Regolamento tecnico dell'Unione doganale "Regolamento tecnico per i prodotti del tabacco" (TR CU 035/2014)

Prefazione

Questo regolamento tecnico è stato sviluppato in conformità con l'accordo sui principi comuni e le regole di regolamentazione tecnica nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica del Kazakistan e nella Federazione Russa del 18 novembre 2010 e tenendo conto di alcune disposizioni della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco.


Questa tecnica regolamento stabilisce i requisiti obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione nel territorio doganale dell'Unione Doganale per i prodotti del tabacco immesse in circolazione nel territorio doganale dell'Unione Doganale, nonché requisiti per le informazioni (etichettatura) applicato a imballaggi di consumo dei prodotti del tabacco per garantire la libera circolazione.


Se sono state adottate altre norme tecniche dell'Unione doganale per i prodotti del tabacco che stabiliscono i requisiti per i prodotti del tabacco, nonché i requisiti per le informazioni (etichettatura) applicate agli imballaggi dei consumatori, i prodotti del tabacco e le informazioni (etichettatura) applicate agli imballaggi dei consumatori devono essere conformi ai requisiti di tutte le norme tecniche dell'Unione doganale

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Questo regolamento tecnico è sviluppato allo scopo di proteggere la vita umana e la salute, l'ambiente, prevenire azioni che inducono in errore i consumatori di prodotti del tabacco per quanto riguarda il loro scopo e la sicurezza, e si applica ai prodotti del tabacco messi in circolazione nel territorio doganale dell'Unione doganale.


2. Il presente regolamento tecnico non si applica ai seguenti prodotti del tabacco:


a) i campioni dei prodotti del tabacco importati nel territorio doganale dell'Unione Doganale, laboratori, fabbricanti di prodotti del tabacco e (o) gli importatori (venditori) e inteso per la qualità e il controllo di sicurezza, per le misure, in conformità con gli standard internazionali, la conduzione di prove comparative interlaboratorio, la misurazione di parametri standardizzati in conformità con i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione Doganale, la taratura delle apparecchiature, test comparativi, degustazioni, studi di progettazione;


b) campioni di prodotti del tabacco importati nel territorio doganale dell'Unione doganale dagli organizzatori e (o) partecipanti a mostre e fiere internazionali come campioni e mostre;


c) prodotti del tabacco esportati nell'ambito di accordi commerciali con l'estero al di fuori del territorio doganale dell'Unione doganale;


d) prodotti del tabacco non fumatori.


3. Questo regolamento tecnico stabilisce requisiti obbligatori per l'applicazione e l'esecuzione nel territorio doganale dell'Unione doganale per i prodotti del tabacco, informazioni (etichettatura) applicate agli imballaggi di consumo dei prodotti del tabacco, nonché forme, schemi e procedure per valutare la conformità dei prodotti del tabacco.

II. Concetti di base

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tecnico, vengono utilizzati i seguenti concetti e le relative definizioni:


"bidi" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo costituito da una miscela di foglie di tabacco tritate, venature di tabacco e steli avvolti in una foglia di tendu essiccata legata con un filo;


"tipo di prodotto del tabacco" - un insieme di prodotti del tabacco da fumo o non fumatori che sono simili nelle proprietà del consumatore e nel metodo di consumo;


"immissione in circolazione dei prodotti del tabacco" - consegna o importazione di prodotti del tabacco (compresa la spedizione dal magazzino del fabbricante o la spedizione senza deposito) ai fini della distribuzione nel territorio doganale dell'Unione doganale nel corso di attività commerciali su base gratuita o rimborsabile;


"identificazione dei prodotti del tabacco" - la procedura per assegnare i prodotti del tabacco all'ambito di applicazione del presente regolamento tecnico;


"produttore" - una persona giuridica o una persona fisica registrata come imprenditore individuale, incluso un produttore straniero, che effettua la produzione o la produzione e la vendita di prodotti del tabacco per proprio conto e sono responsabili della sua conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico;


"importatore" è un residente di uno stato membro dell'Unione Doganale e lo Spazio Economico Unico che ha concluso il commercio estero contratto con un non residente di uno stato membro dell'Unione Doganale e lo Spazio Economico Unico per l'importazione di prodotti del tabacco nel territorio doganale dell'Unione Doganale, e vende anche prodotti del tabacco ed è responsabile della sua conformità con i requisiti del presente regolamento tecnico;


"ingrediente" - una sostanza (ad eccezione delle foglie di tabacco e di altre parti di tabacco) utilizzata nella produzione di un prodotto del tabacco e presente nel prodotto finito del tabacco, anche in forma modificata;


"organizzazione di controllo" - un'organizzazione che monitora il processo di produzione nella produzione di prodotti del tabacco, le materie prime e i materiali utilizzati, nonché la qualità dei prodotti del tabacco del produttore;


"kretek" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo costituito da una miscela di chiodi di garofano schiacciati, ingredienti e materie prime tagliate avvolte in carta da sigarette o una foglia di pannocchia di mais essiccata, con o senza filtro;


"prodotti del tabacco da fumo" - prodotti del tabacco destinati al fumo;


"inserisci foglio" - un foglio con informazioni per il consumatore stampate su di esso, utilizzato quando si vendono prodotti del tabacco in imballaggi di consumo, su cui è impossibile inserire informazioni per il consumatore, così come quando si vendono sigari e sigaretti (sigaretti) pezzo per pezzo;


"licenziante" - una persona giuridica o individuo che ha il diritto a un marchio, concedendo il diritto di utilizzare tale marchio sulla base di un accordo di licenza;


"monossido di carbonio" è un prodotto di combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio;


"nome dei prodotti del tabacco" - la designazione dei prodotti del tabacco assegnati dal produttore;


"materiali non tabacco" - materiali che fanno parte di un prodotto del tabacco (ad eccezione delle materie prime) e gli conferiscono le caratteristiche, le caratteristiche e la forma stabilite dal produttore, che includono: sigaretta, sigaretta, carta da bordo e boccaglio, carta da imballaggio filtro (fitzella), materiale filtrante, adesivi, inchiostro, materiale da imballaggio per una porzione di tabacco da succhiare (snus);


"prodotto del tabacco non fumatori" - un prodotto del tabacco destinato a succhiare, masticare, annusare;


"nicotina" è un alcaloide contenuto nelle piante del genere Nicotiana della famiglia delle specie di belladonna Nicotiana Tabacum e Nicotiana Rustica;


"sigaretta" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo costituito da materie prime tagliate e un boccaglio sotto forma di un rotolo di carta boccaglio avvolto in carta da sigaretta (sigaretta) collegata da una cucitura dentata senza colla. Un materiale filtrante può essere inserito nel portasigarette;


"imballaggi di consumo" - imballaggi destinati alla vendita o imballaggi primari di prodotti venduti al consumatore finale;


"avvertenza sui pericoli del consumo di prodotti del tabacco" - informazioni sulle conseguenze distruttive del consumo di prodotti del tabacco e del fumo di tabacco per la salute umana, stampate sulla confezione del consumatore di prodotti del tabacco sotto forma di disegni a colori o immagini fotografiche, incluso il testo;


"sigaro" è un tipo di prodotto di tabacco da fumo a base di sigaro e altre materie prime e avente tre strati: un ripieno fatto di sigaro intero, malconcio o tagliato e (o) altre materie prime, un involucro fatto di sigaro e (o) altre materie prime e un involucro fatto di foglia di tabacco da sigaro. Lo spessore del sigaro per un terzo o più della sua lunghezza dovrebbe essere di almeno 11 mm;


"sigaretta" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo costituito da materie prime tagliate avvolte in carta da sigarette;


"sigaretta senza filtro" - un tipo di prodotto del tabacco da fumo costituito da materie prime tagliate avvolte in carta da sigarette (parte fumante);


"sigarette con infiammabilità ridotta" - sigarette per le quali il numero di sigarette bruciate per tutta la lunghezza non supera il 25% del numero di tutte le sigarette testate analizzando la loro infiammabilità con il metodo standard su 10 strati di carta da filtro;


"sigaretta con filtro" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo costituito da materie prime tagliate avvolte in carta da sigarette (la parte fumante) e un filtro;


"cigarilla (cigarita)" - un tipo di prodotto del tabacco da fumo a base di sigaro e altre materie prime e con molti strati: un ripieno fatto di sigaro tagliato o strappato e altre materie prime, un involucro fatto di sigaro e (o) altre materie prime e un involucro fatto di foglia di tabacco da sigaro, tabacco ricostituito o carta speciale fatta sulla base di cellulosa e tabacco. Una cigarilla (cigarita) può avere un filtro e non avere un involucro. Lo spessore massimo di una sigaretta (sigarita) non deve superare 11 mm;


"resina" - condensato di fumo di tabacco disidratato che non contiene nicotina;


"materia prima" - tabacco che ha subito post-raccolta e (o) altre lavorazioni industriali, utilizzate nella produzione di prodotti del tabacco;


"tabacco" è una pianta del genere Nicotiana della famiglia delle specie di belladonna Nicotiana Tabacum e Nicotiana Rustica, coltivata per ottenere materie prime;


"tabacco narghilè" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo destinato al fumo utilizzando un narghilè e costituito da una miscela di materie prime tagliate o strappate con o senza l'aggiunta di ingredienti;


"tabacco da fumo tagliato sottile" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo destinato alla fabbricazione manuale di sigarette o sigarette e costituito da tabacco tagliato, strappato, ritorto o compresso con o senza l'aggiunta di ingredienti, in cui almeno il 25% del peso netto del prodotto è costituito da fibre con una larghezza di 1 mm o meno;


"tabacco da pipa" è un tipo di prodotto del tabacco da fumo destinato al fumo usando una pipa da fumo e costituito da tabacco tagliato, strappato, ritorto o compresso con o senza l'aggiunta di ingredienti, in cui oltre il 75% del peso netto del prodotto è costituito da fibre con una larghezza superiore a 1 mm;


"prodotti del tabacco" - un prodotto del tabacco confezionato in imballaggi di consumo;


"prodotto del tabacco" - un prodotto ottenuto interamente o parzialmente da una foglia di tabacco e (o) da altre parti di una pianta di tabacco come materia prima, preparato in modo da utilizzarlo per il fumo;


"persona autorizzata dal produttore" - registrata in conformità con la legislazione dello stato - membro dell'Unione Doganale e lo Spazio Economico Unico, una persona giuridica o di un individuo come un imprenditore individuale sul proprio territorio, che, sulla base di un accordo con un produttore, tra cui un produttore estero, eseguire azioni in nome di questo produttore, quando la valutazione della conformità e messa in circolazione di prodotti del tabacco sul territorio dell'Unione Doganale, e sono anche responsabili per la non conformità dei prodotti del tabacco con i requisiti del presente regolamento tecnico;


"filtro" è un dispositivo collegato all'estremità di un prodotto da fumo durante la produzione di prodotti del tabacco, progettato per trattenere parte del fumo di tabacco.

III. Identificazione dei prodotti del tabacco

5. L'identificazione dei prodotti del tabacco al fine di assegnarlo al campo di applicazione della presente regolamentazione tecnica viene effettuata:


produttore (persona autorizzata dal produttore), importatore (venditore);


l'organismo dello Stato membro dell'Unione doganale e dello Spazio economico unico (di seguito "Stato membro") responsabile dell'attuazione del controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica;


altre parti interessate.


6. L'identificazione dei prodotti del tabacco è effettuata dal suo nome e (o) dalle caratteristiche delle sue caratteristiche stabilite nel presente regolamento tecnico.


I segni che caratterizzano i prodotti del tabacco sono: la composizione del componente (la presenza di una foglia di tabacco e (o) altre parti di una pianta di tabacco), le sue caratteristiche e il metodo di utilizzo dei prodotti del tabacco.


7. L'identificazione dei prodotti del tabacco viene effettuata:


a) il nome del tipo - confrontando il nome del tipo di prodotto a base di tabacco contenuto nelle informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore (opuscolo) e (o) la documentazione allegata (in originale (copia autenticata) del contratto di fornitura, la documentazione di spedizione o dichiarazione di conformità dei prodotti del tabacco) con le definizioni dei tipi di prodotti del tabacco in conformità con il presente regolamento tecnico;


b) con metodo visivo - confrontando l'aspetto di un prodotto del tabacco con le caratteristiche stabilite nella definizione di tale prodotto del tabacco in conformità con il presente regolamento tecnico.


8. Il risultato dell'identificazione è l'attribuzione o la non attribuzione dei prodotti identificati ai prodotti del tabacco.

IV. Norme per la circolazione dei prodotti del tabacco sul mercato degli Stati membri

9. I prodotti del tabacco sono messi in circolazione sul mercato degli Stati membri se soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano a loro.


10. I prodotti del tabacco che soddisfano i requisiti della presente regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad essa, che hanno superato la procedura di valutazione della conformità, devono essere contrassegnati con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.

V. Requisiti per i prodotti del tabacco

11. Nella produzione di prodotti del tabacco, non è consentito utilizzare sostanze come ingredienti secondo l'allegato.


12. Il contenuto di catrame e nicotina nel fumo di una sigaretta (con o senza filtro) non può superare i 10 mg / sig. e 1,0 mg / sig. conseguentemente.


13. Il contenuto di monossido di carbonio nel fumo di una sigaretta con un filtro non può superare i 10 mg/sig.


14. Metodi per la determinazione del contenuto di nicotina e catrame nel fumo di sigaretta (con o senza filtro) e di monossido di carbonio nel fumo di sigaretta con il filtro, le regole per il campionamento e la determinazione dell'accuratezza dei dati sul contenuto di catrame, nicotina e monossido di carbonio sono stabiliti nelle norme specificate nel paragrafo 32 del presente regolamento tecnico.


15. Non è consentito utilizzare nella vendita di prodotti del tabacco inserire fogli collocati all'interno dell'imballaggio di consumo dei prodotti del tabacco, attaccati all'esterno o attaccati a tale imballaggio, ad eccezione degli imballaggi di consumo, sui quali è impossibile inserire informazioni per il consumatore, nonché nella vendita di sigari e sigaretti (sigaretti) pezzo per pezzo.

VI. Norme per la presentazione di una relazione sulla composizione dei prodotti del tabacco e sulle sostanze da essi rilasciate

16. Il produttore, il controllo dell'organizzazione e (o) l'importatore di prodotti del tabacco commercializzati sul territorio dello stato membro sono tenuti annualmente, entro e non oltre l'ultimo giorno del primo trimestre dell'anno, dopo la segnalazione di anno di calendario, a presentare all'ente autorizzato dello stato membro nel campo dell'assistenza sanitaria un report contenente informazioni sulla composizione dei prodotti del tabacco venduti durante il periodo anno di calendario e sostanze rilasciate da loro, nella forma approvata dalla Commissione Economica Eurasiatica.


17. Se il fabbricante o l'importatore ha effettuato studi tossicologici, con il rispetto per gli ingredienti o se tali studi sono stati effettuati su loro richiesta, tali soggetti sono obbligati a indicare il fatto di tali studi tossicologici in rapporto di cui al comma 16 del presente regolamento tecnico e, su richiesta del soggetto autorizzato dello Stato membro in materia di salute, di fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, informazioni sui risultati degli studi, indicando le modalità e i metodi di misurazione utilizzati, così come i tipi di strumenti di misura.

VII. Requisiti per il contenuto delle informazioni per i consumatori di prodotti del tabacco

18.Francobolli speciali (accise, contabilità e controllo o altro) vengono applicati all'imballaggio dei consumatori dei prodotti del tabacco, escludendo la possibilità della loro contraffazione e riutilizzo (di seguito-i francobolli).


19. Le informazioni per i consumatori di prodotti del tabacco sono applicate all'imballaggio del consumatore (foglietto illustrativo) e devono contenere:


a) il nome del tipo di prodotto del tabacco;


b) il nome dei prodotti del tabacco;


c) il nome della persona giuridica registrata nel territorio dello stato membro autorizzato dal produttore ad accettare le richieste dei consumatori, la sua posizione (paese e indirizzo, incluso quello effettivo) (in assenza di tale persona, è indicato che le richieste dei consumatori sono accettate dal produttore di questo prodotto del tabacco registrato nel territorio dello stato membro). Le informazioni specificate possono essere posizionate sul lato esterno o interno dell'imballaggio del consumatore in un luogo accessibile per la lettura;


d) il nome del produttore, la persona autorizzata dal produttore o dall'importatore, la sua posizione (paese e indirizzo, incluso quello effettivo) e (o) il nome dell'organizzazione di controllo (se presente), la sua posizione (paese e indirizzo, incluso quello effettivo). In caso di modifiche delle informazioni, il produttore, la persona autorizzata dal produttore o dall'importatore deve, entro 180 giorni di calendario dalla data di tali modifiche, apportare le opportune modifiche alle informazioni sull'imballaggio del consumatore dei prodotti del tabacco (opuscolo). Allo stesso tempo, il produttore, la persona autorizzata dal produttore o dall'importatore hanno il diritto di mettere in circolazione prodotti del tabacco con le stesse informazioni entro il periodo specificato;


e) informazioni sulla presenza di un filtro (per fumare prodotti del tabacco con un filtro);


f) informazioni sul numero di pezzi (per i singoli prodotti del tabacco) o sul peso netto (g) (per i prodotti del tabacco in peso);


g) avvertenza sui pericoli del consumo di prodotti del tabacco;


h) un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale;


i) informazioni sul prezzo massimo al dettaglio, sul mese e sull'anno di fabbricazione di un prodotto del tabacco secondo la procedura stabilita dalla legislazione degli Stati membri. Non è consentito applicare alcun elemento di imballaggio del consumatore (ad eccezione del film di avvolgimento trasparente) o incollare timbri sopra le informazioni specificate;


j) informazioni su veleni sistemici, sostanze cancerogene e mutagene.


20. Le informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore (foglietto illustrativo) devono essere affidabili e non devono indurre in errore i consumatori.


21. Le informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore (opuscolo) non deve contenere termini, descrizioni, segni, simboli o altre denominazioni che, direttamente o indirettamente, di creare una falsa impressione che il prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri prodotti del tabacco, tra i quali parole o frasi come "a basso tenore di catrame", "luce", "molto leggero", "morbido", "extra", "ultra", di parole, di segni e simboli che creano associazioni del prodotto del tabacco con un prodotto alimentare (additivo alimentare) o che, direttamente o indirettamente, creare una falsa impressione che, che il prodotto del tabacco abbia il sapore di un prodotto alimentare( additivo alimentare), parole della stessa radice di tali parole, analoghi di tali parole in lingue straniere, nonché analoghi di tali parole traslitterate dalle lingue straniere nelle lingue ufficiali degli Stati membri.


Le informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore (foglio illustrativo) non devono contenere immagini di prodotti alimentari, medicinali, piante medicinali, nonché parole o frasi che direttamente o indirettamente creano associazioni di un prodotto del tabacco con un prodotto alimentare, un medicinale o una pianta medicinale.


È consentito utilizzare parole o frasi che indicano il contenuto di mentolo nei prodotti del tabacco, la natura dell'aroma per sigari, sigaretti (cigarit), tabacco narghilè, tabacco da fumo tagliato sottile e tabacco da pipa come parte delle informazioni stampate sulla confezione del consumatore (foglio da inserire).


22. Non è consentito applicare indicatori quantitativi del contenuto di catrame, nicotina e monossido di carbonio nel fumo dei prodotti del tabacco, nonché informazioni contenenti affermazioni che:


a) il consumo di questo prodotto del tabacco (tipo di prodotto del tabacco) riduce il rischio di malattie associate al consumo di prodotti del tabacco;


b) questo prodotto del tabacco (tipo di prodotto del tabacco) è meno pericoloso per la salute rispetto ad altri prodotti del tabacco (altri tipi di prodotti del tabacco);


c) il rischio di malattie associate al consumo di questo prodotto del tabacco (tipo di prodotto del tabacco) è ridotto a causa della presenza (assenza, contenuto ridotto) della sostanza rilasciata durante il consumo del prodotto del tabacco.


23. Le informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore (opuscolo) devono essere stampate in lettere o simboli chiari, leggibili, di facile lettura, indelebili, resistenti ai fattori climatici.


I mezzi e i metodi di applicazione delle informazioni all'imballaggio del consumatore (foglietto illustrativo) dovrebbero garantire la sicurezza di tali informazioni durante il trasporto, lo stoccaggio e la vendita dei prodotti del tabacco.


24. Le informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore, ad eccezione del nome dei prodotti del tabacco, devono essere posizionate in modo tale che l'integrità delle etichette non venga violata all'apertura dell'imballaggio del consumatore.


25. Le informazioni stampate sull'imballaggio del consumatore non devono essere stampate su una pellicola trasparente da imballaggio o su qualsiasi altro materiale esterno da imballaggio, sovrapposte ad altre informazioni stampate e possono parzialmente sovrapporsi a timbri, ad eccezione del lato anteriore dell'imballaggio del consumatore.


26. Le informazioni sui prodotti del tabacco di cui al paragrafo 19 del presente regolamento tecnico è applicata in russo e lo stato (stato) lingua (s) dello stato membro, se ci sono i requisiti pertinenti della legislazione dello stato membro in cui questi prodotti del tabacco sono venduti, e può essere ripetuto in altre lingue in termini di il nome del produttore (persona autorizzata dal costruttore), l'importatore o il controllo dell'organizzazione, nonché il nome dei prodotti del tabacco. Il testo incluso nel marchio registrato o disegno industriale è applicato nella lingua di registrazione.


27.Un avvertimento sui pericoli del consumo di tabacco viene applicato a ciascun imballaggio di consumo di prodotti del tabacco (opuscolo).


Schizzi di avvertenze sui pericoli del consumo di prodotti del tabacco e sui parametri della loro applicazione agli imballaggi dei consumatori di prodotti del tabacco sono sviluppati dagli organismi autorizzati degli Stati membri nel campo dell'assistenza sanitaria e approvati dalla Commissione economica eurasiatica.


28. Il produttore (una persona autorizzata dal produttore) o l'importatore (venditore) deve garantire che schizzi di avvertenze sui pericoli del consumo di tabacco siano applicati all'imballaggio di consumo dei prodotti del tabacco in conformità con gli schizzi entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data della loro approvazione.


29. Un avvertimento sui pericoli del consumo di prodotti del tabacco dovrebbe essere posto sulle parti superiori della parte anteriore e posteriore dei lati principali dell'imballaggio del consumatore dei prodotti del tabacco. Sul lato principale inverso della confezione dei prodotti del tabacco, un avvertimento sui pericoli del consumo di tabacco, se è bloccato dal marchio o distrutto durante la normale apertura della confezione del consumatore, si trova nella parte inferiore.


Un avvertimento sui pericoli del consumo di tabacco dovrebbe occupare almeno il 50% dell'area di queste parti.


Sul lato principale anteriore dell'imballaggio dei consumatori dei prodotti del tabacco, il testo dell'avvertimento sui pericoli del consumo di prodotti del tabacco viene applicato nella lingua (s) dello stato membro nel cui territorio vengono venduti i prodotti del tabacco, se vi sono requisiti pertinenti nella legislazione di tale stato, e sul lato principale inverso-in russo.


Schizzi di avvertenze sui pericoli del consumo di tabacco sono applicati a un numero uguale di confezioni di prodotti del tabacco per i consumatori.


30. Informazioni sul contenuto di sistemica, veleni, sostanze cancerogene e mutagene è applicato alla superficie laterale del consumatore confezionamento dei prodotti del tabacco in un colore a contrasto con il colore principale del consumo, imballaggi, in carattere Helvetica nella forma di una scritta: "Contiene sistemica veleni, sostanze cancerogene e mutagene," che deve occupare almeno il 17 per cento della superficie del lato del consumatore confezionamento dei prodotti del tabacco.

VIII. Garantire la conformità dei prodotti del tabacco ai requisiti dei regolamenti tecnici

31. La conformità dei prodotti del tabacco con questo regolamento tecnico è assicurata direttamente dall'adempimento dei suoi requisiti.


32. I metodi di ricerca (test) e misurazione dei prodotti del tabacco sono stabiliti nelle norme incluse nell'elenco delle norme contenenti regole e metodi di ricerca (test) e di misura, comprese le norme di campionamento necessaria per l'applicazione e l'adempimento delle prescrizioni del presente regolamento tecnico e l'implementazione della valutazione della conformità dei prodotti.

IX. Valutazione della conformità dei prodotti del tabacco

33. La valutazione della conformità dei prodotti del tabacco viene effettuata sotto forma di controllo statale (supervisione) e sotto forma di valutazione della conformità.


34. Prima di essere immessi in circolazione sul mercato degli Stati membri, i prodotti del tabacco sono sottoposti a valutazione della conformità sotto forma di dichiarazione di conformità secondo uno dei seguenti sistemi:


a) per le sigarette-schemi 3d, 4d e 6d;


b) per altri tipi di prodotti del tabacco-1d e 2d.


35. Quando dichiara la conformità dei prodotti del tabacco, il richiedente può essere una persona giuridica o una persona registrata in conformità con la legislazione di uno Stato membro sul suo territorio come imprenditore individuale, che è un produttore (una persona autorizzata dal produttore) o un importatore (venditore).


36. La dichiarazione di conformità delle sigarette prodotte in serie viene effettuata secondo gli schemi 3d e 6d, altri tipi di prodotti del tabacco prodotti in serie - secondo lo schema 1d, lotti di sigarette - secondo lo schema 4d, lotti di altri tipi di prodotti del tabacco - secondo lo schema 2d.


37. Nel dichiarare la conformità dei prodotti del tabacco, il richiedente può essere:


a) per gli schemi 1d, 3d e 6d-il produttore ( una persona autorizzata dal produttore);


b) per gli schemi 2d e 4d-il produttore (una persona autorizzata dal produttore) o l'importatore (venditore).


38. La scelta dello schema di dichiarazione di conformità dei prodotti del tabacco viene effettuata dal richiedente.


39. La dichiarazione di conformità dei prodotti del tabacco secondo gli schemi 1d e 2d viene effettuata dal richiedente sulla base delle proprie prove. I test dei campioni di prodotti del tabacco a scelta del richiedente vengono effettuati nel laboratorio di prova del richiedente o in un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (Centri) dell'Unione doganale o in un altro laboratorio di prova dell'Unione doganale.


La dichiarazione di conformità dei prodotti del tabacco secondo gli schemi 3d, 4d e 6d viene effettuata dal richiedente sulla base delle proprie prove e prove ottenute con la partecipazione di un laboratorio di prova accreditato (centro) incluso nel Registro unificato degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (centri) dell'Unione doganale.


40. Nel dichiarare la conformità dei prodotti del tabacco, il richiedente:


a) forma e analizza i documenti che confermano la conformità dei prodotti del tabacco ai requisiti del presente regolamento tecnico, tra cui:


campione di imballaggio di consumo (se disponibile);


inserire il foglio (se disponibile);


protocollo (protocolli) sui campioni di prova dei prodotti del tabacco per la conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica (per le sigarette);


contratto di fornitura (contratto) e documentazione di spedizione (schemi 2d, 4d);


certificato per il sistema di gestione della qualità (una copia del certificato) (schema 6d);


altri documenti a scelta del richiedente, che sono serviti come base per confermare la conformità dei prodotti del tabacco con i requisiti di questo regolamento tecnico, nonché i requisiti di altri regolamenti tecnici dell'Unione doganale, che si applicano ad esso (se disponibili);


b) effettua l'identificazione dei prodotti del tabacco conformemente alla sezione III del presente regolamento tecnico;


c) assicura che il controllo della produzione sia effettuato e prende tutte le misure necessarie per garantire che il processo di produzione dei prodotti del tabacco garantisca la conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica (schemi 1d, 3d e 6d);


d) prende tutte le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema di gestione della qualità (schema 6d);


e) adottare una dichiarazione di conformità, che viene redatta secondo un unico modulo e regole approvate con la decisione del Consiglio della Commissione eurasiatica del 25 dicembre 2012 N 293;


f) applica un unico segno per la circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale;


g) forma, dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità, una serie di documenti, che comprende i documenti di cui alla lettera " a " del presente paragrafo, e una dichiarazione di conformità.


41. Il produttore (una persona autorizzata dal produttore) ha il diritto di accettare una dichiarazione di conformità per ogni nome di prodotti del tabacco o una dichiarazione di conformità per la gamma dichiarata di prodotti del tabacco lavorati di un tipo.


L'importatore (venditore) ha il diritto di accettare una dichiarazione di conformità per ogni nome di prodotti del tabacco o una dichiarazione di conformità per la gamma dichiarata di prodotti del tabacco dello stesso tipo nell'ambito di un contratto di fornitura (contratto).


42. La dichiarazione di conformità è soggetta a registrazione secondo la procedura prevista dalla Decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica del 9 aprile 2013 N 76.


Il periodo di validità della dichiarazione di conformità quando si dichiara la conformità dei prodotti del tabacco secondo gli schemi 1d e 3d non è superiore a 3 anni, secondo lo schema 6d-non più di 5 anni. Il periodo di validità della dichiarazione di conformità non è stabilito per una partita di prodotti del tabacco.

X. Controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico

43. Il controllo statale (supervisione) sulla conformità ai requisiti della presente regolamentazione tecnica in relazione ai prodotti del tabacco è effettuato in conformità con la legislazione dello Stato membro *43).

XI. Etichettatura dei prodotti del tabacco con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli Stati membri dell'Unione doganale

44. I prodotti del tabacco che hanno superato la valutazione della conformità ai requisiti del presente regolamento tecnico e di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, devono essere contrassegnati con un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale.


45. La marcatura con un unico segno di circolazione dei prodotti sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene effettuata prima dell'immissione in circolazione dei prodotti del tabacco.


46. Un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale viene applicato all'imballaggio del consumatore (opuscolo) dei prodotti del tabacco in qualsiasi modo che ne garantisca un'immagine chiara e chiara.


47. La marcatura di un unico marchio di circolazione del prodotto sul mercato degli stati membri dell'Unione doganale indica la conformità dei prodotti del tabacco con i requisiti di questa regolamentazione tecnica, nonché i requisiti di altre regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso.

XII. Clausola protettiva

48. Gli organismi autorizzati degli Stati membri sono obbligati a prendere tutte le misure per limitare e vietare l'immissione in circolazione sul territorio doganale dell'Unione doganale di prodotti del tabacco che non soddisfano i requisiti del presente regolamento tecnico e delle regolamentazioni tecniche dell'Unione doganale, che si applicano ad esso, nonché a ritirarlo dalla circolazione.


In questo caso, l'organismo autorizzato dello stato membro è tenuto a notificare agli organismi autorizzati di altri Stati membri l'adozione della decisione pertinente, indicando il motivo della sua adozione e fornendo prove che spiegano la necessità di adottare le misure appropriate.

L'elenco delle sostanze che non possono essere utilizzate come ingredienti nella produzione di prodotti del tabacco

Appendice

ai regolamenti tecnici

Unione doganale

"Regolamenti tecnici

per i prodotti del tabacco "

(TR CU 035/2014)

1. Sostanza:

Acido agaricinico (Acidumagaricinicum);


olio di catrame di betulla (OleumBetulaeempyreumaticum);


olio di mandorle amare (OleumAmygdalarumamarum) contenente acido prussico libero o legato;


olio di sassafras (OleumSassafratis);


olio di catrame di ginepro (OleumJuniperiempyreumaticum);


Olio di canfora (Oleumcamphoratum);


canfora;


cumarina;


semi di cartamo;


tuyon.


2. Sostanze la cui circolazione è vietata in conformità dei trattati internazionali degli Stati membri dell'Unione doganale e dello Spazio economico Unico.


3. Sostanze aromatiche e aromatizzanti a base di:


gambo legnoso di belladonna agrodolce (Stipites Dulcamarae);


Legno di canfora (Lignum Canphorae);


rizomi del millepiedi comune (Rhizoma Poiypodii);


erbe di menta pulegia (menta delle pulci) (Herba Pulegii);


legno di quassia (Lignum Quassiae);


corteccia di legno saponoso (Cortex Quillaja);


erbe tanacetiche (Herba Tanaceti);


erbe di ruta (Herba Rutae);


steli, foglie, corteccia di sassafras (Stipes, Folium, Cortex Sassafratis);


trifoglio dolce (Millilotus officinalis);


fave tonka (Semen Toncae);


Liatris odoratissima (Liatris odoratissima);


sorbo (Asperula odorata).


Il testo elettronico del documento era

preparato da JSC "Codex" e verificato da:

sito ufficiale della Eurasiatica

Commissione Economica

http://www.eurasiancommission.org,

10.12.2014