Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'articolo 52 del Trattato sull'Unione economica eurasiatica del 29 maggio 2014.
Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti di sicurezza per gas di petrolio liquefatto, gas e lo stoccaggio, il trasporto, la vendita e lo smaltimento dei processi relativi ai requisiti per i gas di petrolio liquefatti, nonché i requisiti per l'etichettatura di gas di petrolio liquefatti per garantire la loro libera circolazione nel territorio dell'Unione, che sono obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione sul territorio dell'Unione Economica Eurasiatica (di seguito denominata Unione).
Se per i gas di petrolio liquefatti vengono adottate altre regolamentazioni tecniche dell'Unione che stabiliscono requisiti per i gas di petrolio liquefatto, anche i gas di petrolio liquefatto devono soddisfare i requisiti di tutte le regolamentazioni tecniche dell'Unione che ad esse si applicano.
1. La presente regolamentazione tecnica si applica ai gas di idrocarburi liquefatti immessi in circolazione e in circolazione sul territorio dell'Unione e destinati al consumo comunale e industriale come combustibile, nonché all'uso come carburante per il trasporto di autoveicoli (di seguito "gas di idrocarburi liquefatti").
2. Questo regolamento tecnico è progettato per proteggere la vita e la salute umana, la proprietà, l'ambiente, la vita e (o) la salute di animali e piante, per prevenire azioni che inducono in errore i consumatori di gas di petrolio liquefatto per quanto riguarda il loro scopo, la sicurezza e l'efficienza energetica, nonché per la conservazione delle risorse.
3. Ai fini del presente regolamento tecnico, vengono utilizzati i concetti che significano quanto segue:
"immissione in circolazione di gas di petrolio liquefatto" - consegna o importazione di gas di petrolio liquefatto (compresa la spedizione dal magazzino del fabbricante o la spedizione senza deposito) ai fini della distribuzione sul territorio dell'Unione nel corso di un'attività commerciale su base gratuita o rimborsabile;
"identificazione dei gas di petrolio liquefatto" che stabilisce l'identità delle caratteristiche dei gas di petrolio liquefatto presentate per la conferma obbligatoria della conformità alle caratteristiche specificate nei documenti di accompagnamento per i gas di petrolio liquefatto;
"produttore" - una persona giuridica o una persona fisica registrata come imprenditore individuale (incluso un produttore straniero) che effettua la produzione o la produzione e la vendita di gas di petrolio liquefatto per proprio conto ed è responsabile della loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione, che si applicano a loro;
"importatore" - una persona giuridica o un individuo registrato come imprenditore individuale, che sono residenti di uno stato membro dell'Unione, che concludono un contratto con un non residente dello stato - del commercio con l'estero contratto per l'importazione di gas di petrolio liquefatti per la loro distribuzione sul territorio dell'Unione nel corso di un'attività commerciale su gratuito o pagata e sono responsabili della conformità di gas di petrolio liquefatto con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione, che si applicano a loro;
"lotto di gas di petrolio liquefatto" - qualsiasi quantità di gas di petrolio liquefatto dello stesso scopo e marca (se disponibile), omogenea in termini di qualità e accompagnata da un certificato di qualità;
"passaporto di qualità" - un documento contenente informazioni sul produttore e sui valori effettivi degli indicatori di qualità normalizzati ottenuti a seguito di test di laboratorio;
"consumatore" - una persona giuridica, un individuo registrato come imprenditore individuale o un individuo che acquista e utilizza gas di petrolio liquefatto esclusivamente per le proprie esigenze;
"venditore" - una persona giuridica o di un singolo registrato come un imprenditore individuale, che sono residenti di uno stato membro dell'Unione, che vendono gas di petrolio liquefatti per il consumatore e sono responsabili della conformità di gas di petrolio liquefatto con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione, che si applicano a loro;
"vendita" è il trasferimento dei diritti di proprietà sui gas di petrolio liquefatto su base retribuita da una persona a un'altra persona;
"gas di petrolio liquefatto" - una miscela di idrocarburi (propano, propilene, butani, butileni e butadieni con presenza di metano, etano, etilene e (o) pentani e penteni) convertiti allo stato liquido;
"persona autorizzata dal produttore" - registrata in conformità con la legislazione dello stato - una persona giuridica o di un individuo come un imprenditore individuale, che, sulla base di un contratto con il produttore, eseguire azioni in nome di questo produttore, al momento di valutare la conformità e la messa in circolazione di gas di petrolio liquefatto sul territorio dell'Unione, e sono anche responsabili per la conformità di gas di petrolio liquefatto con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione, che si applicano a loro;
"utilizzo di gas di petrolio liquefatto" è un'azione volta a prevenire l'uso di gas di petrolio liquefatto che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione, che si applicano a loro.
4. I gas di idrocarburi liquefatti sono immessi in circolazione sul territorio dell'Unione se soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione, che si applicano a loro.
5. I gas di idrocarburi liquefatti che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione ad esse applicabili, hanno superato la procedura di valutazione della conformità, devono essere contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.
6.I gas di idrocarburi liquefatti che non sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione non possono essere immessi in circolazione sul territorio dell'Unione.
7. I gas di idrocarburi liquefatti nelle fasi di stoccaggio, trasporto e vendita devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre normative tecniche dell'Unione, che si applicano a loro.
8. Ogni partita di gas di petrolio liquefatto immessa in circolazione sul territorio dell'Unione deve essere accompagnata da un certificato di qualità contenente le seguenti informazioni:
a) il nome del produttore, la sua ubicazione (indirizzo della persona giuridica), nonché l'indirizzo del luogo di attività per la produzione di gas di petrolio liquefatto (se gli indirizzi sono diversi) - per conto della persona giuridica e i suoi rami, che la fabbricazione di prodotti, o il cognome, nome e patronimico (se del caso), luogo di residenza - per un singolo registrato come un imprenditore individuale;
b) il marchio del produttore (se disponibile);
c) il nome della persona (l'importatore), autorizzati dal produttore, la sua ubicazione (indirizzo della persona giuridica) o il nome del venditore (in caso di importazione di gas di petrolio liquefatto nel territorio dell'Unione), la sua ubicazione (indirizzo della persona giuridica) - per una persona giuridica o cognome, nome e patronimico (se del caso), luogo di residenza - per un singolo registrato come un imprenditore individuale;
d) nome, marca (se disponibile) e simbolo dei gas di petrolio liquefatto (se disponibile);
e) la designazione e il nome del documento in base al quale sono fabbricati i gas di petrolio liquefatto;
f) i valori normativi delle caratteristiche fisico-chimiche e operative dei gas di idrocarburi liquefatti stabiliti dal presente regolamento tecnico, nonché da altre normative tecniche dell'Unione, il cui effetto si applica a loro, e il documento in base al quale vengono fabbricati gas di idrocarburi liquefatti, nonché i risultati effettivi dei test di laboratorio;
g) informazioni sulla presenza di un odorante;
h) numero di lotto;
i) data di fabbricazione;
j) un segno unico per la circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione;
l) periodo di garanzia di stoccaggio;
m) il numero e la data di rilascio del passaporto;
h) il cognome e la firma della persona che ha rilasciato il passaporto.
9. Il passaporto di qualità è rilasciato in russo e, se vi sono requisiti pertinenti nella legislazione degli Stati membri dell'Unione (di seguito "gli Stati membri"), nella lingua o nelle lingue dello Stato membro sul cui territorio vengono venduti i gas di petrolio liquefatto.
10. Quando si vendono gas di petrolio liquefatto, il venditore è obbligato a fornire, su richiesta dell'acquirente, una copia del passaporto di qualità e una copia della dichiarazione di conformità dei gas di petrolio liquefatto ai requisiti del presente regolamento tecnico.
11. I gas di idrocarburi liquefatti immessi in circolazione e in circolazione sul territorio dell'Unione, secondo indicatori fisici, chimici e operativi, devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato.
12. I principali fattori pericolosi (rischi) derivanti durante lo stoccaggio, il trasporto, la vendita e lo smaltimento di gas di petrolio liquefatto sono il loro rischio di incendio ed esplosione, gli effetti negativi sul corpo umano o sugli animali, nonché i rischi di inquinamento ambientale.
13. Durante il trasporto di gas di petrolio liquefatto, i documenti di accompagnamento devono contenere le seguenti informazioni:
a) classe di merci pericolose;
b) codice delle misure di emergenza;
c) segnali di pericolo;
d) informazioni sul pericolo di incendio ed esplosione;
e) informazioni sul pericolo per gli organismi viventi;
f) metodi e mezzi di neutralizzazione;
g) agenti estinguenti.
14. La sicurezza dei gas di petrolio liquefatto è garantita dalla conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento tecnico, nonché ai requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione, che si applicano a loro.
15. Il trasporto di gas di petrolio liquefatto per ferrovia, su strada, via mare e per vie navigabili interne, il loro stoccaggio e la loro vendita sono effettuati conformemente alla legislazione degli Stati membri.
16.La marcatura corrispondente contenente le informazioni di cui al paragrafo 13 della presente regolamentazione tecnica è applicata al contenitore in cui sono trasportati i gas di idrocarburi liquefatti.
17. La marcatura del liquefatto gas idrocarburi rilasciati in circolazione sul territorio dell'Unione deve essere applicato in russo e, se ci sono i requisiti pertinenti della legislazione degli stati membri, nel territorio dello stato (stato) lingua (lingue dello stato Membro sul cui territorio liquefatto gas idrocarburi sono venduti, con l'eccezione di il nome del produttore e il nome del liquefatto gas idrocarburi, così come altri di testo incluso nel marchio registrato. È consentito l'uso aggiuntivo di lingue straniere a condizione che il contenuto e il testo siano completamente identici.
18. Il contrassegno di trasporto è effettuato conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per il trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per mare e per via navigabile.
19. La marcatura deve essere chiara e leggibile, realizzata in modo da garantirne la sicurezza contro le influenze ambientali.
20. L'utilizzazione dei gas di petrolio liquefatto è effettuata conformemente alla legislazione degli Stati membri.
21. La conformità di gas di petrolio liquefatto con i requisiti specificati nell'allegato del presente regola tecnica, fatte salve le condizioni di stoccaggio e di trasporto, deve essere garantita durante l'intero periodo di circolazione di gas di petrolio liquefatto sul territorio dell'Unione, ma non inferiore al periodo di garanzia di archiviazione stabilito nel documento ai sensi del quale i gas di petrolio liquefatti produzione.
22. La conformità dei gas di petrolio liquefatto ai requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché ai requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione, che ad esse si applicano, garantisce la loro manipolazione sicura sul territorio dell'Unione.
23. I metodi di ricerca (test) e la misurazione dei gas di petrolio liquefatti sono stabiliti nelle norme incluse nell'elenco internazionali e regionali (interstate) standard, e, in loro assenza-nazionale (stato) standard contenenti regole e metodi di ricerca (test) e di misura, comprese le norme di campionamento necessaria per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni del presente regolamento tecnico e la valutazione di conformità di gas di petrolio liquefatto.
24. La valutazione della conformità dei gas di petrolio liquefatto ai requisiti del presente regolamento tecnico viene effettuata sotto forma di valutazione della conformità.
25. La conferma obbligatoria della conformità viene effettuata sotto forma di dichiarazione di conformità.
26. Prima di essere immessi in circolazione sul territorio dell'Unione, i gas di idrocarburi liquefatti sono sottoposti a valutazione della conformità sotto forma di dichiarazione di conformità secondo uno dei seguenti schemi: 3d, 4d e 6d.
27. Quando dichiara la conformità dei gas di petrolio liquefatto, il richiedente può essere una persona giuridica o una persona registrata nel territorio di uno Stato membro in conformità con la sua legislazione come imprenditore individuale, che è un produttore o un importatore (venditore) o una persona autorizzata dal produttore.
28. La dichiarazione di conformità dei gas di petrolio liquefatto prodotti in serie viene effettuata secondo gli schemi 3d e 6d, il lotto di gas di petrolio liquefatto - secondo lo schema 4d.
29. Nel dichiarare la conformità dei gas di petrolio liquefatto, il richiedente può essere:
a) per gli schemi Zd e 6d-il produttore ( una persona autorizzata dal produttore);
b) per lo schema 4d - il produttore (una persona autorizzata dal produttore) o l'importatore (venditore).
30. La scelta dello schema per dichiarare la conformità dei gas di petrolio liquefatto viene effettuata dal richiedente.
31. La dichiarazione di conformità dei gas di petrolio liquefatto secondo gli schemi 3d, 4d e 6d viene effettuata dal richiedente sulla base di prove ottenute con la partecipazione di un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel registro unificato degli organismi di valutazione della conformità dell'Unione.
32. Nel dichiarare la conformità dei gas di petrolio liquefatto, il richiedente:
a) forma e analizza documenti che confermano la conformità dei gas di petrolio liquefatto ai requisiti del presente regolamento tecnico, tra cui:
documenti contenenti informazioni sull'oggetto della valutazione della conformità (nome dei gas di petrolio liquefatto, scopo previsto, marca (se disponibile));
il rapporto di prova (protocolli) di campioni di gas di petrolio liquefatto per la conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico, se non sono trascorsi più di 3 mesi dalla registrazione del rapporto di prova;
contratto di fornitura (contratto) e documentazione di spedizione (schema 4d);
certificato per il sistema di gestione (una copia del certificato) (schema 6d);
passaporto di qualità;
copie di documenti che confermano la registrazione statale di una persona giuridica o di un individuo come imprenditore individuale;
altri documenti a scelta del richiedente, che sono serviti come base per confermare la conformità dei gas di petrolio liquefatto con i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione, che si applicano a loro (se disponibili);
b) effettua l'identificazione dei gas di petrolio liquefatto;
c) assicura che il controllo della produzione sia effettuato e prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei gas di petrolio liquefatto garantisca la loro conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico (schemi 3d e 6d);
d) prende tutte le misure necessarie per garantire la stabilità del funzionamento del sistema di gestione (schema 6d);
e) effettua prove di gas di petrolio liquefatto;
f) adottare una dichiarazione di conformità, che viene redatta secondo un unico modulo e regole approvate dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica del 25 dicembre 2012 N 293;
g) applica un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione nel passaporto di qualità;
h) forma, dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità, una serie di documenti, che comprende i documenti di cui alla lettera " a " del presente paragrafo, e una dichiarazione di conformità.
33. La dichiarazione di conformità è soggetta a registrazione secondo la procedura prevista dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n. 76 del 9 aprile 2013.
A seconda dello schema applicabile di dichiarazione di conformità dei gas di petrolio liquefatto, il periodo di validità della dichiarazione di conformità è stabilito dalla data della sua registrazione nel registro unificato dei documenti di valutazione della conformità emessi o accettati.
La dichiarazione di conformità dei gas di petrolio liquefatto è registrata per un periodo di:
quando si conferma la conformità con lo schema 3d-non più di 3 anni;
quando si conferma la conformità con lo schema 4d-tenendo conto della durata di conservazione dei gas di petrolio liquefatto, ma non più di 1 anno;
quando si conferma la conformità con lo schema 6d-non più di 5 anni.
I set di documenti che sono serviti come base per l'adozione della dichiarazione di conformità e della dichiarazione di conformità registrata devono essere conservati dal richiedente:
quando si conferma la conformità dei gas di petrolio liquefatto prodotti in serie-entro 3 anni dalla data di cessazione della dichiarazione di conformità;
quando si conferma la conformità di un lotto di gas di petrolio liquefatto - entro 5 anni dalla data di registrazione della dichiarazione di conformità.
34. La dichiarazione di conformità di una partita di gas di petrolio liquefatto è valida solo per i gas di petrolio liquefatto appartenenti a una partita specifica.
35. I gas idrocarburici liquefatti che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione ad esse applicabili, e che hanno superato la procedura di valutazione della conformità conformemente alla sezione VI della presente regolamentazione tecnica, sono contrassegnati da un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione.
36. La marcatura con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione è effettuata prima dell'immissione in circolazione di gas di petrolio liquefatto sul territorio dell'Unione.
37. Un unico segno della circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione è applicato al passaporto
38. Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica è effettuato in conformità con la legislazione degli Stati membri.
39. Le autorità degli stati membri devono adottare tutte le misure atte a limitare e vietare l'immissione in circolazione di gas di petrolio liquefatto sul territorio dell'Unione, nonché il ritiro dal mercato dell'Unione di gas di petrolio liquefatto che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico, nonché gli altri regolamenti tecnici dell'Unione, che si applicano a loro.
Allo stesso tempo, l'organismo autorizzato di uno stato membro è tenuto a notificare agli organismi autorizzati di altri stati membri l'adozione della decisione pertinente, indicando il motivo della sua adozione e fornendo prove che spiegano la necessità di adottare le misure appropriate.
Appendice
ai regolamenti tecnici
Dell'Unione Economica Eurasiatica
"Requisiti per liquefatto
gas di petrolio per la loro
utilizzare come combustibile"
(EAEU TR 036/2016)
Il testo elettronico del documento era
preparato da JSC "Codex" e verificato da:
sito ufficiale
Dell'Unione Economica Eurasiatica
www.eaeunion.org, 19.10.2016