggio 2020 - la decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente.
- un estratto dal Registro statale unificato delle persone giuridiche o dal Registro statale unificato dei singoli imprenditori.
Le traduzioni dei documenti del fabbricante da una lingua straniera nella lingua ufficiale dello Stato membro CU devono essere autenticate o firmate dal traduttore con una copia del diploma che conferma la sua qualifica allegata.
Il richiedente è responsabile dell'accuratezza dei documenti forniti ai fini del rilascio di un documento che confermi la sicurezza dei prodotti.
Le informazioni sulla profumeria e sui prodotti cosmetici che hanno superato la registrazione statale sono inserite nel Registro unificato dei certificati di registrazione statale.
La registrazione statale può essere rifiutata nei casi stabiliti dalla legislazione dell'Unione doganale.
La registrazione statale può essere interrotta dall'autorità di registrazione nei casi stabiliti dalla legislazione dell'Unione doganale.
5. Per adottare una dichiarazione di conformità dei prodotti di profumeria e cosmetici con i requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale, il richiedente (produttore, rappresentante autorizzato del produttore o importatore) deve avere i seguenti documenti per ciascun nome del prodotto:
- copie dei documenti del produttore contenenti un elenco di ingredienti inclusi nei prodotti per profumi e cosmetici, indicando la concentrazione di ingredienti specificati negli allegati 2-5 del presente regolamento tecnico, certificata dal richiedente;
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
- copie di documenti contenenti indicatori organolettici e fisico-chimici dei prodotti, certificati dal richiedente;
- protocolli di ricerca( test), o atti di esame igienico, o relazioni scientifiche, o pareri di esperti sulla conformità ai requisiti dei paragrafi 3-6 dell'articolo 5 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale, ottenuti in un laboratorio di prova accreditato (centro);
È consentito utilizzare il rappresentante autorizzato del produttore o dell'importatore (venditore) dei rapporti di prova dei prodotti effettuati per conto del produttore o del rappresentante autorizzato del produttore, con il loro consenso scritto;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
- contratto di fornitura (contratto) e documentazione di spedizione (schema 4d);
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91)
- un campione di etichettatura degli imballaggi di consumo di profumeria e prodotti cosmetici, a conferma della conformità con i requisiti di cui al paragrafo 9 dell'articolo 5 del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale;
- una copia del produttore del documento sulla conformità della produzione con i requisiti del paragrafo 7 dell'Articolo 5 del presente regolamento tecnico (comunicazione scritta del produttore, in conformità della produzione con i requisiti del presente regolamento tecnico) o dichiarazione (applicazione o notifica scritta) del produttore, in conformità con i principi di buona prassi di fabbricazione GMP (3d, 4d regimi), certificata dal richiedente;
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
- una copia del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità e (o) una copia del certificato di conformità della produzione di profumeria e prodotti cosmetici ai principi di buona pratica di fabbricazione (GMP) (schema 6d), certificato dal richiedente;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
- documenti che confermano le proprietà del consumatore di profumi e prodotti cosmetici dichiarati nell'etichettatura degli imballaggi di consumo (effetto antimicrobico, antirughe, fattore SPF, anti-cariato, effetto antinfiammatorio dei prodotti per l'igiene orale,ecc.), certificato dal richiedente. Le dichiarazioni relative alle proprietà dei consumatori dei prodotti di profumeria e cosmetici devono essere giustificate tenendo conto dei criteri generali di cui all'allegato 13 della presente regolamentazione tecnica.
(Il paragrafo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
Il paragrafo è stato soppresso dal 6 maggio 2020 - la decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente.
Le traduzioni dei documenti del fabbricante da una lingua straniera nella lingua ufficiale dello Stato membro CU devono essere autenticate o firmate dal traduttore con una copia del diploma che conferma la sua qualifica allegata.
6. La dichiarazione di conformità dei prodotti di profumeria e cosmetici ai requisiti del presente regolamento tecnico è soggetta a registrazione secondo la procedura stabilita dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica del 20 marzo 2018 N 41.
Per la registrazione della dichiarazione di conformità, il richiedente presenta:
domanda di registrazione della dichiarazione di conformità firmata dal richiedente;
dichiarazione di conformità;
copie di documenti che confermano la registrazione statale del richiedente in conformità con la legislazione dello stato membro dell'Unione economica eurasiatica;
una copia del documento (contratto), secondo il quale il candidato esegue azioni per conto del costruttore durante la valutazione di conformità e rilascio dei prodotti in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Economica Eurasiatica, ed è anche responsabile per la non conformità dei prodotti ai requisiti del presente regolamento tecnico e accetta reclami da parte dei consumatori - se il richiedente è un rappresentante autorizzato del fabbricante;
una copia del contratto di fornitura (contratto) e la documentazione di spedizione - se il richiedente è l'importatore (venditore) (schema 4d);
copie dei documenti specificati nel paragrafo 5 di questo articolo, ad eccezione dei documenti che confermano le proprietà del consumatore.
Tutte le copie presentate dei documenti sono certificate dal richiedente. Dopo aver completato la procedura di registrazione della dichiarazione di conformità, il richiedente conserva la dichiarazione originale di conformità e una serie di documenti specificati al paragrafo 5 del presente articolo. L'originale della dichiarazione di conformità e di una serie di documenti per i prodotti (in formato elettronico o su carta) devono essere conservati sul territorio di uno stato membro dell'Unione Economica Eurasiatica dopo la cessazione della produzione o consegna dell'ultimo lotto dei prodotti durante la sua durata di vita e sottoposto al controllo dello stato (supervisione) corpi a loro richiesta.
I documenti (copia della dichiarazione di conformità con l'insieme dei documenti di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, certificata dal richiedente) sono memorizzati in un organismo accreditato organismo di valutazione della conformità o in un ente autorizzato di uno stato membro dell'Unione Economica Eurasiatica per 5 anni dopo la scadenza della dichiarazione di conformità.
(Voce modificata, entrata in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
7. La dichiarazione di conformità della profumeria e dei prodotti cosmetici ai requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale quando si dichiara la conformità della profumeria e dei prodotti cosmetici secondo gli schemi 3d e 6d è valida fino a quando non vengono apportate modifiche al nome di questo prodotto e (o) alla ricetta che portano a cambiamenti negli indicatori di sicurezza, ma non oltre il periodo di validità stabilito dal presente regolamento tecnico dell'Unione doganale.
Il periodo di validità della dichiarazione di conformità di profumeria e prodotti cosmetici con i requisiti di questo regolamento tecnico dell'Unione doganale quando si dichiara la conformità di profumeria e prodotti cosmetici secondo lo schema 3d non è superiore a 5 anni, secondo lo schema 6d-non più di 7 anni, secondo lo schema 4d è impostato tenendo conto della durata di conservazione dei prodotti.
La dichiarazione registrata di conformità dei profumi e dei prodotti cosmetici prodotti in serie con i requisiti del presente regolamento tecnico si applica a questi prodotti fabbricati dalla data di produzione di campioni selezionati di prodotti che hanno superato la ricerca (test). In questo caso, nel campo 8 " Informazioni aggiuntive "del modulo di dichiarazione unificata di conformità approvato dalla decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica del 25 dicembre 2012, N 293, viene inserita una voce:" La dichiarazione di conformità si applica ai prodotti fabbricati dopo ... "(è indicata la data di fabbricazione dei campioni di prodotto testati).
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
È consentito adottare una dichiarazione di conformità di profumeria e prodotti cosmetici con i requisiti di questo regolamento tecnico senza condurre studi aggiuntivi o ripetuti (test) nei seguenti casi:
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
identificazione degli errori tecnici nella dichiarazione di conformità e (o) nel suo allegato;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
modifica della forma organizzativa e legale, posizione (indirizzo della persona giuridica) e (o) numero di telefono e (o) indirizzo e-mail del richiedente (rappresentante autorizzato del produttore, importatore (venditore)). Le informazioni su tali modifiche devono essere confermate da una lettera del richiedente;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
modifica della forma organizzativa e legale e (o) del numero di telefono e (o) dell'indirizzo e-mail del produttore e (o) della sua posizione (indirizzo della persona giuridica) senza modificare il luogo di attività per la fabbricazione di prodotti. Le informazioni su tali modifiche devono essere confermate da una lettera del richiedente;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
modifica del codice (codici) del codice doganale dell'EAEU.
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
Allo stesso tempo, il periodo di validità della dichiarazione di conformità della profumeria e dei prodotti cosmetici con i requisiti di questo regolamento tecnico rimane lo stesso.
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
Se viene apportata una modifica alla formulazione del prodotto che non comporta cambiamenti negli indicatori di sicurezza, senza modificare il nome del prodotto, i prodotti fabbricati secondo la nuova formulazione vengono testati, mentre non è richiesta l'adozione di una nuova dichiarazione di conformità dei prodotti di profumeria e cosmetici con i requisiti di questo regolamento tecnico.
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
Il set di documenti per i prodotti memorizzati dal richiedente è integrato con i seguenti documenti:
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
un documento (una copia del documento) del produttore contenente un elenco di ingredienti inclusi nei prodotti per profumi e cosmetici, che indica la concentrazione degli ingredienti specificati negli allegati 2-5 del presente regolamento tecnico, dopo aver apportato modifiche alla ricetta;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
un documento (una copia del documento) del produttore contenente i parametri organolettici e fisico-chimici del prodotto, dopo aver apportato modifiche alla ricetta;
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
protocollo di studi (test) che conferma la conformità dei prodotti prodotti secondo la nuova ricetta con i requisiti dei paragrafi 3-6 dell'articolo 5 del presente regolamento tecnico, condotto in un laboratorio di prova accreditato (centro);
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
un campione del marchio, se sono state apportate modifiche ad esso;
((Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
notifica (una copia della notifica) del produttore sul rilascio di prodotti secondo la nuova ricetta.
(Il paragrafo è inoltre incluso dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32)
(La voce è inoltre inclusa dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91)
1. I prodotti di profumeria e cosmetici che soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico del CU e che hanno superato la procedura di valutazione del rispetto del presente regolamento tecnico a norma dell'articolo 6 devono essere contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri CU.
2. La marcatura con un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri CU viene effettuata prima dell'immissione in circolazione dei prodotti sul mercato.
3. A ciascuna unità di prodotto (imballaggio di consumo, etichetta, etichetta) e/o documentazione di spedizione viene applicato un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri CU.
Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri CU è applicato in qualsiasi modo che fornisca un'immagine chiara e chiara durante l'intera durata di conservazione dei profumi e dei prodotti cosmetici.
1. Gli Stati membri dell'UC sono tenuti ad adottare tutte le misure volte a limitare e vietare l'immissione in circolazione di prodotti di profumeria e cosmetici nel territorio doganale dello Stato membro dell'UC, nonché il ritiro dal mercato di prodotti di profumeria e cosmetici che rappresentano un pericolo per la vita e la salute umana.
2. L'autorità competente di uno Stato membro CU è tenuta a notificare alla Commissione CU e alle autorità competenti di altri Stati membri CU la decisione adottata, indicando i motivi della decisione e fornendo elementi di prova che spiegano la necessità di adottare tale misura.
3. Se le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea esprimono una protesta contro la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dell'Unione Europea si consulta immediatamente con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea per adottare una decisione reciprocamente accettabile.
(Denominazione nella versione introdotta dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica dell'Unione doganale sul territorio di uno stato membro dell'Unione doganale viene effettuato secondo la procedura stabilita dalla legislazione in questo stato membro dell'Unione doganale.
(L'articolo nella versione messa in vigore dal 6 maggio 2020 dalla decisione del Consiglio CEE del 29 marzo 2019 N 32. - Vedere la versione precedente)
Appendice 1
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza della profumeria e
prodotti cosmetici"
(TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
Appendice 2
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotto"
(TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
1) Queste sostanze possono essere utilizzate separatamente o in una miscela, a condizione che la somma del rapporto tra il livello di contenuto di ciascuno di essi in profumeria e prodotti cosmetici al valore massimo consentito non superi
Come conservante, vedere il paragrafo 5 dell'allegato 4 alle norme tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza della profumeria e dei prodotti cosmetici", adottato dalla Decisione della Commissione dell'Unione doganale del 23 settembre 2011 N 799 (di seguito-le norme tecniche).
Solo se la concentrazione supera lo 0,05 percento.
2) Queste sostanze possono essere utilizzate separatamente o in una miscela, a condizione che la somma del rapporto tra il livello di contenuto di ciascuno di essi in profumeria e prodotti cosmetici al valore massimo consentito non superi 2.
La quantità di idrossidi di sodio, potassio o litio è espressa in termini di idrossido di sodio. Quando si utilizza una miscela di idrossidi, la loro concentrazione totale non deve superare il valore specificato nella colonna 5.
La concentrazione di idrossidi di sodio, potassio o litio è espressa come massa di idrossido di sodio. Quando si utilizzano miscele di idrossidi, la quantità non deve superare il valore specificato nella colonna 5.
Come conservante, cfr. il punto 34 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Come conservante, cfr. paragrafo 43 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Come conservante, cfr. il punto 54 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Come conservante, cfr. il paragrafo 3 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Solo per prodotti che possono essere utilizzati per bambini sotto i 3 anni di età e che entrano in contatto con la pelle per lungo tempo.
Come conservante, cfr. il paragrafo 9 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Come conservante, cfr. paragrafo 23 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Come conservante, cfr. paragrafo 8 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Questa restrizione si applica alla sostanza e non ai prodotti cosmetici finiti.
La somma di queste sostanze utilizzate in combinazione non deve superare il valore specificato come "concentrazione massima nel prodotto pronto all'uso".
Base libera e sali di questo ingrediente per la colorazione dei capelli, se non è vietato in conformità con l'allegato 1 alle normative tecniche, è consentito l'uso.
Come conservante, cfr. paragrafo 58 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Come conservante, cfr. il punto 44 dell'allegato 4 del regolamento tecnico.
Per altre applicazioni dell'idrossido di potassio, cfr. il paragrafo 15d dell'allegato 2 del regolamento tecnico.
Per altri usi dell'idrossido di potassio, cfr.il punto 15a dell'allegato 2 delle regolamentazioni tecniche.
Nota. La concentrazione massima ammissibile di fluoro nei prodotti per l'igiene orale è indicata in termini di massa molare di fluoro in percentuale, o mg/kg o ppm.
Appendice 3
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
Se viene utilizzato come filtro UV, vedere il paragrafo 27 dell'allegato 5 alle norme tecniche dell'Unione doganale "Sulla sicurezza dei prodotti di profumeria e cosmetici" (TR CU 009/2011), adottato dalla Decisione della Commissione dell'Unione doganale del 23 settembre 2011 N 799 (di seguito-le norme tecniche).
Se utilizzato come filtro UV, vedere i paragrafi 30 e 30a dell'allegato 5 del regolamento tecnico.
RAS-idrocarburi policiclici aromatici.
Note: 1. Questo elenco comprende sostanze che hanno un effetto colorante come risultato dell'assorbimento e della riflessione e non include sostanze il cui effetto colorante è ottenuto mediante fotoluminescenza, interferenza o reazioni chimiche.
2. Questo elenco non include i coloranti che fanno parte dei prodotti per la colorazione dei capelli. Nei prodotti destinati alla colorazione dei capelli, è consentito l'uso di coloranti non specificati in questo elenco, ad eccezione di quelli specificati nell'allegato 1 alle normative tecniche e soggetti a restrizioni in conformità con l'allegato 2 alle normative tecniche.
3. Questo elenco tiene conto dei coloranti, nonché dei loro sali e vernici. Se il colorante è specificato sotto forma di un certo sale, vengono presi in considerazione anche i suoi altri sali e vernici.
Appendice 4
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
L'elenco dei conservanti consentiti per l'uso in profumeria e prodotti cosmetici
Nota:
1. Ai fini di questo elenco, vengono utilizzati i concetti che significano quanto segue:
sali-sali di cationi di sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio ed etanolammina, sali di cloruro, bromuro, solfato e anioni di acetato;
esteri-esteri di metile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
2. Profumeria e prodotti cosmetici contenenti formaldeide o sostanze elencate in questo elenco che emettono formaldeide devono contenere un'etichetta di avvertimento:" Contiene formaldeide", se il contenuto di formaldeide in esso supera lo 0,05 percento.
Appendice 5
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
Appendice 6
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
Appendice 7
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
Appendice N 8
ai regolamenti tecnici del VEICOLO
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
Nota:
1. La valutazione tossicologica viene effettuata determinando l'effetto irritante della pelle e l'effetto irritante sulle mucose (utilizzando animali da laboratorio) o determinando l'effetto tossico generale (con metodi alternativi (in vitro)).
Quando si ricevono i risultati di test di profumeria e prodotti cosmetici con metodi alternativi (in vitro) che non soddisfano i requisiti specificati nel presente allegato, vengono effettuati ulteriori test su animali da laboratorio (in vivo).
2. Le azioni sulle mucose non determinano per:
prodotti elencati ai paragrafi 2-5 di tali requisiti;
prodotti che causano irritazione della pelle (1 punto o più);
prodotti con un indice di idrogeno (pH) inferiore a 3,0 o superiore a 11,5.
Appendice N 9
ai regolamenti tecnici del VEICOLO
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
(Come modificato, con efficacia
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32. -
Vedi la versione precedente)
Appendice 10
ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
Appendice 11
ai regolamenti tecnici del veicolo
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
Appendice 12
ai regolamenti tecnici del veicolo
"Sulla sicurezza di
profumeria e cosmetica
prodotti" (TR CU 009/2011)
1. Profumi e prodotti cosmetici per concia artificiale
2. Profumeria e prodotti cosmetici per lo sbiancamento della pelle (alleggerimento)
3. Cosmetici per tatuaggi
4. Cosmetici intimi
5. Profumeria e prodotti cosmetici di protezione individuale della pelle dagli effetti di fattori industriali dannosi
6. Cosmetici per bambini
7. Profumi e prodotti cosmetici per la colorazione chimica, l'alleggerimento e l'evidenziazione dei capelli
8. Profumi e prodotti cosmetici per capelli permanenti e stiranti
9. Profumeria e prodotti cosmetici prodotti utilizzando nanomateriali
10. Profumi e prodotti cosmetici per la depilazione
11. Buccia
12 Prodotti per l'igiene orale fluorurati, la frazione di massa di fluoruri in cui supera lo 0,15% (per prodotti per l'igiene orale liquidi-0,05%) (in termini di massa molare di fluoro)
(Voce nella formulazione introdotta dal 25 gennaio 2017 dalla decisione del Consiglio CEE del 2 dicembre 2015 N 91. - Vedere la versione precedente)
13. Sbiancamento dei denti prodotti contenenti perossido di idrogeno o altri componenti che emettono perossido di idrogeno, tra cui perossido di urea e perossido di zinco, con una concentrazione di perossido di idrogeno (come ingrediente o rilasciato) dello 0,1% -6,0%.
Appendice 13
ai regolamenti tecnici
Unione doganale
"Sulla sicurezza della profumeria e
prodotti cosmetici "
(TR CU 009/2011)
(Inoltre incluso
dal 6 maggio 2020
decisione del Consiglio CEE
del 29 marzo 2019 N 32)
1. Le domande non devono contenere informazioni sull'approvazione da parte delle autorità esecutive degli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica.
2.Le dichiarazioni che dichiarano l'assenza di sostanze vietate per l'uso in profumeria e prodotti cosmetici da atti inclusi nella legge dell'Unione economica eurasiatica non sono consentite.
3. Le dichiarazioni sulle proprietà degli ingredienti non dovrebbero applicarsi alle proprietà dei prodotti senza giustificazione.
4. Il livello di prova o giustificazione dovrebbe corrispondere al tipo di affermazioni, specialmente in relazione a affermazioni in cui l'assenza di un risultato può essere pericolosa (ad esempio, nel caso di affermazioni sulle proprietà dei filtri solari (fattore SPF)).
5. Non richiedere la conferma della dichiarazione delle proprietà del consumatore di natura astratta, che sono percepite dal consumatore come un'ovvia esagerazione (ad esempio:" Questi spiriti ti ispirano", ecc.).
6. Le applicazioni devono basarsi sui dati a disposizione del fabbricante (ad esempio, studi condotti su volontari, anche in condizioni cliniche, e (o) attraverso studi condotti su modelli campione, e (o) utilizzando metodi strumentali, e (o) sulla base di dati scientifici per gli ingredienti inclusi nei profumi e nei prodotti cosmetici).
Il testo dell'elenco degli standard internazionali e regionali (interstatali) e, in caso di loro assenza, degli standard nazionali (statali), a seguito dell'applicazione della cui conformità ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione doganale "Sulla sicurezza della profumeria e dei prodotti cosmetici" (TR CU 009/2011) è fornito su base volontaria, vedi il link.
Il testo dell'Elenco internazionali e regionali (interstate) standard, e, in loro assenza - nazionale (stato) standard contenenti regole e metodi di ricerca (test) e le misure, comprese le norme per il campionamento, necessarie per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni del regolamento tecnico dell'Unione Doganale "Sulla sicurezza dei prodotti di profumeria e prodotti cosmetici" (TR CU 009/2011) e la valutazione della conformità con gli oggetti del regolamento tecnico., vedi il collegamento.
La revisione del documento, tenendo conto
modifiche e aggiunte, è stato preparato
Codice JSC